REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 gennaio 2008, n. 154

Compensi ai componenti degli organi dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori di cui alla L.R. n. 15 del 27 luglio 2007. Integrazione della deliberazione consiliare n. 2114 del 29 settembre 1983 e successive modificazioni. (Proposta della Giunta regionale in data 27 dicembre 2007, n. 2155)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2155 del
27 dicembre 2007, recante in oggetto "Compensi ai componenti degli
organi dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori di
cui alla L.R. 15/07. Proposta all'Assemblea legislativa di
integrazione della deliberazione consiliare n. 2114 del 29/9/1983 e
successive modificazioni";
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport" di questa
Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 927 del 16 gennaio 2008;
dato atto che per mero errore materiale nella parte narrativa e nel
dispositivo della richiamata deliberazione 2155/2007 e' indicata la
delibera consiliare progr. n. 2214 anziche' correttamente la delibera
progr. n. 2114 e che recependo tale correzione materiale il testo
viene a risultare come segue:
vista la L.R. 27 luglio 2007, n. 15 "Sistema regionale integrato di
interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta
formazione";
richiamati in particolare:
- l'art. 19 che istituisce l'Azienda regionale per il diritto agli
studi superiori (di seguito Azienda), ente dipendente dalla Regione,
dotato di personalita' giuridica, di autonomia amministrativa,
patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;
- l'art. 20 che stabilisce che sono organi dell'Azienda il Presidente,
il consiglio d'amministrazione e il collegio dei revisori;
- il comma 1 dell'art. 21 secondo cui al Presidente ed agli altri
componenti del consiglio d'amministrazione spetta un compenso
onnicomprensivo nella misura stabilita dalla normativa regionale in
materia di compensi e rimborsi a favore di componenti di organi di
enti ed aziende regionali;
- il comma 4 dell'art. 21 secondo cui ai componenti degli organi
dell'Azienda e' dovuto il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per lo svolgimento del loro mandato;
- l'art. 29 secondo il quale l'Azienda e' costituita a far data dall'1
ottobre 2007 e a decorrere dall'1 gennaio 2008 subentra alle Aziende
regionali per il diritto allo studio universitario di Bologna,
Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma, di cui alla L.R. 24 dicembre
1996, n. 50, che sono soppresse il 31 dicembre 2007;
considerato che con decreti del Presidente della Giunta regionale nn.
212/07 e 257/07 sono stati costituiti gli organi dell'Azienda;
vista la deliberazione n. 2114 del 29 settembre 1983 e successive
modifiche e integrazioni con la quale il Consiglio regionale, ai sensi
della L.R. 10 maggio 1982, n. 20, ha determinato il trattamento
economico spettante ai componenti degli organi di amministrazione e di
controllo degli enti e aziende regionali, individuando otto fasce di
classificazione dei suddetti enti;
vista inoltre la deliberazione del Consiglio regionale n. 572 dell'11
febbraio 1997 con la quale viene integrata la deliberazione consiliare
n. 2114/83, inserendo le Aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Parma
secondo la seguente classificazione:
- Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di
Bologna: Fascia "A";
- Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di
Ferrara: Fascia "C";
- Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di
Modena: Fascia "C";
- Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Parma:
Fascia "B";
ritenuto necessario procedere ad integrare la tabella allegata alla
citata deliberazione consiliare n. 2114/83, inserendo l'Azienda
regionale per il diritto agli studi superiori e individuandone la
fascia di collocazione al fine di determinare l'entita' degli
emolumenti da corrispondere ai componenti dei relativi organi;
ritenuto opportuno, in ragione della competenza territoriale nonche'
del bacino di utenza studentesca, anche ai sensi dell'art. 29, comma 6
della L.R. 15/07, di classificare la suddetta Azienda in fascia "A"
della deliberazione consiliare n. 2114/83;
considerato che, relativamente ai compensi per i componenti del
collegio dei revisori, l'art. 21, comma 3 della richiamata L.R. 15/07
fa riferimento al corrispettivo previsto dal DLgs n. 88 del 1992;
valutato che l'art. 13 del DLgs n. 88 del 1992 stabilisce che "Salvo
quanto previsto dall'art. 2, quinto comma, DPR 31 marzo 1975, n. 136,
i criteri per la determinazione del corrispettivo dei revisori
contabili sono fissati con regolamento del Ministero di Grazia e
Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro e con il Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi dell'art.
17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400";
verificato che tale Regolamento non e' stato ancora emanato e rilevata
la necessita' e l'urgenza di stabilire tali compensi al fine di
consentire la regolare attivita' dei revisori contabili, riservandosi
di procedere all'adozione dei relativi atti di adeguamento al momento
della emanazione dello stesso;
considerata quindi la necessita', nelle more dell'emanazione del
suddetto Regolamento, di stabilire temporaneamente che i compensi dei
componenti del collegio dei revisori dell'Azienda regionale per il
diritto agli studi superiori facciano riferimento alla fascia "A"
della suddetta deliberazione consiliare n. 2114/83;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
a) di integrare la deliberazione del Consiglio regionale n. 2114 del
29 settembre 1983, concernente la disciplina dei compensi spettanti ai
componenti degli organi degli enti e aziende regionali, ai sensi della
L.R. 10 maggio 1982, n. 20, inserendo l'Azienda regionale per il
diritto agli studi superiori e classificandola in fascia "A";
b) di dare atto conseguentemente che gli emolumenti da corrispondere
ai componenti degli organi della suddetta Azienda sono determinati
nelle misure stabilite, per la corrispondente fascia di inserimento,
dalla citata deliberazione consiliare n. 2114 del 29 settembre 1983 e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' da quanto previsto
all'art. 21 della L.R. 15/07;
c) di stabilire, temporaneamente, nelle more dell'emanazione del
Regolamento ministeriale previsto dall'art. 13 del DLgs 27 gennaio
1992, n. 88, che i compensi dei componenti del collegio dei revisori
dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori facciano
riferimento alla fascia "A" della suddetta deliberazione consiliare n.
2114/83;
d) di dare atto che, al momento dell'emanazione del gia' citato
Regolamento ministeriale, si procedera' all'adozione degli atti di
adeguamento dei compensi di cui alla precedente lettera c);
e) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione, a norma dell'art. 103, comma 1 del Regolamento interno
dell'Assemblea.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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