REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2008, n. 312

PSR 2007-2013 e deliberazione n. 167/2008 concernente Programma Operativo Asse 1. Integrazioni al Programma Operativo della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio Europeo, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio Europeo sul
finanziamento della politica agricola comune;
- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti
strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione
2007-2013);
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione Europea, che reca
disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione Europea
applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta
dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di
entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA
e del FEASR;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 99 del 30 gennaio
2007, con la quale e' stato adottato il Programma di Sviluppo rurale
della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007/2013 attuativo del
citato Reg. (CE) n. 1698/2005;
- la Decisione della Commissione Europea C(2007)4161 del 12 settembre
2007, di approvazione del Programma medesimo;
- la propria deliberazione n. 1439 in data 1 ottobre 2007, con la
quale si e' preso atto della decisione comunitaria di approvazione del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di seguito per brevita'
indicato P.S.R.), nella formulazione acquisita agli atti d'ufficio
della Direzione generale Agricoltura al n. PG/2007/0238108 di
protocollo in data 21 settembre 2007, allegato alla deliberazione
stessa quale parte integrante e sostanziale;
richiamati in particolare i contenuti di cui al Capitolo 5.3.1 del
P.S.R. relativi all'Asse 1 "Miglioramento della competitivita' del
settore agricolo e forestale";
richiamata infine la propria deliberazione n. 167 dell'11 febbraio
2008 che approva il primo stralcio del Programma Operativo regionale
dell'Asse 1 ed in specifico l'allegato 4 recante: Programma Operativo
Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole";
atteso che il Programma Operativo relativo alla Misura 121 -
presupposto per la predisposizione e l'emanazione, da parte degli Enti
territoriali competenti, di bandi per la presentazione di istanze di
aiuto - definisce al punto 11 i criteri di priorita' da utilizzare in
fase di predisposizione delle graduatorie di merito;
dato atto:
- che riguardo ai criteri di priorita' attribuibili in funzione della
tipologia di intervento e dei settori rispetto alle aree territoriali
si e' omesso di  definire come coerenti con i fabbisogni prioritari
per ciascun settore - individuati a livello di P.S.R. ovvero di
P.R.I.P. per i comparti minori - i Piani di Investimento in cui almeno
il 60% del costo totale, al netto della voce "spese generali", e'
rappresentato da investimenti funzionali a detti fabbisogni;
- che, analogamente, riguardo al criterio di priorita' attribuibile al
settore di intervento non e' stato specificato:
- che detto criterio non e' utilizzabile nel caso di investimenti
afferenti a settori non prioritari nell'ambito della zonizzazione
individuata a livello di P.S.R. ovvero di P.R.I.P. per i comparti
minori;
- che i pesi attribuibili nell'ambito di ciascun settore ai differenti
livelli di priorita' (basso, medio, alto) devono essere ripartiti
proporzionalmente rispetto al valore massimo assegnato al criterio
stesso;
considerato che la metodologia di valutazione dei singoli interventi
riveste importanza sostanziale per garantire un approccio operativo
uniforme e coerente con i contenuti e le finalita' del P.S.R.;
ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire una corretta
applicazione dei criteri di priorita' individuati a livello di P.S.R.,
procedere ad integrare il punto 11 dell'allegato 4 - Programma
Operativo Misura 121 - alla deliberazione n. 167 dell'11 febbraio
2008;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 recante
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso in merito
alla presente deliberazione dal Direttore generale Agricoltura, dott.
Valtiero Mazzotti, ai sensi dei citati articolo di legge e
deliberazione;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che
costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di disporre pertanto le conseguenti integrazioni al secondo
capoverso del punto 11 dell'Allegato 4 "Programma Operativo Misura
121", approvato con deliberazione n. 167 dell'11 febbraio 2008,
capoverso che si riproduce di seguito indicando in neretto le
integrazioni medesime:
"L'Ente competente per ordinare i progetti nell'ambito di ciascuna
tipologia sopra definita utilizzera' i seguenti criteri di priorita' e
i relativi pesi massimi % calcolati sul punteggio massimo complessivo
attribuibile ad un PI:
- priorita' della tipologia d'intervento con riferimento alle esigenze
di ammodernamento e ristrutturazione individuate a livello di P.S.R.
per ciascun settore ovvero nei P.R.I.P. per i settori minori: max.
30%;
- priorita' dei settori di intervento rispetto alle aree territoriali
in base alla gradazione prevista nella scheda di Misura del P.S.R.
ovvero nei P.R.I.P. per i settori minori (priorita' alta, media,
bassa): max 25%.
I punteggi attribuibili nell'ambito di ciascun settore ai differenti
livelli di priorita' devono essere fissati proporzionalmente e
coerentemente al peso massimo assegnato al criterio stesso. Il
criterio non e' utilizzabile nel caso di investimenti afferenti a
settori individuati quali non prioritari nell'ambito della
zonizzazione indicata a livello di P.S.R. ovvero di P.R.I.P. per i
settori minori.
In relazione ai criteri di cui ai due precedenti alinea, si precisa
che si definiscono coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per
ciascun settore ed area i Piani di Investimento in cui almeno il 60%
del costo totale, al netto della voce "spese generali", e'
rappresentato da investimenti funzionali a detti fabbisogni.
- priorita' per imprese aderenti ad organizzazioni di produttori
riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e
regionale (ad esempio: OCM Ortofrutta ex Reg. (CE) n. 1182/2007, L.R.
24/00) relativamente agli interventi da realizzare nel proprio ambito
di intervento: max. 5%;
- priorita' generali. Gli Enti competenti utilizzeranno le seguenti
priorita' fino alla concorrenza massima del 10% del punteggio massimo
attribuibile al PI:
- imprese condotte da giovani;
- interventi riferibili al settore biologico;
- interventi riguardanti produzioni a qualita' regolamentata, quali
riconosciuti nella Misura 132;
- PI presentati da imprenditori che abbiano fruito di attivita' di
consulenza nell'ambito della Misura 114 "Consulenza aziendale"
coerente con i contenuti del PI stesso;
- PI comportanti vantaggi per l'occupazione, comprovati da accordi
siglati con le parti sociali".;
3) di confermare quanto altro stabilito con propria deliberazione n.
167 dell'11 febbraio 2008;
4) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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