REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1226

Definizione criteri e modalita' per l'accesso al fondo istituito ai sensi della L.R. 29 aprile 2008, n. 6

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. del 29/4/2008 n. 6 "Istituzione del fondo per il
sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime
di incidenti mortali sul lavoro", ed in specifico l'art. 5 "Modalita'
e i termini per l'erogazione" e l'art. 6 "Limiti temporali";
vista altresi' la L.R. 26/01 che prevede interventi volti a sostenere
l'accesso e la frequenza all'attivita' scolastiche e formative fra i
quali, in particolare, la fornitura gratuita o semigratuita dei libri
di testo e l'erogazione delle borse di studio agli alunni delle scuole
appartenenti al sistema nazionale di istruzione;
ritenuto di dare attuazione sperimentale alla L.R. 6/08, al fine di
acquisire elementi di conoscenza e dati di riferimento sui quali poter
elaborare proiezioni di fabbisogno e previsioni di spesa, nonche' di
verificare il livello di complessita' dei dispositivi per l'accesso al
fondo istituito dalla legge citata e per l'erogazione dei relativi
contributi;
considerato opportuno, in ragione della attuazione sperimentale,
prevedere che, nell'ipotesi eventuale in cui le risorse del bilancio
regionale non coprano il fabbisogno complessivamente rilevato, con
proprio atto potranno essere adottate, al fine di corrispondere alle
finalita' della L.R. 6/08, ulteriori criteri di selezione, oltre al
reddito, e potranno essere introdotti tetti massimi di contributo;
ritenuto necessario, al fine di dare attuazione alla L.R. 6/08,
definire i criteri, le modalita' e i termini per l'accesso al fondo di
cui all'art. 2 della L.R. 6/08 e per l'erogazione del contributo
contenuti nell'allegato parte integrante del presente atto, nonche'
determinare contestualmente il limite di reddito del nucleo familiare,
da accertare secondo i criteri ISEE (indicatore della situazione
economica equivalente), quale requisito di accesso al fondo suddetto
per la prima annualita' di attuazione, stabilendo tale limite nella
misura massima di Euro 10.632,94, in analogia con quanto previsto
nella L.R. 26/01;
ritenuto altresi' di prevedere che, qualora vengano modificati i
limiti di reddito previsti per la concessione delle borse di studio di
cui alla L.R. 26/01, con proprio atto venga adeguato anche il limite
di reddito del nucleo familiare di cui alla presente deliberazione, in
ragione delle analogie nelle finalita' dei due provvedimenti normativi
regionali e del necessario raccordo fra gli interventi di settore;
dato atto che, in relazione all'entrata in vigore della citata L.R.
6/08, la prima attuazione prende a riferimento l'annualita'
2008-2009;
richiamati l'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e la propria
delibera n. 450 del 3 aprile 2007, recante "Adempimenti conseguenti
alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati
con delibera 447/03 e successive modificazioni";
richiamate inoltre le proprie delibere n. 1057 del 24 luglio 2006 e n.
1150 del 31 luglio 2006;
dato atto ai sensi della predette leggi e deliberazioni:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale "Cultura, Formazione e Lavoro", dott.ssa Cristina Balboni;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le ragioni espresse in premessa, che si ritengono qui
integralmente riportate:
1) di dare attuazione sperimentale alla L.R. 6/08, al fine di
acquisire elementi di conoscenza e dati di riferimento sui quali poter
elaborare proiezioni di fabbisogno e previsioni di spesa, nonche' di
verificare il livello di complessita' dei dispositivi per l'accesso al
fondo istituito dalla legge citata e per l'erogazione dei relativi
contributi;
2) di prevedere conseguentemente che, nell'ipotesi eventuale in cui le
risorse del bilancio regionale non coprano il fabbisogno
complessivamente rilevato, con proprio atto potranno essere adottate,
al fine di corrispondere alle finalita' della L.R. 6/08, ulteriori
criteri di selezione, oltre al reddito, e potranno essere introdotti
tetti massimi di contributo;
3) di approvare le disposizioni per l'erogazione del contributo ai
figli dei lavoratori deceduti in seguito ad incidenti mortali sul
lavoro, anche in itinere, contenute nell'allegato parte integrante
della presente deliberazione;
4) di determinare il limite di reddito del nucleo familiare, da
accertare secondo i criteri ISEE (indicatore della situazione
economica equivalente), quale requisito di accesso per la prima
annualita' di attuazione (2008-2009), nella misura massima di Euro
10.632,94, in analogia con quanto previsto dalla L.R. 26/01;
5) di prevedere che, qualora vengano modificati i limiti di reddito
previsti per la concessione delle borse di studio di cui alla L.R.
26/01, con proprio atto venga adeguato anche il limite di reddito del
nucleo familiare di cui alla presente deliberazione, in ragione delle
analogie nelle finalita' dei due provvedimenti normativi regionali e
del necessario raccordo fra gli interventi di settore;
6) di dare atto che, in relazione all'entrata in vigore della citata
L.R. 6/08, la prima attuazione prende a riferimento l'annualita'
2008-2009;
7) di dare atto altresi' che all'assegnazione, all'impegno e alla
liquidazione delle risorse regionali a favore degli aventi diritto
provvedera' con successivo atto il dirigente regionale competente per
materia;
8) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna per garantirne la piu' ampia diffusione.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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