REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2008, n. 287

Approvazione della direttiva per gli Enti locali relativa alle modalita' di autorizzazione all'esercizio della funzione di referente per la sicurezza, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/2003

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza" ed in particolare, il Capo II "Promozione del sistema
integrato di sicurezza";
richiamato l'art. 9 della citata L.R. 24/03 che prevede:
- al comma 1 che "la Giunta regionale, ove necessario, promuove
mediante le direttive previste al comma 5 l'individuazione da parte
dei gestori di locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico,
in particolare nel settore dell'intrattenimento, di referenti per la
sicurezza, da essi funzionalmente dipendenti secondo la legislazione
vigente";
- al comma 5 che "la Giunta regionale, al fine di assicurare
l'adeguata uniformita' sul territorio regionale, approva, d'intesa con
la Conferenza Regione-Autonomie locali, le direttive per gli Enti
locali relative alle modalita' di autorizzazione all'esercizio della
funzione di referente per la sicurezza, disciplinata dal presente
articolo";
preso atto della necessita' di regolamentare l'attivita' degli
operatori impegnati in attivita' di controllo all'interno di locali e
durante l'organizzazione di eventi aperti al pubblico, in particolare
nel settore dell'intrattenimento, cosi' come da tempo da quest'ultimo
sollecitato;
ritenuto pertanto necessario definire con il presente atto le
direttive per gli Enti locali relative alle modalita' di
autorizzazione all'esercizio della funzione di "Referente per la
sicurezza" disciplinata dall'art. 9 della L.R. 24/03;
dato atto:
- del rilevante contributo offerto dal Comune di Rimini e dagli altri
Enti locali della costa emiliano romagnola;
- della sostanziale adesione alla direttiva ed ai principi che la
ispirano da parte delle associazioni delle imprese dell'area
dell'intrattenimento cosi' come emerso nell'incontro del 15 ottobre
2007;
- del parere positivo espresso dal Prefetto di Bologna con lettera del
15 novembre 2007 prot. 1894/12b16/Gab, con la quale ha ritenuto la
direttiva "pienamente rispondente alla lettera ed allo spirito della
norma in oggetto";
- dell'esame della direttiva da parte del Comitato tecnico di Polizia
locale di cui all'art. 13 della L.R. 24/03;
vista inoltre la propria delibera n. 1347 del 17/9/2007 in cui sono
state aggiornate le aree professionali gia' presenti all'interno del
repertorio sul Sistema regionale delle qualifiche e sono state
implementate le qualifiche esistenti con due ulteriori qualifiche tra
cui quella di "Operatore della sicurezza e tutela di beni e persone";
considerato che nella seduta dell'11 febbraio 2008 la Conferenza
Regione-Autonomie locali ha approvato mediante parere favorevole, la
direttiva in applicazione dell'art. 9, comma 5, della L.R. 24/2003
"Referenti per la sicurezza", che regola i requisiti necessari per
l'accesso alla professione ed a un corretto e uniforme svolgimento sul
territorio regionale delle svariate attivita' di competenza;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Capo
di Gabinetto del Presidente della Giunta, dott. Bruno Solaroli ai
sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 450/07;
su proposta del Presidente della Giunta regionale;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, la Direttiva per gli Enti locali che definisce
le modalita' di autorizzazione all'esercizio della funzione di
referente per la sicurezza, in applicazione dell'art. 9 della L.R. 4
dicembre 2003, n. 24;
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Direttiva in applicazione dell'art. 9 della L.R. 24/03 "Referenti per
la sicurezza"
Con l'art. 9 della Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina
della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema
integrato di sicurezza) la Regione ha previsto la possibilita' di
promuovere "l'individuazione da parte dei gestori di locali ed
organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore
dell'intrattenimento, di referenti per la sicurezza, da essi
funzionalmente dipendenti secondo la legislazione vigente", con il
compito di contribuire "all'ordinato svolgimento delle attivita'
d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti"
e di "cooperare con le polizie locali e nazionali in relazione alle
rispettive competenze".
La legge regionale prevede inoltre che l'esercizio di tale attivita'
possa avvenire unicamente a condizione che il soggetto interessato:
a) sia in possesso di specifica autorizzazione del Comune in cui il
soggetto esercita la propria attivita';
b) non abbia subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo,
non sia stato sottoposto a misure di prevenzione, non sia stato
espulso dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, non sia
stato destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo da pubblici uffici;
c) abbia frequentato, con profitto, specifico corso di formazione
professionale disciplinato dalla Giunta regionale.
La stessa legge regionale prevede infine che:
a) l'autorizzazione sia  richiesta congiuntamente dall'interessato e
dal datore di lavoro;
b) il Comune informi le competenti autorita' provinciali di pubblica
sicurezza delle autorizzazioni concesse.
Cio' premesso "al fine di assicurare l'adeguata uniformita' sul
territorio regionale" delle "modalita' di autorizzazione all'esercizio
della funzione di referente per la sicurezza" viene previsto quanto
segue:
1) Premessa
Per struttura di Polizia municipale si intendono, ai sensi dell'art.
21 della Legge regionale n. 24 del 2003, sia i Corpi che i Servizi di
Polizia municipale. Pertanto, qualora non sia presente un Corpo di
Polizia municipale, tutti i riferimenti al Comandante della struttura
di Polizia municipale contenuti nella presente Direttiva si intendono
estesi al Responsabile del Servizio.
In caso di Corpi intercomunali di Polizia municipale o di gestione
associata del Servizio di Polizia municipale tra piu' Enti locali,
tutti i riferimenti al Comandante della struttura di Polizia
municipale contenuti nella presente Direttiva, si intendono estesi al
Comandante o al Responsabile della struttura intercomunale di Polizia
municipale.
Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, per "datore di
lavoro" si intende colui che, in qualita' di gestore di locale o di
organizzatore di evento aperto al pubblico, utilizza il lavoratore per
lo svolgimento dell'attivita' di "referente per la sicurezza", a
prescindere dalla tipologia contrattuale di lavoro impiegata.
2) Corsi di formazione e aggiornamento
La formazione per lo svolgimento delle attivita' di "referente per la
sicurezza" e' articolata su due livelli: il primo livello e'
finalizzato allo svolgimento delle attivita' di referente per la
sicurezza come individuato dalla legge regionale, mentre il secondo e'
finalizzato ad acquisire competenze aggiuntive idonee alla promozione
e al mantenimento di stabili relazioni di cooperazione tra i gestori
di locali o gli organizzatori di eventi aperti al pubblico e le
polizie, sia di stato che locali.
Il possesso della formazione di primo livello viene riconosciuto a
quanti abbiano acquisito la qualifica regionale di "Operatore della
sicurezza e tutela di beni e persone" approvata con deliberazione di
G.R. n. 1347 del 17/9/2007. Tale qualifica e' inserita nel repertorio
del Sistema regionale delle qualifiche.
In sede di prima applicazione della Direttiva e per un periodo massimo
di tre anni dalla sua data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione, la formazione di primo livello puo' essere acquisita
anche con la partecipazione ad un corso di settantacinque ore
effettive di formazione realizzato nel rispetto dei contenuti previsti
in allegato (Allegato 1).
La formazione di secondo livello si acquisisce attraverso la
partecipazione ad un corso di  trenta ore effettive di formazione,
realizzato nel rispetto dei contenuti previsti in allegato (Allegato
2) e riservato a chi abbia superato la formazione di primo livello.
Il corso di aggiornamento propedeutico al rinnovo dell'autorizzazione
di cui al punto 3) si articola in trenta ore effettive di formazione
da realizzarsi nel rispetto dei contenuti previsti in allegato
(Allegato 3).
La formazione di primo e secondo livello e il corso di aggiornamento
di cui alla presente direttiva puo' essere erogata esclusivamente da
strutture formative accreditate dalla Regione Emilia-Romagna le quali
provvederanno ad accertare la frequenza ad almeno l'85% delle ore di
formazione previste, la positiva acquisizione dei relativi contenuti
formativi e a rilasciare idonea attestazione secondo quanto previsto
dalla normativa regionale. Tali attivita' di formazione sono
articolate in moduli formativi di durata non superiore alle tre ore
consecutive.
In sede di prima applicazione della presente direttiva e per un
periodo massimo di un anno dalla sua data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione, i Comuni o le strutture formative
accreditate possono dichiarare l'equivalenza tra i corsi di primo
livello (Allegato 1) e/o secondo livello (Allegato 2), disciplinati
dalla presente direttiva, e precedenti attivita' formative, promosse
dai Comuni o dalle strutture formative accreditate stesse , e
rilasciare ai partecipanti, previo accertamento di positiva
acquisizione dei contenuti formativi di tale attivita', identica
attestazione.
3) Modalita' di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione e sua
validita'
La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
"referente per la sicurezza" deve essere sottoscritta dalla persona
che richiede l'autorizzazione e dal datore di lavoro in essere al
momento della richiesta (con riferimento a quanti esercitano
un'attivita' rientrante in quelle individuate al comma 1 dell'art. 9
della L.R. n. 24 del 2003) e va indirizzata al Comandante della
struttura di Polizia municipale del Comune ove ha sede il locale o nel
cui territorio si svolge l'attivita'.
In sede di prima applicazione e fino al 30 giugno 2008 la richiesta di
autorizzazione puo' essere sottoscritta dalla persona interessata e
dal datore di lavoro anche con riferimento a rapporti di lavoro
successivi all'1 gennaio 2007, ancorche' cessati al momento della
richiesta stessa.
A tale richiesta vanno allegate due dichiarazioni sostitutive di
notorieta'. Con la prima il datore di lavoro dichiara la natura del
rapporto di lavoro in essere, la data del suo inizio e la sua durata.
Con la seconda la persona che richiede l'autorizzazione dichiara di
essere nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3
dell'art. 9 della L.R. n. 24 del 2003 e, qualora fosse gia' stato
autorizzato all'esercizio dell'attivita' di "referente per la
sicurezza", che  la precedente autorizzazione non sia stata revocata
nell'anno precedente alla data della richiesta; alla dichiarazione e'
allegata copia dell'attestato relativo al possesso della formazione,
di primo livello e, qualora conseguito, di secondo livello. Le
dichiarazioni e la documentazione a corredo della richiesta sono le
medesime qualora sia lo stesso gestore o organizzatore di eventi a
richiedere per se' l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di
"referente per la sicurezza".
Con riferimento ai requisiti di cui alla lettera a) del comma 3
dell'art. 9 della L.R. n. 24 del 2003, si precisa che le prescritte
condizioni del "non aver  subito condanna a pena detentiva" e del "non
essere stato sottoposto a misure di prevenzione" vengono meno anche in
caso di sentenze non definitive.
Il rilascio dell'autorizzazione e' disposto dal Comandante della
struttura di Polizia municipale, o su suo parere qualora non sia egli
stesso titolare del rilascio, entro trenta giorni dalla domanda, salvo
motivati impedimenti.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di "referente per la
sicurezza" ha validita' su tutto il territorio regionale per un
periodo di tre anni dalla data di rilascio della stessa. Il possesso
contemporaneo di piu' autorizzazioni e' vietato.
Il rinnovo dell'autorizzazione avviene con le stesse modalita'
previste per il rilascio dell'autorizzazione; alla richiesta, che va
presentata al Comune di primo rilascio, deve essere allegata copia
dell'attestato relativo al positivo esito del corso di aggiornamento
di cui al punto 1) e, qualora conseguito, di quella relativa al
possesso della formazione di secondo livello.
4) Attivita' connesse e conseguenti al rilascio dell'autorizza zione
I gestori dei locali e gli organizzatori di eventi aperti al pubblico
di cui al comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 24 del 2003 devono
annotare su un Registro le persone autorizzate di cui si avvalgono per
lo svolgimento dell'attivita' di "referente per la sicurezza".
I Comuni:
a) adottano un Registro comunale delle persone autorizzate, anche
informatico, su cui annotare le autorizzazioni, i loro rinnovi,
nonche' le eventuali sospensioni e revoche, secondo quanto previsto in
allegato (Allegato 4);
b) rilasciano agli interessati un tesserino di riconoscimento di
"referente per la sicurezza", secondo quanto previsto in allegato
(Allegato 5);
c) comunicano al Questore le autorizzazioni rilasciate;
d) determinano le caratteristiche e le modalita' di tenuta del
Registro delle persone che esercitano l'attivita' di "referente per la
sicurezza" da parte dei gestori dei locali e degli organizzatori di
eventi aperti al pubblico di cui al comma 1 dell'art. 9 della L.R. n.
24 del 2003, secondo quanto previsto in allegato (Allegato 6).
Le informazioni contenute nel Registro di cui alla lettera a) e i dati
riportati nel tesserino di cui alla lettera b), se richiesti, devono
essere tempestivamente comunicati dai Comuni ai Comandi di Polizia
municipale della regione ed alle Autorita' di pubblica sicurezza.
Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a comunicare al Comune che
l'ha rilasciata il venir meno dei requisiti soggettivi di cui alla
lettera a) del comma 3 dell'art. 9 della L.R. n. 24 del 2003, per
l'adozione dei provvedimenti conseguenti, e a restituire il tesserino
di riconoscimento.
Gli operatori di polizia municipale durante le attivita' di controllo,
se ne ravvisano la necessita' e secondo le disposizioni ricevute,
possono ritirare temporaneamente il tesserino di riconoscimento
motivandone le ragioni nella relazione di servizio.
Il Comandante della struttura di Polizia municipale ove e' avvenuto il
ritiro deve confermare il provvedimento entro le successive 72 ore
dandone comunicazione all'interessato. In caso di conferma, dispone la
sospensione temporanea dell'autorizzazione o avvia le procedure per la
revoca dell'autorizzazione. In caso contrario il tesserino di
riconoscimento viene restituito immediatamente all'interessato.
Il provvedimento di sospensione e' comunicato al Comandante della
struttura di Polizia municipale del Comune che ha rilasciato
l'autorizzazione per essere annotato nel Registro comunale delle
persone autorizzate.
Il Comandante della struttura di Polizia municipale del territorio ove
si e' verificata l'infrazione segnala il soggetto autorizzato al
Comandante della struttura di Polizia municipale del Comune che ha
rilasciato l'autorizzazione, se diverso, al fine dell'eventuale
adozione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca e'
adottato dal Comandante della struttura di Polizia municipale, o su
suo parere qualora non sia egli stesso titolare del potere di revoca.
Il provvedimento di revoca e' annotato nel Registro comunale delle
persone autorizzate.
Una nuova autorizzazione non puo' essere richiesta prima che sia
decorso un anno dall'eventuale revoca di precedente autorizzazione.
Gli operatori di polizia municipale devono segnalare l'omessa o
irregolare tenuta del registro delle persone che esercitano
l'attivita' di "referente per la sicurezza" da parte dei gestori dei
locali e gli organizzatori di eventi aperti al pubblico di cui al
comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 24 del 2003 al Comandante della
struttura di Polizia municipale del territorio ove ha sede il locale o
dove si svolge l'attivita' e alle competenti autorita' di pubblica
sicurezza.
Modalita' di esercizio dell'attivita'
L'attivita' di "referente per la sicurezza" puo' essere espletata a
condizione che:
a) la persona autorizzata sia in possesso del relativo tesserino di
riconoscimento, che deve essere mostrato agli operatori appartenenti
alle Forze di Polizia dello Stato o alla Polizia locale che ne
facciano richiesta;
b) l'esercizio dell'attivita' risulti annotato nel Registro tenuto dai
gestori dei locali e dagli organizzatori di eventi aperti al pubblico
di cui al comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 24 del 2003;
c) la persona autorizzata sia immediatamente riconoscibile come
"Referente per la sicurezza - Legge regionale dell'Emilia-Romagna n.
24/2003" - tramite indicazione ben visibile su parte integrante
dell'abbigliamento.
L'attivita' di "referente per la sicurezza" e' esercitata all'interno
del locale in cui si svolge l'intrattenimento, il pubblico spettacolo,
la somministrazione di alimenti o di bevande o altra attivita', che,
sulla base della valutazione del gestore, ne renda necessario
l'esercizio.
L'attivita' di "referente per la sicurezza" puo' essere altresi'
esercitata negli spazi esterni al locale e adiacenti allo stesso,
secondo le modalita' definite dai Comuni.
ALLEGATO 1
Articolazione del percorso formativo di primo livello (75 ore) per
"Referente per la sicurezza" ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/03
Le nuove forme del divertimento - 6 ore
- La ritualita' della massa e la caratteristica del divertimento
notturno
- Il divertimento degli adolescenti in fase di crescita e dei giovani
adulti
- Nuovi stili di vita e di consumo dell'adolescente e del giovane
adulto.
Le funzioni e le attribuzioni del referente per la sicurezza - 6 ore
- Definizione del ruolo
- Modalita' di esplicazione del servizio
- Inquadramento normativo del referente per la sicurezza (art. 9, L.R.
24/03 - direttive regionali)
- Inquadramento normativo delle imprese dello spettacolo con
riferimento al ruolo.
Norme penali e conseguente responsabilita' del referente per la
sicurezza - 6 ore
- Riferimenti normative di interesse ed  elementi del processo (cenni
su Codice penale e di procedura penale con particolare riguardo alla
responsabilita' penale)
- La facolta' di arresto da parte dei privati - artt. 380-383 CPP
- I reati di: violenza; vilipendio; abuso di potere; omissione di
soccorso
- La legislazione sulle armi.
Collaborazione con le forze di Polizia: modalita' e termini - 3 ore
- La collaborazione con la polizia municipale nel luogo di lavoro
- La collaborazione con le Forze di polizia nazionali nel luogo di
lavoro.
Alcol, stupefacenti, doping, Aids, M.T.S. - 6 ore
- Rischi legati all'uso e all'abuso di sostanze
- Le droghe: nuove sostanze, nuove modalita' d'uso
- L'Aids e le malattie sessualmente trasmissibili.
La comunicazione interpersonale - 6 ore
- Stili comunicativi e strategie comunicative
- Contenuti e strategie di presentazione di se'
- Comunicazione verbale
- Processi di codifica e decodifica dei messaggi
- Codici e canali di comunicazione
- Comunicazione come processo sociale e funzioni della comunicazione
- Strategie comunicative e funzione del feed-back.
Le tecniche di mediazione dei conflitti - 12 ore
- Come rapportarsi con i fruitori dei locali
- Come prevenire e gestire una situazione di conflitto
- Riconoscimento precoce delle situazioni di disagio e di difficolta'
(abuso di sostanze, aggressivita', difficolta' interculturali,
violenza sessuale agita o subita)
- Simulazione pratica di casi.
Tecniche di interposizione - 9 ore
- Contenimento
- Autodifesa
- Sicurezza dei terzi.
Pronto soccorso - 9 ore
- Il supporto di base delle funzioni vitali (BLS) - segni d'allarme
dell'attacco cardiaco - la morte improvvisa - il danno anossico
cerebrale - il BLS in situazioni particolari - valutazione dello stato
di coscienza - apertura delle vie aeree - presenza dell'attivita'
respiratoria - respirazione bocca-bocca/bocca-naso - ventilazione con
mezzi aggiuntivi - valutazione della presenza dell'attivita'
circolatoria - compressioni toraciche
- Simulazione pratica di casi.
La partecipazione al modulo dovra' essere riconosciuta valida per la
formazione richiesta al responsabile per la sicurezza ai sensi della
Legge 626/96.
La prevenzione incendi - 12 ore
- I processi di combustione - gli elementi e gli impianti pericolosi
in azienda - i piani di emergenza - le strategie e le metodologie di
intervento - procedure d'evacuazione - sistemi d'allarme -
segnaletica
- La situazione di ordinarieta'
- saper effettuare i controlli per la verifica del mantenimento
efficiente degli impianti di estinzione incendi all'interno dello
stabilimento
- controllare la piena efficienza dei materiali e delle attrezzature
di protezione individuale
- essere in grado di vigilare nei locali al fine di evitare le cause
di rischio
- La situazione d'emergenza
- saper rendere operativi i reparti d'emergenza
- saper fronteggiare qualunque situazione d'emergenza
- collaborare con i VVFF che interverranno sul posto.
A fronte di una prima parte teorica della durata di 4 ore, gli allievi
si cimenteranno nell'applicazione pratica (simulazione) coordinata dai
Vigili del fuoco.
La partecipazione al modulo consentira' al partecipante di svolgere
gli esami (scritto, orale e pratico) al fine del rilascio
dell'attestato di addetto allo spegnimento del fuoco.
ALLEGATO 2
Articolazione del percorso formativo di secondo livello (30 ore) per
"Referente per la sicurezza" ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/03
La collaborazione sistemica con la Polizia municipale - 12 ore
- Competenze
- Organizzazione
- Modelli di relazione.
La collaborazione sistemica con la Polizia di Stato - 9 ore
- Competenze
- Organizzazione
- Modelli di relazione.
La collaborazione sistemica con l'Arma dei Carabinieri - 6 ore
- Competenze
- Organizzazione
- Modelli di relazione.
La collaborazione sistemica con la Guardia di Finanza - 3 ore
- Competenze
- Organizzazione
- Modelli di relazione.
ALLEGATO 3
Articolazione del percorso di aggiornamento (30 ore) per il rinnovo
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di "Referente per la
sicurezza" ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/03
Le nuove forme del divertimento - 3 ore
- Aggiornamento.
Alcol, stupefacenti, doping. Aids. M.T.S. - 3 ore
- Aggiornamento.
La comunicazione interpersonale - 12 ore
- Discussione di casi critici tratti dall'esperienza dei partecipanti
- Simulazione pratica di casi.
Le tecniche di mediazione dei conflitti - 12 ore
- Discussione di casi critici tratti dall'esperienza dei partecipanti
- Simulazione pratica di casi.
ALLEGATO 4
Informazioni da inserire necessariamente nel Registro comunale delle
persone autorizzate a svolgere l'attivita' di "Referente per la
sicurezza" ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/03
- Numero progressivo di autorizzazione e data
- Generalita' e indirizzo della persona autorizzata
- Generalita' e indirizzo del datore di lavoro
- Riferimenti identificativi dell'impresa nella quale svolge
l'attivita'
- Caratteristiche del rapporto di lavoro
- Rinnovi dell'autorizzazione
- Ritiro del tesserino
- Sospensione dell'autorizzazione
- Revoca dell'autorizzazione.
ALLEGATO 5
Informazioni da inserire necessariamente nel tesserino di
riconoscimento delle persone autorizzate a svolgere l'attivita' di
"Referente per la sicurezza" ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/03 e
prototipo di tesserino
- Comune che ha rilasciato l'autorizzazione
- Numero e data di rilascio
- Generalita' e foto della persona autorizzata
- Rinnovo dell'autorizzazione.
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO 6
Caratteristiche e modalita' di tenuta del Registro delle persone che
esercitano l'attivita' di "Referente per la sicurezza":
- Il registro deve avere le caratteristiche di una agenda annuale
prestampata e rilegata con non piu' di una giornata per ogni pagina e
deve essere contrassegnato dal Comune in maniera da attestarne
l'unicita'.
- Ogni pagina deve essere suddivisa in riquadri ove trovino spazio in
modo predefinito il nome, il cognome, il Comune che ha rilasciato
l'autorizzazione, il numero del tesserino di riconoscimento e la firma
dei referenti per la sicurezza.
- Le informazioni di cui sopra vanno annotate giornalmente, prima
dell'orario di apertura al pubblico, utilizzando in sequenza i
riquadri  disponibili. Sempre prima dell'orario di apertura al
pubblico vanno barrati i riquadri giornalieri non utilizzati.  I
referenti per la sicurezza firmano al momento di inizio della loro
attivita'.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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