REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2008, n. 1754

Disposizioni per la formazione del Certificatore energetico in edilizia in attuazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 156/08

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 12/03 "Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di
accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro" che regola, indirizza e
sostiene gli interventi nel campo dell'orientamento, dell'istruzione,
della formazione e del lavoro;
visto il DLgs n. 192 del 19/8/2005 "Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e
successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 4, comma
1, lett. c) e l'art. 9, comma 1;
vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 156 del 4 marzo
2008 "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di
rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica
degli edifici" con cui si e' data attuazione al DLgs n. 192 del
19/8/2005, ai sensi dell'art. 9 comma 1 sopra citato;
richiamati della sopracitata deliberazione 156/08:
- il punto 5.16, che si riporta integralmente - "Sino all'entrata in
funzione del sistema regionale di accreditamento di cui al punto 6
seguente, l'attestato di certificazione energetica e' sostituito a
tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica secondo
le modalita' di cui all'Allegato 5 o da un attestato rilasciato in
base ad una procedura di certificazione energetica stabilita da un
Comune o da un'altra Regione o Provincia autonoma, ferma restando la
conformita' dell'attestato a quanto disposto negli Allegati 7, 8 e
9";
- i punti 6 e 7, che definiscono il sistema regionale di
accreditamento ed i requisiti professionali dei soggetti abilitati
all'attivita' di certificazione energetica degli edifici;
- i paragrafi 7.1 e 7.2, che si riportano integralmente:
"7.1 Possono essere accreditati quali soggetti certificatori nel
rispetto dei principi fondamentali fissati in materia dal legislatore
statale:
a) tecnici qualificati, singoli o associati, iscritti all'Ordine o al
Collegio professionale di competenza, in possesso dei requisiti di cui
al punto 7.2 e di almeno uno dei seguenti titoli:
- diploma di laurea specialistica in Ingegneria, Architettura, Scienze
ambientali,
- diploma di laurea in Ingegneria, Architettura, Scienze ambientali,
- diploma di Geometra o Perito industriale;
b) societa' di ingegneria dotate di tecnici qualificati in possesso
dei requisiti di cui al punto 7.2;
c) societa' di servizi energetici dotate di tecnici qualificati in
possesso dei requisiti di cui al punto 7.2;
d) enti pubblici, organismi di diritto pubblico dotati di tecnici
qualificati in possesso dei requisiti di cui al punto 7.2;
e) organismi di ispezione, pubblici e privati, dotati di tecnici
qualificati in possesso dei requisiti di cui al par. 7.2, accreditati
presso il Sincert o presso altro soggetto equivalente in ambito
nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020
nel settore delle "costruzioni edili ed impiantistica connessa";
f) organismi di certificazione, pubblici e privati, dotati di tecnici
qualificati in possesso dei requisiti di cui al par. 7.2, accreditati
presso il Sincert o presso altro soggetto equivalente in ambito
nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN 45011 nel
settore della "certificazione energetica degli edifici".
7.2 La qualificazione dei tecnici di cui al punto 7.1, lett. a)
precedente e' comprovata da una esperienza almeno annuale nei seguenti
campi: progettazione dell'isolamento termico degli edifici,
progettazione di impianti di climatizzazione e di valorizzazione delle
fonti rinnovabili negli edifici, progettazione delle misure di
miglioramento del rendimento energetico degli edifici, diagnosi
energetica, gestione dell'uso razionale dell'energia, oppure dalla
partecipazione ad uno specifico corso di formazione professionale, con
superamento dell'esame finale, anche antecedente alla data di entrata
in vigore del presente atto, riconosciuto dalla Regione o dalle altre
Regioni e Province autonome. Ai fini del relativo accreditamento, i
soggetti certificatori di cui al punto 7.1 devono inoltre risultare in
possesso di adeguate capacita' organizzative, gestionali ed operative
come specificato nella procedura di accreditamento di cui al punto 6.2
lett. a)";
visto il DLgs n. 115 del 30/5/2008  "Attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i
servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" ed in
particolare l'Allegato III, punto 2 in cui sono individuati, tra
l'altro, i requisiti dei soggetti per l'esecuzione delle diagnosi
energetiche e la certificazione energetica degli edifici;
visto in particolare l'art. 18, comma 6, del citato DLgs 115/08 dove
si prevede che le Regioni che hanno gia' provveduto al recepimento
della direttiva 2002/91/CE adottino misure atte a favorire la coerenza
e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti
dell'Allegato III;
ravvisata pertanto la necessita' di riconoscere, in conformita' al
sopra citato Allegato III del DLgs 115/08, l'accesso al sistema
regionale di accreditamento dei certificatori a tutti i tecnici
abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione
di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito
delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, e di
individuare, ai soli fini della certificazione energetica, quali
tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di diploma di laurea in
Scienze ambientali che abbiano seguito specifici corsi di formazione e
superato il relativo esame ai sensi del presente atto;
richiamato inoltre l'Allegato 14 alla sopra citata deliberazione
156/08, recante "Linee guida per la formazione dei certificatori e
degli operatori che intervengono nel processo edilizio" dove si
esplicita che:
"I contenuti del corso per certificatori, della durata di almeno 30
ore e concluso da un esame finale, riguardano l'approfondimento
dettagliato degli aspetti inerenti la certificazione e la consulenza
energetica degli edifici. In particolare sono oggetto di
approfondimento: le metodologie e i criteri di certificazione; i
modelli di calcolo; le tecniche di verifica ex-ante ed ex-post";
richiamata, infine, la propria deliberazione n. 1050 del 7 luglio 2008
recante "Sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla
certificazione energetica degli edifici";
valutata, alla luce di quanto sopraesposto, la necessita' di definire
e validare specifici standard per i percorsi formativi rivolti a
coloro che vorranno essere accreditati quali Certificatori energetici
ed inseriti nel relativo elenco regionale di cui al punto 6.2 della
citata deliberazione 156/08;
ritenuto, pertanto, necessario adottare, ai sensi della L.R. 12/03, le
disposizioni per la formazione del Certificatore energetico in
edilizia;
considerato infine che l'organizzazione e realizzazione dei percorsi
formativi di cui al presente atto comporta dei tempi tecnici che non
consentono l'immediato funzionamento a regime del sistema regionale di
accreditamento;
valutata quindi l'opportunita', in coerenza con il citato punto 5.16
della DAL 156/08, nelle more dell'organizzazione e realizzazione di
tali percorsi formativi per l'accreditamento del "Certificatore
energetico in edilizia", di definire una fase transitoria che consenta
il mantenimento della validita' dell'"attestato di qualificazione
energetica";
ritenuto pertanto necessario stabilire che fino al 31 dicembre 2008
l'"attestato di certificazione energetica" e l'"attestato di
qualificazione energetica" abbiano la stessa efficacia ai fini del
rispetto delle disposizioni di cui alla DAL n. 156 del 4 marzo 2008 in
materia di certificazione energetica degli edifici;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 936 del 17 maggio 2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per
la definizione del sistema regionale delle qualifiche";
- n. 2212 del 10 novembre 2004 "Approvazione delle qualifiche
professionali in attuazione dell'art. 32, comma 1, lettera c della
L.R. 30 giugno 2003, n. 12 - I provvedimento";
- n. 265 del 4 febbraio 2005 "Approvazione degli standard dell'offerta
formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione di cui
alla delibera di G.R. 177/03";
- n. 140 dell'11 febbraio 2008 "Approvazione disposizioni in merito
alla programmazione, gestione e controllo delle attivita' formative e
delle politiche attive del lavoro comprensive delle disposizioni di
cui al Capo II, Sez. II e Capo III, Sez. IV della L.R. 12/03";
sentite le parti sociali e le Amministrazioni provinciali;
richiamate le proprie deliberazioni:
- 1057/06 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della
Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalita' di integrazione
interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- 1150/06 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di
livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2006)";
- 1663/06 "Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della Giunta
e del Gabinetto del Presidente";
- 450/07 "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06.
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive
modifiche";
sentito per quanto di competenza il Direttore generale alla
Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e
Relazioni internazionali;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro,  dr.ssa Cristina
Balboni, e per quanto di competenza dal Direttore generale alle
Attivita' produttive, Commercio, Turismo, dr.ssa Morena Diazzi, ai
sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della
propria deliberazione n. 450 del 2007;
su proposta dell'Assessore alla Scuola, Formazione professionale,
Universita', Lavoro, Pari Opportunita' e dell'Assessore alle Attivita'
produttive, Sviluppo economico, Piano telematico;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si
intendono integralmente richiamate, le "Disposizioni per la formazione
del Certificatore energetico in edilizia, in attuazione della
deliberazione dell'Assemblea legislativa 156/08" secondo quanto
riportato all'allegato parte integrante e sostanziale del presente
atto;
b) di disporre, per le motivazioni esposte in narrativa, che fino al
31 dicembre 2008 l'attestato di certificazione energetica e
l'attestato di qualificazione energetica abbiano la medesima efficacia
ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione
dell'Assemblea legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 in materia di
certificazione energetica degli edifici;
c) di dare atto che la scheda monografica relativa al profilo di
competenza "Certificatore energetico in edilizia" di cui al
sopracitato allegato, sara' pubblicata nel sito del Sistema della
Formazione Regolamentata accessibile dal portale: www.form-azione.it 
e dal portale: www.regione.emilia-romagna.it/energia/;
d) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A DGR 1754/08
Disposizioni per la formazione del Certificatore energetico in
edilizia, in attuazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa
156/08
Premessa	pag.  43
Percorsi formativi in materia di
certificazione energetica degli edifici	pag. 44
Struttura del percorso formativo	pag. 44
Organismi di formazione	pag. 46
Modalita' di valutazione e attestazioni	pag. 47
Modello di attestato di frequenza
con verifica dell'apprendimento	pag. 48
Modello di verbale di verifica dell'apprendimento	pag. 50
Premessa
La Regione Emilia-Romagna si propone da tempo, nell'ambito  delle
proprie competenze, di operare per affermare un progetto di sviluppo
sostenibile del territorio e delle proprie risorse. Tale progetto di
sviluppo sostenibile coinvolge necessariamente le politiche
energetiche, essendo l'energia uno dei principali motori del processo
dinamico di sviluppo economico e sociale.
Con la L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, la Regione Emilia-Romagna e'
stata la prima Regione a dotarsi di uno strumento normativo di
programmazione energetica, a cui ha fatto seguito, tramite
deliberazione dell'Assemblea legislativa 30 novembre 2007, n. 172,
l'adozione del Piano Energetico regionale.
Nel perseguire le finalita' di sviluppo sostenibile, sia la L.R. 26/04
che il Piano energetico regionale fondano i propri obiettivi in via
prioritaria sulla promozione del risparmio energetico, uso efficiente
dell'energia, valorizzazione delle fonti rinnovabili in particolare
nel settore civile.
Le politiche di uso razionale dell'energia negli edifici coinvolgono
problematiche diverse che attengono al comfort abitativo, all'ordinato
sviluppo del territorio e dei tessuti urbani, alla qualita' della vita
e salubrita' degli insediamenti, alla riqualificazione del tessuto
edilizio esistente, alla tutela delle fasce sociali deboli, allo
sviluppo e alla qualificazione dei servizi ai cittadini, alla
promozione dell'innovazione tecnologica nel settore, alla diffusione
delle migliori pratiche, allo sviluppo di percorsi formativi.
Con la deliberazione dell'Assemblea legislativa 25 marzo 2008, n. 156,
la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a definire il quadro normativo
entro cui muoversi per promuovere misure di risparmio energetico
nell'edilizia, con particolare riferimento alla promozione della
certificazione energetica degli edifici.
In considerazione della valenza attribuita a tale attivita' e delle
sue potenziali ripercussioni sul mercato immobiliare, la citata
delibera 156/08, in sintonia con la direttiva 2002/91/CEE e le leggi
nazionali che regolano la materia, prevede la istituzione di un
sistema regionale di accreditamento dei soggetti certificatori, anche
al fine di consentire la registrazione sistematica e controllata dei
certificati energetici emessi, come strumento di interesse pubblico
per monitorare il miglioramento dell'efficienza energetica del parco
edilizio regionale.
Il sistema di accreditamento e' stato reso operativo con la delibera
di Giunta regionale del 7 luglio 2008, n. 1050: esso si basa su di un
iter che prevede, in ottemperanza all'art. 6 della deliberazione
dell'Assemblea legislativa 25 marzo 2008, n. 156, un primo
accreditamento, con durata pari a 3 anni, subordinato alla verifica
del possesso di specifici requisiti, cui deve seguire eventuale
richiesta di rinnovo dell'accreditamento con modalita' opportunamente
definite dalla Giunta regionale.
Nell'ambito di tali attivita', la formazione e l'aggiornamento
professionale vengono individuati come fattori fondamentali per
garantire le conoscenze necessarie allo svolgimento delle attivita' di
certificazione energetica degli edifici da parte dei soggetti
certificatori. Pertanto, l'accreditamento dei soggetti certificatori
puo' avvenire, in mancanza di adeguati requisiti di esperienza
professionale in materia, esclusivamente tramite la partecipazione ad
uno specifico corso di formazione con superamento di un esame finale.
In relazione alla rapida e continua evoluzione della normativa tecnica
in materia di rendimento energetico degli edifici, risulta altresi'
opportuno prevedere la promozione di successive attivita' di
aggiornamento al fine di garantire nel tempo adeguati livelli di
qualita' delle prestazioni fornite dai soggetti certificatori, anche
in un'ottica di formazione continua.
A tal fine, la citata DAL 156/08 stabilisce che la Regione definisca
standard di percorsi formativi promossi e realizzati dagli operatori
interessati, che prevedano i contenuti generali, l'articolazione e la
gestione, in modo tale da assicurare un adeguato livello qualitativo e
l'omogeneita' di erogazione sul territorio regionale.
La definizione di tali standard e' inoltre presupposto per consentire
che corsi di formazione realizzati in altre regioni o province
autonome, possano essere riconosciuti ai fini dell'accreditamento dei
soggetti certificatori.
A tal fine, con il presente atto vengono disciplinati:
- gli standard di riferimento per l'autorizzazione e il riconoscimento
dei corsi di formazione;
- i requisiti dei soggetti deputati alla realizzazione dei corsi di
formazione;
- i documenti prodotti/rilasciati al termine dei corsi di formazione.
Percorsi formativi in materia di certificazione energetica degli
edifici
In relazione alla esigenza di dare compiuta attuazione alle
disposizioni di cui alla DAL 156/08, ed allo scopo di favorire la
crescita professionale dei soggetti interessati a svolgere l'attivita'
di certificazione energetica degli edifici, vengono definiti specifici
percorsi formativi in tale materia, anche al fine di consentire
l'accreditamento dei tecnici abilitati e la loro registrazione nei
relativi elenchi regionali.
La partecipazione ai corsi di cui al presente atto e' rivolta
principalmente a garantire ai tecnici abilitati, di cui al punto 2,
Allegato III del DLgs 115/08, il possesso delle conoscenze, anche in
un'ottica di formazione continua, in ordine alla evoluzione della
normativa tecnica di riferimento.
Pertanto i soggetti in possesso di titoli di studio
tecnico-scientifici individuati dalla Regione con DGR 7 luglio 2008,
n. 1050, si considerano abilitati a seguito della partecipazione alle
attivita' formative di cui al presente atto, con superamento della
verifica finale di apprendimento.
La partecipazione alle attivita' formative di tipo corsuale (punto 1
del successivo paragrafo), con superamento della prova pratica
obbligatoria (project-work) e della verifica finale di apprendimento
(punti 2 e 3 del successivo paragrafo) mediante presentazione della
relativa documentazione conforme al presente atto, consente di
comprovare, l'assolvimento dell'obbligo formativo ai fini
dell'accreditamento regionale.
Struttura del percorso formativo
Articolazione del percorso formativo
Il percorso formativo per il Certificatore energetico in edilizia e'
articolato secondo lo schema seguente:
1) corso di formazione di 60 ore, con obbligo di frequenza non
inferiore all'80%, secondo i moduli formativi successivamente
indicati;
2) project work di 12 ore su casi-studio assegnati, con elaborazione
del relativo materiale, interamente obbligatorio e indispensabile per
l'accesso alla verifica finale;
3) verifica finale, con rilascio del relativo "Attestato di frequenza
con verifica dell'apprendimento".
Le attivita' formative e di project work possono essere realizzate
anche con modalita' FAD/E-learning secondo le indicazioni
metodologiche contenute nella scheda monografica relativa al profilo
di competenza "Certificatore energetico in edilizia" che sara'
pubblicata nel sito del Sistema della Formazione Regolamentata
accessibile dal portale: www.form-azione.it  e dal portale
www.regione.emilia-romagna.it/energia/.
L'accesso al corso di formazione puo' essere preceduto da una
valutazione, da parte dei soggetti attuatori, dei crediti formativi in
possesso del candidato e dimostrabili attraverso opportuna
documentazione.
La valutazione dei crediti formativi puo' avvenire anche in
collaborazione con l'Organismo regionale di Accreditamento, secondo le
previsioni dell' art. 9, punto 7), della DGR 1050/08 (Pre-audit).
Il riconoscimento di crediti formativi puo' consentire al candidato
l'esonero dall'obbligo di frequenza dei moduli per i quali si
riscontra il relativo credito formativo.
Obiettivi formativi
Applicare le normative tecniche e regolamentari di riferimento, le
metodologie appropriate per la determinazione del bilancio energetico
del sistema edificio-impianti e degli indicatori di prestazione
energetica.
Valutare le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei
componenti dell'involucro e degli impianti, identificare i componenti
critici ai fini del risparmio energetico e valutare il contributo
energetico ottenibile dalle fonti rinnovabili e dalle soluzioni
progettuali bioclimatiche.
Applicare le soluzioni progettuali e costruttive per conseguire il
miglioramento dell'efficienza energetica dell'involucro e degli
impianti in un bilancio costi/benefici.
Utilizzare le metodologie e gli strumenti per il rilievo sul campo
delle caratteristiche energetiche degli involucri edilizi e degli
impianti.
Utilizzare le procedure informatizzate per la gestione delle attivita'
connesse alla emissione dell'attestato di certificazione energetica.
Contenuti dei moduli formativi
L'erogazione delle attivita' formative da parte dei soggetti attuatori
deve fare riferimento alla struttura che segue:
Corso di formazione (60 ore)
Modulo 1
- Argomenti: efficienza energetica degli edifici: inquadramento
normativo.
- Normativa: Direttiva Europea 2002/91/CE; Direttiva 2006/32/CE; DLgs
192/05 corretto ed integrato dal DLgs 311/06 e relative Linee guida
nazionali; L.R. 31/02 e successive modifiche ed integrazioni; 
delibera dell'Assemblea legislativa regionale 156/08.
- Normativa tecnica: le norme armonizzate CEN; le norme nazionali UNI
TS 11300.
- Procedure tecnico-amministrative per la realizzazione degli
interventi.
Modulo 2
- Argomenti: ruolo e funzione del soggetto certificatore:
- obblighi e responsabilita', modalita' e requisiti per
l'accreditamento regionale:
- aspetti giuridici e gestione del contenzioso: analisi delle
problematiche legali e delle possibili soluzioni;
- requisiti organizzativi, gestionali ed operativi per la gestione del
processo di certificazione: la certificazione UNI EN ISO 9001 o le
procedure documentate previste dal sistema di accreditamento
regionale.
Modulo 3
- argomenti: fondamenti di energetica:
- primo e secondo principio della termodinamica;
- elementi di termocinetica e trasmissione del calore;
- benessere termoigrometrico negli ambienti confinati.
Terminologia e grandezze termo fisiche (forme di energia ed energia
primaria).
Il bilancio energetico del sistema edificio-impianti: scambi termici,
apporti termici interni e gratuiti, rendimenti del/i sistemi
impiantistici.
Fonti e vettori energetici: il rapporto tra energia primaria e
l'energia consegnata, le emissioni di gas climalteranti.
Valori limite di fabbisogno energetico di un edificio e influenza
delle variabili climatiche (GG) e geometriche (S/V) nella loro
determinazione.
Gli indicatori di prestazione energetica degli edifici: indice globale
(EPtot) e indici parziali (fabbisogni di energia primaria per la
climatizzazione invernale, la produzione di acqua calda sanitaria, la
climatizzazione estiva, l'illuminazione).
Metodologie e criteri di classificazione energetica di un edificio.
Modulo 4
- Argomenti: metodologie di determinazione del rendimento energetico
di un edificio: riferimenti normativi, ambito e limiti di utilizzo,
criteri di raccolta, analisi ed elaborazione dei dati:
- metodo di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato;
- metodi di calcolo da rilievo sull'edificio;
- metodi semplificati e metodi basati sui consumi reali.
Strumenti di calcolo informatizzato: caratteristiche di affidabilita'
e limiti di utilizzo.
Criteri per il calcolo e/o la verifica e/o il monitoraggio della
prestazione energetica a partire dai consumi energetici: costruzione
della baseline dei consumi e valutazione secondo la norma EN 15603.
Modulo 5
- Argomenti: criteri per il calcolo della prestazione energetica di
progetto secondo le UNI TS 11300:
- dati di ingresso e parametri termo fisici dell'involucro edilizio,
anche in relazione alla destinazione d'uso;
- criteri e metodologie di calcolo per la determinazione del
comportamento termico dell'involucro edilizio; valutazione degli
scambi termici ed apporti gratuiti;
- rendimenti degli impianti termici per la climatizzazione
invernale/estiva e la produzione di acqua calda sanitaria: aspetti da
considerare per la scelta, per il calcolo dei dimensionamenti e per le
ricadute sulla determinazione della prestazione energetica;
- contributo delle fonti rinnovabili nel calcolo degli indicatori di
prestazione energetica: rendimenti degli impianti alimentati con fonti
rinnovabili e assimilati (norme tecniche di riferimento, metodologie
di calcolo e valutazioni di tipo speditivo).
Modulo 6
- Argomenti: la valutazione delle caratteristiche energetiche degli
edifici esistenti (diagnosi energetica) attraverso valutazioni
speditive (comparazioni con abachi o soluzioni tecniche analoghe) e/o
valutazioni strumentali (misure di conduttanza in opera e tecniche di
termografia): ambiti e limiti di utilizzo, potenzialita' e sinergie.
Soluzioni progettuali e costruttive per il miglioramento delle
prestazioni di edifici esistenti:
- materiali e tecnologie, prestazioni energetiche dei materiali;
- criteri e metodi di valutazione economica degli investimenti;
- esempi di soluzioni progettuali per il miglioramento della
prestazione energetica di involucri edilizi esistenti.
Modulo 7
- Argomenti: le prestazioni energetiche dell'involucro edilizio e
degli elementi tecnici che lo compongono, in regime invernale:
- trasmissione del calore attraverso strutture opache e trasparenti;
- aspetti da considerare nel calcolo delle trasmittanze termiche;
- calcolo della trasmittanza termica di strutture di nuova
realizzazione;
- esempi di soluzioni progettuali per la realizzazione di involucri
edilizi ad elevata prestazione.
Modulo 8
- Argomenti: efficienza energetica degli impianti per la
climatizzazione invernale e la produzione di ACS:
- tipologie e caratteristiche di impianti termici tradizionali e di
ultima generazione.
Soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione e il
miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti, con
particolare riguardo alle soluzioni innovative suggerite dalla
legislazione vigente (caldaie a condensazione, pompe di calore,
ecc.):
- materiali e tecnologie, prestazioni energetiche dei componenti e dei
sistemi impiantistici;
- controllo delle perdite e delle dispersioni: ventilazione meccanica
controllata, il recupero di calore;
- valutazioni economiche degli investimenti;
- esempi di soluzioni tecniche per il miglioramento della prestazione
energetica di impianti esistenti, anche attraverso interventi di
efficientamento e/o di integrazione.
Modulo 9
- Argomenti: le prestazioni energetiche dell'involucro edilizio e
degli elementi tecnici che lo compongono, in regime estivo:
- trasmissione del calore attraverso strutture opache (inerzia
termica, sfasamento e smorzamento dell'onda termica, trasmittanza
termica periodica, ecc.) e trasparenti;
- esempi di soluzioni progettuali per la protezione dall'irraggiamento
e la realizzazione di involucri edilizi ad elevata prestazione.
Efficienza energetica degli impianti per la climatizzazione estiva:
- tipologie e caratteristiche di impianti di condizionamento e
raffrescamento tradizionali e di ultima generazione.
Soluzioni progettuali e costruttive per la ottimizzazione
dell'efficienza energetica degli impianti, con particolare riguardo
alle soluzioni innovative e alla interazione edificio/impianto:
- materiali e tecnologie, prestazioni energetiche dei materiali;
- ventilazione e raffrescamento naturali;
- valutazioni economiche degli investimenti;
- esempi di soluzioni tecniche per il miglioramento della prestazione
energetica di impianti esistenti, anche attraverso interventi di
efficientamento e/o di integrazione.
Modulo 10
- Argomenti: tipologie e caratteristiche degli impianti di produzione
ed utilizzo di energia da fonti energetiche rinnovabili (biomasse,
geotermia, solare termico, solare fotovoltaico, eolico, cogenerazione
ad alto rendimento, ecc.).
Potenzialita' e livelli ottimali di dimensionamento degli impianti,
anche in riferimento alle opportunita' di integrazione con
reti/vettori esistenti.
Risparmio energetico e "building automation":
- soluzioni impiantistiche per il controllo e l'automazione di
funzioni connesse all'utilizzo degli edifici.
Modulo 11
- Argomenti: valutazioni economiche degli investimenti, anche in
relazione ai sistemi incentivanti in vigore e cenni sulle relative
procedure:
- valutazione costi/benefici e cenni di ingegneria finanziaria;
- modalita' di finanziamento ed incentivi per il miglioramento
dell'efficienza energetica degli edifici.
Modulo 12
- Argomenti: comfort abitativo e sostenibilita' ambientale degli
organismi edilizi:
- soluzioni progettuali e costruttive bioclimatiche (serre solari,
sistemi a guadagno diretto, ecc.) e criteri di progettazione in
relazione alle caratteristiche del sito;
- eco-compatibilita' dei materiali, dei componenti e dei sistemi
utilizzati per la costruzione, con particolare riguardo al ciclo di
vita (LCA);
- metodi e sistemi di classificazione/certificazione della
sostenibilita' ambientale degli edifici.
Project work (12 ore) interamente obbligatorio
Modulo 1
- Prova pratica: determinazione del rendimento energetico e redazione
del relativo attestato con applicazione del metodo di calcolo da
progetto.
Modulo 2
- Prova pratica: determinazione del rendimento energetico e redazione
del relativo attestato con applicazione del metodo di calcolo da
rilievo su edificio esistente, anche con utilizzo di procedure
strumentali.
Organismi di formazione
I progetti formativi devono essere candidati all'approvazione
all'interno dei Piani di Formazione regionali o provinciali da parte
di soggetti attuatori accreditati ai sensi delle disposizioni previste
dalla delibera di G.R. n. 140 dell'11 febbraio 2008 "Approvazione
disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle
attivita' formative e delle politiche attive del lavoro comprensive
delle disposizioni di cui al Capo II, Sezione II e Capo III, Sezione
IV della L.R. 12/03".
Le Universita', gli enti di ricerca, gli ordini e i collegi
professionali possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i
corsi in analogia con i soggetti attuatori accreditati; pertanto anche
per tali soggetti l'autorizzazione riguardera' il progetto formativo e
non i requisiti soggettivi.
Altri soggetti attuatori non accreditati, sulla base del regime
autorizzativo previsto dalla L.R. 12/03, art. 34, possono essere
autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i
soggetti attuatori accreditati.
L'autorizzazione, esclusivamente finalizzata alla formazione in
questione, sara' rilasciata dall'Amministrazione provinciale
competente per territorio, secondo quanto previsto al punto 11.2 dalla
citata DGR 140/08, che si riporta integralmente:
"11.2 Autorizzazione soggetti attuatori
Sulla base del regime autorizzativo previsto della L.R. 12/03, art.
34, potranno essere autorizzati ad organizzare e gestire attivita'
formative organizzazioni professionali e/o organismi specializzati in
materia, in analogia con i soggetti attuatori accreditati.
L'autorizzazione, esclusivamente finalizzata alla attivita' formativa
oggetto della richiesta (attivita' per cataloghi, attivita' di
formazione regolamentata, attivita' non finanziate e finalizzate al
rilascio di certificato di qualifica/UC), e' rilasciata dalle
Amministrazioni provinciali e regionale competenti per territorio ai
soggetti che rispondono ai seguenti requisiti:
a) conformita' dell'organismo rispetto ai requisiti giuridici;
b) affidabilita' del legale rappresentante;
c) capacita' logistiche (adeguatezza dei locali, delle aule e dei
laboratori);
d) capacita' organizzative.
I soggetti attuatori dovranno dimostrare:
a) conformita' dell'organismo rispetto ai requisiti giuridici:
- presenza nello Statuto della finalita' formativa;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili art. 17 Legge 68/99;
b) affidabilita' del legale rappresentante:
- attestazione dei poteri di rappresentanza legale del soggetto;
- attestazione di non sussistenza di carichi pendenti da parte del
legale rappresentante
c) capacita' logistiche:
- disponibilita' e adeguatezza dei locali a rispetto della normativa
vigente (DLgs 626/94 e successive modifiche, normativa incendi e
normativa infortunistica);
d) capacita' organizzative:
- almeno tre anni di esperienza nella gestione di attivita' formative
(coerenti con la tipologia dell'attivita' di cui si richiede
l'autorizzazione specifica);
- tasso di efficacia delle attivita' realizzate precedentemente.
Ai soggetti attuatori che richiedono un'autorizzazione verranno
richiesti i seguenti documenti:
- copia dell'ultimo Statuto approvato o dell'atto costitutivo, dai
quali si evinca che la formazione professionale rientra fra le
attivita' proprie dell'organismo;
- autodichiarazione in merito al rispetto dell'art. 17 Legge 68/99;
- autodichiarazione del legale rappresentante sul rispetto dei
requisiti richiesti e copia del documento valido di identita';
- autodichiarazione del datore di lavoro sul rispetto della normativa
di igiene e sicurezza delle sedi utilizzate, secondo la modulistica
regionale in uso da allegare contestualmente alla presentazione
dell'attivita' formativa;
- curriculum societario e dati di bilancio degli ultimi tre anni che
evidenzino le attivita' attinenti la formazione;
- valore del tasso di efficacia calcolato sulle attivita' realizzate
nei tre anni precedenti la richiesta di autorizzazione.
La verifica dei requisiti minimi di autorizzazione relativi ai
soggetti non accreditati che vogliono attivare attivita' formative non
finanziate e finalizzate al conseguimento di un certificato di
qualifica/UC o interventi che erogano il servizio di formalizzazione e
certificazione, avviene attraverso un esame di merito della
documentazione da parte delle Amministrazioni provinciali competenti
per territorio.
Diversamente la verifica dei requisiti minimi di autorizzazione
relativi ai soggetti non accreditati che vogliono accedere ai
Cataloghi regionali, avviene attraverso l'analisi di merito della
documentazione da parte di una Commissione regionale di validazione.
Tale Commissione regionale procedera' periodicamente alla analisi
della documentazione e, in base a questa, stabilira' se autorizzare o
meno il soggetto attuatore a presentare proprie offerte formative per
l'accesso al Catalogo regionale.
Anche i soggetti autorizzati sono tenuti ad osservare le norme per
l'attuazione, i flussi informativi e documentali e i controlli della
pubblica Amm.ne previsti al paragrafo 9.
1) Finalita' formativa tra i compiti previsti dallo Statuto;
2) capacita' logistiche (disponibilita' e adeguatezza dei locali a
rispetto della normativa vigente (DLgs 626/94 e successive modifiche,
normativa incendi, normativa infortunistica);
3) capacita' organizzative:
essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) certificazione ISO 9001 o altra certificazione equipollente;
b) almeno tre anni di esperienza nella gestione di attivita'
formative.
Agli organismi che richiedono l'autorizzazione verranno richiesti i
seguenti documenti:
- copia dello Statuto o dell'atto costitutivo, dai quali si evinca che
la formazione professionale rientra fra le attivita' proprie
dell'organismo;
- nel caso di richiesta effettuata sulla base del possesso di uno dei
requisiti di cui al punto 3a), autodichiarazione attestante il
possesso della certificazione ISO 9001 o di eventuali altre
certificazioni europee, entrambe riferite ai processi inerenti la
formazione;
- nel caso di richiesta effettuata sulla base del possesso di uno dei
requisiti di cui al precedente punto 3b), curriculum societario e dati
di bilancio degli ultimi tre anni, che evidenzino le attivita'
attinenti la formazione;
- dichiarazione che attesti di essere in regola con le norme del DLgs
626/94 e successive modifiche.
Anche le strutture formative autorizzate sono tenute a osservare le
"Caratteristiche dei percorsi formativi" e le "Modalita'
organizzative" di cui al presente atto".
Nelle more dell'attivazione del catalogo della formazione
regolamentata, l'approvazione da parte delle Amministrazioni
provinciali dei progetti formativi presentati da soggetti attuatori
accreditati o autorizzati deve essere comunicata all'Organismo
regionale di Accreditamento istituito presso il Servizio Politiche
energetiche della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 44 -
40127 Bologna), che provvedera' a darne notizia ufficiale tramite la
pubblicazione nell'apposita sezione del sito Internet:
www.regione.emilia-romagna.it/energia/.
Modalita' di valutazione e attestazioni
Verifica finale di apprendimento e Commissione d'esame
Il soggetto attuatore deve organizzare l'insediamento della
Commissione d'esame per la verifica finale dell'apprendimento entro
trenta giorni dal termine del corso di formazione.
La Commissione d'esame e' composta da almeno 3 componenti, individuati
tra i docenti-esperti che hanno operato nel corso e contribuito alla
definizione della prova finale, tra cui il coordinatore del percorso
formativo.
Per essere ammessi alla verifica finale e' obbligatorio essere in
possesso dei requisiti di frequenza al percorso formativo - o dei
relativi crediti formativi - nonche' aver partecipato alle attivita'
di project-work con elaborazione del relativo materiale, secondo le
percentuali gia' indicate. Tali requisiti possono essere riferiti
anche a diverse edizioni del corso, o a corsi realizzati da altri
soggetti attuatori: il relativo controllo e' a carico del soggetto
attuatore, che dovra' stabilire anche il costo per la partecipazione
alla sola verifica finale.
La verifica finale di apprendimento e' effettuata a fine corso in
autonomia da parte di ogni soggetto attuatore e si basa su:
- un colloquio, teso a verificare il completo possesso da parte del
candidato di tutte le conoscenze necessarie allo svolgimento della
funzione di tecnico certificatore, in relazione ai temi ed ai
contenuti previsti dal programma del corso specialistico;
- un confronto critico sui materiali prodotti nell'ambito del
project-work e sulle metodologie e procedure utilizzate per la sua
esecuzione;
- un test di autocontrollo degli apprendimenti in caso di percorso
formativo in Fad/e-learning.
La verifica finale termina con una valutazione positiva o negativa,
non e' prevista l'attribuzione di un punteggio per il superamento
della verifica.
Sara' cura della Commissione esaminatrice, costituita per ogni
percorso formativo al fine di accertare il livello di apprendimento,
al termine delle operazioni di valutazione delle prove di verifica
finale, redigere il verbale di verifica degli apprendimenti e
registrare l'esito della verifica finale.
Il verbale di verifica degli apprendimenti, predisposto secondo il
modello allegato, deve contenere i seguenti quadri riferiti a:
- dati identificativi dell'iniziativa formativa;
- realizzazione dell'iniziativa formativa;
- modalita' delle verifiche finali;
- elenco dei partecipanti con relativi dati anagrafici;
- esito della valutazione finale.
Infine tale verbale deve essere redatto in duplice copia:
- 1 copia da inviare all'Organismo regionale di Accreditamento - c/o
Servizio Politiche energetiche - Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo
Moro n. 44 - 40127 Bologna;
- 1 copia da trattenere agli atti da parte dell'organismo formatore.
Nel caso di esito negativo della prova di verifica, e' facolta' del
candidato utilizzare l'attestato di frequenza al corso per iscriversi
ad una prova di esame organizzata anche da un diverso soggetto
attuatore, per un massimo di due ulteriori ripetizioni della prova
stessa. Nel caso di mancato superamento della prova anche nelle
ulteriori sessioni sara' necessario ripetere il corso di formazione.
Attestazioni
Al termine dei percorsi formativi, da parte dei soggetti attuatori, e'
previsto il rilascio dell'attestato di frequenza con verifica
dell'apprendimento.
I modelli di attestazione sono riportati in calce alle presenti
disposizioni.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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