REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2008, n. 1061

Accordo regionale per l'emergenza sanitaria territoriale in attuazione dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo in data 23 marzo 2005, mediante intesa nella Conferenza Stato-Regioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- il vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo in data
23/3/2005 (repertorio n. 272) mediante intesa sancita in sede di
Conferenza Stato-Regioni, individua, agli artt. 4 e 14, i contenuti e
gli aspetti specifici demandati alla contrattazione regionale;
- il citato ACN disciplina, al Capo V, il settore dell'emergenza
sanitaria territoriale e demanda agli accordi regionali la definizione
di alcuni istituti contrattuali;
preso atto che alla trattativa per la definizione  dell'Accordo
regionale per il settore dell'emergenza sanitaria territoriale hanno
partecipato, in conformita' a quanto previsto dall'art. 22, comma 10,
le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'A.C.N;
acquisite le sottoscrizioni delle Organizzazioni sindacali FIMMG,
Federazione Medici aderente UIL-FPL, Intesa Sindacale SIMET-SUMAI-CISL
Medici, FP CGIL Medici;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Leonida
Grisendi, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e
successive modifiche, e della deliberazione di Giunta regionale
450/07;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di recepire l'Accordo regionale per il settore dell'emergenza
sanitaria territoriale - in attuazione dell'Accordo collettivo
nazionale per la medicina generale, reso esecutivo in data 23 marzo
2005, mediante intesa nella Conferenza Stato-Regioni - sottoscritto
dall'Assessore alle Politiche per la Salute e dalle Organizzazioni
sindacali FIMMG, Federazione Medici aderente UIL-FPL; Intesa Sindacale
SIMET-SUMAI-CISL Medici; FP CGIL Medici, allegato al presente atto
quale parte integrante ( Allegato A);
b) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Accordo regionale per l'emergenza sanitaria territoriale in attuazione
dell'A.C.N., reso esecutivo in data 23 marzo 2005, per la disciplina
dei rapporti con i medici di Medicina generale
Il presente Accordo disciplina gli istituti contrattuali, demandati
dall'A.C.N. vigente alla trattativa regionale, riguardanti i medici
incaricati nelle attivita' di emergenza sanitaria territoriale.
La Regione Emilia-Romagna ha definito le procedure di inquadramento in
ruolo dei medici convenzionati secondo quanto previsto dall'art. 8,
comma 1 bis, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, per cui il
presente Accordo e' volto a disciplinare i rapporti con i restanti
medici convenzionati, titolari di incarico a tempo indeterminato o con
incarichi provvisori.
Compiti del medico - Trattamento economico  ( artt. 95 e 98)
I compiti aggiuntivi di cui all'art. 95, comma 3, nonche' ulteriori
attivita'  di tipo organizzativo determinate dall'inserimento del
medico in sistemi operativi complessi e polifunzionali, compresa,
laddove esistente, l'attivita' legata ad una piena e completa
integrazione con il personale operante in pronto soccorso e nei DEA di
II livello, sono remunerati con un riconoscimento economico
forfettario, integrativo dei compensi previsti dall'art. 98, pari a
Euro 900,00 mensili per un mese di effettivo servizio,
indipendentemente dal monte ore indicato nei piani di lavoro.
In considerazione dello svolgimento dell'attivita' nell'arco delle 24
ore, come richiamato dal comma 1 dell'art. 94, il servizio svolto in
orari festivi e notturni e' compensato con 45 Euro a turno di 12 ore.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 98, si concorda che le eventuali ore di
servizio, effettivamente prestate in eccedenza rispetto al massimale
di 38 ore settimanali, sono retribuite con Euro 32,00 /ora, da
liquidarsi per la parte equivalente alla remunerazione oraria - base 
convenzionale con cadenza mensile, mentre per la parte legata al
valore straordinario con cadenza da definire in sede locale.
In applicazione del comma 3 dell'art. 98, relativamente al periodo
annuale retribuito di astensione obbligatoria dal lavoro per riposo,
ai medici sono riconosciuti 2,5 giorni lavorativi al mese pari a
15,50' ore lavorative/mese, considerando ciascun giorno lavorativo
pari a 6,20' ore.  Il periodo di riposo annuale e' commisurato alla
durata dell'incarico.
I compensi di cui al presente Accordo sono assoggettati a
contribuzione ENPAM.
Contributi previdenziali e assicurazione contro i rischi derivanti
dall'incarico ( art. 99)
Le Aziende provvedono alla copertura assicurativa, ai sensi dell'art.
99, comma 3 e seguenti, contro i rischi derivanti dallo svolgimento
dell'attivita'. Se l'Azienda chiede al medico di utilizzare il proprio
automezzo per recarsi dalla Centrale operativa al posto di lavoro e se
lo stesso e' collocato a distanza superiore a 15 kilometri, al medico
dovra' essere corrisposto il rimborso kilometrico pari al costo di un
quinto di litro di benzina super per ogni kilometro. Tale rimborso non
viene riconosciuto ai medici residenti nello stesso comune ove situata
la postazione operativa. L'autovettura privata utilizzata per gli
spostamenti in questione deve essere assicurata con adeguata polizza
Kasco priva di qualsiasi franchigia.
Le Aziende attivano la copertura assicurativa RCT, comprese le spese
legali, come previsto per i medici dipendenti del Pronto Soccorso.
Decorrenza e durata dell'Accordo
Gli effetti economici derivanti dalla applicazione del presente
Accordo decorrono dall'1/1/2008 e restano in vigore fino alla stipula
del successivo Accordo regionale.
Bologna, 30 giugno 2008
ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE	(firmato)
FIMMG	(firmato)
FEDERAZIONE MEDICI	(firmato)
INTESA SINDACALE (SIMET-SUMAI-CISL MEDICI)	(firmato)
FP CGIL MEDICI	(firmato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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