COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO (Forli'-Cesena)

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto di coltivazione di una cava di arenaria

L'Autorita' competente: Comune di Rocca San Casciano comunica la
decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente
il progetto di coltivazione di una cava di arenaria.
Il progetto e' presentato da: Braschi Nereo, in qualita' di legale
rappresentante della ditta SA.PI.FO. Srl, con sede a Selbagnone di
Forlimpopoli, p. IVA 00330590407.
Il progetto e' localizzato: comune di Rocca San Casciano, localita'
Poggio, Area Estrattiva 12S del P.A.E. comunale.
Il progetto interessa il territorio del comune di Rocca San Casciano e
della provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 , come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Comune di Rocca San Casciano, con atto deliberazione di Giunta
comunale n. 68 del 16/7/2008, ha assunto la seguente decisione:
Esclusione, in considerazione dello scarso rilievo degli interventi
previsti e dei conseguenti impatti ambientali, dall'ulteriore
procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
 1) la coltivazione e il ripristino della cava dovranno attenersi
scrupolosamente a quanto precisato nel progetto presentato, integrato
con gli elementi aggiuntivi richiesti in questa sede;
 2) le condizioni di equilibrio dei fronti di scavo dovranno essere
periodicamente controllate in corso d'opera, quelle previste per la
pendice ripristinata dovranno essere verificate nel tratto piu'
acclive della morfologia finale dell'area estrattiva ricuperata;
 3) il ripristino della pista esistente e l'adeguamento del tratto
congiungente la strada comunale Valminore - Campomaggio con Tavernelle
Nuove dovra' essere eseguito in conformita' al progetto presentato in
data 11/2/2008, prot n. 852, che garantisca, anche per quanto concerne
l'impatto ambientale, una situazione conforme a quella presa come base
nella stima dell'impatto delle emissioni inquinanti e dell'impatto
acustico, raccolto nell'Allegato E;
 4) l'importo della fideiussione, a garanzia finanziaria
dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, da
stipularsi secondo le modalita' previste dall'art. 12 della L.R. 18
luglio 1991, n. 17, dovra' essere tale da consentire effettivamente il
ripristino ambientale previsto dal progetto anche nel caso
d'inadempienza degli interessati;
 5) il rimboschimento dell'area sistemata morfologicamente con specie
autoctone rustiche ed adattabili ad estati siccitose (Roverella e
Orniello) dovra' essere realizzato disponendo le piante in modo
irregolare per evitare l'effetto filare, pur mantenendo ottimali le
distanze reciproche tra le piante;
 6) durante l'esercizio dell'attivita' estrattiva e' necessario
prevedere, entro e fuori della cava, una manutenzione della viabilita'
e trattamenti idonei a contenere al massimo il sollevamento di
polveri;
 7) in fase di coltivazione della cava dovranno essere messe in atto
tutte le misure di mitigazione necessarie per contenere al massimo la
dispersione nell'aria di polveri sospese e inquinanti atmosferici
(copertura del carico nei camion in movimento e degli accumuli nei
periodi di inattivita'; umidificazione nei periodi secchi dei depositi
di accumulo provvisorio, dei percorsi non asfaltati e delle superfici
interessate dagli scavi);
 8) l'impresa esercente dovra' provvedere all'immediato ripristino e
manutenzione a regola d'arte degli eventuali danni provocati al tratto
di Strada comunale Valminore - Campomaggio interessato al transito
degli automezzi di cava e dovra' impegnarsi altresi' a presentare al
Comune apposita fideiussione di importo pari a Euro 50.000,00 a
garanzia dei succitati lavori di ripristino e manutenzione; dovra'
essere eseguito ogni 4 mesi, di concerto con l'Ufficio Tecnico
comunale, il monitoraggio delle condizioni della suddetta Strada; il
transito degli automezzi non potra' comunque in nessun modo avvenire
sul tratto Tavernelle - Valminore della suddetta strada comunale;
 9) vanno previsti specifici rilievi fonometrici, in corrispondenza
dei recettori sensibili, entro due mesi dall'inizio dei lavori, da
attuarsi nelle condizioni di lavoro della cava maggiormente gravose,
seguendo le vigenti normative di riferimento;
10) qualora i rilievi fonometrici, eseguiti nelle condizioni
precedentemente indicate, dovessero superare i valori stimati dal
progetto, dovranno essere immediatamente concordate con le Autorita'
competenti le azioni atte a minimizzare gli impatti sui recettori
sensibili;
11) durante le varie fasi di coltivazione della cava e' opportuno non
vengano impiegati contemporaneamente piu' di due mezzi operatori;
12) mentre verranno effettuate le operazioni di estrazione,
lavorazione e trasporto, dovranno essere messi in opera tutti gli
accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore
(attrezzature conformi alle norme vigenti, opportuna organizzazione
delle diverse attivita' ecc.);
13) l'eventuale stoccaggio di combustibili e lubrificanti, allo scopo
di ridurre il rischio di possibili dispersioni e contaminazioni al
suolo, dovra' avvenire in apposite aree isolate dalla rete scolante;
14) il deflusso idrico superficiale, durante l'esercizio della cava,
dovra' essere governato mediante gli appositi fossetti, collegati alla
rete naturale di scolo, indicati nella tavola 15 integrativa;
15) il terreno vegetale, asportato durante le operazioni estrattive,
dovra' essere accantonato in luoghi diversi da quelli di deposito
temporaneo del cappellaccio, dovra' essere conservato evitando gravi
perdite della fertilita' (accumulo senza eccessivi compattamenti,
rivestimenti con tappeti erbosi, fogliame o semina di coltura da
sovescio) e, alle fine dei lavori di sistemazione morfologica, dovra'
essere distribuito sull'area ricuperata;
16) l'impianto arboreo da realizzare alla fine della sistemazione
morfologica della cava dovra' essere effettuato, con le essenze
indicate nell'apposita relazione botanica-forestale di progetto,
prevedendo il ricorso all'irrigazione di soccorso, qualora se ne
ravvisi la necessita', e seguendone lo sviluppo per cinque anni,
provvedendo anche alla sostituzione delle piante morte;
17) per quanto concerne il bosco presente nell'area di cava, in fase
di autorizzazione la Ditta interessata dovra' certificare, mediante la
dichiarazione di un professionista abilitato, la non ricorrenza delle
condizioni di cui all'articolo 26 "zone boscate" delle Norme Tecniche
di Attuazione del P.I.A.E., che fa riferimento alla lettera g)
dell'articolo 31 della L.R. 17/71; si tratta di una situazione
imprescindibile per poter consentire l'esercizio dell'attivita'
estrattiva nelle zone interessate da copertura boschiva;
18) ai fini della limitazione dell'impatto visivo si dovra' procedere
alla immediata sistemazione dei singoli settori di lavoro individuati
nel progetto non appena ultimata la fase di estrazione;
19) l'accertamento del mancato rispetto anche di una sola delle
prescrizioni espresse nei punti precedenti potra' comportare la
sospensione e/o revoca della relativa autorizzazione rilasciata per
l'attivita' estrattiva.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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