PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Decisione relativa alla procedura di VIA/AIA concernente il progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi a Padulle di Sala Bolognese

L'Autorita' competente Provincia di Bologna comunica la deliberazione
relativa alla procedura di VIA e rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale concernente il progetto per la realizzazione e
gestione di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti
pericolosi a Padulle di Sala Bolognese.
Il progetto e' presentato da Faro Service Srl.
Il progetto e' localizzato in comune di Sala Bolognese.
Il progetto interessa il territorio del comune di Sala Bolognese e
della provincia di Bologna.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Provincia di Bologna, con atto deliberazione di Giunta provinciale
516/07, ha assunto la seguente decisione:
delibera:
1) il rilascio della valutazione di impatto ambientale positiva con
efficacia quinquennale ai sensi dell'art. 17, comma 7, L.R. 9/99 - per
il progetto di "Realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio
provvisorio di rifiuti pericolosi a Padulle di Sala Bolognese" in
comune di Sala Bolognese - proponente: ditta Faro Service Srl, con
sede legale in Bagnarola di Budrio (BO), Via Ramello n. 1 in quanto il
progetto nel complesso e' ambientalmente compatibile e ne e' possibile
la realizzazione a condizione che siano rispettate le prescrizioni
indicate nel rapporto sull'impatto ambientale Allegato sub A) al
presente atto a formarne parte integrante;
2) il rilascio, altresi', dell'autorizzazione integrata ambientale, ai
sensi dell'art. 10 della L.R. 21/04 e dell'art. 5, comma 12 del DLgs
59/05, in quanto il progetto e' conforme ai requisiti e ai principi
generali di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento,
previsti dalla Direttiva IPPC (96/6I/CE) e dal DLgs 59/05, con le
prescrizioni di cui al rapporto di autorizzazione integrata
ambientale, Allegato sub B) al presente atto a formarne parte
integrante;
3) di autorizzare, salvo il caso di variante che comporti
l'attivazione della procedura di verifica/screening ai sensi dell'art.
4, comma 1, L.R. 9/99, l'adozione con determinazione dirigenziale del
riesame e del rinnovo dell'AIA previsti dall'art. 9, DLgs 59/05,
nonche' delle modifiche impiantistiche e delle variazioni del gestore
normate dall'art. 10 del medesimo decreto in considerazione della loro
natura gestionale;
4) di dare atto che il presente provvedimento ha valore di valutazione
di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale;
5) di dare atto, altresi', che in relazione al rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale:
- l'efficacia della presente autorizzazione integrata ambientale
decorre dalla data di comunicazione di avvenuta accettazione della
garanzia da parte della Provincia di Bologna; fino alla predetta
comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria, da
parte della Provincia, non potra' essere svolta l'attivita' oggetto
del presente provvedimento autorizzativo;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 della L.R. 21/04 e
dell'art. 9, commi 1, 2 e 3, del DLgs 59/05, la presente AIA ha
validita' di cinque anni a decorrere dalla data di cui al precedente
punto;
- per il rinnovo della presente autorizzazione, almeno 6 mesi prima
della scadenza il gestore deve inviare alla Provincia di Bologna, e ad
ARPA e al Comune di Sala Bolognese, una domanda di rinnovo, corredata
da una relazione contenente l'aggiornamento delle informazioni di cui
all'articolo 9, comma 1 del DLgs 59/05. Fino alla pronuncia
dell'Autorita' competente in merito al rinnovo, il gestore continua
l'attivita' sulla base della presente autorizzazione integrata
ambientale;
- l'autorizzazione integrata ambientale sia rinnovata e mantenuta
valida sino al completamento delle procedure previste al punto
"Gestione della fine vita dell'impianto" dell'Allegato sub B) alla
presente autorizzazione a formarne parte integrante;
- nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarita' della
gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno
comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Bologna anche nelle
forme dell'autocertificazione;
- il gestore deve comunicare preventivamente le eventuali modifiche di
impianto, rispetto all'assetto impiantistico autorizzato, come
definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m del DLgs 59/05, alla
Provincia di Bologna, all'ARPA e al Comune di Sala Bolognese. Tali
modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 10 del DLgs 59/05;
- le attivita' di controllo programmato relative alla presente
autorizzazione siano eseguite da ARPA, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 12, comma 2 della L.R. 21/04;
- ARPA puo' effettuare il controllo programmato in contemporanea agli
autocontrolli del gestore. A tal fine, solo quando appositamente
richiesto, il gestore deve comunicare a mezzo fax ad ARPA (sezione
territorialmente competente), con sufficiente anticipo, le date
previste per gli autocontrolli;
- tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPA
sono inviati a cura di ARPA stessa, all'Autorita' competente -
Provincia di Bologna - per lo svolgimento dei successivi adempimenti
amministrativi e alla competente Autorita' giudiziaria, nel caso si
rilevassero violazioni penalmente rilevanti;
6) di trasmettere, ai sensi delle LL.RR. 9/99 e 21/04, copia della
presente deliberazione al proponente e alle Amministrazioni
interessate;
7) di pubblicare, ai sensi delle LL.RR. 9/99 e 21/04, per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, il presente partito
di deliberazione;
8) di dare atto che le spese istruttorie, relativamente alla sola
procedura di VIA e quantificate in Euro 8,00 ai sensi della normativa
vigente in materia di impatto ambientale formeranno oggetto di
apposito atto di accertamento dell'Ufficio competente.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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