REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2008, n. 253

Protocollo di accordo con l'Autorita' di Bacino del Fiume Po, la Regione Lombardia e l'Agenzia interregionale per il fiume Po, per la verifica sismica delle arginature in sponda destra del fiume Po da Boretto a Ro, di cui al DPCM 23/05/07 pubblicato sulla G.U. n. 178 del 2/08/07

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
1) di approvare lo schema di protocollo di accordo con l'Autorita' di
Bacino del fiume Po, l'Agenzia interregionale per il fiume Po e la
Regione Lombardia che, in allegato alla presente deliberazione ne
costituisce parte integrante, per la verifica sismica delle arginature
in sponda destra del fiume Po da Boretto (RE) a Ro (FE), di cui al
DPCM del 23 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del
2 agosto 2007;
2) di dare atto che, in attuazione della normativa vigente, il
Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei suoli provvedera'
alla stipula dell'accordo;
3) di autorizzare il Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e
dei suoli ad apportare le eventuali modifiche che si ritenessero
necessarie all'atto della firma dell'accordo sopra citato;
4) di dare atto che con successivi atti amministrativi si provvedera'
all'iscrizione nel bilancio regionale degli appositi stanziamenti di
entrata e di uscita su cui fare gravare i relativi accertamenti ed i
necessari impegni di spesa per attuare quanto previsto al precedente
punto 1, sulla base del programma in opera;
5) di dare atto inoltre che al fine di assicurare il regolare
svolgimento delle azioni si ritiene opportuno per l'esecuzione del
protocollo di accordo che l'effettuazione della spesa avvenga
attraverso apertura di credito a favore di funzionario delegato che
verra' nominato con successivo atto;
6) di disporre la pubblicazione per estratto della presente
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Schema di Protocollo di accordo tra l'Autorita' di Bacino del fiume
Po, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Lombardia e l'Agenzia
Interregionale per il fiume Po
per la verifica sismica delle arginature in sponda destra del fiume Po
da Boretto (RE) a Ro (FE) di cui al DPCM del 23 maggio 2007 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007.
L'anno duemilaotto, il giorno . . . . . . . . . . . . del mese di . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
tra
- l'Autorita' di Bacino del fiume Po - con sede in Parma, Via
Garibaldi n. 75 (CF. 92038990344) nella persona del Dirigente,
incaricato del coordinamento della pianificazione di bacino, dott.
Francesco Puma,
- la Regione Emilia-Romagna - con sede in Bologna, Viale A. Moro n. 52
(C.F. 80062890379) in persona del dott. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . , Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei suoli,
domiciliato ai fini del presente accordo presso Viale Silvani n. 4/3,
cap 40122 - Bologna, autorizzato alla stipula del presente atto dalla
Giunta della Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione n. . . .
. . . . del . . . . . . ,
- la Regione Lombardia - con sede in Milano, Via Fabio Filzi n. 22
(CF. 80050050154) in persona del dott. Dario Fossati, Dirigente
dell'Unita' organizzativa Tutela e Valorizzazione del territorio;
- l'Agenzia Interregionale per il fiume Po - con sede in Parma, Via
Garibaldi n. 75, (CF. 92116650349) - di seguito "AIPO" nella persona
del dott. Bruno Leonardo Brunetti, nella sua qualita' di Direttore
Vicario
premesso che:
- l'OPCM n. 3376 del 17 settembre 2004 ha definito le modalita' di
attivazione del fondo per gli interventi straordinari della Presidenza
del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, per quanto
attiene in via specifica alla realizzazione di interventi di
competenza statale finalizzati alla riduzione del rischio sismico ai
quali la medesima normativa riconosce carattere di priorita' e che fra
tali interventi rientrano le verifiche tecniche da eseguire
conformemente a quanto richiesto al decreto 21 ottobre 2003 del capo
del Dipartimento della Protezione civile;
- l'OPCM n. 3502 del 9 marzo 2006 ha fornito ulteriori disposizioni
relative al medesimo fondo;
- il DPCM del 23 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
178 del 2 agosto 2007 ha assegnato all'Autorita' di Bacino del fiume
Po 2.190.000,00 Euro per le verifiche sismiche delle arginature del
fiume Po da Boretto (RE) a Ro (FE);
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/2/2004
"Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del
sistema di allerta nazionale e regionale per il rischio idrogeologico
e idraulico ai fini di protezione civile" pubblicata nel SO n. 39
della GU n. 59 dell'11 marzo 2004 definisce la rete dei Centri
funzionali e dei Centri di competenza e ne individua i compiti, le
funzioni fra le quali rientrano la promozione di studi e ricerche per
approfondire le conoscenze sulle condizioni di rischio per le persone,
il territorio e l'ambiente, e l'organizzazione;
- che con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.
252 del 26 gennaio 2005 l'Autorita' di bacino del fiume Po e' stata
identificata quale centro di competenza utile alla rete dei Centri
funzionali e che "i compiti, le funzioni, i servizi, le informazioni,
i dati, le elaborazioni e i contributi tecnico-scientifici, saranno
oggetto di specifiche convenzioni, articolate in programmi annuali o
pluriennali a seconda delle esigenze, nell'ambito delle quali saranno
definite le modalita' di attuazione dei programmi stessi e i reciproci
impegni ed obblighi";
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le
Amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni per
disciplinare in collaborazione attivita' di interesse comune;
- l'art. 2, comma 203 della Legge 23 dicembre 1996, n. 622, recante
"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e successive
modifiche ed integrazioni dispone ". . . gli interventi che
coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed
implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
Amministrazioni statali, regionali, (...) nonche' degli Enti locali,
possono essere regolati sulla base di accordi . . .";
- l'art. 2, comma 2, e l'art. 9, comma 5 della Legge 18 maggio 1989,
n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo", dispone in merito all'attivita' conoscitiva
riferita al territorio nazionale - ivi comprese le azioni di raccolta,
elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati - attraverso un
sistema informativo unico e una rete nazionale integrati di
rilevamento e sorveglianza, organizzati, gestiti e coordinati dai
Servizi tecnici nazionali i quali definiscono, con le Amministrazioni
statali, le Autorita' di Bacino, le Regioni e gli altri soggetti
pubblici e privati interessati, i coordinamenti e le integrazioni
necessarie;
- la sentenza della Corte Costituzionale 20-26 febbraio 1990, n. 85
che ha definito le Autorita' di Bacino organi misti Stato - Regioni
con il ruolo di coordinare la cooperazione fra Stato e Regioni in
relazione al perseguimento di obiettivi comportanti numerosi punti di
interferenza e di intreccio tra competenze statali e competenze
regionali nel campo della difesa del suolo, della tutela ambientale e
delle acque, del governo del territorio nella sua piu' ampia
accezione;
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V
della Costituzione" che individua nel governo del territorio materia
di legislazione concorrente Stato - Regioni;
- con DPCM 24 maggio 2001 e' stato approvato il Piano stralcio per
l'assetto idrogeologico (PAI);
- il PAI, attraverso le sue disposizioni persegue l'obiettivo di
garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di
sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e
idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici
e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle
acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa,
della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero
delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate,
anche attraverso usi ricreativi;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 9 delle norme di attuazione del PAI
"le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo
indeterminato. Esse sono verificate almeno ogni tre anni anche in
relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al
variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei
luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi e di
monitoraggio.";
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" attribuisce
alle Regioni funzioni e compiti operativi in materia di territorio,
ambiente, infrastrutture ed in particolare di risorse idriche e difesa
del suolo e protezione civile, disponendo all'art. 92 il riordino
delle strutture del Magistrato per il Po, del Dipartimento dei Servizi
tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il DPCM 17 dicembre 2002 ha reso operativa l'Agenzia Interregionale
per il fiume Po (A.I.Po) dall'1 gennaio 2003, ai sensi dell'accordo
costitutivo interregionale stipulato in data 2/8/2001, come disposto
dall'art. 92 del DLgs 112/98, e ratificato rispettivamente dalla
Regione Emilia-Romagna con L.R. n. 42 del 22/11/2001, Regione Piemonte
con L.R. n. 39 del 28/12/2001, Regione Veneto con L.R. n. 4
dell'1/3/2002 e Regione Lombardia con L.R. n. 5 del 2/4/2002;
- il R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, integrato dall'art. 4, comma
10-ter della Legge 667/96, dispone lo svolgimento del servizio di
piena sulle opere idrauliche classificate nelle categorie I, II e III
arginata ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, attivita'
istituzionale gia' attribuita al Ministero dei Lavori pubblici e poi
demandata, per le opere di competenza, al Presidente del Magistrato
per il Po (attualmente AIPO) con l'art. 6 del DPR 30 giugno 1955, n.
1534, come sostituito dall'art. 8 della Legge 18 marzo 1958, n. 240;
considerato che:
- i territori protetti dalle arginature in sponda destra del fiume Po
da Ro (FE) fino a Boretto (RE), per una lunghezza complessiva di circa
90 km, per una parte rilevante sono soggiacenti ai livelli di piena
del fiume Po e la loro sicurezza e' affidata all'efficacia del sistema
difensivo non solo in termini di adeguatezza delle sommita' delle
arginature a contenere i livelli di piena, ma soprattutto in termini
di adeguatezza dei rilevati in terra e dei relativi terreni di
fondazione a resistere a sollecitazioni derivanti non solo da eventi
di piena ma anche altri eventi non strettamente legati al fenomeno
idraulico, imprevisti o imprevedibili, e legati ad una sequenza di
fatti che possono portare ad inefficienze del sistema difensivo;
- il tratto di arginature da sottoporre a verifica sismica di argini
di Po ricadono all'interno di comuni classificati in zona 3 dalla
classificazione sismica vigente;
- che poco si sa sugli effetti che sismi, anche di bassa intensita' ma
ripetuti nel tempo, possono avere sulla capacita' degli argini di
costituire un'efficace barriera idraulica alle piene; si devono
pertanto indagare non tanto gli effetti conseguenti alla concomitanza
fra eventi di piena ed eventi sismici ma soprattutto gli effetti
provocati dai sismi, anche di piccola intensita' ma ricorrenti, sulla
tenuta delle arginature rispetto ai successivi eventi di piena non
concomitanti; in particolare e' importante individuare e monitorare
nel tempo i segni premonitori di deformazioni permanenti;
- e' rilevante in tal senso ricordare che in area deltizia la
funzionalita' idraulica delle arginature del fiume Po e' ridotta anche
in conseguenza dei fenomeni di subsidenza;
- il moto sismico in superficie puo' essere modificato dalle
caratteristiche geotecniche e stratigrafiche del sottosuolo, dalla
posizione della falda acquifera nel terreno, e dalle caratteristiche
morfologiche del territorio e, quindi, gli effetti sulle strutture
dipendono anche dalle condizioni stratigrafiche, morfologiche e
geotecniche locali ("effetti locali"), la cui influenza puo' essere
valutata mediante studi di risposta sismica locale e microzonazione
sismica; percio' la normativa tecnica di riferimento prescrive di
definire l'azione sismica di progetto valutando l'effetto della
risposta sismica locale mediante specifici studi;
- la pericolosita' sismica di un'area e' quindi definita dalle
caratteristiche sismiche, cioe' energia, tipo e frequenza dei
terremoti e distanza dagli ipocentri (pericolosita' sismica di base),
e dalle condizioni geologiche e morfologiche locali (pericolosita'
sismica locale);
- la microzonazione sismica del territorio e' uno degli strumenti piu'
efficaci per la definizione e la rappresentazione della pericolosita'
sismica;
- e' evidente dai dati sopra e dalle considerazioni ivi svolte che il
programma di verifiche risulta dal punto di vista tecnico e
scientifico, molto complesso ed articolato, e coinvolge le competenze
e le esperienze di Enti, quali il Servizio Geologico, Sismico e dei
suoli della Regione Emilia-Romagna e l'Unita' organizzativa Tutela e
Valorizzazione del territorio della Regione Lombardia ed AIPO, Agenzia
Interregionale per il fiume Po, che da anni sono attivi
rispettivamente nel campo di indagini sismiche ed indagini geotecniche
sui corpi arginali e sui terreni di fondazione;
- il loro coinvolgimento diretto nelle attivita' consentirebbe in
primo luogo di condividere conoscenze di base gia' disponibili al fine
di produrne un significativo aggiornamento e approfondimento e,
soprattutto, di attivare preziose sinergie utili non solo per le
verifiche sismiche dei corpi arginali ma piu' in generale per
costituire un ampio quadro conoscitivo necessario per la definizione
di una strategia integrata e complessiva di messa in sicurezza del
territorio;
- l'Autorita' di Bacino ha promosso e realizzato numerosi studi volti
a determinare le condizioni di sicurezza delle arginature del fiume Po
sia relativamente al sormonto negli stati di piena sia relativamente a
fenomeni di sifonamento e sfiancamento dei rilevati in terra;
- la Regione Emilia-Romagna ha promosso e realizzato numerosi studi di
valutazione della risposta sismica locale e microzonazione sismica e
ha recentemente approvato gli "Indirizzi per gli studi di
microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione
territoriale e urbanistica" (deliberazione dell'Assemblea legislativa
n. 112 del 2/5/2007, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 64 del 17/5/2007);
- la Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia hanno attivamente
partecipato alla stesura degli "Indirizzi e criteri generali per la
microzonazione sismica" della Conferenza delle Regioni e Province
autonome e del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, attualmente in approvazione;
- la Regione Emilia-Romagna ha coordinato e realizzato verifiche
tecniche e interventi per la prevenzione sismica di edifici di
interesse strategico e di opere infrastrutturali la cui funzionalita'
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le
finalita' di protezione civile, di edifici e di opere infrastrutturali
che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un
eventuale collasso (a seguito di finanziamenti assegnati con ordinanze
P.C.M. n. 3362/2004 e n. 3505/2006) e ha coordinato l'attuazione del
Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici
(art. 80, comma 21 della Legge 289/02);
- la Regione Lombardia, nell'ambito dei criteri per la definizione
della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di
governo del territorio, approvati con D.G.R. 19 dicembre 2005, n.
8/1566, ha definito le procedure di "analisi e valutazione degli
effetti sismici di sito in Lombardia, finalizzate alla definizione
dell'aspetto sismico nei Piani di governo del territorio";
- l'AIPO nell'ambito delle competenze istituzionali attribuitele e
della attivita' sempre svolta e' in possesso di tutti gli elementi
conoscitivi necessari in materia di indagini geotecniche in sito e di
laboratorio sia sui corpi arginali che sui terreni di fondazione;
- l'AIPO, partendo da alcuni siti campione, ha gia' attivato una
procedura informatizzata per la raccolta e l'elaborazione dei dati,
provenienti da prove penetrometriche statiche, necessari anche per la
classificazione sismica dei terreni e le verifiche a liquefazione;
- tutto cio' considerato si ritiene che la sottoscrizione di un
protocollo di accordo consentirebbe di mettere a frutto le competenze
tecnico-scientifiche maturate, di condividere le conoscenze
disponibili ed i sistemi esistenti, di produrre nuove conoscenze utili
per una applicazione ai diversi settori della pubblica Amministrazione
coinvolti nelle verifiche sismiche;
- a tale fine, i firmatari sono chiamati a svolgere ogni opportuna
azione di carattere conoscitivo, nonche' organizzativo, secondo le
rispettive competenze;
tutto cio' premesso e considerato si conviene e si stipula quanto
segue:
Articolo 1
Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente
protocollo di accordo.
Articolo 2
Finalita'
Il presente protocollo di accordo e' finalizzato alle verifiche
sismiche degli argini in sponda destra del fiume Po nel tratto
compreso tra Ro (FE) e Boretto (RE); in conformita' alla normativa
vigente, per il raggiungimento di tale obiettivo e' necessario
valutare attentamente la pericolosita' sismica dell'area e la
vulnerabilita' sismica degli argini.
Articolo 3
Impegni dei firmatari
L'attuazione del protocollo di accordo implica lo svolgimento, da
parte dei soggetti firmatari, di azioni coordinate, integrate e
complementari finalizzate al raggiungimento delle finalita' di cui
all'art. 2.
In particolare:
- gli impegni della Regione Emilia-Romagna consistono nella
realizzazione e nella relativa rendicontazione delle attivita'
descritte ai Punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 8, 9 nell'art. 4 del presente
accordo;
- gli impegni della Regione Lombardia consistono nella messa a
disposizione della documentazione tecnica inerente la materia
reperibile presso i propri archivi, nonche' nella partecipazione e
supporto alle attivita' riguardanti il territorio di propria
competenza;
- gli impegni dell'AIPO consistono nella realizzazione e nella
relativa rendicontazione delle attivita' descritte ai punti 1 e 7b
nell'art. 4 del presente accordo, oltre al coordinamento, con la
Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della realizzazione dell'attivita'
indicata al punto 7a, per la tipologia e la localizzazione delle prove
in sito necessarie;
- gli impegni dell'Autorita' consistono invece nel finanziamento delle
attivita' cosi' come stabilito all'art. 8 e nella fornitura delle basi
conoscitive in proprio possesso necessarie al loro svolgimento nonche'
nella realizzazione e nella relativa rendicontazione delle attivita'
descritte ai Punti 10, 11, 12 e 13 nell'art. 4 del presente accordo.
Articolo 4
Attivita' da svolgere
Le attivita' da realizzare sono qui di seguito descritte:
1) Raccolta dei dati disponibili e organizzazione della banca dati
Poiche' per gran parte del tratto d'interesse non e' mai stata
realizzata una cartografia geologica sistematica, non esiste una banca
dati geologica e non e' mai stata organizzata una raccolta sistematica
dei dati, non solo geologici, disponibili. Con ogni probabilita', i
dati disponibili saranno disomogenei, per tipo e diffusione, e non
organizzati. La raccolta dei dati disponibili e' di fondamentale
importanza per la programmazione e la progettazione delle indagini da
realizzare e per la stima delle risorse da impegnare; questa fase
richiedera' percio' particolare attenzione.
In particolare saranno recuperati, presso gli Enti pubblici e privati
che a vario titolo possiedono queste informazioni, tutti i dati
disponibili relativi a: stratigrafie di sondaggi, risultati di prove
geotecniche e geofisiche in sito e di laboratorio, rilievi
topografici, profili degli argini, dati sulla composizione interna
degli argini, eventuali carte geologiche e geotematiche, subsidenza,
idrogeologia, pericolosita' sismica.
La raccolta dei dati sara' estesa ad un'area significativa per la
definizione delle caratteristiche fisiche del territorio e dei
fenomeni che possono influenzare il comportamento sismico del
sottosuolo e degli argini.
I dati raccolti saranno attentamente analizzati e organizzati in una
banca dati GIS.
Sulla base dei risultati di questa attivita' saranno realizzati le
successive attivita' 2, 3 e 4 e saranno programmate le indagini di
approfondimento (v. punto 7).
2) Cartografia geologica di base
Dai dati disponibili sara' realizzata una carta delle litologie
affioranti e una carta del tetto e della base dei principali corpi
sabbiosi sepolti. A corredo, saranno realizzate sezioni geologiche che
illustreranno le geometrie dei corpi sepolti, i litotipi riconosciuti
e i loro limiti.
Saranno rappresentate, sia nelle carte che nelle sezioni, la
profondita' del tetto della falda acquifera freatica e le profondita'
di eventuali falde acquifere confinate, nelle diverse condizioni
idrologiche che verranno rilevate durante i monitoraggi.
Saranno rappresentate anche le principali discontinuita'
stratigrafiche (ad es. il limite tra i sistemi emiliano-romagnolo
superiore e inferiore e la base del sistema emiliano-romagnolo
inferiore) che potenzialmente potrebbero costituire il bedrock
sismico.
Le sezioni, per meglio illustrare le variazioni stratigrafiche
laterali e verticali, saranno realizzate trasversalmente e
parallelamente  all'asse del fiume. Il numero delle sezioni e lo
spessore di sottosuolo analizzato dipenderanno dalla quantita' e dalla
qualita' dei dati disponibili.
3) Carta delle pendenze
Sulla base delle carte topografiche e/o, se disponibile, del modello
digitale del terreno, sara' elaborata una carta in cui il territorio
sara' suddiviso in zone con diverse classi di pendenza.
4) Carta della subsidenza
Sulla base dei dati disponibili, e di quelli che si potranno
eventualmente acquisire, sara' realizzata una cartografia dei valori
della velocita' di abbassamento del suolo.
5) Carta delle aree suscettibili di "effetti locali" in caso di evento
sismico
Sulla base delle carte realizzate nelle attivita' precedenti, sara'
realizzata una carta indicativa della potenziale pericolosita' sismica
locale in cui saranno rappresentate le aree suscettibili di "effetti
locali" in caso di evento sismico e il tipo di "effetti locali"
attesi.
6) Analisi della pericolosita' sismica di base
Per una piu' corretta definizione del moto di input da considerare
nelle verifiche sismiche, sara' attentamente valutata la pericolosita'
sismica di base. Per una migliore stima della pericolosita' sismica di
base, sara' attentamente considerata, ed eventualmente revisionata,
sulla base dei piu' recenti lavori di sismotettonica dell'area padana,
la zonazione sismogenetica di riferimento. Lo studio valutera' anche
diverse probabilita' di eccedenza della sismicita' attesa, sulla base
di diversi tempi di ritorno dei terremoti di riferimento, e sara'
realizzata un'analisi di disaggregazione, in termini di
magnitudo-distanza o posizione geografica, per valutare quali
terremoti maggiormente contribuiscono alla pericolosita' dell'area.
7) Indagini
Sulla base dei risultati delle attivita' precedenti (in particolare 1,
2, e 5) saranno pianificate le indagini geotecniche e geofisiche di
approfondimento.
Saranno, in linea di massima, effettuate almeno le seguenti prove:
a) prove in sito: sondaggi a carotaggio continuo con prelievo campioni
indisturbati, prove SPT, prove con pocket penetrometer, prove
penetrometriche statiche con piezocono (CPTU) e con cono sismico
(SCPT), dilatometro sismico (dilatometro Marchetti), prove SASW - di
superficie profili sismici a rifrazione (Vp, Vs), prove di rifrazione
di microtremori (ReMi), prove Down-Hole (DH), prove Cross-Hole misura
di microtremori (HVSR);
b) prove di laboratorio: analisi granulometriche (GR), limiti di
Atterberg (LLAA), prove di taglio diretto (TD), prove triassiali
consolidate non drenate (TxCIU), prove triassiali non consolidate non
drenate (TxUU), prove di compressione a espansione laterale libera
(ELL), prove di colonna risonante (CR), prove di taglio torsionale
ciclico (TTC), prove edometriche (Edo).
La distribuzione e la quantita' delle prove sara' commisurata, oltre
che alle caratteristiche del territorio, anche alla quantita', alla
distribuzione e alla qualita' dei dati disponibili. La densita' e
distribuzione dei dati disponibili e delle nuove indagini dovra'
essere tale da consentire una dettagliata ricostruzione del modello
geologico e geotecnico del sottosuolo almeno fino alla profondita' 50
m e la microzonazione sismica di tutta l'area di studio (v. attivita'
successive).
Se necessario, saranno realizzate anche prove per la definizione della
composizione interna degli argini.
8) Aggiornamento della banca dati e del quadro conoscitivo
I risultati delle prove effettuate permetteranno di integrare,
aggiornare e completare la banca dati, i documenti e le cartografie
conoscitivi realizzati, in particolare le cartografie risultanti dalle
attivita' 2 e 5.
9) Stima dell'amplificazione
Sulla base dei risultati delle attivita' precedenti, v. in particolare
i punti 5, 6, 7 e 8, sara' stimata l'amplificazione in superficie e
successivamente sara' realizzata una zonazione del territorio in aree
al cui interno l'amplificazione puo' essere considerata omogenea.
Saranno realizzate mappe in funzione delle diverse probabilita' di
eccedenza e dei risultati dell'analisi di disaggregazione (v. punto
6).
10) Stima dell'occorrenza di fenomeni di liquefazione
Sulla base dei risultati delle attivita' precedenti, in particolare v.
i punti 5, 6, 7, 8 e 9, nelle zone in cui risulteranno presenti sia i
caratteri predisponenti che quelli scatenanti il fenomeno della
liquefazione, per ogni verticale indagata sara' stimato l'indice di
liquefazione e sara' realizzata una zonazione del territorio in aree
al cui interno l'indice di liquefazione puo' essere considerato
omogeneo.
11) Verifiche stabilita' di tratti di argine in condizioni statiche e
dinamiche
Sulla base dei risultati delle attivita' precedenti, saranno
realizzate verifiche di stabilita' degli argini in condizioni statiche
e dinamiche, secondo la normativa tecnica vigente.
12) Microzonazione sismica
Sulla base dei risultati delle attivita' precedenti, sara' realizzata
la microzonazione sismica di tutta l'area di studio. Il territorio e
gli argini saranno suddivisi in zone al cui interno la risposta
sismica locale e il comportamento dell'argine in caso di evento
sismico possono essere considerati omogenei.
13) Rapporto finale e proposta di interventi per la messa in sicurezza
dei tratti di argine a maggiore rischio
Sara' redatto un rapporto conclusivo in cui saranno descritti le fasi
di lavoro, i dati, i metodi di analisi e i risultati. In particolare,
saranno segnalati i tratti di argine a maggiore pericolosita' e
vulnerabilita' e saranno proposti interventi per la messa in
sicurezza.
Articolo 5
Progetto esecutivo
Al fine di perseguire gli scopi e le attivita' di cui al precedente
art. 4, entro tre mesi dalla stipula del presente protocollo di
accordo, gli Enti firmatari predisporranno un apposito progetto
esecutivo dell'attivita' contenente:
1) descrizione delle attivita' da svolgere con specificazione delle
attivita' ad esclusivo carico delle Amministrazioni firmatarie;
2) specifiche tecniche per l'esecuzione dei lavori;
3) stima dei costi;
4) cronogramma delle attivita'.
Articolo 6
Gruppo di lavoro
E' costituito un Gruppo di lavoro composto dal personale tecnico dei
settori coinvolti delle Amministrazioni firmatarie il presente accordo
con il compito di sviluppare le attivita' previste ai precedenti artt.
4 e 5.
Per lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente art. 4 gli
Enti firmatari potranno avvalersi della collaborazione di
professionisti, altri Enti e Istituti di ricerca e di societa'
specializzate.
Per il coordinamento e il controllo delle attivita' di cui al
precedente art. 4, e del Progetto esecutivo, sara' istituito un
apposito Comitato tecnico-scientifico costituito da un rappresentante
di ogni Ente firmatario e da un rappresentante nominato da ogni altro
Ente o Istituto coinvolto nel presente studio.
Articolo 7
Entrata in vigore, tempi e durata dell'Accordo
La data di sottoscrizione del presente accordo costituisce, al fine
degli adempimenti di cui all'art. 3, comma 3 dell'OPCM n. 3376 del
2004 cosi' come modificata dall'OPCM 9 marzo 2006, n. 3502, data di
inizio delle attivita'.
Il presente accordo entra in vigore e impegna i partecipanti dalla
data di stipula, dura due anni e si conclude con il conseguimento
delle finalita' perseguite.
A tal fine ciascun Ente firmatario adotta i necessari e conseguenti
strumenti.
Al termine del secondo anno dalla stipula, gli Enti firmatari
effettuano una verifica del grado di attuazione, per valutare
l'opportunita' di rinnovo o estensione del presente accordo.
Articolo 8
Norme finanziarie
Le risorse finanziarie stanziate per le verifiche sismiche  delle
arginature del fiume Po da Boretto (RE) a Ro (FE ) con DPCM del 23
maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto
2007 ammontano ad Euro 2.190.000,00.
Le stesse risorse saranno interamente impegnate per lo svolgimento
delle attivita' secondo lo schema seguente:
- attivita' descritte ai Punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 8, 9 nell'art. 4
del presente accordo a cura della Regione Emilia-Romagna importo
presunto 1.600.000,00 Euro;
- attivita' descritta al Punto 7b nell'art. 4 del presente accordo a
cura di AIPO importo presunto 200.000,00 Euro;
- attivita' descritte ai Punti 10, 11, 12 e 13 nell'art. 4 del
presente accordo a cura dell'Autorita' di Bacino importo presunto
390.000,00 Euro.
Gli importi sono comprensivi di tutti gli oneri e le spese relativi
alle suddette finalita'.
Fermo restando l'importo complessivo del lavoro, gli importi parziali
delle singole attivita' potranno essere oggetto di modifica a seguito
della loro definizione di dettaglio in sede di progetto esecutivo.
Articolo 9
Modalita' di erogazione
Le somme indicate all'art. 8 destinate al finanziamento delle
attivita' oggetto del protocollo di accordo, saranno erogate
dall'Autorita' di Bacino a seguito dell'approvazione del progetto
esecutivo di cui all'art. 5 ed a seguito del trasferimento dei fondi
stanziati.
La Regione Emilia-Romagna, AIPO e l'Autorita' di Bacino si impegnano a
rendicontare le spese effettuate mediante emissione del certificato di
regolare esecuzione, comprensiva delle pezze giustificative di spesa.
Nell'importo suddetto sono comprese anche le spese per la raccolta di
dati e informazioni necessari al lavoro o per la loro eventuale
acquisizione da soggetti estranei al presente atto.
Articolo 10
Responsabile del procedimento
I responsabili del procedimento, uno per ogni soggetto firmatario,
sono individuati nell'ing. Cinzia Merli per l'Autorita' di Bacino, nel
dott. Raffaele Pignone per la Regione Emilia-Romagna, nel dott. Dario
Fossati per la Regione Lombardia e nell'ing. Domenico Danese per
l'AIPO.
Articolo 11
Disciplina delle controversie
Tutte le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del
presente accordo, che non si possano definire in via amministrativa,
saranno trattate secondo la normativa giuridica in vigore.
per L'AUTORITA'	per LA REGIONE
DI BACINO	EMILIA-ROMAGNA
. . . . . . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . . . . .
per LA REGIONE LOMBARDIA	per L'AIPO
. . . . . . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . . . . .

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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