REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2008, n. 1054

Approvazione schema di convenzione quadro tra Ministero Interno - Dip. dei VV.F, del soccorso pubblico e della difesa civile (Dir. reg. VV.F. Emilia-Romagna) e la Regione Emilia-Romagna - Agenzia reg. Protezione civile per la realizzazione di programmi di intervento nelle attivita' di protezione civile

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) di richiamare integralmente le premesse del presente atto;
b) di approvare il proseguimento della collaborazione quinquennale con
il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione regionale VV.F.
Emilia-Romagna mediante la definizione, d'intesa con l'Agenzia
regionale di Protezione civile, di appositi programmi di intervento
nelle diverse attivita' di protezione civile;
c) di approvare lo schema di convenzione-quadro di durata quinquennale
con il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione regionale VV.F.
per l'Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle attivita'
di protezione civile di cui all'Allegato "1", che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto unitamente ai suoi Allegati
"A" (schema di contratto di comodato d'uso gratuito), "B" (schema di
verbale di consegna) e "C" (elenco delle attrezzature e dei mezzi gia'
concessi in comodato ai sensi delle precedenti convenzioni), dando
atto, in particolare, che esso riproduce i contenuti delle convenzioni
approvate con le proprie deliberazioni 1354/03 e 447/05, ai quali sono
stati apportati i necessari adeguamenti normativi al mutato contesto
dispositivo ed operativo e prevedendo, in particolare, che alla
determinazione delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione
dei programmi annuali di attivita' previsti dalla convenzione-quadro
provvedera' anno per anno l'Agenzia regionale di Protezione civile,
tenendo conto delle effettive disponibilita' finanziarie all'uopo
iscritte nel proprio bilancio e provenienti da trasferimenti dello
Stato e della Regione, secondo le procedure indicate nella
convenzione-quadro medesima;
d) di individuare l'Agenzia regionale di Protezione civile quale
referente per tutte le attivita' regionali connesse con lo schema di
convenzione-quadro di cui all'Allegato  "1";
e) di prendere atto del contenuto della nota prot. n. 7981 del
30/6/2008, assunta dall'Agenzia regionale di Protezione civile al
prot. n. PC.2008.3834 del 30/6/2008, con la quale il Direttore
regionale dei Vigili del Fuoco Regione Emilia-Romagna ha comunicato
che i seguenti beni, mezzi ed attrezzature, precedentemente concessi
in comodato d'uso gratuito, sono stati dichiarati "fuori uso":
- motosega portatile Stihl Mod. MS270 - n. 100772 di inventario
regionale: fuori uso per furto dal 14/4/2008;
- motosega portatile Stihl Mod. MS270 - n. 100776 di inventario
regionale: fuori uso per furto dal 14/4/2008;
- motosega portatile Stihl Mod. MS270 - n. 100779 di inventario
regionale: fuori uso per distruzione durante intervento dal
13/10/2005;
e, pertanto, di autorizzare l'Agenzia ad attivarsi con il Servizio
regionale competente per l'avvio delle necessarie procedure
amministrative per la relativa cancellazione dall'inventario
regionale;
f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
CONVENZIONE QUADRO
tra
il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del
soccorso pubblico e della difesa civile (Direzione regionale VV.F.
Emilia-Romagna) e la Regione Emilia-Romagna - Agenzia regionale  di 
Protezione civile
per la realizzazione di programmi di intervento nelle attivita' di
protezione civile, ai sensi dell'art. 1, comma 439 - Legge 27 dicembre
2006 n. 296.
L'anno 2008, il giorno . . . . . . . . . . . . . . presso la sede
della Prefettura di Bologna - Via IV Novembre n. 26;
premesso:
- che, con precedenti atti deliberativi in data 14 luglio 2003 e 16
febbraio 2005, la Regione Emilia-Romagna provvedeva all'approvazione
di schemi di convenzioni per regolamentare le modalita' di
collaborazione e di raccordo tra la struttura regionale di protezione
civile e la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, nell'ambito
delle attivita' di protezione civile;
- che, in attuazione dei citati atti deliberativi, venivano
sottoscritti gli atti convenzionali conseguenti;
preso atto dei positivi frutti della collaborazione posta in essere
nel periodo di vigenza delle convenzioni su citate;
dato atto che le convenzioni di cui trattasi sono in scadenza al 16
luglio 2008;
visto l'art. 1, comma 439 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che,
per la realizzazione di programmi straordinari di intervento dei
servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei
cittadini, consente al Ministro dell'Interno e, per sua delega, ai
Prefetti di stipulare con le Regioni e gli Enti locali convenzioni 
che prevedono la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria
delle Regioni stesse e degli Enti locali;
visto il decreto in data 18 luglio 2007 con cui il Ministro
dell'Interno conferisce delega ai Prefetti per la stipula delle citate
convenzioni;
ritenuto necessario proseguire l'attivita' a tutt'oggi svolta,
confermando e implementando la collaborazione in essere, mediante la
sottoscrizione di una convenzione quadro, ai sensi del su citato art.
1, comma 439 - Legge 296/06, di durata quinquennale, da attuarsi
secondo programmi operativi di validita' annuale per le varie
attivita';
richiamato, altresi', l'Accordo quadro sottoscritto in data 16 aprile
2008 tra il Ministro dell'Interno e il Ministro delle Politiche
agricole, Alimentari e Forestali, che disciplina le procedure
operative nell'attivita' di contrasto degli incendi boschivi e
favorisce "accordi di programma" tra Stato e Regioni attraverso la
stipula di convenzioni da sottoscriversi ai sensi dell'art. 1, comma
439 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . . . . in
data . . . . . . . . . . . . .;
dato atto che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
convenzione l'Agenzia regionale di Protezione civile fara'  fronte con
le disponibilita' finanziarie attribuitele dalla Regione, secondo una
specifica programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per
quanto riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra
i soggetti interessati;
tra
- il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - rappresentato dal Prefetto
di Bologna dott. Angelo Tranfaglia -  domiciliato in Bologna, Via IV
Novembre n. 26
- la Regione Emilia-Romagna - Agenzia regionale di Protezione civile,
rappresentata dall'ing. Demetrio Egidi, Direttore dell'Agenzia 
medesima,  domiciliato in Bologna - Viale Silvani n. 6;
si conviene e si stipula la presente
Convenzione quadro
Art. 1
(Finalita' ed oggetto)
1. La presente convenzione-quadro ha come obiettivo il proseguimento
per un ulteriore quinquennio dell'impegno comune per il consolidamento
dei rapporti di reciproca collaborazione tra l'Agenzia regionale di
Protezione civile ( piu' brevemente indicata, nel corpo della presente
convenzione, "Agenzia") e la Direzione regionale VV.F., al fine di
rafforzare e rendere sempre piu' moderno ed efficiente il sistema di
protezione civile nella regione Emilia-Romagna, sviluppando e
migliorando i contenuti della convenzione-quadro precedentemente
sottoscritta.
2. Le parti attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di
tale obiettivo, in relazione al ruolo ed alla presenza qualificata sul
territorio regionale delle forze istituzionalmente preposte agli
interventi di previsione e prevenzione dei rischi e di contrasto
attivo alle pubbliche calamita'.
3. Annualmente l'Agenzia e la Direzione regionale VV.F. definiscono,
d'intesa, i programmi operativi annuali per l'attuazione delle diverse
tipologie di attivita' previste dalla presente convenzione-quadro. I
programmi vengono elaborati con le modalita' illustrate al successivo
art. 2,  e per quanto concerne la Regione Emilia Romagna, vengono
adottati dalla Agenzia  con propri atti amministrativi.
4. In base alla presente convenzione-quadro, e nei limiti di cui al
comma precedente, i programmi operativi annuali possono essere
riferiti alle seguenti attivita':
a) il concorso della Direzione regionale VV.F. per l'attivazione degli
interventi relativi allo spegnimento a terra degli incendi boschivi,
secondo modalita' operative che verranno stabilite dalle parti
successivamente, da definirsi con cadenza annuale in relazione alle
esigenze contingenti connesse con il rischio incendi boschivi e
nell'ambito degli indirizzi programmatici previsti nel piano regionale
di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi di cui
all'art. 3, comma 1, della Legge 353/00;
b) la formazione e l'addestramento dei volontari di protezione civile,
nonche' di personale degli Enti locali preposto alla protezione
civile, da parte dell'Agenzia, in concorso con la Direzione regionale
VV.F., anche in vista della definizione di un progetto di scuola
regionale di protezione civile, in tutti gli ambiti di attivita' di
protezione civile, ivi compresa l'informazione alla popolazione;
c) la definizione congiunta delle modalita' di partecipazione delle
strutture, del personale e dei mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco allo svolgimento di esercitazioni promosse dall'Agenzia,
articolate per simulazioni di emergenza e con la presenza contestuale
anche di altre strutture operative istituzionali e del volontariato;
d) l'acquisizione e la successiva concessione in comodato d'uso
gratuito, da parte della Regione, per il tramite dell'Agenzia, ed in
accordo con la Direzione regionale VV.F., di strutture, attrezzature e
mezzi da impiegare per potenziare la capacita' operativa per le
attivita' di protezione civile sul territorio regionale, determinando
la ripartizione dei connessi oneri di manutenzione e di assicurazione
come indicato al successivo comma 5;
e) la condivisione dei dati in possesso delle parti con riferimento
alle diverse tipologie di rischio, anche mediante mezzi informatici,
secondo procedure di accesso e di utilizzo dei sistemi concordemente
definite, nonche' l'acquisizione, secondo le vigenti disposizioni
normative, dei supporti hard-ware e soft-ware eventualmente
necessari;
f) l'implementazione delle connessioni  e delle radio-comunicazioni
tra il Centro Operativo regionale e le strutture della Direzione
regionale VV.F., per assicurare i migliori collegamenti in situazioni
di crisi;
g) la definizione di procedure operative per migliorare e rendere
sempre piu' efficaci le modalita' di informazione e attivazione degli
interventi delle parti anche in caso di crisi determinata dal
verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b) della Legge 225/92, ferma restando in ogni caso la piena
autonomia gestionale ed organizzativa del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco;
h) la formulazione di proposte per l'attivazione nonche' il concorso
per la realizzazione di distaccamenti, anche temporanei, costituiti da
personale (permanente e/o volontario) del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco nella fascia costiera, nelle zone appenniniche ed in
eventuali altri territori della regione ove si rendesse necessaria a
giudizio delle parti;
i) la definizione congiunta di modalita' e procedure per la
collaborazione nell'uso e nell'eventuale possibilita' di ricovero a
titolo completamente gratuito presso le sedi dei Comandi provinciali
VV.F. dell'Emilia-Romagna, di attrezzature di protezione civile di
proprieta' regionale;
j) l'avvalimento, anche a titolo oneroso, di personale VV.F. per lo
svolgimento di attivita' regionali di protezione civile nell'ambito
del Centro Operativo regionale (COR), in accordo con la Direzione
regionale VV.F;
k) la possibilita' di impiegare i mezzi aerei del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco presenti sul territorio regionale per attivita' di
protezione civile, secondo accordi e protocolli operativi da
stabilirsi nell'ambito dei programmi operativi annuali di cui al
successivo articolo 2, prevedendo la possibilita' di un concorso, da
parte della Regione Emilia-Romagna, alla copertura finanziaria dei
relativi costi operativi nel rispetto dei seguenti indirizzi:
- fermo restando che l'utilizzo dei mezzi aerei del Corpo Nazionale
VV.F. viene ricondotto nell'ambito delle proprie autonome finalita'
istituzionali,  ogni qualvolta si tratti di attivita' di soccorso
tecnico urgente, attivita' di protezione civile offerta in occasione
di eventi calamitosi di rilievo nazionale, nonche' attivita' di lotta
attiva agli incendi boschivi sotto il coordinamento operativo del
Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della
Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; il
concorso finanziario regionale viene concesso per l'attivita' svolta
su richiesta della Regione Emilia-Romagna per l'espletamento di
attivita' di protezione civile non ricadenti nelle precedenti
categorie, secondo una tabella di costi orari e nei limiti generali da
stabilirsi all'interno del programma operativo annuale di cui al
successivo art. 2;
- l'erogazione delle somme spettanti per le attivita' previste dalla
presente lettera k) avviene secondo le procedure stabilite dai
successivi articoli 2 e 4.
5. L'attivita' di cui alla lettera d) avviene mediante la
sottoscrizione di atti di comodato d'uso gratuito, redatti secondo lo
schema in Allegato "A" alla presente convenzione-quadro, relativi ai
beni 	di cui trattasi nei quali la Regione (comodante) e la Direzione
regionale VV.F. (comodatario) convengono in merito ai seguenti punti:
a) individuazione della struttura, attrezzatura, mezzo oggetto del
comodato;
b) la durata del comodato non puo' superare il periodo di vigenza
della presente convenzione-quadro ed e' rinnovabile qualora la
convenzione-quadro medesima venga ulteriormente rinnovata;
c) il comodatario si impegna a ricevere quanto concordato, mantenere
in esercizio o ad assicurare la cura della struttura,
dell'attrezzatura o del mezzo in questione osservando la massima
diligenza e prudenza nell'utilizzo, garantendone la costante
efficienza e prontezza d'uso, unitamente alla custodia in luogo idoneo
e sicuro presso le strutture del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
dell'Emilia-Romagna; ove necessario il comodatario provvedera' alla
targatura dei mezzi secondo la vigente disciplina, ferma restandone la
proprieta' regionale;
d) il comodatario si impegna a non apportare modifiche strutturali al
bene in comodato senza espressa autorizzazione scritta da parte del
comodante;
e) tutti gli oneri relativi all'impiego ed alla manutenzione ordinaria
delle strutture, attrezzature e mezzi in questione sono a carico del
comodatario;
f) gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria ed alle
eventuali, necessarie coperture assicurative che dovessero essere
poste a carico della Regione, tramite l'Agenzia, sono ripartiti tra le
parti nella misura del 50% ciascuna, fatto salvo un limite massimo
annuo a carico dell'Agenzia che viene definito nel programma operativo
annuale sulla base delle disponibilita' di bilancio e dell'analisi dei
costi effettivamente sostenuti a tale scopo nel corso dell'annualita'
precedente;
g) sono in capo al comodatario tutti i danni che possono derivare
dall'utilizzo delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi oggetto
di comodato;
h) il comodatario puo' utilizzare la struttura, l'attrezzatura o il
mezzo in comodato anche per i propri fini istituzionali di soccorso
tecnico urgente.
6. All'atto della consegna della struttura, attrezzatura o mezzo
oggetto del comodato viene redatto apposito verbale di consegna,
secondo lo schema in Allegato "B" alla presente convenzione-quadro.
7. Al fine di consentire l'immediata operativita' delle disposizioni
contenute nella presente convenzione-quadro, vengono concessi in
comodato, mediante la sottoscrizione di un unico contratto e di un
unico verbale di consegna, le attrezzature ed i mezzi gia' concessi in
attuazione delle precedenti convenzioni e analiticamente indicati
nell'allegato "C" alla presente convenzione-quadro.
8. I programmi operativi annuali possono riferirsi anche a piu' di una
delle tipologie di attivita' elencate al comma 4, articolandosi, in
tal caso, in apposite sezioni tematiche.
Art. 2
(Programmi operativi annuali)
1. I programmi operativi annuali di attuazione della presente
convenzione-quadro vengono elaborati, secondo la seguente procedura:
a) compatibilmente con le tempistiche operative connesse con ciascuno
specifico ambito di attivita', annualmente viene effettuata, anche in
periodi differenziati dell'anno, una valutazione tecnica congiunta
delle esigenze e delle disponibilita' operative delle parti con
riguardo alle attivita' individuate tra quelle elencate all'art. 1,
comma 4;
b) tale valutazione, ove possibile, viene svolta entro la fine
dell'anno precedente per essere successivamente raffrontata,
nell'esercizio di competenza, con la disponibilita' delle risorse
all'uopo stanziate nel bilancio dell'Agenzia, anche provenienti da
specifici trasferimenti statali, e viene, quindi, congiuntamente
definita la proposta di programma operativo annuale relativo alla
specifica attivita';
c) i suddetti programmi operativi annuali per attivita', di cui alla
lettera b), sono definiti, d'intesa, tra la Direzione regionale dei
Vigili del Fuoco e l'Agenzia che li adotta con propri atti
amministrativi;
d) All'attuazione dei programmi ed alla determinazione degli eventuali
oneri, l'Agenzia provvede, per quanto di competenza, con propri atti,
da adottarsi secondo le vigenti disposizioni in materia; per quanto
riguarda il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sara' la Direzione
regionale VV.F., secondo l'ordinamento interno del Corpo, ad
assicurare il concorso coordinato delle proprie strutture operanti sul
territorio regionale.
2. I programmi operativi annuali contengono anche le 	modalita'
operative di attuazione, per l'anno in questione, delle singole
tipologie di attivita'.
3. Laddove sia previsto, per le attivita' contenute nei programmi
operativi, il rimborso, in favore del Corpo Nazionale del Vigili del
Fuoco, la Regione Emilia-Romagna e, per essa l'Agenzia, si impegna ad
effettuare in favore del Ministero dell'Interno, nell'apposito
capitolo di entrata n. 2439 - Capo XIV - art. 11, presso la Tesoreria
dello Stato, i seguenti versamenti:
- un'anticipazione pari al 40% dell'importo complessivo delle risorse
all'uopo destinate nello specifico programma operativo annuale per far
fronte alle prime spese da sostenere al fine dell'avvio delle
attivita', da disporre anche contestualmente all'approvazione del
programma medesimo;
- l'erogazione della somma rimanente  a  titolo di saldo, dietro
presentazione della relativa ed idonea documentazione probatoria della
spesa da parte della Direzione regionale VV.F., anche tenendo conto
dell'attivita' di verifica prevista dal successivo art. 3, comma 2.
4. Limitatamente alle attivita' di lotta attiva contro gli incendi
boschivi, la documentazione probatoria di cui al comma precedente deve
essere presentata entro il mese di novembre dell'anno di riferimento,
ed il relativo saldo dovra', comunque, avvenire non oltre il mese di
marzo successivo all'anno di riferimento.
5. Relative quietanze di pagamento, in originale, o l'equivalente
documentazione amministrativa, dovranno pervenire alla Direzione
regionale dei Vigili del Fuoco per l'Emilia-Romagna, per il successivo
inoltro agli Uffici Centrali Contabili del Dipartimento dei VV.F. del
soccorso pubblico e della difesa civile.
Art. 3
(Comitato tecnico)
1. Alle attivita' istruttorie per l'elaborazione e la definizione dei
programmi operativi annuali di cui al precedente art. 2 provvede un
Comitato tecnico composto dal Direttore regionale VV.F. per
l'Emilia-Romagna, dal Direttore dell'Agenzia, da tre rappresentanti
per ciascuna delle due strutture, designati dai rispettivi
responsabili.
2. In sede di valutazione tecnica del programma operativo per l'anno
seguente, il Comitato tecnico provvede anche alla verifica
dell'attivita' svolta nell'anno precedente e formula, al riguardo, una
valutazione del livello di perseguimento degli obiettivi annuali,
formulando altresi' proposte di modifiche e miglioramenti in merito
alle procedure ed alle modalita' attuative del programma nonche' agli
aspetti organizzativi, gestionali e finanziari.
Art. 4
(Oneri dell'Agenzia e modalita' di impiego
delle risorse disponibili)
1. Agli oneri finanziari derivanti dalla attuazione della presente
convenzione l'Agenzia fara' fronte con le disponibilita' finanziarie
attribuitele dalla Regione, secondo una specifica programmazione
articolata su base annuale ed elaborata, per quanto riguarda gli
specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra Agenzia e Direzione
regionale Vigili del Fuoco.
2. Alla definizione dei provvedimenti di spesa relativi ad attivita'
previste nella presente convenzione-quadro che debbano essere attuate
dall'Agenzia provvede, secondo le vigenti disposizioni in materia di
contabilita' regionale, il Dirigente competente dell'Ente.
3. Al trasferimento delle risorse eventualmente destinate al rimborso
di attivita' svolte direttamente dal Corpo Nazionale VV.F. si provvede
secondo quanto disciplinato dall'art. 2, comma 3. L'Agenzia versera'
quanto di volta in volta convenuto a favore del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco secondo indicazioni che verranno fornite all'uopo
dalla Direzione regionale VV.F.
Art. 5
(Durata della convenzione)
1. La presente convenzione-quadro ha validita' quinquennale, ma
vincola l'Agenzia in termini finanziari annualmente, secondo le
disponibilita' arrecate nei pertinenti capitoli di bilancio all'uopo
istituiti.
Art. 6
(Attivita' gestionale)
1. Agli aspetti organizzativi e gestionali della convenzione
provvedera', per il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili
del Fuoco del soccorso pubblico e delle difesa civile, il Direttore
regionale dei VV.F. dell'Emilia-Romagna.
Art. 7
(Controversie)
1 Eventuali controversie derivanti dalla applicazione della presente
convenzione che non trovino composizione in seno al Comitato
paritetico di cui al precedente art. 3, verranno risolte da un
collegio arbitrale composto da tre membri, nominati il primo dalla
Prefettura di Bologna, il secondo dalla Regione  ed il terzo
concordemente dai due membri.
2 La sede esclusiva dell'arbitrato sara' Bologna.
Art. 8
(Registrazione)
1. La presente convenzione sara' soggetta a registrazione solo in caso
d'uso a cura e spese della parte che ha avuto interesse alla
registrazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Bologna, . . . . . . . . . . . . . .
per LAREGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
IL DIRETTORE
Demetrio Egidi
	per LA DIREZIONE REGIONALE VV.F EMILIA-ROMAGNA
IL DIRETTORE REGIONALE
Gabriele Golinelli
per IL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI  VV.F DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
per IL MINISTRO
IL PREFETTO DI BOLOGNA
Angelo Tranfaglia

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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