REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2008, n. 1015

Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamato il Regolamento CE 178/2002 che stabilisce i principi ed i
requisiti generali della legislazione alimentare ed istituisce
l'Agenzia Europea per la Sicurezza alimentare;
visto che, come sviluppo coerente del Regolamento CE 178/02, sono
stati emanati i seguenti Regolamenti:
- il Regolamento n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio
sull'igiene dei prodotto alimentari;
- il Regolamento n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio
che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di
origine animale;
- il Regolamento n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio
che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli
ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- il Regolamento n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita'
alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali;
- il Regolamento n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio
che stabilisce i requisiti per i mangimi;
rilevato che i citati Regolamenti comunitari, che vanno sotto il nome
di "pacchetto igiene", ridefiniscono, in materia di sicurezza
alimentare, a partire dall'1 gennaio 2006, l'approccio metodologico ed
i livelli di responsabilita' degli operatori economici di tutta la
filiera alimentare e le modalita' tecnico-operative degli organismi
pubblici preposti ai controlli;
rilevato in particolare che i Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004
del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti
alimentari e dei prodotti di origine animale, introducono  in materia
di sicurezza alimentare, in sostituzione dei vecchi modelli di
riferimento, regole profondamente innovative da applicarsi in tutta la
Comunita' Europea, fermo restando la possibilita' per gli Stati membri
di definire margini di adeguamento alle singole realta' nazionali e
locali;
evidenziato il principio della responsabilita' principale
dell'operatore del settore alimentare - sancito dalla richiamata
legislazione comunitaria - il quale deve garantire che tutte le fasi
della produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto e
commercializzazione degli alimenti sottoposti al proprio controllo
soddisfino i pertinenti requisiti di igiene mentre l'attivita'
dell'Autorita' competente consiste nella verifica che il medesimo
applichi e rispetti le relative norme;
atteso che:
- la Conferenza Stato-Regioni in data 9 febbraio 2006 al fine di dare
corso a quanto stabilito dai suddetti Regolamenti ha approvato,
tramite Accordi, specifiche Linee-guida dei Regolamenti CE n. 852/2004
e n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio per adattare le
prescrizioni comunitarie alla specifica realta' nazionale e garantire
al contempo su tutto il territorio nazionale uniformita' e omogeneita'
di attuazione;
- la Giunta regionale, in considerazione del fatto che, ai sensi del
vigente sistema costituzionale (art. 117.5), nelle materie di
competenza concorrente o residuale spetta alle Regioni, nel rispetto
dei principi stabiliti nella normativa di riferimento, il compito di
assicurare l'applicazione degli atti comunitari, con deliberazione n.
970 del 2/7/2007 ha provveduto a recepire le suddette Linee-guida,
rinviando, in ragione della necessita' di adattamento alla specifica
realta' regionale, a successiva determinazione dirigenziale la
definizione delle procedure e modalita' operative utili alla concreta
attuazione sul territorio e la predisposizione dell'apposita
modulistica;
- il Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti, in
attuazione della suddetta deliberazione, ha adottato la determinazione
9746/07 allo scopo di consentire, appunto, il primo avvio delle
procedure amministrative per il riconoscimento e la registrazione
delle imprese e/o strutture alimentari in conformita' alla normativa
europea e alle citate linee guida applicative;
dato inoltre atto che:
- i Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio prevedono l'obbligo per tutti gli operatori del settore
alimentare di effettuare la registrazione o il riconoscimento
dell'impresa a seconda della tipologia della stessa;
- le linee guida applicative dei medesimi individuano - in ragione
della necessita' di armonizzazione e raccordo della legislazione
europea con il quadro normativo vigente con particolare riferimento al
rapporto tra gli obblighi fissati dalla normativa europea e
l'autorizzazione sanitaria gia' prevista per alcune attivita'
dall'art. 2 della Legge 283/62 in materia - la Dichiarazione d'Inizio
Attivita' (DIA) di cui all'art. 19 della Legge 241/90 e successive
modifiche, quale meccanismo - sostitutivo del provvedimento di
autorizzazione - da utilizzare ai fini della registrazione delle nuove
attivita' alimentari, il Comune quale destinatario della DIA ed il
Dipartimento di Sanita' pubblica delle Aziende Unita' sanitarie locali
competenti per territorio quale struttura deputata ad organizzare e
gestire l'anagrafe delle registrazioni;
- la determinazione dirigenziale 9746/07, adottata in attuazione della
propria deliberazione 970/07 di recepimento delle suddette linee-guida
provvede, sulla base di quanto delineato nelle medesime linee-guida, a
fornire procedure e indicazioni operative (modalita' di presentazione
e contenuti della notifica per la registrazione, modalita' di
presentazione delle istanze di riconoscimento e di rilascio dell'atto
di riconoscimento, flussi informativi, ecc.) per consentire la
concreta attuazione della normativa europea;
considerato che le criticita' applicative e di gestione degli "iter"
ivi previsti, evidenziatesi nel corso della prima applicazione sul
territorio regionale, ed in particolare le difficolta' derivanti
dall'utilizzo della DIA, quale modello sostitutivo del provvedimento
di autorizzazione soggetto alla disciplina dell'art. 19 della Legge
241/90 e successive modifiche, hanno reso prioritario un ulteriore
intervento in materia allo scopo di semplificare l'iter complessivo
riducendo l'aggravio procedimentale per l'operatore alimentare e
contemporaneamente dare coerenza e completezza al sistema, ferma
restando l'esigenza di conoscenza e di controllo del tessuto
imprenditoriale del settore alimentare da parte dell'Autorita'
competente, imposta dalla normativa comunitaria  in materia di
sicurezza alimentare al fine di tutelare la salute pubblica;
atteso che nel frattempo in materia e' intervenuto il DLgs 193/07
"Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in
materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore" che all'art. 2 individua quali
Autorita' competenti ai fini dell'applicazione dei regolamenti 
europei n. 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 il Ministero della
Salute, le Regioni e le Aziende Unita' sanitarie locali nell'ambito
delle rispettive competenze, all'art. 3 provvede ad abrogare, tra gli
altri, l'art. 2 della Legge 283/62 relativo alle autorizzazioni
sanitarie, e all'art 6 stabilisce le sanzioni applicabili in caso di
violazione della richiamata normativa europea in materia di sicurezza
alimentare;
ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto soprarichiamato,
procedere alla revisione delle procedure applicative della normativa
europea, nel rispetto dei principi stabiliti dal legislatore nazionale
ed in particolare avuto riguardo alla individuazione dell'Azienda USL
quale Autorita' competente agli adempimenti previsti per la
registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti alimentari;
rilevato inoltre che il definitivo superamento dell'autorizzazione
sanitaria di cui alla Legge 283/62 consente di operare una ulteriore
semplificazione degli iter procedimentali necessari in quanto la
notifica prevista dalla normativa comunitaria che l'operatore del
settore alimentare deve presentare ai fini della registrazione o del
riconoscimento va intesa quale comunicazione - attestante l'attivita'
nel rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla
normativa comunitaria applicabile - che l'operatore presenta
direttamente all'Azienda USL di riferimento, in quanto Autorita'
competente alla registrazione e pertanto soggetto deputato a ricevere
direttamente le notifiche dalle imprese alimentari;
atteso inoltre che all'Azienda USL spettano (ai sensi dell'art. 8 del
DLgs 507/99 e dell'art. 54 del Reg. 882/2004) funzioni di vigilanza e
controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti di natura
igienico-sanitaria prescritti per l'esercizio delle attivita' in
questione al fine di assicurare la sicurezza delle attivita' e dei
prodotti trattati, cosi' garantendo la salute pubblica;
ritenuto dunque di individuare, alla luce di quanto disposto dal DLgs
193/07 e nel rispetto della piu' volte richiamata normativa
comunitaria, le Aziende USL, tramite le strutture a cio' deputate,
quali Autorita' competenti destinatarie delle notifiche e titolari dei
procedimenti amministrativi concernenti la registrazione ed il
riconoscimento nonche' dei connessi procedimenti amministrativi
rientranti nell'ambito delle attivita' ispettive, di accertamento,
vigilanza e controllo ad esse attribuite;
tenuto conto che tra l'altro cio' consente, in coerenza con gli
obiettivi perseguiti dalla legislazione comunitaria di controllo di
tutta la filiera alimentare, di attuare le prescrizioni ivi previste
inerenti la sicurezza alimentare attraverso un sistema di relazione
diretto tra operatore del settore alimentare e Azienda sanitaria
competente per territorio in ossequio ai principi di efficienza,
speditezza ed economicita' dell'azione amministrativa;
ritenuto pertanto necessario procedere alla revisione delle
indicazioni e procedure operative e della relativa modulistica
stabilite dalla determinazione dirigenziale 9746/07 al fine di
adeguarle alla citata normativa sopravvenuta in una ottica di
semplificazione e armonizzazione procedurale dei percorsi previsti per
il riconoscimento e per la registrazione degli stabilimenti del
settore alimentare ai sensi dei Regolamenti (CE) soprarichiamati,
demandando tale compito al Responsabile del Servizio Veterinario e
Igiene degli alimenti;
atteso che la Commissione congiunta "Politiche economiche" e
"Politiche per la salute e Politiche sociali" della Conferenza Regione
Autonomie locali nella seduta del 18 giugno u.s ha espresso parere
favorevole alla proposta presentata dalla Direzione generale Sanita' e
Politiche sociali e che tale parere - come da decisione assunta dal
Comitato di Presidenza del 26 maggio 2007, ha valore deliberante;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Leonida
Grisendi, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e successive
modificazioni e della deliberazione della Giunta regionale 450/07;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute,
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le motivazioni espresse in premesse che qui si intendono
integralmente riportate:
1) di individuare, in coerenza con quanto disposto dal DLgs 193/07,
quale Autorita' competente alla attuazione della normativa comunitaria
in materia di sicurezza alimentare le Aziende USL per il tramite dei
Dipartimenti di Sanita' pubblica;
2) di stabilire pertanto in capo alle Aziende USL la titolarita' dei
procedimenti amministrativi concernenti la registrazione ed il
riconoscimento delle attivita' del settore alimentare in attuazione
della richiamata normativa europea nonche' dei connessi procedimenti
amministrativi rientranti nell'ambito delle attivita' ispettive, di
accertamento, vigilanza e controllo ad esse spettanti sulla base delle
specifiche - e piu' volte richiamate - disposizioni normative
comunitarie e nazionali in materia;
3) di demandare, alla luce di quanto piu' sopra esposto, al
Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti della
Direzione generale Sanita' e Politiche sociali la revisione delle
indicazioni e delle procedure operative stabilite dalla determinazione
9746/07, con particolare riferimento alla introduzione, in luogo della
dichiarazione di inizio attivita', della notifica, da intendersi quale
comunicazione dell'operatore del settore alimentare direttamente
all'Azienda sanitaria, in quanto Autorita' competente in materia, al
fine di consentire l'attivazione dei controlli ufficiali ai sensi del
Regolamento CE 882/2004;
4) di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori generali
delle Aziende sanitarie;
5) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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