REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2008, n. 1039

Valutazione di impatto ambientale (VIA) sulla concessione di derivazione ad uso idroelettrico dal fiume Panaro in loc. Casella comune di Vignola (MO) - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sulla concessione di derivazione a scopo idroelettrico
dal fiume Panaro in loc. Casella del comune di Vignola (MO),
presentata da G.E.N.C.O. Srl, poiche' l'intervento previsto e',
secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il 12
giugno 2008, nel complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare il progetto di cui al
punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate ai
punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di
Servizi, che costituisce l'Allegato A, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, di seguito riportate:
 1) la societa' proponente dovra' provvedere ad effettuare uno studio
sul trattamento delle superfici delle porzioni fuori terra del
fabbricato centrale e della parete della scala di risalita per i pesci
prospiciente il corso d'acqua, al fine di limitare l'intrusione visiva
dei manufatti ed assicurare la salvaguardia dei valori paesaggistici
del contesto di inserimento; detto studio dovra' essere sottoposto,
prima dell'inizio lavori, all'approvazione del Comune di Vignola;
 2) gli interventi che comportano modifiche all'attuale assetto del
sottosuolo dovranno essere realizzati sotto il controllo di personale
specializzato (operatori di ditte archeologiche), sotto la direzione
scientifica della Soprintendenza per i Beni archeologici;
 3) prima dell'inizio lavori G.E.N.C.O. Srl dovra' presentare il
progetto esecutivo delle opere al Servizio Tecnico Bacini affluenti
del Po e ad AIPO;
 4) con riferimento alla briglia in progetto, in fase iniziale di
realizzazione, dovranno essere eseguite puntuali indagini
geognostiche, in particolare nella zona di imposta prossima
all'erosione conseguente il crollo della vecchia briglia, al fine
eventuale di introdurre anche in corso d'opera modifiche locali alla
profondita' ed estensione delle diaframmature di fondazione, cosi' da
garantire la necessaria impermeabilita' e stabilita' al manufatto;
durante l'esecuzione delle indagini dovra' essere presente un tecnico
AIPO;
 5) prima dell'inizio lavori G.E.N.C.O. Srl dovra' comunicare al
Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po e ad AIPO, il cronoprogramma
dettagliato degli stessi affinche' le suddette Amministrazioni
possano, di concerto, nominare un proprio tecnico per le attivita' di
alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere e verificare il
rispetto delle prescrizioni impartite nell'ambito della presente
procedura di VIA;
 6) il valore del DMV da lasciar defluire in alveo e' stabilito in
2,39 mc/s;
 7) ai sensi dell'art. 23 del R.R. 20 novembre 2001, n. 41 e della
L.R. 14 aprile 2004, n. 7, si ritiene opportuna l'emanazione, da parte
del competente Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po, di un unico
provvedimento di concessione che ricomprenda sia gli obblighi legati
alla derivazione idrica sia quelli inerenti l'utilizzo di aree
demaniali; si evidenzia che l'obbligo di corrispondere un canone per
l'utilizzo delle aree demaniali potra' essere assolto dall'obbligo,
per la societa' titolare, di provvedere alla manutenzione e gestione
dell'intera traversa, tratto in progetto e tratto esistente, nei modi
e tempi che saranno stabiliti dal Servizio Tecnico Bacini Affluenti
del Po nell'atto di concessione;
 8) prima dell'entrata in esercizio dell'impianto la societa'
proponente dovra' produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento
risorsa acqua della Regione Emilia-Romagna per l'approvazione,
documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate (strumentazione
da collocarsi a monte del punto di rilascio, modalita' di
registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto
del DMV imposto; la stessa documentazione dovra' essere trasmessa, per
opportuna conoscenza, al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po,
alla Provincia di Modena ed all'ARPA territorialmente competente;
 9) i lavori di cantiere che richiedono la messa in secca dell'alveo,
dovranno collocarsi al di fuori del periodo riproduttivo delle specie
ittiche presenti e piu' precisamente nei mesi compresi fra luglio e
febbraio, avendo cura di avvertire, con congruo anticipo,il Servizio
Pianificazione ambientale e Politiche faunistiche della Provincia di
Modena per le necessarie operazioni di recupero pesce;
10) prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, dovra' essere
concordato con il Servizio Pianificazione ambientale e Politiche
faunistiche della Provincia di Modena, un piano di monitoraggio,
almeno annuale, che verifichi il corretto funzionamento della scala di
risalita in relazione alla percorribilita' da parte delle specie
identificate come target: Barbo canino, Barbo comune, Lasca, Gobione,
Vairone. I dati di tale monitoraggio dovranno essere trasmessi allo
stesso Servizio provinciale; la societa' proponente dovra' apportare
le modifiche che si dovessero rendere necessarie per adeguare la scala
di risalita in caso di suo non funzionamento; in merito si evidenzia
che la struttura dovra' garantire il transito dei pesci, nei due
sensi, nel corso di tutto l'anno: si considerano tollerabili eventuali
interruzioni di continuita' nel periodo tardo estivo ed in caso di
particolari condizioni siccitose; si reputano non tollerabili
interruzioni di continuita' nel periodo in cui si concentrano i
movimenti migratori delle specie target (aprile-giugno);
11) la bocca di presa della derivazione dovra' essere munita di doppia
griglia avente tra barra e barra una luce di mm 20;
12) l'impianto idroelettrico non potra' entrare in esercizio prima del
completamento dei lavori inerenti la scala di rimonta della fauna
ittica;
13) le scogliere, previste in corrispondenza delle opere di presa e di
restituzione, dovranno essere realizzate con l'impiego di tecniche di
ingegneria naturalistica, utilizzando materiale lapideo e vegetale
locale: si esclude l'uso di conglomerato cementizio a vista;
14) con riferimento alle soluzioni dettagliate nella documentazione
integrativa per risolvere le interferenze del cantiere col percorso
ciclo-pedonale "Sole-Natura", dovra' essere attuata quella che prevede
un by-pass esclusivamente dell'area di cantiere, fermo restando che
dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a garantire la
sicurezza degli utenti in transito;
15) alla fine dei lavori, il "Percorso Sole-Natura" dovra' essere
ripristinato nei tratti danneggiati dal passaggio dei mezzi di
cantiere e comunque dall'ingresso in localita' Doccia fino a circa m
400 a valle della ferrovia, con la posa di ghiaietto stabilizzato;
dovra', inoltre, essere installato un cartello informativo-didattico
sull'opera idroelettrica a beneficio degli utilizzatori del percorso;
16) nella realizzazione dei ripristini in progetto, non potra' essere
utilizzata Crataegus monogyna, incompatibile con la normativa
regionale vigente: in sostituzione di detta specie si propone di
utilizzare l'olivello spinoso (Hippophae rhamnoides); nel ripristino
dello strato erbaceo, il miscuglio impiegato dovra' comprendere specie
adatte al contesto locale, prediligendo specie autoctone pioniere;
dovra' essere garantita la manutenzione degli impianti, comprensiva
dell'eventuale necessario reimpianto delle fallanze, per almeno tre
anni dalla messa a dimora;
17) i ripristini dovranno essere estesi alle aree in destra
idrografica, interessate dall'ex cantiere AIPO. A garanzia
dell'effettiva realizzazione dei ripristini, la societa' proponente
dovra' sottoscrivere apposita fideiussione nella misura indicata dal
competente Ufficio del Comune di Savignano sul Panaro;
18) al fine del riutilizzo, anche parziale, dei materiali di risulta
degli scavi, prima dell'invio al sito di destinazione finale, dovra'
essere presentato al Servizio Valutazione impatto e Promozione
sostenibilita' ambientale della Regione Emilia-Romagna e ad ARPA
territorialmente competente, per l'approvazione, il relativo progetto
che dovra' dimostrare la compatibilita' del materiale col sito di
destinazione ai sensi dell'art. 186 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4; in assenza di detta
approvazione tutto il materiale di risulta dovra' essere smaltito in
discarica, nel rispetto della vigente normativa in materia di
rifiuti;
19) in ottemperanza alla vigente normativa sismica, prima dell'inizio
lavori, G.E.N.C.O. Srl dovra' presentare al Comune di Vignola, al
Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po e ad AIPO:
- asseverazione nella quale il professionista abilitato dichiari
espressamente la conformita' del progetto dell'opera alla normativa
tecnica prevista dal DM 14 settembre 2005 "norme tecniche per le
costruzioni" o dalla normativa previgente sulla medesima materia Legge
1086/71 e Legge 64/74 e relativi decreti attuativi;
- progetto esecutivo composto da planimetrie, piante, prospetti e
sezioni, relazione tecnica, fascicolo dei calcoli delle strutture
portanti, sia in fondazione sia in elevazione, di disegni dei
particolari esecutivi delle strutture con "allegata una relazione
sulla fondazione . . . corredata da grafici e da documentazioni, in
quanto necessari . . . nella quale devono essere illustrati i criteri
seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i
calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di
fondazione", in conformita' a quanto disposto dall'art. 93 commi 3, 4,
5, del DPR 380/01 (ex art. 17 della Legge 64/74);
20) in ottemperanza alla disciplina edilizia regionale, L.R. 31/02,
occorre che prima dell'inizio dei lavori G.E.N.C.O. Srl,
congiuntamente al tecnico progettista abilitato, presenti al Comune di
Vignola, Servizio Edilizia privata, la documentazione tecnico
amministrativa, comprensiva dei diritti di segreteria (contributo di
costruzione non dovuto ex comma 1, lettera g), art. 30, L.R. 31/02),
previsti dalla normativa vigente per il titolo rilasciato col presente
procedimento; ovvero: elaborati tecnico progettuali relativi all'opera
da realizzarsi, integrati e conformi secondo le disposizioni del
presente provvedimento, asseverazioni del progettista rese ai sensi
dell'art. 481 del C.P., copia provvedimento di concessione di cui
sopra, nominativo impresa esecutrice dell'opera e DURC in corso di
validita', relazione paesaggistica, debitamente integrata con le
prescrizioni di cui al presente provvedimento, redatta ai sensi del
DLgs 42/04 e successive modifiche ed integrazioni; gli elaborati
tecnico-progettuali di cui sopra, debitamente firmati dal
concessionario e dal progettista dovranno essere presentati in duplice
copia;
21) in caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi motivo, della
concessione di derivazione con contestuale dismissione dell'impianto,
la societa' titolare e' tenuta, a propria cura e spese, alla rimozione
delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi; tale obbligo e'
stabilito sia dall'art. 12 del DLgs 29 dicembre 2003, n. 387 sia
dall'art. 35 del R.R. 20 novembre 2001, n. 41 inerente le concessioni
di derivazione di acqua pubblica; considerato l'interesse pubblico
rivestito dalla traversa, opera a servizio della derivazione, si
evidenzia fin da ora che alla cessazione dell'utenza tale opera, ai
sensi del comma 5 dell'art. 35 del regolamento regionale citato,
verra' acquisita al demanio idrico;
22) per consentire i controlli di competenza, la societa' proponente
dovra' dare, obbligatoriamente e con congruo anticipo, comunicazione
dell'avvio dei lavori al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po, ad
AIPO, alla Provincia di Modena, al Comune di Vignola, al Comune di
Savignano sul Panaro, all'ARPA Sezione provinciale di Modena ed
all'Azienda Unita' sanitaria locale di Modena;
23) ad opere realizzate dovranno essere eseguite misure di verifica
volte ad attestare l'affidabilita' del calcolo previsionale di impatto
acustico effettuato; i risultati di tali verifiche sperimentali,
oggetto di specifica relazione tecnica, dovranno essere trasmessi ai
Comuni di Vignola e Savignano sul Panaro, nonche' ad ARPA
territorialmente competente;
24) per limitare gli impatti attesi in fase di cantiere, dovranno
essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- bagnatura periodica dell'area di cantiere e delle piste non
asfaltate con frequenza congrua al periodo meteorologico;
- realizzazione di dispositivi per la pulizia delle ruote all'ingresso
e all'uscita dai cantieri;
- asfaltatura delle piste di cantiere in prossimita' degli accessi
sulla viabilita' locale garantendone l'eventuale ripristino alla
condizione precedente il cantiere in rapporto alla loro destinazione
d'uso;
- utilizzo dei mezzi destinati al trasporto dei materiali di
approvvigionamento e di risulta dotati di idonei teli di copertura;
- delimitazione o copertura delle aree destinate allo stoccaggio dei
materiale a possibile diffusione di polveri;
- utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle ordinanze
comunali e provinciali, nonche' alle normative ambientali relative
alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi;
- obbligo di velocita' ridotta sulla viabilita' di servizio al fine di
contenere il sollevamento delle polveri;
- utilizzo di recinzioni a maglia fitta per delimitare le zone di
cantiere o di pannelli mobili che oltre a limitare l'impatto sonoro
possono contribuire ad abbassare il livello di polverosita' nei pressi
dei ricettori;
25) per il funzionamento della turbina, dovranno essere utilizzati
lubrificanti ecologici e/o biodegradabili; a tale scopo dovra' essere
inviata preventivamente ad ARPA e Azienda Unita' sanitarie locali
territorialmente competenti, per l'approvazione dell'uso, copia delle
schede tecniche degli stessi lubrificanti;
26) nella costruzione di basamenti, palificazioni e/o diaframmi si
dovranno utilizzare materiali che non interferiscano con le
caratteristiche chimiche dell'acquifero e del corso d'acqua
superficiale interessati. A tale scopo dovra' essere inviate all'ARPA
territorialmente competente, copia delle schede tecniche degli
eventuali additivi utilizzati, per l'approvazione dell'uso;
27) la movimentazione di materiali litici ed in particolare delle
ghiaie presenti all'interno dell'alveo demaniale, dovra' essere
realizzata in conformita' alle norme vigenti, con esclusione della
commercializzazione dei materiali;
c) di dare atto che il parere della Provincia di Modena e dei Comuni
di Vignola e Savignano sul Panaro, espresso ai sensi dell'art. 18
della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, e' contenuto all'interno del Rapporto conclusivo dei
lavori della Conferenza di Servizi;
d) di dare atto che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
di impianto alimentato da fonti rinnovabili, ai sensi del DLgs 29
dicembre 2003, n. 387 e della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, rilasciato
dalla Provincia di Modena con determina dirigenziale n. 43 del 4
luglio 2008, costituisce l'Allegato B, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
e) di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente
valutazione di impatto ambientale positiva costituisce variante al
vigente strumento urbanistico del Comune di Vignola, qualora il
Consiglio comunale ratifichi il presente atto, conclusivo della
procedura di VIA, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione;
f) di dare atto che i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge,
dalla Provincia di Modena e da ARPA Sez. Prov. di Modena, sulla
suddetta variante allo strumento urbanistico del Comune di Vignola,
sono contenuti all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della
Conferenza di Servizi;
g) di dare atto che il parere favorevole in merito alla variante allo
strumento urbanistico del Comune di Vignola, espresso da Azienda
Unita' sanitaria locale di Modena, Servizio Igiene pubblica Controllo
rischi ambienti di vita - sede di Vignola, non intervenuta in sede di
Conferenza di Servizi conclusiva, e' stato acquisito agli atti della
Regione Emilia-Romagna ed e' richiamato all'interno del Rapporto
conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
h) di dare atto che l'autorizzazione ambientale ex art. 159 del DLgs
22 gennaio 2004, n. 42, rilasciata dal Comune di Vignola con atto
prot. n. 11603/2008 dell'11 giugno 2008, costituisce l'Allegato C,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
i) di dare atto che il nulla-osta ai sensi dell'art. 159 del DLgs 22
gennaio 2004, n. 42, di competenza del Ministero per i Beni e le
Attivita' culturali - Direzione regionale per i Beni culturali e
paesaggistici dell'Emilia-Romagna (DLgs 8 gennaio 2004, n. 3; DPR 8
giugno 2004, n. 173), e' contenuto all'interno del Rapporto conclusivo
dei lavori della Conferenza di Servizi;
j) di dare atto che il nulla-osta archeologico di cui al DLgs 22
gennaio 2004, n. 42, di competenza del Ministero per i Beni e le
Attivita' culturali - Direzione regionale per i Beni culturali e
paesaggistici dell'Emilia-Romagna (DLgs 8 gennaio 2004, n. 3; DPR 8
giugno 2004, n. 173), e' contenuto all'interno del Rapporto conclusivo
dei lavori della Conferenza di Servizi;
k) di dare atto che, come indicato nel Rapporto conclusivo dei lavori
della Conferenza di Servizi, il Servizio Tecnico Bacini Affluenti del
Po ha rilasciato - ai sensi del R.R. 20 novembre 2001, n. 41, della
L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e del RD 30 giugno 1904, n. 523 - con unica
determina dirigenziale n. 7195 del 20 giugno 2008, la concessione di
derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, la concessione per
l'utilizzo di aree del demanio idrico ed il nulla-osta idraulico:
detta determina costituisce l'Allegato D, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
l) di dare atto che i pareri favorevoli inerenti la concessione di
derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, espressi ai sensi
del R.R. 20 novembre 2001, n. 41 dalla Provincia di Modena e dal
Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua della Regione, sono
contenuti all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della
Conferenza di Servizi;
m) di dare atto che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce il parere di cui R.R. 20 novembre 2001, n. 41 di
disciplina delle concessioni di derivazione di acqua pubblica, di
competenza dell'Autorita' di Bacino del fiume Po, non intervenuta in
sede di Conferenza di Servizi conclusiva;
n) di dare atto che il permesso di costruire n. 471/2007 (prot. n.
11605 dell'11 giugno 2008), rilasciato ai sensi L.R. 25 novembre 2002,
n. 31 dal Comune di Vignola, costituisce l'Allegato E, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione: la societa'
proponente dovra' ritirare presso l'Amministrazione comunale gli
elaborati debitamente timbrati che costituiscono elementi essenziali
del permesso di costruire;
o) di dare atto che il parere favorevole sul permesso di costruire,
espresso ai sensi di legge da ARPA Sezione Prov. di Modena, e'
contenuto all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della
Conferenza di Servizi;
p) di dare atto che il parere favorevole sul permesso di costruire,
espresso ai sensi di legge da Azienda Unita' sanitaria locale di
Modena, Servizio Igiene pubblica Controllo rischi ambienti di vita -
sede di Vignola, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi
conclusiva, e' stato acquisito agli atti della Regione Emilia-Romagna
ed e' richiamato all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della
Conferenza di Servizi;
q) di dare atto che il progetto approvato nell'ambito della presente
procedura di VIA e' dichiarato, ai sensi del DLgs 29 dicembre 2003, n.
387, di pubblica utilita' anche ai fini dell'apposizione dei vincoli
espropriativi sulle aree interessate dall'opera ai sensi della L.R. 19
dicembre 2002, n. 37;
r) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla societa' proponente G.E.N.C.O. Srl;
s) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna
conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della
presente deliberazione alla Provincia di Modena; al Comune di Vignola;
al Comune di Savignano sul Panaro; alla Direzione regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna; al Servizio Tecnico
Bacini Affluenti del Po; al Servizio Tutela e Risanamento risorsa
acqua della Regione Emilia-Romagna; all'Autorita' di Bacino del fiume
Po; ad ARPA Sezione Prov. di Modena; ad Azienda Unita' sanitaria
locale di Modena; alla Soprintendenza per i Beni architettonici e per
il Paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia; alla
Soprintendenza archeologica per l'Emilia-Romagna; ad AIPO; a Hera
SpA;
t) di fissare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale in anni 3;
u) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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