PROVINCIA DI FERRARA

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di screening concernente il progetto di realizzazione di un sistema di stoccaggio fanghi di depurazione

L'Autorita' competente Provincia di Ferrara, comunica la deliberazione
relativa alla procedura di screening concernente il progetto:
realizzazione di un sistema di stoccaggio fanghi di depurazione.
Il progetto e' presentato da: ditta Teramec Srl - Ferrara.
Il progetto e' localizzato: comune di Poggio Renatico - localita'
Bosco Salici.
Il progetto interessa il territorio del comune di Poggio Renatico e
della provincia di Ferrara.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Provincia di Ferrara - Ufficio VIA, con atto D.G.P. nn. 191/53697 del
24/6/2008 ha assunto la seguente decisione:
delibera:
1) di escludere, ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, il progetto
presentato dalla ditta Teramec Srl relativo al progetto di
realizzazione di uno "Stoccaggio fanghi di depurazione per lo
spandimento in agricoltura" da ubicarsi in localita' Bosco Salici,
Comune di Poggio Renatico (FE) da ulteriore procedura di VIA, con le
seguenti prescrizioni:
1.1) la ditta dovra' acquisire l'autorizzazione unica prevista
dall'art. 208 del DLgs 152/06 per l'approvazione del progetto e
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' prevista;
1.2) con riferimento alla nota di Snam Rete Gas relativa alle
interferenze con il metanodotto Poggio Renatico - Cremona, dovra'
essere rispettato l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi
genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, nonche' di
mantenere la superficie fino alla distanza di 20 metri dall'asse del
metanodotto Poggio Renatico-Cremona di futura realizzazione;
1.3) tenuto conto che l'area lorda totale della superficie interessata
dall'intervento e' di circa 7.000 mq., la portata complessiva di
scarico indiretto verso la canalizzazione consorziale Scorsuro nel
quale, come da progetto preliminare presentato, dovranno essere
convogliate le acque meteoriche provenienti dal sito, non potra'
superare gli 8¸10 l/sec.: la limitazione della portata potra' essere
ottenuta ad esempio mediante l'inserimento di un tronco di tubazione
di diametro ridotto (non oltre il diametro di 160 mm) prima della
sezione di scarico nel fosso esistente;
1.4) le portate meteoriche di supero dovranno essere trattenute ad
accumulo per un volume di invaso complessivo di almeno 200 mc.; lo
scarico dovra' essere limitato al valore di portata sopraindicato,
escludendo la possibilita' di portate superiori; il volume d'acqua
accumulato potra' poi essere rilasciato ad evento esaurito verso lo
scolo ricevente, in tempi differiti e a portata ridotta:
1.5) ritenuto che la canaletta prevista attorno alla piattaforma
dell'impianto non sia sufficiente alla laminazione delle piene, si
richiede di ricavare un ulteriore volume di invaso temporaneo. Tale
volume potra' essere ricavato ad esempio maggiorando opportunamente le
sezioni dei collettori fognari (ferma restando la limitazione finale
di portata allo scarico);
1.6) fatto salvo tutto quanto sopra esposto, si ricorda che sia in
fase di cantiere sia in fase di esercizio dovra' essere mantenuta la
continuita' dei fossi privati di scolo e irrigazione esistenti sul
terreno circostante l'area interessata dall'intervento. Qualora alcuni
di questi rimanessero entro il lotto in esame, occorrera' creare le
opportune deviazioni necessarie a mantenere inalterata la situazione
idraulica preesistente;
1.7) con congruo  anticipo  rispetto  all'inizio  dei  lavori,  il 
proprietario  dell'area interessata dovra' richiedere al Consorzio di
Bonifica Valli di Vecchio Reno il rilascio di formale concessione in
merito agli aspetti richiamati e ad altre eventuali interferenze con
le pertinenze consorziali, tenendo conto delle considerazioni e alle
condizioni sopra espresse e corredando la domanda con i necessari
documenti tecnici esecutivi;
2) di dare atto che la ditta Teramec Srl dovra' versare una somma di
Euro 280,00 pari allo 0,02% del costo di realizzazione del progetto
per le spese istruttorie della procedura di verifica (screening) come
citato in premessa, sul Cap. di entrata 0351371 "Rimborso per il
rilascio di atti amministrativi e spese di istruttoria" az. 647
"Introiti per diritti di istruttoria relativi alle procedure VIA" del
Bilancio 2008;
3) di trasmettere ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 9/99 e
successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione allo
Sportello Unico e all'Area Gestione del Territorio del Comune di
Poggio Renatico, all'ARPA -  Sezione provinciale di Ferrara, all'AUSL
Dipartimento di Sanita' pubblica di Ferrara, al Consorzio di Bonifica
Valli di Vecchio Reno;
4) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni,
il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna;
5) di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3-comma 4 della Legge n.
241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo teste' indicato
potra' essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, entro 60 giorni dalla
data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potra' essere
proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro
120 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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