PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Titolo II - Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto del Parcheggio Garampa - Progetto di ricollocazione al nuovo edificio integrato da realizzare nel Piazzale "Caduti delle Forze di Polizia"

L'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena comunica la
decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al
progetto del "Parcheggio Garampa" - Progetto di ricollocazione al
nuovo edificio integrato da realizzare nel Piazzale "Caduti delle
Forze di Polizia".
Il progetto e' presentato da Parcheggi SpA quale concessionaria del
Comune di Cesena.
Il progetto interessa il territorio del comune di Cesena e della
provincia di Forli'-Cesena.
Il progetto rientra tra quelli indicati alla voce B.3.7) "Progetti di
costruzione di Centri commerciali e parcheggi" dell'Allegato B.2 della
L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata
dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 l'Autorita' competente: Provincia
di Forli'-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n. 37656/202
del 16/5/2006, ha assunto la seguente decisione:
"LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
(omissis)	delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il "Parcheggio
Garampa" - Progetto di ricollocazione al nuovo edificio integrato da
realizzare nel Piazzale "Caduti delle Forze di Polizia", presentato da
Parcheggi SpA quale concessionaria del Comune di Cesena,
dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
 1) accertato che la superficie di progetto ricade in "Area a moderata
probabilita' di esondazione" di cui all'art. 4 delle Norme del Piano
stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorita' di Bacino Fiumi
Romagnoli, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 2 del suddetto
articolo, e comunque preliminarmente alla definizione del progetto
esecutivo, dovra' essere acquisito il previsto parere vincolante
dell'Autorita' idraulica competente in merito alla compatibilita' del
progetto rispetto alle problematiche idrauliche afferenti la
superficie di pertinenza del progetto;
 2) la realizzazione del parcheggio in struttura da realizzare
sull'attuale superficie del parcheggio "Caduti delle Forze di
Polizia", costituente stralcio "B" del parcheggio denominato
"Garampa", e' subordinata al reperimento della quota residua di verde
pubblico non interamente soddisfacibile all'interno del sedime di
progetto. Considerata la natura pubblica dell'intervento e gli
obblighi convenzionali che regolano i rapporti tra Amministrazione
comunale e concessionario, il reperimento della quota di standard a
verde pubblico residuo e pari a 357 mq. (1.111 mq. a standard - 754
mq. verde di progetto) dovranno essere garantiti e realizzati dalla
stessa Amministrazione comunale verificandone la disponibilita'
attraverso il Piano dei Servizi, secondo i criteri dettati al p.to 5
del secondo comma dell'art. 13 della L.R. 47/78;
 3) sulla base di quanto proposto e indicato nello studio presentato,
dovra' essere realizzata una barriera temporanea in prossimita' del
confine dell'intera area di cantiere. La barriera a carattere
temporaneo e da mantenere per tutta la durata del cantiere dovra'
avere altezza minima, per tutto il suo fronte, pari a + 2,50
metri. I materiali utilizzati, le modalita' realizzative e le tecniche
di fissaggio della barriera, nonche' l'opera nel suo complesso,
dovranno garantire la sicurezza statica e la stabilita', anche
rispetto l'azione del vento, nonche' la totale sicurezza sia delle
aree limitrofe al cantiere, dei cittadini ed infine dell'area di
cantiere, prevedendo, se necessarie, opportune tirantature;
 4) in fase di cantiere, anche sulla base di quanto proposto nello
studio, dovranno inoltre essere messe in atto tutte le misure di
mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualita'
dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e
inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e
dalle attivita' previste in tale fase. In particolare, al fine di
limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla
movimentazione dei materiali, dall'esercizio di impianti fissi e dalla
movimentazione dei mezzi su sede stradale di cantiere si prescrive
quanto segue:
a) per l'eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi, e'
necessario prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in
corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il
carico, lo scarico e la lavorazione;
b) si dovra' prevedere la copertura e/o la periodica bagnatura dei
depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti
ponendo particolare attenzione a non localizzarli in prossimita' delle
aree residenziali o caratterizzate dalla presenza di ricettori poste a
margine dell'area di cantiere;
c) le vie di transito e le aree non asfaltate dovranno essere
adeguatamente e periodicamente umidificate;
d) i cassoni per il trasporto degli inerti dovranno essere ricoperti
con teloni;
e) si dovra' prevedere la bagnatura delle ruote degli automezzi in
uscita dal cantiere;
f) si dovra' prevedere l'utilizzo di mezzi pesanti coinvolti nella
movimentazione dei materiali dotati di marmitte catalitiche e/o ad
acqua e filtri antiparticolato;
 5) durante le attivita' di cantiere dovranno essere messi in atto
tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore
sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole
attivita', sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di
ulteriori misure di mitigazione temporanee rispetto a quelle gia'
previste, al fine di garantire il rispetto dei valori limite vigenti
per tali attivita' in prossimita' dei ricettori presenti durante le
fasi previste e nei periodi di loro attivita';
 6) in merito alle attivita' di cantiere dovra' comunque essere
rispettato quanto previsto nel Regolamento comunale vigente in materia
("Regolamento per la disciplina delle attivita' rumorose" (del. C.C.
n. 245 del 22/12/2005)) e nella deliberazione della Giunta regionale
21 gennaio 2002, n. 45 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni
per particolari attivita' ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della
L.R. 9 maggio 2001, n. 15;
 7) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi fonometrici, atti a determinare il rispetto
dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno, in
prossimita' dei ricettori esistenti maggiormente esposti all'opera in
oggetto (ricettore R05 lato parcheggio e ricettore R01 lato
parcheggio). Tali rilievi vanno eseguiti all'interno degli ambienti
abitativi monitorando la differenza tra il livello equivalente di
rumore ambientale (con parcheggio di progetto in fase di massima
fruizione) e il rumore residuo. I rilievi andranno ripetuti sia in
giorno di mercato che in giorno feriale non di mercato;
 8) devono essere eseguiti 2 rilievi del livello di rumore ambientale
in esterno in periodo diurno in prossimita' dei ricettori esistenti
maggiormente esposti all'opera in oggetto (ricettore R05 lato
parcheggio e ricettore R01 lato parcheggio) secondo le modalita'
stabilite dalla normativa vigente, con parcheggio in progetto in fase
di fruizione al fine di verificare il rispetto dei valori limite
assoluti di immissione vigenti. I rilievi fonometrici dovranno avere
una durata non inferiore alle 16 ore in continuo per 2 giorni
consecutivi per singolo punto. Le rilevazioni vanno effettuate allo
scopo di caratterizzare presso i ricettori medesimi il clima acustico
post operam sia in giorno di mercato che in giorno feriale non di
mercato;
 9) i monitoraggi di cui ai punti precedenti, dovranno essere eseguiti
da ARPA, entro 1 mese dalla apertura al pubblico del parcheggio in
progetto, secondo le modalita' e i criteri da essa definiti e con
oneri a carico del proponente e tutti i risultati dovranno essere
trasmessi al Servizio Pianificazione territoriale dell'Amministrazione
provinciale di Forli'-Cesena e al proponente;
10) in caso di verifica da parte dell'ARPA del mancato rispetto dei
limiti vigenti dovuto alla sorgente parcheggio oggetto di valutazione,
dovranno essere progettati e realizzati dai soggetti proponenti, a
proprio carico e tempestivamente rispetto alla trasmissione da parte
di ARPA dei risultati del monitoraggio effettuato, interventi di
mitigazione e bonifica acustica necessari per garantire il rispetto
dei limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti;
11) le comunicazioni della data di apertura al pubblico del parcheggio
in oggetto dovranno essere trasmesse a cura dei soggetti proponenti,
ad ARPA e all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale;
12) in fase di progettazione definitiva, per quel che riguarda la
sistemazione a verde dell'area, il progetto dovra' essere conforme a
quanto previsto dall'art. 56 delle N.T.A. del Comune di Cesena, con
particolare riferimento al rispetto degli indici urbanistico-ecologici
in esso definiti;
13) in merito alle essenze arbustive da impiantare, delle quali non e'
presente nessuna descrizione negli elaborati presentati, ne' in
termini di tipologie, ne' per quel che riguarda il sesto di impianto,
si prescrive la necessita' che queste siano reperite tra quelle
elencate nel "Regolamento comunale per opere di verde pubblico" del
Comune di Cesena e che presentino un ottimale compromesso tra grado di
sviluppo ed effettiva capacita' di attecchimento;
14) cosi' come dichiarato, in termini di intenzioni, nella relazione
generale integrativa, le essenze di maggior pregio presenti
all'interno dell'area pubblica esistente (cedro e acero campestre),
dovranno essere preservate e, conseguentemente, in fase di cantiere,
dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie al fine di
salvaguardarne l'integrita';
15) relativamente alla manutenzione degli impianti messi a dimora,
oltre alle operazioni di annaffiatura da effettuarsi tramite idoneo
impianto di irrigazione, si specifica che questa deve essere
effettuata per i primi cinque anni dalla piantumazione delle essenze
arboree ed arbustive e alla semina del prato, e che per il medesimo
arco di tempo deve essere previsto l'eventuale risarcimento delle
fallanze con piante che possibilmente presentino lo stesso grado di
sviluppo di quelle gia' messe a dimora;
16) l'illuminazione del parcheggio nelle ore serali dovra' essere
limitata alle porzioni di esso effettivamente utilizzate al fine di
non incrementare l'impatto luminoso da esso indotto sul contesto
residenziale presente;
17) nel corso della realizzazione delle perforazioni, necessarie alla
posa delle sonde geotermiche, dovranno essere implementate tutte le
misure di sicurezza atte ad evitare possibili dispersione di fluidi
inquinanti entro la falda. In particolare dovra' essere assicurato il
perfetto stato delle macchine perforatrici, necessario a limitare il
rischio di perdite di olio, e le perforazioni dovranno essere condotte
escludendo l'impiego di additivi nei fanghi di circolazione, se non
completamente biodegradabili. Inoltre, allo scopo di garantire la
tutela qualitativa dei diversi livelli acquiferi sovrapposti,
eventualmente attraversati dalle sonde geotermiche, nella perforazione
dei pozzi dovranno essere messe in atto tutte le misure necessarie ad
evitare la connessione tra i diversi livelli acquiferi, tra loro
separati da acquitardi. Durante il ritombamento del foro di
perforazione, deve essere prevista un'ottimale impermeabilizzazione,
addizionando alla sospensione, di cemento, acqua e bentonite, anche
sabbia o polvere quarzifera per ottenere una migliore conducibilita'
termica. La composizione iniettata nel foro deve garantire, dopo
l'indurimento, una struttura compatta, duratura e stabile, sia
chimicamente che fisicamente;
18) le sonde geotermiche dovranno essere in polietilene ad alta
densita' (PE-HD) e senza suture tra testa e piede. La pressione
nominale minima deve essere almeno pari a PN 16 prevedendo, prima
della messa in esercizio dell'impianto, opportune prove di tenuta.
Quali additivi antigelo potranno essere impiegati glicole etilenico,
glicole propilenico, cloruro di calcio o alcool etilico, escludendo
l'impiego eventuale di inibitori della corrosione;
b) di quantificare in Euro 728,00, pari allo 0,02 % del valore
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive
modifiche ed integrazioni, sono a carico del proponente;
c) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma
4 del DLgs 267/00;
d) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 9/99 e
successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di
deliberazione;
e) di trasmettere copia della presente deliberazione alla ditta
Parcheggi SpA, al Comune di Cesena e ad ARPA Sezione provinciale di
Forli'-Cesena;
f) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione
territoriale per il seguito di competenza.".

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina