REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 2008, n. 599

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto per la costruzione di un invaso ad uso irriguo in localita' Ghetto Nuovo - S. Ruffilo nel comune di Brisighella in provincia di Ravenna - Azienda agricola Mercuriali Giuseppe

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge regionale
18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione del limitato rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla costruzione
di un invaso ad uso irriguo in localita' Ghetto Nuovo - S. Ruffillo
nel comune di Brisighella in provincia di Ravenna dalla ulteriore
procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
 1) una attenta progettazione esecutiva della fase di
cantierizzazione, per quanto riguarda le interferenze con l'ambien-
te, le conseguenti mitigazioni e le azioni di ripristino, soprattutto
per quanto riguarda l'area di cantiere;
 2) una attenta progettazione esecutiva della fase di
cantierizzazione, per quanto riguarda le interferenze con l'ambien-
te, le conseguenti mitigazioni e le azioni di ripristino, soprattutto
per quanto riguarda l'area di cantiere;
 3) andranno effettuate operazioni di ripristino e di mitigazione
dell'impatto paesaggistico e visivo dell'opera utilizzando specie
autoctone e/o naturalizzate che garantiscano un maggior successo di
impianto (facilita' di attecchimento, adattamento pedo-climatico,
buona resa nello sviluppo) in modo tale da creare un miglior
inserimento paesaggistico con la zona ripariale del fiume Lamone;
 4) assolutamente da evitare sono le specie riconosciute come
invadenti (Robinia, Alianto, etc.);
 5) dovranno, inoltre, essere previsti interventi di inerbimento delle
scarpate esterne dell'argine con le relative azioni di manutenzione
periodica;
 6) devono essere rese ottimali le condizioni di aderenza tra lo
strato impermeabile di argilla e il substrato sottostante;
 7) dovra' essere effettuato il conferimento in discarica autorizzata
oppure il riutilizzo del materiale proveniente dagli scavi, sia per la
realizzazione dell'opera, sia per la sistemazione in loco, in modo
conforme alle vigenti disposizioni normative (art. 3 L.R. 17/91) e con
riferimento al Piano infraregionale delle attivita' estrattive della
Provincia di Ravenna adottato;
 8) si prescrive il rispetto della fascia di 10 metri dal ciglio della
sponda del fiume Lamone ai sensi del RD 523/1904, nella quale e'
vietato eseguire scavi o movimenti del terreno;
 9) andra' rispettata la distanza di 350 m. dal piede dell'argine del
fiume Lamone come dichiarato in progetto: in caso la distanza
risultasse minore ai 150 m., sara' necessaria l'autorizzazione
paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22
gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";
10) dovra' essere effettuata l'impermeabilizzazione dell'inva- so allo
scopo di evitare perdite per infiltrazione e interferenze con le acque
di falda; in particolare, la tenuta idraulica del fondo e quella delle
sponde, saranno garantite mediante un rivestimento con argilla
compattata proveniente dallo scavo; la tenuta idraulica dell'invaso
andra' comunque verificata in fase di collaudo;
11) il dimensionamento delle opere di drenaggio per l'intercetta zione
delle acque superficiali e del tubo scolmatore dovranno essere
sottoposte all'approvazione della competente autorita' idraulica;
12) per il ripristino delle aree di cantiere e delle aree di riporto
si riutilizzera' il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si
avra' cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di
materiale, in spessori adeguati e del quale si provvedera' alla
manutenzione per evitarne la morte biologica;
13) a tutela della pubblica incolumita' l'invaso venga dotato, come
previsto da progetto, di recinzione perimetrale metallica di altezza
pari a 1.80 m., di scale di emergenza, cancello di accesso chiuso da
lucchetto e apposta segnaletica di pericolo;
14) resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la
realizzazione dell'opera in oggetto della presente valutazione,
dovranno essere rilasciate dalle autorita' competenti; in particolare,
considerato che, per il riempimento dell'inva- so di progetto si
intendono captare le acque dal fiume Lamone, sara' necessaria la
concessione di derivazione di acqua pubblica, ai sensi del Regolamento
regionale 41/01;
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Azienda agricola
"Mercuriali Giuseppe", al Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli sede
di Ravenna, alla Amministrazione provinciale di Ravenna, al Comune di
Brisighella, allo Sportello Unico del Comune di Brisighella, all'ARPA
- Sezione provinciale di Ravenna;
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della
Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed
integrazioni il presente partito di deliberazione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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