REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO

CONCORSO

Bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina generale 2008-2011 della Regione Emilia-Romagna

Art. 1
Contingente
1. E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso
triennale di formazione specifica in Medicina generale 2008-2011 nella
Regione Emilia-Romagna, di n. 40 cittadini italiani o di altro Stato
membro dell'Unione Europea, laureati in Medicina e Chirurgia e
abilitati all'esercizio professionale.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono possedere i
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea;
b) laurea in Medicina e Chirurgia;
c) abilitazione all'esercizio professionale;
d) iscrizione all'Albo professionale dei medici di un Ordine
provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica
Italiana.
2. I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere gia' posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto
d), prima della data di inizio del corso.
Art. 3
Domanda e termine di presentazione
1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo
schema allegato al presente bando (Allegato A), deve essere spedita, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla "Regione
Emilia-Romagna, Assessorato alle Politiche per la salute, Direzione
generale Sanita' e Politiche sociali, Servizio Politica del farmaco,
Viale Aldo Moro n. 21, cap. 40127 Bologna" entro il termine perentorio
di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dovesse avvenire in
data antecedente a quella della pubblicazione del bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, il termine perentorio per la
presentazione delle domande sara' rappresentato dal trentesimo giorno
successivo alla data di quest'ultima pubblicazione.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che spediscono la domanda prima
della pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e oltre il termine di scadenza
sopra indicato. La data di spedizione della domanda e' stabilita e
comprovata dal timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante.
3. Sulla busta contenente la domanda deve essere espressamente
riportata l'indicazione: "Contiene domanda di ammissione al concorso
per il corso di formazione in Medicina generale". E' ammessa la
spedizione di una sola domanda per ciascuna raccomandata.
4. Non possono essere prodotte domande per piu' Regioni o per una
Regione e una Provincia autonoma.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita', ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n.
445, e a pena di esclusione dal concorso:
a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice
fiscale;
b) il luogo di residenza;
c) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea;
d) di possedere il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia,
indicando l'universita' che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e
l'anno in cui e' stato conseguito;
e) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio
professionale, indicando l'universita' presso cui e' stato conseguito,
il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di
espletamento dell'esame;
f) di essere iscritto all'Albo professionale dei medici di un ordine
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, indicando la Provincia di
iscrizione (fatto salvo quanto innanzi disposto dal comma 2 dell'art.
2 nell'ipotesi di iscrizione in corrispondente Albo professionale di
uno dei Paesi dell'Unione Europea);
nella domanda dovra' essere dichiarato, inoltre:
- di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il
corso di formazione specifica in Medicina generale in altra Regione o
Provincia Autonoma;
- di essere/non essere iscritto a corsi di specializzazione in
Medicina e Chirurgia (se si' specificare quale).
6. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di
nullita' della stessa. La firma non dovra' essere autenticata.
7. Alla domanda dovra' essere allegata una fotocopia in carta semplice
di un documento di identita' in corso di validita'. I candidati non
dovranno invece allegare alla domanda alcuna documentazione
comprovante le suddette dichiarazioni.
8. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda
di partecipazione il diritto all'applicazione dell'art. 20 della L.
104/92 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap.
9. Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio o recapito
presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al
concorso e l'eventuale recapito telefonico. Eventuali variazioni di
indirizzo o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicati.
10. L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
11. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR
445/00 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli
emerga la non veridicita' delle dichiarazioni rese dal concorrente, ai
sensi dell'art. 75 dello stesso DPR 445/00, il medesimo decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
12. Ai sensi dell'art. 13 del DLgs 196/03, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso la Regione Emilia-Romagna per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca
dati automatizzata anche successivamente all'eventuale ammissione al
corso di formazione, per le finalita' inerenti alla gestione della
frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati e' indispensabile
per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso, del corso o alla posizione giuridico-economica del
candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della
citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti
valere dall'interessato nei confronti della Giunta regionale, titolare
del trattamento.
Art. 4
Prova d'esame
1 I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta
consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su
argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola
risposta esatta.
2. La prova ha la durata di due ore.
3. La prova si svolgera' nel giorno e nell'ora, unici su tutto il
territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno
e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30
giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale
Concorsi ed Esami. Tale avviso sara' altresi' pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed affisso presso
gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della
regione.
4. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati, sara' data
comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed affisso presso
gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della
regione Emilia-Romagna.
5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di
250 saranno costituite piu' Commissioni. In tal caso i candidati
saranno assegnati a ciascuna Commissione, fino al raggiungimento del
numero massimo di 250 candidati per Commissione, in base alla
localita' di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad
altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione.
6. L'assenza dalla prova d'esame sara' considerata come rinuncia al
concorso, quale sia il motivo dell'assenza al momento in cui e'
dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volonta'
dei singoli concorrenti.
7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la
Regione o Provincia autonoma, a ciascuna Commissione, in plico
sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati
dal Ministero della Salute per la prova d'esame.
Art. 5
Svolgimento della prova
1. Le Commissioni, costituite in conformita' all'art. 29, comma 1, del
decreto legislativo 17/8/1999, n. 368, si insediano nelle rispettive
sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi
comma 2, 3, 4 e 5.
2. Il Presidente della Commissione verifica e fa verificare agli altri
commissari l'integrita' del plico ministeriale contenente i
questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento,
il Presidente alla presenza dell'intera Commissione e del segretario,
fatta constatare anche ai candidati l'integrita' del plico, provvede,
all'ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso
e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro
fornito dalla Regione e la firma di un membro della Commissione
esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
4. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono
consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un
modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un
unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la
separazione che dovra' essere effettuata solo al termine del tempo a
disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di
esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento
della prova e due buste di cui una piccola e una grande.
5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal
momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari
e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il Presidente
completa la lettura delle istruzioni generali.
6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate
unitamente al questionario.
7. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato
non puo' uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente
vigilati. Il Presidente adotta le misure piu' idonee per assicurare la
vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.
8. I candidati non possono portare con se' appunti, manoscritti, libri
o pubblicazioni di qualunque specie nonche' apparecchi informatici e
telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di
qualsiasi tipo e natura.
9. Durante la prova scritta non e' permesso ai candidati di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione
con altri, salvo che con i membri della Commissione esaminatrice.
10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo
anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta
piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa
unitamente al modulo delle risposte nella busta piu' grande, chiuderla
ed incollarla. I membri della Commissione d'esame provvedono al ritiro
della busta.
11. E' vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque
contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena
l'annullamento della prova.
12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei comma
precedenti e' escluso dalla prova.
13. La Commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha
facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante
lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario
devono essere sempre presenti nella sala degli esami.
Art. 6
Adempimenti della Commissione e correzione degli elaborati
1. Al termine della prova la Commissione raccoglie le buste contenenti
gli elaborati in uno o piu' plichi, che, debitamente sigillati,
vengono firmati dai membri della Commissione presenti e dal
segretario.
2. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della Commissione, sono
aperti alla presenza della Commissione stessa in seduta plenaria al
momento di procedere alla valutazione della prova. Il giorno fissato
per la valutazione della prova, la Commissione, al completo, dopo aver
verificato l'integrita' del plico contenente le buste relative agli
elaborati, procede alla sua apertura; il Presidente appone su ciascuna
busta esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un numero
progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta
chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Tale numero
e' riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del
risultato delle votazioni sui singoli elaborati. La Commissione
confronta le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente
griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio.
3. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la Commissione
procede all'apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei
candidati e tramite il numero progressivo su di esse apposto procede
all'identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.
4. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla
Commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve
essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni
commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole,
tutte le osservazioni su presunte irregolarita' nello svolgimento
dell'esame, ma non puo' rifiutarsi di firmare il verbale.
5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti
delle Commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si
applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995.
Art. 7
Punteggi
1. I punti a disposizione della Commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta e'
assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio e' attribuito
alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del
punteggio di almeno 60 punti, che consente l'inserimento in
graduatoria.
Art. 8
Graduatoria
1. La Commissione, in base al punteggio conseguito nella prova
d'esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di
merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla
Regione Emilia-Romagna.
2. La Commissione deve completare i suoi lavori entro il termine
perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto
termine, la Commissione decade e si provvede alla sostituzione di
tutti i membri della Commissione stessa escluso il segretario. I
componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.
3. La Regione Emilia-Romagna, riscontrata la regolarita' degli atti,
approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il
ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale relativo allo
svolgimento della prova d'esame.
4. Nel caso siano costituite piu' Commissioni d'esame la Regione, dopo
l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da
ciascuna Commissione d'esame, provvede, in base al punteggio
conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a
livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno
dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le
Commissioni.
5. In caso di parita' di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha
minore anzianita' di laurea ed, a parita' di anzianita' di laurea, chi
ha minore eta'.
6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli
interessati da parte della Regione a mezzo di pubblicazione della
graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione e sua
affissione presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli
odontoiatri della regione.
7. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro
dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino
Ufficiale della Regione, alla correzione di eventuali errori materiali
ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone
comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
8. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'accesso agli atti
del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di
cui al comma 3 nel Bollettino Ufficiale della Regione.
9. L'attribuzione dei posti e' disposta in conformita' alle risultanze
della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato
all'articolo 1 del presente bando.
Art. 9
Ammissione al corso
1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel
limite dei posti fissati dall'articolo 1, verra' data comunicazione
scritta, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso di
formazione.
2. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto
precedente, il candidato dovra' far pervenire comunicazione di
accettazione o rifiuto all'utile inserimento al corso. A tal fine
fara' fede il timbro postale. In caso di mancata comunicazione entro
il termine suddetto il candidato si considera decaduto.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole
di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare
il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale
l'interessato:
- esplicita la volonta' di intraprendere il corso triennale previsto
per la formazione specifica in Medicina generale, che comporta impegno
a tempo pieno;
- rinuncia al percorso formativo specialistico gia' intrapreso,
incompatibile.
Art. 10
Utilizzazione della graduatoria
1. La graduatoria dei candidati idonei puo' essere utilizzata per
assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si
siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri
motivi fino al termine massimo di 10 giorni dall'inizio del corso di
formazione.
2. Entro tale limite la Regione provvedera' mediante comunicazione
personale a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria,
secondo l'ordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che
si siano resi vacanti e da assegnare.
Art. 11
Trasferimenti ad altra Regione
1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, e' previsto il
trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e
Provincia autonoma solo qualora:
a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti
messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;
b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o
Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa
effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non
ancora effettuati.
Art. 12
Borse di studio
1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in Medicina
generale e' corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero
della Salute ai sensi della normativa vigente.
2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno
ogni due mesi, e' strettamente correlata all'effettivo svolgimento del
periodo di formazione.
Art. 13
Assicurazione
1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti
da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli
infortuni connessi all'attivita' di formazione, con oneri a proprio
carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione
Emilia-Romagna.
Art. 14
Disciplina del corso - Rinvio
1. Il corso di formazione specifica in Medicina generale 2008-2011
inizia entro il mese di novembre 2008, ha durata di tre anni e
comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della
frequenza alle attivita' didattiche teoriche e pratiche.
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 2 bis, del DLgs 368/99 e succ. mod. e
integr., la durata del corso potra' essere ridotta per un periodo
massimo di un anno in relazione agli eventuali periodi di formazione
pratica svolti che presentino le seguenti caratteristiche:
a) la formazione rientri nell'ambito della formazione diretta al
conseguimento del titolo di medico chirurgo abilitato (diploma di
laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall'universita' corredato
del diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia,
rilasciato dalla Commissione d'esame di Stato);
b) la formazione sia stata impartita o in un ambiente ospedaliero
riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di
Medicina generale o nell'ambito di uno studio di Medicina generale
riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano
cure primarie;
c) l'attivazione dei periodi di formazione sia stata notificata dalle
universita' al Ministero della Salute e al Ministero dell'Universita'
e della Ricerca. A tale scopo il Ministero della Salute trasmettera'
alle Regioni, in tempo utile per l'avvio del corso e comunque non
oltre l'1 novembre, l'elenco delle universita' che hanno notificato
l'attivazione dei periodi di formazione validi ai fini della riduzione
e la durata di tali periodi.
3. I periodi formativi in cui si articola il corso sono ridotti in
proporzione al credito formativo riconosciuto dalla Regione.
4. Il corso si articola in attivita' didattiche pratiche e attivita'
didattiche teoriche da svolgersi in strutture del Servizio Sanitario
nazionale e/o nell'ambito di uno studio di Medicina generale
individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di 4800
ore, di cui 2/3 rivolti all'attivita' formativa di natura pratica, e
comporta la partecipazione personale del medico discente alla
totalita' delle attivita' mediche del servizio nel quale si effettua
la formazione, all'attivita' professionale e l'assunzione delle
responsabilita' connesse all'attivita' svolta.
5. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto
di dipendenza o lavoro convenzionale ne' con il Servizio Sanitario
nazionale ne' con i medici tutori.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla
disciplina contenuta nel DLgs 17/8/1999, n. 368, e successive
modificazioni.
Art. 15
Incompatibilita'
1. Nel rispetto dell'obbligo del tempo pieno, ossia compatibilmente
con lo svolgimento dell'attivita' didattica e teorica e senza
pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici
partecipanti al corso possono esercitare le attivita' di cui all'art.
19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448.
Art. 16
Procedimento
1. Il termine entro il quale dovra' concludersi la procedura selettiva
con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria
finale e' il 30/11/2008.
2. Eventuali informazioni possono essere acquisite all'Ufficio
Relazioni con il Pubblico, numero verde 800-662200, dal lunedi' al
venerdi' dalle 9 alle 13 a partire dalla data di pubblicazione del
presente bando.
3. Il modulo da utilizzare per la presentazione della domanda e'
reperibile anche consultando l'indirizzo Internet:
www.regione.emilia-romagna.it (sezione servizi online, voce
Modulistica online).
4. Il responsabile del procedimento e' Rosa Cacici.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Eugenio Di Ruscio
ALLEGATO A
Fac simile domanda
Raccomandata a.r.
Alla Regione Emilia-Romagna
Assessorato alle Politiche per la Salute
Direzione generale Sanita' e Politiche sociali
Servizio Politica del farmaco
Viale Aldo Moro n. 21
40127 Bologna
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato/a . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (provincia di . . . . . . .
) il . . . . . . . . . . . . . . . e residente a . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . (provincia di . . . . . . . . ) in Via . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n.
civico . . . . . . cap. . . . . . . . . . telefono/cellulare . . . . .
. . . . . . . . . . ., codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chiede
di essere ammesso/a al concorso, per esami, per l'ammissione al corso
triennale di formazione specifica in Medicina generale di cui al DLgs
n. 368 del 17/8/1999, indetto da codesta Regione con DGR n. 347 del
17/3/2008.
Dichiara sotto la propria responsabilita' e consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 per ipotesi
di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci:
1) di essere cittadino italiano/cittadino . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . (indicare la cittadinanza di altro Stato dell'Unione
Europea);
2) di possedere il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia,
conseguito il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(gg/mm/anno) presso l'Universita' di . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
3) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio
professionale, conseguito il . . . . . . . . . . . . . . . . .
(gg/mm/anno) ovvero nella sessione . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indicare sessione ed
anno) presso l'Universita' di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
4) di essere iscritto/a all'Albo dell'Ordine dei medici chirurghi e
odontoiatri di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . ;
5) di avere diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. 104/92 e in
particolare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . (specificare l'ausilio necessario in relazione
al proprio handicap);
dichiara di accettare tutte le disposizioni contenute nel bando di
concorso emanato dalla Regione Emilia-Romagna.
Dichiara inoltre:
- di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il
corso di formazione specifica in Medicina generale in altra Regione o
Provincia autonoma;
- di non essere/essere iscritto a corsi di specialita' in Medicina e
Chirurgia (se si' indicare quale): . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . ;
- di eleggere, per ogni comunicazioni, preciso recapito al seguente
indirizzo:
citta' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . (provincia di . . . . . . . ), Via/Piazza . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . n. civico . . . . . . . . . .cap. . . . . . . , telefono
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cellulare . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . . . .
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e
riconoscendo che l'Amministrazione regionale non si assume alcuna
responsabilita' in caso si irreperibilita' del destinatario.
Ai sensi dell'art. 13 del DLgs 196/03 autorizza la Giunta della
Regione Emilia-Romagna, titolare del trattamento, al trattamento dei
dati personali forniti per le sole finalita' di gestione del concorso
a autorizza la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna e nel sito Internet della Regione
Emilia-Romagna unicamente ai fini della pubblicazione della
graduatoria.
Ai sensi del medesimo art. 13 di cui sopra, i dati raccolti saranno
trattati attraverso strumenti manuali ed informatici in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Il responsabile del trattamento e' il Direttore generale Sanita'
Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna.
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Firma
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N.B.: Ai sensi dell'art. 3, comma 7 del bando si allega una fotocopia
in carta semplice di un documento di identita' in corso di validita'.

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