REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1302

Parere su progetto di variante Piano stralcio per rischio idrogeologico. Proposta di variante normativa al Titolo III - Assetto idrogeologico adottato con deliberazione n. 4/1 del 27/7/2007 del Comitato istituzionale dell'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia
ambientale";
- il DLgs 8 novembre 2006, n. 284, "Disposizioni correttive e
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, "Disposizioni transitorie in materia
di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per
l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
considerato che:
- l'art. 63, comma 1 del DLgs 152/06 istituisce le Autorita' di Bacino
distrettuale; lo stesso articolo al comma 3 dispone la soppressione
delle Autorita' di Bacino previste dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183,
a far data dal 30 aprile 2006 e l'esercizio delle relative funzioni
alle Autorita' di Bacino distrettuale; al comma 2 dispone l'emanazione
di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il
trasferimento delle funzioni e per il regolamento del periodo
transitorio;
- l'art. 170, comma 1, del DLgs 152/06 regolamenta la fase transitoria
stabilendo che, limitatamente alle procedure di adozione e
approvazione dei Piani di bacino, continuano ad applicarsi le
procedure previste dalla Legge 183/89 e successive modifiche e
integrazioni, fino all'entrata in vigore della Parte seconda del
decreto medesimo;
- l'art. 1, comma 3, del DLgs 284/06 integra l'art. 170 del DLgs
152/06 inserendovi il comma 2-bis che dispone la proroga delle
Autorita' di Bacino di cui alla Legge 183/89 e s.m.i., fino
all'entrata in vigore del decreto correttivo che definisca la
disciplina relativa alla costituzione dei distretti idrografici, di
cui al Titolo II della Parte terza del DLgs 152/06;
- l'art. 3 della L.R. 9/08 dispone il proseguimento dell'attivita'
amministrativa delle Autorita' di Bacino che operano sul territorio
regionale fino alla nomina degli organi delle Autorita' di Bacino
distrettuali di cui all'art. 63 del DLgs 152/06;
visti pertanto:
- l'art. 16 della Legge 183/89 e s.m.i., che individua i bacini di
rilievo regionale, tra i quali ricade il territorio della Autorita'
dei Bacini Regionali Romagnoli;
- l'art. 17 della Legge 183/89 e s.m.i. che individua il valore, le
finalita' ed i contenuti del piano di bacino ed in particolare il
comma 6-ter, che prevede che i piani di bacino idrografico possono
essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci
relativi a settori funzionali;
- l'art. 18 della Legge 183/89 e s.m.i. che stabilisce le modalita' di
approvazione dei piani di bacino di rilievo nazionale prevedendo, al
comma 9, che le Regioni si esprimano sulle osservazioni pervenute e
formulino un parere sul Progetto di Piano;
- l'art. 20 della Legge 183/89 e s.m.i. che stabilisce che le Regioni,
con propri atti, disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i
Piani di bacino di rilievo regionale;
- l'art. 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito,
con modificazioni, in Legge 11 dicembre 2000, n. 365, relativo alla
procedura per l'adozione dei progetti di piano stralcio per la tutela
dal rischio idrogeologico;
- la propria deliberazione n. 350 del 17 marzo 2003 con la quale la
Giunta regionale ha approvato il Piano Stralcio per il Rischio
Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli (in seguito denominato
P.A.I.);
- l'art. 12, comma 10, della Normativa del P.A.I. che stabilisce che
le modifiche sia cartografiche sia normative delle aree a rischio di
frana costituiscono Variante al Piano Stralcio stesso;
premesso che:
- con deliberazione n. 4/1 del 27 luglio 2007 il Comitato
Istituzionale dell'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli ha
adottato il Progetto di variante denominato "Piano stralcio per il
rischio idrogeologico. Proposta di variante normativa al Titolo III -
Assetto idrogeologico" (in seguito denominato Progetto di variante),
ai sensi dall'art. 12, comma 10, della normativa del P.A.I.;
- l'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli ha trasmesso alla Regione
Emilia-Romagna, con nota prot. n. 987 del 2/8/2007, il Progetto di
variante per gli adempimenti di cui all'art. 18, commi 6 e 9, della
Legge 183/89 e s.m.i.;
- l'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli ha dato notizia
dell'avvenuta adozione del Progetto di variante, ai sensi dell'art.
18, comma 6 della Legge 183/89 e s.m.i., e ha reso noto che gli atti
relativi al Progetto di variante erano depositati ai fini della
consultazione presso le sedi della Regione Emilia-Romagna, della
Provincia di Forli'-Cesena, della Provincia di Ravenna e
dell'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 122 del 16/8/2007;
constatato che il Progetto di variante e' costituito dalla proposta di
modifica normativa del "Titolo III - Assetto idrogeologico"
dell'elaborato del P.A.I. "Normativa";
preso atto che presso le sedi di consultazione, non e' stata avanzata
alcuna richiesta di visione del Progetto di variante, cosi' come
risulta dai registri appositamente predisposti in ottemperanza al
comma 7 dell'art. 18 della Legge 183/89 e acquisiti agli atti del
Servizio Difesa del suolo, della costa e Bonifica;
dato atto che:
- non sono pervenute osservazioni alla Regione Emilia-Romagna;
- il Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa
ha convocato, con nota prot. n. PG/2008/29348 del 30/1/2008, le
Direzioni Agricoltura, Attivita' produttive, Commercio e Turismo,
Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e
relazioni internazionali, nonche' i propri Servizi direttamente
interessati, per illustrare il Progetto di variante ed acquisire le
valutazioni di rispettiva competenza necessarie alla formazione del
parere istruttorio regionale;
- l'Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della
costa. Protezione civile, con nota Reg. n. PG/2008/80452 del
26/3/2008, ha convocato la Conferenza programmatica, come previsto dal
comma 3 dell'art. 1-bis del DL 279/00 convertito dalla Legge 365/00;
- il Servizio Difesa del suolo, della costa e Bonifica ha effettuato
l'istruttoria del Progetto di variante ed ha predisposto il parere
istruttorio regionale presentato nella suddetta Conferenza
programmatica; tale parere, denominato "Parere in merito al 'Piano
stralcio per il rischio idrogeologico. Proposta di variante normativa
al Titolo III - Assetto idrogeologico' adottato con deliberazione n.
4/1 del 27 luglio 2007 del Comitato Istituzionale dell'Autorita' dei
Bacini Regionali Romagnoli" (in seguito denominato parere istruttorio
regionale), e' riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione;
- la Conferenza programmatica, che si e' svolta in data 9/4/2007 ed in
seduta unica ad ambito sovraprovinciale, secondo quanto disposto con
propria deliberazione n. 303 del 10/3/2008, si e' espressa sul
Progetto di variante; tutti gli interventi dei presenti alla
Conferenza sono stati verbalizzati e il verbale, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, e' riportato nell'Allegato
B;
preso atto che la Conferenza programmatica, come risulta dal verbale
riportato nell'Allegato B:
- ha espresso parere favorevole al Progetto di Variante;
- ha approvato le proposte di modifica normativa contenute nel parere
istruttorio presentato dalla Regione;
- ha chiesto di chiarire il riferimento al perimetro di centro
abitato, contenuto nella lettera j) del comma 9, art. 12, della
normativa del Progetto di Variante, e di specificare meglio il
significato di "intorno adeguato" contenuto nel comma 11 dell'art.
12;
considerato che:
- con propria deliberazione 724/07, in base alle esperienze maturate
nell'applicazione del P.A.I. nonche' in analogia a quanto gia'
previsto anche da altri P.A.I. vigenti sul territorio regionale, e'
stato chiesto all'Autorita' di Bacino la modifica di alcune norme del
Titolo III della Normativa del P.A.I., al fine di renderle piu'
rispondenti agli effettivi gradi di pericolosita' riscontrabili sul
territorio;
- il Progetto di Variante soddisfa la suddetta richiesta ma, in
riferimento a quanto indicato nel parere istruttorio regionale in
accordo con l'Autorita' di Bacino e cosi' come approvato dalla
Conferenza programmatica, necessita di un'ulteriore modifica del comma
3 dell'art. 12 ter e del comma 3 dell'art. 13 della normativa del
Progetto di Variante, atta ad individuare una procedura di
approvazione delle perimetrazioni di area a rischio  di frana proposte
ai sensi di tali commi;
- nella lettera j) del comma 9, art. 12, della normativa del Progetto
di Variante, si fa erroneamente riferimento all'art. 5 della L.R.
20/00, in quanto la definizione del perimetro del centro abitato e'
contenuta nell'art. A5 della medesima legge;
ritenuto pertanto di proporre all'Autorita' di Bacino:
- di modificare il comma 3 dell'art. 12 ter della normativa del
Progetto di Variante come di seguito riportato:
"Le perimetrazioni ai sensi dell'art. 25 della L.R. 7/04, relative
agli abitati da consolidare o delocalizzare, vengono recepite nel
Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico uniformemente alla
zonizzazione ed alle relative norme approvate dalla Giunta regionale,
previa espressione dell'intesa prevista dal comma 2 dell'art. 25 della
L.R. 7/04. Tali perimetrazioni sono contenute nell'elaborato
"Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e
1:10.000".
L'intesa viene espressa con le seguenti modalita':
- la proposta di perimetrazione, con relative norme, trasmessa
all'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli dal competente Servizio
Tecnico di Bacino, sara' adottata con delibera del Comitato
Istituzionale previo parere del Comitato Tecnico;
- la delibera di adozione e la documentazione che individuano la
proposta di perimetrazione sono depositate e sono disponibili per la
consultazione per trenta giorni presso la Regione, le Province ed i
Comuni interessati;
- osservazioni alla delibera possono essere inoltrate all'Autorita' di
Bacino entro i successivi trenta giorni; il Comitato Istituzionale,
previo parere del Comitato Tecnico sulle osservazioni, esprime
l'intesa sulla proposta di perimetrazione.";
- di modificare il comma 3 dell'art. 13, a partire dalle parole
"misure di salvaguardia" fino alla fine, come di seguito riportato:
"...misure di salvaguardia, secondo quanto disposto dagli artt. 12 e
12 quater. Tali perimetrazioni con relative norme ed indicazione di
eventuali opere necessarie per la mitigazione del rischio devono
essere trasmesse all'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli e sono
approvate secondo la seguente procedura:
- le perimetrazioni con relative norme ed indicazione di eventuali
opere necessarie per la mitigazione del rischio dovranno essere
trasmesse all'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli e saranno
adottate con delibera del Comitato Istituzionale previo parere del
Comitato Tecnico;
- la delibera di adozione e la documentazione che individuano la nuova
perimetrazione sono depositate e sono disponibili per la consultazione
per trenta giorni presso la Regione, le Province ed i Comuni
interessati;
- osservazioni alla delibera possono essere inoltrate all'Autorita' di
Bacino entro i successivi trenta giorni; il Comitato Istituzionale,
previo parere del Comitato Tecnico sulle osservazioni, approva la
perimetrazione.
Tali perimetrazioni sono contenute nell'elaborato "Perimetrazione
delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000";
- di sostituire le parole "art. 5" con le parole "art. A5"  nella
lettera j del comma 9, art. 12, della normativa del Progetto di
Variante, chiarendo in tal modo la definizione del perimetro di centro
abitato, come nella succitata richiesta della Conferenza
programmatica, senza ulteriori specificazioni;
- di specificare meglio il significato di "intorno adeguato" contenuto
nel comma 11 dell'art. 12;
tenuto conto che non sono pervenute osservazioni relative al Progetto
di variante, sulle quali la Regione, ai sensi del comma 9 dell'art. 18
della Legge 183/89, avrebbe dovuto esprimersi;
richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, e successive modificazioni, avente
ad oggetto "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
- la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 concernente
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa della presente
deliberazione espresso dal Direttore generale Ambiente, Difesa del
suolo e della costa, dott. Giuseppe Bortone, ai sensi dell'art. 37,
comma 4, della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale
450/07;
su proposta dell'Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del
suolo e della costa. Protezione civile, Marioluigi Bruschini,
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le motivazioni e le valutazioni espresse in narrativa che qui si
intendono integralmente riscritte:
1) di prendere atto delle risultanze della Conferenza programmatica
tenutasi il 9/4/2008 e di trasmetterne il verbale all'Autorita' dei
Bacini Regionali Romagnoli, riportato nell'Allegato B alla presente
deliberazione, da cui si evince che la Conferenza programmatica:
a) ha espresso parere favorevole al Progetto di Variante in oggetto;
b) ha approvato le proposte di modifica normativa contenute nel parere
istruttorio presentato dalla Regione (Allegato A);
c) ha chiesto di chiarire il riferimento al perimetro di centro
abitato, contenuto nella lettera j) del comma 9, art. 12, della
normativa del Progetto di Variante, e di specificare meglio il
significato di "intorno adeguato" contenuto nel comma 11 dell'art.
12;
2) di proporre all'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli le
proposte di modifica e di specificazione contenute nel "ritenuto";
3) di precisare che i citati Allegati A e B sono parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
4) di inviare copia del presente atto deliberativo, completo di tutti
gli allegati, all'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli per gli
adempimenti di competenza;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
9 aprile 2008 Sala ex Consiglio della Provincia di Forli'-Cesena -
Piazza Morgagni n. 9 - Forli'
Conferenza programmatica - (art. 1bis DL 279/00, convertito con Legge
365/00)
Parere in merito al "Piano stralcio per il rischio idrogeologico.
Proposta di variante normativa al Titolo III - Assetto idrogeologico"
adottato con deliberazione n. 4/1 del 27 luglio 2007 del Comitato
Istituzionale dell'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli
Premessa
Il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (in seguito P.A.I.)
dell'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli e' stato approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 350 del 17 marzo 2003.
Il Progetto di Variante al Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico
denominato "Piano stralcio per il rischio idrogeologico. Proposta di
variante normativa al Titolo III - Assetto idrogeologico",
successivamente indicato come Progetto di Variante, e' stato adottato
con deliberazione n. 4/1 del 27 luglio 2007 del Comitato Istituzionale
dell'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli.
L'iter di adozione e di approvazione del suddetto Progetto di Variante
al P.A.I. deve essere inquadrato nel contesto normativo di riferimento
attualmente vigente rappresentato da:
- DLgs 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- DLgs 8 novembre 2006, n. 284, "Disposizioni correttive e integrative
del DLgs  3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale".
Il DLgs 152/06, all'art. 63:
- istituisce le Autorita' di Bacino distrettuale (comma 1);
- sopprime le Autorita' di Bacino previste dalla Legge 183/89, a far
data dal 30 aprile 2006, e dispone l'esercizio delle relative funzioni
alle Autorita' di Bacino distrettuale (comma 3);
- dispone l'emanazione di un D.P.C.M. per il trasferimento delle
funzioni e per la regolamentazione del periodo transitorio (commi 2 e
3).
Il medesimo DLgs 152/06, all'art. 170, comma 1, stabilisce che,
limitatamente alle procedure di adozione e approvazione dei piani di
Bacino, continuino ad applicarsi quelle previste dalla legge Legge
183/89 fino all'entrata in vigore della parte seconda del decreto.
Il DLgs 284/06, all'art. 1, comma 3, integra il suddetto art. 170 del
DLgs 152/06 con l'aggiunta del comma 2-bis che dispone la proroga
delle Autorita' di Bacino di cui alla Legge 183/89 fino all'entrata in
vigore del decreto correttivo che definisca la disciplina relativa
alla costituzione dei distretti idrografici, di cui al Titolo II della
Parte terza del DLgs 152/06.
Il DLgs 284/06, inoltre, al comma 4 del medesimo art. 1, prevede la
legittimita' degli atti posti in essere dalle Autorita' di Bacino dal
30 aprile 2006.
La Regione, considerato che il decreto correttivo di cui al comma
2-bis dell'art. 170 del DLgs 152/06 non e' stato ancora emanato, sulla
base della normativa sopracitata, ritiene di procedere
nell'approvazione del Progetto di Variante al P.A.I. seguendo le
procedure previste dalle Leggi 183/89 e 365/00.
Procedure relative al parere sul Progetto di Variante
Il Progetto di Variante in esame e' costituito da una proposta di
modifica del Titolo III - Assetto idrogeologico della Normativa del
P.A.I.
La notizia di adozione del Progetto di Variante e' stata data nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 122 del
16/8/2007.
Il Progetto di Variante e' stato depositato presso l'Autorita' di
Bacino, il Servizio Difesa del suolo, della Costa e Bonifica della
Regione Emilia-Romagna, il Servizio Ambiente e Sicurezza del
Territorio della Provincia di Forli'-Cesena ed il Settore Ambiente e
suolo della Provincia di Ravenna, per essere sottoposto a
consultazione e ad osservazioni, secondo i disposti dei commi 6 e 8
dell'art. 18 della Legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche
e integrazioni.
Nessun soggetto ha consultato il Progetto di Variante presso le sedi
di deposito e non sono state presentate osservazioni.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 1bis del D.L. 279/00, convertito in
Legge 365/00, la Regione ha indetto l'odierna Conferenza programmatica
che esprime un parere sul Progetto di Variante.
Sulla base dell'istruttoria effettuata dai Servizi regionali
competenti in materia, la Regione ha predisposto il presente parere
che viene proposto alla discussione della Conferenza.
La Giunta regionale si esprimera', attraverso una specifica
deliberazione, sul Progetto di Variante proponendo le modifiche che
riterra' opportune, prendendo altresi' atto del parere espresso dalla
presente Conferenza programmatica.
Contenuti del Progetto di Variante
La proposta di modifica del Titolo III consiste principalmente
nell'introduzione di un nuovo articolo, l'art. 12 quater -
Perimetrazioni delle aree a rischio di frana sottoposte a specifici
approfondimenti geognostici, e nella modifica di:
- art. 12 - Aree a rischio di frana;
- art. 12 ter - Perimetrazioni degli abitati dichiarati da consolidare
ai sensi della Legge 445/1908 e della L.R. 7/04 recepite nel Piano
Stralcio per il Rischio Idrogeologico;
- art. 13 - Regolamentazione delle Unita' Idromorfologiche Elementari
(U.I.E.) a rischio idrogeologico molto elevato (R4), elevato (R3),
medio (R2) e moderato (R1).
Nello specifico le modifiche principali riguardano:
1) l'introduzione di una Zona 3 che "corrisponde all'area di possibile
influenza del dissesto" (art. 12, comma 3) per la quale vengono
definiti gli interventi ammessi (art. 12, comma 9);
2) l'introduzione di "una specifica zonizzazione e la relativa
normativa a seguito di approfonditi studi e indagini geognostiche"
(art. 12 quater, comma 1) realizzati secondo una specifica direttiva
tecnica ("Direttiva tecnica per la verifica della pericolosita'
idrogeologica delle aree a rischio da frana", art. 12 quater, comma 2)
che sara' emanata dall'Autorita' di Bacino (art. 13, comma 4);
3) l'inserimento di misure di salvaguardia (art. 12, comma 11) e piani
di controllo e manutenzione (art. 12, comma 12) per i sistemi di
monitoraggio e le opere di consolidamento;
4) un adeguamento normativo per gli abitati da consolidare ai sensi
dell'art. 25 della L.R. 7/04 (art. 12 ter, comma 3).
Valutazioni sul Progetto di Variante e proposta di modifica normativa
da parte della Regione
Le modifiche normative riportate nei precedenti punti 1 e 2 sono state
richieste dalla Regione nella delibera di Giunta regionale 724/07,
relativa al parere regionale sulla Variante dell'area a rischio di
frana in localita' Trappola, nel Comune di Verghereto (FC), in quanto
e' stato necessario introdurre una specifica Zona 2 bis maggiormente
rispondente al livello di pericolosita' presente in quell'area, con
un'adeguata normativa associata.
Pertanto la Regione, sulla base di questo caso e per la prevedibilita'
di altri simili casi, nonche' in analogia a quanto gia' previsto anche
da altri P.A.I. vigenti sul territorio regionale, ha ritenuto
necessario chiedere all'Autorita' di Bacino una modifica delle norme
del P.A.I. al fine di renderle piu' rispondenti agli effettivi gradi
di pericolosita' riscontrabili sul territorio.
Per completezza di informazione si riporta lo specifico stralcio della
D.G.R. 724/07:
"Valutato inoltre che sulla base delle problematiche emerse dal
Progetto di variante in esame sarebbe opportuna una integrazione delle
norme del P.A.I. e, pertanto, di proporre all'Autorita' di Bacino di
procedere, in tempi brevi, ad una variante delle Norme in cui sia
previsto:
- l'istituzione, all'art. 12 delle Norme del P.A.I. , di una nuova
zona "3", avente un grado di pericolosita' inferiore, con relativa
normativa d'uso del suolo di transizione alle aree non soggette a
vincolo, al fine di rendere le norme del P.A.I. piu' rispondenti agli
effettivi gradi di pericolosita' da frana riscontrabili e in analogia
a quanto previsto anche da altri P.A.I. vigenti sul territorio
regionale;
- la possibilita' di applicare una normativa specifica per quelle aree
che presentino particolari condizioni di pericolosita' da frana non
inquadrabili nelle zone "1", "2" e "3", purche' documentate da analisi
ed approfondimenti eseguiti secondo criteri definiti da apposita
direttiva;".
A completamento delle integrazioni e delle modifiche normative
contenute nel Progetto di Variante, la Regione, sentita l'Autorita' di
Bacino, propone di modificare il comma 3 dell'art. 12 ter e il comma 3
dell'art. 13 delle Norme del P.A.I., in quanto si ritiene necessario
individuare una procedura di approvazione delle perimetrazioni di area
a rischio di frana proposte ai sensi di tali commi, in analogia con
procedure simili previste dalle norme del P.A.I. dell'Autorita' di
Bacino Interregionale Marecchia-Conca (art. 6, comma 3) e da quelle
del P.A.I. dell'Autorita' di Bacino del Reno (art. 14, comma 3).
La proposta di modifica relativa al comma 3 dell'art. 13 trae origine
anche dall'esperienza relativa ad uno specifico caso di perimetrazione
di area a rischio di frana approvata ai sensi di tale comma dal
Comitato Istituzionale dell'Autorita' di Bacino con delibera n. 3/2
del 19/12/2007.
La proposta di modifica del comma 3 dell'art. 12 ter e' la seguente:
"Le perimetrazioni ai sensi dell'art. 25 della L.R. 7/04, relative
agli abitati da consolidare o delocalizzare, vengono recepite nel
Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico uniformemente alla
zonizzazione ed alle relative norme approvate dalla Giunta regionale,
previa espressione dell'intesa prevista dal comma 2 dell'art. 25 della
L.R. 7/04. Tali perimetrazioni sono contenute nell'elaborato
"Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e
1:10.000".
L'intesa viene espressa con le seguenti modalita':
- la proposta di perimetrazione, con relative norme, trasmessa
all'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli dal competente Servizio
Tecnico di Bacino, sara' adottata con delibera del Comitato
Istituzionale previo parere del Comitato Tecnico;
- la delibera di adozione e la documentazione che individuano la
proposta di perimetrazione sono depositate e sono disponibili per la
consultazione per trenta giorni presso la Regione, le Province ed i
Comuni interessati;
- osservazioni alla delibera possono essere inoltrate all'Autorita' di
Bacino entro i successivi trenta giorni; il Comitato Istituzionale,
previo parere del Comitato Tecnico sulle osservazioni, esprime
l'intesa sulla proposta di perimetrazione.".
La modifica proposta del comma 3 art. 13 consiste nella sua
riscrittura, a partire dalle parole "misure di salvaguardia" fino alla
fine, nel seguente modo:
"...misure di salvaguardia, secondo quanto disposto dagli artt. 12 e
12 quater. Tali perimetrazioni con relative norme ed indicazione di
eventuali opere necessarie per la mitigazione del rischio devono
essere trasmesse all'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli e sono
approvate secondo la seguente procedura:
- le perimetrazioni con relative norme ed indicazione di eventuali
opere necessarie per la mitigazione del rischio dovranno essere
trasmesse all'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli e saranno
adottate con delibera del Comitato Istituzionale previo parere del
Comitato Tecnico;
- la delibera di adozione e la documentazione che individuano la nuova
perimetrazione sono depositate e sono disponibili per la consultazione
per trenta giorni presso la Regione, le Province ed i Comuni
interessati;
- osservazioni alla delibera possono essere inoltrate all'Autorita' di
Bacino entro i successivi trenta giorni; il Comitato Istituzionale,
previo parere del Comitato Tecnico sulle osservazioni, approva la
perimetrazione.
Tali perimetrazioni sono contenute nell'elaborato "Perimetrazione
delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000"".
ALLEGATO B
Conferenza programmatica Provincia di Forli'-Cesena
Verbale della Conferenza del 9 aprile 2008 svoltasi presso la Sala ex
Consiglio della Provincia di Forli'-Cesena - Piazza Morgagni n. 9 -
Forli'
Sono presenti in rappresentanza dell'Ente di appartenenza:
- Marioluigi Bruschini	
Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa.
Protezione Civile - Regione Emilia-Romagna
- Stenio Naldi
Segretario generale dell'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli
- Alessandro Biondi
Provincia di Forli'-Cesena - Servizio Pianificazione territoriale
- Marco Bacchini
Provincia di Ravenna - Settore Ambiente e Difesa del suolo
- Giuliano Gasperini
Sindaco del Comune di Montiano
- Flavio Foietta
Sindaco del Comune di Santa Sofia
- Alessandro Faggiotto
Comune di Bertinoro - Settore Urbanistica
- Otello Brighi
Comune di Cesena - Responsabile Servizio Programmazione Urbanistica
- Marco Villa
Comune di Faenza - Settore Territorio
- Marcello Arfelli
Comune di Forli' - Responsabile Unita' Geologica del Servizio
Pianificazione e Programmazione del territorio
- Tomaso Lombardi
Comune di Roncofreddo - Ufficio Tecnico
- Graziella Fabbretti
Comune di Sarsina - Settore Edilizia Urbanistica
Sono inoltre presenti:
- Piermario Bonotto
Regione Emilia-Romagna - Responsabile Servizio Difesa del suolo, della
costa e Bonifica
- Giorgio Gullotta
Regione Emilia-Romagna - Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino
Fiumi Romagnoli
- Renzo Ragazzini
Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli
- Bruno Raggi
Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli
- Franco Ghiselli
Regione Emilia-Romagna - Servizio Difesa del suolo, della costa e
Bonifica
- Stefano Quagliere
Regione Emilia-Romagna - Servizio Difesa del suolo, della costa e
Bonifica
- Oscar Zani
Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli
- Cesare Bergamaschi
Comune di Sogliano al Rubicone - Assessore Urbanistica
- Daniele Bernabei
Comune di Faenza - Settore Territorio
- Antonio Bellofatto
Comune di Meldola - Assessore Protezione Civile
- Doretta Mambrini
Comune di Santa Sofia - Responsabile del Servizio Tecnico
- Carlo Fabbri
Geologo - Comune di Bertinoro.
La riunione e' presieduta dal prof. Bruschini, Assessore alla
Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione
civile della Regione Emilia-Romagna.
L'Assessore Bruschini apre i lavori della Conferenza, che ha come
oggetto il Parere in merito alla Proposta di variante Normativa al
Titolo III - Assetto idrogeologico del Piano Stralcio per il Rischio
Idrogeologico dell'Autorita' dei bacini Regionali Romagnoli, adottata
con deliberazione n. 4/1 del 27 luglio 2007 del Comitato Istituzionale
(di seguito indicato come Progetto di variante) e passa la parola al
dott. Ghiselli del Servizio Difesa del suolo, della costa e Bonifica
della Regione.
Ghiselli spiega ai presenti l'attuale contesto normativo in cui
operano le Autorita' di Bacino. Il DLgs 3 aprile 2006, n. 152, recante
"Norme in materia ambientale", ha disposto la soppressione, a partire
dal 30/4/2006, delle Autorita' di Bacino previste dalla Legge 183/89 e
il passaggio delle relative funzioni alle Autorita' di Bacino
distrettuale; nelle more della costituzione dei distretti idrografici
previsti dal Titolo II, parte III, del DLgs 152/06 e fino
all'emanazione del relativo decreto correttivo, le Autorita' di Bacino
esistenti sono state prorogate con DLgs 8 novembre 2006, n. 284,
"Disposizioni correttive e integrative del DLgs 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale". Si procede pertanto
all'approvazione del Progetto di variante seguendo le procedure
previste dalla Legge 183/89 e s.m.i.
Quindi l'odierna Conferenza Programmatica e' parte integrante
dell'iter di approvazione ed e' stata convocata come adempimento
formale ad esprimere parere sul Progetto di variante come richiesto
dell'art. 3 del DLgs 279/00 convertito con Legge 365/00. La Regione ha
convocato la Conferenza Programmatica in seduta unica e ad ambito
sovraprovinciale, secondo quanto disposto dalla deliberazione di
Giunta regionale n. 303 del 10/3/2008; ad essa partecipano le
Provincie di Forli'-Cesena e Ravenna ed i Comuni di ambito collinare e
montano, essendo il tema relativo ad aree a rischio da frana.
La Conferenza e' tenuta ad esprimere un parere sul Progetto di
Variante proposto dall'Autorita' di Bacino. La Regione prendera' atto
di quanto emerso in Conferenza con deliberazione di Giunta regionale,
a cui sara' allegato il verbale della seduta odierna contenente le
posizioni dei partecipanti. Nella seduta e' inoltre illustrato e
distribuito ai presenti il parere elaborato in sede d'istruttoria
dagli Uffici regionali, precedentemente inviato per conoscenza.
Passa quindi la parola al dott. Zani dell'Autorita' di Bacino che
illustra il Progetto di variante.
Zani premette che la proposta di Variante e' esclusivamente normativa
e non cartografica, ponendo pero' le basi per future modifiche
cartografiche sulla base di nuovi rilievi.
Illustra le modifiche della normativa vigente del P.A.I., redatta in
stretta osservanza a quanto previsto dal DL  180/98, che si sono rese
necessarie per avere una maggiore articolazione della pericolosita'
delle aree in dissesto o ad esse limitrofe. La prima modifica
introduce una nuova zona nelle perimetrazioni a rischio di frana, per
cui nel comma 3 dell'art. 12 e' prevista la Zona 3 corrispondente a
"area di possibile influenza del dissesto", e' una zona non coinvolta
dal dissesto e quindi rispetto alla Zona 2 permette di mantenere una
certa attivita' antropica; Zani legge quindi dal comma 9, art. 12
della proposta di normativa gli interventi ammessi nella Zona 3.
Una seconda modifica riguarda sempre l'art. 12, comma 11, ed e'
relativa all'inserimento di misure di salvaguardia e piani di
controllo e manutenzione dei sistemi di monitoraggio e delle opere di
consolidamento, che al momento attuale non sono tutelate da eventuali
danni che possono derivare dalle attivita' svolte dai proprietari o
conduttori del terreno. La normativa va quindi a proteggere queste
opere realizzate con soldi pubblici; Zani legge quindi il nuovo comma
11 dell'art. 12.
Altra modifica, comma 12, art. 12, riguarda i progetti di con-
solidamento e monitoraggio che devono essere seguiti da un programma
di controllo e manutenzione, la norma prevede che sia designato il
soggetto responsabile del controllo, nonche' assicurata la copertura
finanziaria necessaria al mantenimento delle funzionalita' dell'opera;
Zani legge il nuovo comma 12 dell'art. 12.
E' stato inserito un nuovo comma 3 all'art. 12 ter per l'adeguamento
all'art. 25 della L.R. 7/04, ai cui sensi gli abitati da consolidare
sono perimetrati dal Servizio Tecnico di Bacino e approvati d'intesa
con l'Autorita' di Bacino che poi lo recepisce automaticamente nel
P.A.I., Zani legge quindi il nuovo comma 3 dell'art. 12 ter.
E' stato inserito un ulteriore articolo, art. 12 quater, relativo a
perimetrazioni di aree a rischio da frana sottoposte a specifici
approfondimenti geognostici. Per tali aree studiate approfonditamente
e dettagliatamente secondo indagini standard, individuate da una
specifica direttiva, si puo' calibrare e dettagliare la normativa in
modo specifico per ogni zona in cui viene suddivisa la perimetrazione;
Zani legge 4 commi del nuovo art. 12 quater.
Un'ultima modifica riguarda il comma 4 dell'art. 13, che prevede
un'apposita direttiva tecnica per definire criteri e modalita' di
verifica della pericolosita' idrogeologica e dello stato di rischio
per quanto il P.A.I. demanda ai Comuni; Zani legge il nuovo comma 4
dell'art. 13.
Ghiselli procede quindi ad illustrare i contenuti del parere formulato
a seguito dell'istruttoria regionale. La Regione esprime  parere
favorevole, anche perche' le principali modifiche che riguardano gli
articoli 12 e 12 quater sono state richieste dalla Regione stessa
nella D.G.R. 724/07, relativa al parere regionale sulla Variante
dell'area a rischio di frana in localita' Trappola, nel comune di
Verghereto (FC), contenuta nel P.A.I., in quanto e' stato necessario
introdurre una specifica Zona 2 bis maggiormente rispondente al
livello di pericolosita' presente in quell'area, con un'adeguata
normativa associata. Pertanto la Regione, sulla base di questo caso e
per la prevedibilita' di altri simili casi, nonche' in analogia a
quanto gia' previsto anche da altri P.A.I. vigenti sul territorio
regionale, ha ritenuto necessario chiedere all'Autorita' di Bacino una
modifica delle norme del P.A.I. al fine di renderle piu' rispondenti
agli effettivi gradi di pericolosita' riscontrabili sul territorio.
A completamento delle integrazioni e delle modifiche normative
apportate dal Progetto di Variante, la Regione, in accordo con
l'Autorita' di Bacino, propone due ulteriori modifiche del comma 3
dell'art. 12 ter e del comma 3 dell'art. 13 delle Norme del P.A.I., in
quanto si ritiene necessario individuare una procedura di approvazione
delle perimetrazioni di area a rischio di frana proposte ai sensi di
tali commi, in analogia con procedure simili previste dalle norme da
altri P.A.I., in particolare per garantire la pubblicazione e la
possibilita' di fare osservazione da parte di portatori di interesse
pubblici e di privati. Ghiselli quindi legge dal parere istruttorio
regionale la proposta di modifica del comma 3 dell'art. 12 ter e del
comma 3 dell'art. 13.
Conclusa la parte di parere regionale, si passa la parola ai presenti
per eventuali interventi.
Interviene la geom. Mambrini del Comune di Santa Sofia che espone
dapprima una questione specifica relativa all'abitato di Corniolo e
alla difficolta' di gestione dello strumento urbanistico per la
covigenza di due perimetrazioni relative a quell'abitato.
Mambrini esprime anche una sua difficolta' nell'interpretare il
riferimento al "perimetro del centro abitato" contenuto nella lettera
j) del comma 9, art. 12, della normativa del Progetto di Variante. Nel
PSC del Comune di Santa Sofia e' individuato il territorio
urbanizzato, cosi' come previsto dall'art. 28 della L.R. 20/00, nella
legenda della cartografia viene definito "perimetro del territorio
urbanizzato"; Mambrini chiede se deve intendere questo perimetro
equivalente al perimetro del centro abitato, cosi' come definito
all'art. 5 della L.R. 20/00, e pertanto se puo' fare riferimento a
questo perimetro nell'applicazione di quanto disposto nella lettera j
del comma 9, art. 12.
Risponde Zani dicendo che la norma dell'art. 12 del PAI fa riferimento
all'art. 5 della L.R. 20/00, se all'interno di tale legge si
utilizzano altre definizioni si dovra' chiedere spiegazione ai suoi
estensori.
Mambrini continua a chiedere delucidazioni, interviene Bonotto facendo
notare che non e' questa la sede per fare l'interpretazione della
norma, per quanto ragionevole il quesito sollevato dal Comune di Santa
Sofia, si chiedera' il necessario chiarimento agli estensori della
legge.
Mambrini insiste e chiede di correggere il testo del comma 9 dell'art.
12 facendo anche specifico riferimento al territorio urbanizzato
dall'art. 28 della L.R. 20/00.
Interviene Villa del Comune di Faenza affermando che il territorio
urbanizzato e' una cosa, il centro abitato un'altra, possono
coincidere o meno, il concetto di centro abitato deriva dal codice
della strada.
Ghiselli interviene precisando che non e' la sede per entrare nel
dettaglio di definizioni normative date dalla L.R. 20/00 e che la
conferenza prende atto della richiesta del Comune di Santa Sofia di
fare chiarezza sul comma 9 dell'art. 12, quindi l'Autorita' di Bacino,
prima dell'approvazione della Variante, valutera' se modificare il
comma 9 per renderlo piu' chiaro, richiedendo eventualmente il
supporto degli estensori della L.R. 20/00.
Interviene di nuovo Mambrini senza microfono per cui la registrazione
non e' comprensibile.
Ghiselli, facendo riferimento alla parte degli interventi di Mambrini
relativa all'abitato di Corniolo, precisa che la specifica situazione
di Corniolo e' complessa e stratificata nel tempo ma che e' un
argomento che esula completamente dai contenuti dell'odierna
Conferenza.
Interviene il geol. Arfelli del Comune di Forli' che esprime parere
favorevole al Progetto di variante e condivide il parere istruttorio
regionale. Prosegue rappresentando la difficolta' dei Comuni a gestire
le aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico per la loro disomogenea
distribuzione geografica, pertanto chiede che questo argomento venga
affrontato nel P.A.I. con una revisione di tali aree; auspica inoltre
che la direttiva per la gestione del suolo agricolo prevista dall'art.
14 della Normativa del P.A.I. venga presto emanata.
Interviene il geol. Fabbri per il Comune di Bertinoro chiedendo se il
proponente delle nuove campagne geognostiche e dei successivi
monitoraggi puo' essere il pubblico o anche il privato; chiede inoltre
un eventuale criterio oggettivo per stabilire la perimetrazione
dell'area di possibile influenza in base ai nuovi risultati; chiede
infine sulla base dei nuovi accertamenti geognostici a chi spetta la
eventuale nuova perimetrazione o modificazione di una norma, il Comune
o il privato o di concerto con l'Autorita' di Bacino.
Zani risponde alle questioni sollevate da Arfelli e Fabbri.
In merito alla normativa per la gestione del suolo agricolo afferma
che sono pronte le bozze della direttiva e si augura che l'Autorita'
di Bacino abbia il tempo necessario per approvarla, prima della sua
soppressione con l'approvazione del decreto correttivo al DLgs
152/06.
Il proponente delle campagne geognostiche puo' essere anche il
privato; le proposte di nuova perimetrazione sia che provengano da un
soggetto pubblico che privato sono sottoposte all'iter di approvazione
previsto dalla normativa del P.A.I.
Ritiene giusta l'osservazione sul significato di area di influenza del
dissesto che sara' specificata nell'apposita direttiva.
Interviene l'arch. Brighi del Comune di Cesena evidenziando che nel
comma 11 art. 12 in riferimento al divieto delle lavorazioni agricole
in prossimita' delle opere di monitoraggio e di consolidamento si
usano le parole "intorno adeguato"; ritiene il concetto di "intorno
adeguato" quantomai vago e di difficile applicazione, chiede pertanto
di precisare meglio tale concetto.
Conclude l'Assessore Bruschini riassumendo la complessa situazione
normativa e amministrativa in cui si trovano le Autorita' di Bacino
che decadono dopo il 30 aprile del c.a. senza essersi ancora
trasformate in Autorita' di Bacino distrettuale. La Regione e' pronta,
fin dai primi di maggio, ad emanare un atto amministrativo per
salvaguardare l'operativita' nell'ordinario delle Autorita' di Bacino,
compresi interventi significativi come quello proposto oggi. In attesa
che venga superata questa fase di transizione, la Regione intende
continuare a lavorare assieme alle Autorita' di Bacino e a garantire
che vengano prese delle decisioni tendenti a far si che lo strumento
P.A.I. sia il piu' vicino possibile alle esigenze del territorio. Il
Progetto di Variante oggi in discussione e' infatti un tentativo serio
per rendere piu' flessibile, piu' rispondente alla realta'
geomorfologica del territorio uno strumento normativo di grande
importanza come il P.A.I.; rappresenta un ottimo correttivo alle
rigidita' presenti in questo P.A.I. come in tutti i P.A.I. di prima
generazione e l'Assessore si trova politicamente in completo accordo
con la filosofia di questo provvedimento.
Ghiselli, invita chi non lo avesse ancora fatto ad esprimersi sul
Progetto di Variante e sulle ulteriori proposte di modifica normativa
contenute nel parere istruttorio regionale, altrimenti si intende che
chi non si e' espresso da' parere favorevole.
Non vi sono altri interventi per cui l'Assessore Bruschini conclude la
Conferenza programmatica che esprime parere favorevole al Progetto di
Variante e approva le proposte di modifica normativa contenute nel
parere istruttorio presentato dalla Regione; la Conferenza chiede
anche di chiarire il riferimento al perimetro di centro abitato,
contenuto nella lettera j) del comma 9, art. 12, della normativa del
Progetto di Variante, e di specificare meglio il significato di
"intorno adeguato" contenuto nel comma 11 dell'art. 12.

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina