PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNICATO

Modificazione dell'art. 17 dello Statuto

Si pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del DLgs 18 agosto 2000, n.
267, l'Allegato A) alla deliberazione del Consiglio provinciale n. 24
del 27 marzo 2008, ad oggetto: "Modificazioni allo Statuto provinciale
- Approvazione".
La predetta deliberazione consiliare e' stata pubblicata per 30 giorni
consecutivi all'Albo pretorio della Provincia di Ravenna dal 31 marzo
2008 al 30 aprile 2008.
L'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
Art. 17
Funzioni dei consiglieri
1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la
relativa deliberazione.
2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato
e rappresentano l'intera comunita' provinciale.
3. Essi, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle
materie di competenza del Consiglio, nonche' di presentare
interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. I consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato
motivo, alle riunioni del Consiglio.
5. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici della
Provincia, nonche' dalle sue aziende, enti dipendenti e societa' per
azioni a prevalente capitale pubblico, tutte le notizie e le
informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio
mandato secondo le modalita' stabilite dal regolamento.
6. I consiglieri hanno diritto a percepire, per la partecipazione a
consigli e commissioni consiliari, un gettone di presenza, il cui
ammontare e' fissato, nei limiti delle norme vigenti, con
deliberazione consiliare.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Domenico Randi

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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