REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI 11 gennaio 2008, n. 133

Procedure e indicazioni operative per il riconoscimento delle aziende suine esenti di Trichinella ai sensi della DGR 1526/2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la normativa comunitaria vigente in materia di sicurezza
alimentare ed in particolare:
- i Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 relativi alla produzione
e alla commercializzazione degli alimenti;
- i Regolamenti CE n. 854/2004 e n. 882/2004 che stabiliscono
specifiche norme per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui
prodotti di origine animale destinati al consumo umano e in materia di
mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e benessere degli
animali;
- il Regolamento CE n. 2075/2005 che definisce norme specifiche
applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine
nelle carni e stabilisce le modalita' operative delle analisi da
effettuare in laboratori designati dalla Autorita' competente, per
individuare la presenza della Trichinella nelle carni e indica le
condizioni particolari applicabili alle aziende riconosciute esenti da
Trichine e gli obblighi incombenti per gli operatori del settore
alimentare stabilendo le modalita' dei controlli ufficiali;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 1526/07 che
recepisce le "Linee guida relative alla applicazione del Reg. n.
2075/2005/CE che definisce norme specifiche applicabili ai controlli
ufficiali relativi alla presenza di Trichinella", in particolare
laddove demanda ad apposito atto del Responsabile del Servizio
Veterinario e Igiene degli alimenti la definizione delle procedure e
delle indicazioni operative per il riconoscimento delle aziende suine
esenti da Trichinella;
tenuto conto, nel procedere alla definizione dei controlli sui
cinghiali, di quanto stabilito nella propria determinazione 15856/07
relativa alle "Indicazioni tecniche per la commercializzazione di
carni di selvaggina abbattuta in attuazione alla delibera di Giunta
970/07";
ritenuto pertanto necessario, in ragione del rinvio operato dalla
richiamata deliberazione della Giunta regionale, di dover provvedere
al riguardo, fornendo - nel rispetto della normativa comunitaria
summenzionata - apposite e specifiche indicazioni tecniche e
istruzioni operative necessarie alla attuazione di quanto previsto
nelle "Linee guida per la corretta applicazione del Regolamento CE
2075/2005 della Commissione Europea del 5 dicembre 2005", e definendo
al contempo apposita procedura per il riconoscimento delle aziende
suine esenti da Trichinella;
attestata la regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. 43/01 e successive modificazioni e della
deliberazione della Giunta regionale 450/07;
determina:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il documento
allegato suddiviso nei Capitoli 1 e 2 come parti integranti e
sostanziali del presente atto, e aventi come titolo rispettivamente
Capitolo 1: Prime indicazioni tecniche e istruzioni operative in
applicazione alle "Linee guida per la corretta applicazione del
Regolamento CE 2075/2005 della Commissione Europea del 5 dicembre
2005", Capitolo 2: Riconoscimento delle aziende di suini esenti da
Trichinella;
2) di stabilire che le indicazioni in esso contenute sono
immediatamente applicabili;
3) di pubblicare il presente provvedimento ed i relativi allegati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
Gabriele Squintani
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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