PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Titolo III - Procedura di VIA - Decisione relativa all'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di potenza totale pari a 180 KWP in localita' Gumiera in comune di Camugnano

L'Autorita' competente Provincia di Bologna comunica la deliberazione
relativa alla procedura di VIA concernente il progetto: impianto
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di potenza totale
pari a 180 KWP in localita' Gumiera in comune di Camugnano.
Il progetto e' presentato dal Comune di Camugnano.
Il progetto e' localizzato in localita' Gumiera, foglio 15, mappale
286 e foglio 16, mappale 181.
Il progetto interessa il territorio del comune di Camugnano e della
provincia di Bologna.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Provincia di Bologna con atto di Giunta provinciale n. 427 del
29/7/2008, ha assunto la seguente decisione:
delibea:
1) il rilascio della Valutazione di Impatto ambientale positiva che ha
valore, altresi', per quanto occorrer possa, ai sensi del DLgs 387/03
e della L.R.  26/04, di Autorizzazione Unica relativa al progetto di
"Impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di
potenza totale pari a 180 Kwp in localita' Gumiera in comune di
Camugnano" - Proponente: Comune di Camugnano, con sede legale in
Piazza Kennedy n. 1, in quanto l'opera, nel complesso, e'
ambientalmente compatibile e ne e' possibile la realizzazione a
condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate nel Capitolo
D "Esito della procedura di VIA" del Rapporto sull'Impatto ambientale
e sul rilascio dell'Autorizzazione Unica, Allegato A) al presente atto
a formarne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il presente provvedimento ha, quindi, valore di
Valutazione di Impatto ambientale e di rilascio Autorizzazione Unica
relativamente al progetto di impianto fotovoltaico e delle opere
accessorie e connesse;
3) di dare atto, altresi', che il rilascio dell'Autorizzazione Unica
in oggetto costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in
conformita' al progetto con l'osservanza delle prescrizioni di cui al
Capitolo D "Esito della procedura di VIA" del Rapporto sull'Impatto
ambientale e sul rilascio dell'Autorizzazione Unica, Allegato A);
4) di dichiarare la pubblica utilita' delle opere - anche ai sensi
dell'art. 12, comma 1, DPR. 327/01 - nonche' l'indifferibilita' ed
urgenza ai sensi del comma 4, art. 12, DLgs 387/03;
5) di dare atto che il presente provvedimento ha l'efficacia di
variante allo strumento urbanistico comunale e che l'assenso gia'
espresso dal Comune di Camugnano dovra' essere ratificato entro 30
giorni dall'esecutivita' del presente provvedimento come previsto
dall'art. 17, comma 3, L.R. 9/99 e comporta, dichiarazione di pubblica
utilita', urgenza e indifferibilita' dei lavori;
6) di stabilire quanto segue:
a) l'inizio lavori dovra' avvenire entro 6 mesi dalla inoppugnabilita'
della presente autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 19 della L.R.
E-R. 26/04 e il termine di fine lavori non potra' superare i 3 anni
dalla data della presente autorizzazione, salvo proroga motivata, per
una sola volta, in ragione di fatti non imputabili al titolare della
stessa;
b) la data di inizio lavori deve essere comunicata all'Amministrazione
provinciale ed al Comune di Camugnano con indicazione del Direttore
Lavori e dell'Impresa affidataria che deve trasmettere, ai sensi del
DLgs 251/04, la Dichiarazione Unica di Regolarita' Contributiva e la
dichiarazione dell'organico, l'applicazione dei contratti collettivi
nazionali;
c) contestualmente alla comunicazione di fine lavori e comunque prima
di utilizzare l'opera, dovra' essere presentata al Comune di Camugnano
la domanda di certificato di conformita' edilizia ed agibilita' per
gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica
e di ristrutturazione edilizia;
d) la messa in esercizio dell'impianto deve essere effettuata entro
tre mesi dal rilascio del certificato di agibilita' da parte del
Comune e comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni
all'Amministrazione provinciale;
e) i dati circa la produzione di energia elettrica devono essere
comunicati annualmente all'Amministrazione provinciale aggiornati al
31 dicembre di ciascun anno;
f) la durata di esercizio dell'impianto, secondo quanto previsto dal
progetto presentato dal proponente, e' pari a venti anni decorrenti
dalla fine dei lavori, salvo che il titolare dell'autorizzazione non
richieda alla Provincia, quale autorita' competente, il rinnovo e/o la
proroga dell'autorizzazione all'esercizio.
A fine esercizio, quindi, l'impianto dovra' essere dismesso e lo stato
dei luoghi dovra' essere ripristinato nel rispetto di quanto
dichiarato nel progetto definitivo presentato dal proponente.
A garanzia di quanto sopra, prima dell'inizio dei lavori, il titolare
dovra' presentare alla Provincia idonee garanzie economiche, di
importo pari al costo della dismissione pari a Euro 29.960,40, come
dichiarato dal proponente nella nota acquisita agli atti in data 25
luglio 2008 - P.G. n. 310176/2008; dette garanzie potranno avere una
durata anche inferiore alla durata di esercizio dell'impianto, ma
dovranno, in tal caso, essere rinnovate prima della scadenza ed essere
attualizzate sulla base degli indici di inflazione registrati nel
periodo precedente;
7) di trasmettere, ai sensi della L.R. 9/99, copia della presente
deliberazione al proponente e alle amministrazioni convocate quali
membri della conferenza dei servizi;
8) di pubblicare, ai sensi della L.R. 9/99, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, il presente partito
di deliberazione;
9) di dare atto che le spese istruttorie, relativamente alla sola
procedura di VIA e quantificate in Euro 920,00, ai sensi della
normativa vigente in materia di impatto ambientale formeranno oggetto
di apposito atto di accertamento dell'ufficio competente;
10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le
motivazioni espresse in narrativa.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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