REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2008, n. 1566

Valutazione di impatto ambientale (VIA) sul progetto di adeguamento del tratto di attraversamento appenninico dell'Autostrada A1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello - Lotto 8 presentato da Autostrade per l'Italia SpA (Titolo III, L.R. 9/99)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) la Valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, del progetto dell'A1 - Adeguamento
del tratto di attraversamento appenninico, fra Sasso Marconi e
Barberino di Mugello - bretella di servizio, nuovo svincolo e casello
in localita' Badia Nuova (lotto 8), nei comuni di Castiglione dei
Pepoli e S. Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna,
presentato Autostrade per l'Italia SpA, che secondo gli esiti
dell'apposita Conferenza di Servizi, conclusasi il giorno 21 luglio
2008, e' ambientalmente compatibile a condizione che siano rispettate
le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto
conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1,
di seguito riportate:
 1) qualora, durante l'esecuzione delle opere in oggetto, per fatti
imprevisti e non ora prevedibili si evidenziassero necessita' di
utilizzare altre viabilita' provinciali, dovranno essere stipulati
accordi specifici tra la Provincia di Bologna , la Societa'
"Autostrade per l'Italia SpA" e l'impresa esecutrice, che
identifichino strade e percorsi eventualmente aggiuntivi oltre a
quelli gia' previsti. In tali accordi, al pari di alcune esperienze
analoghe in corso  saranno definiti gli interventi necessari al fine
di ripristinare la viabilita' provinciale eventualmente compromessa
dalle opere stesse;
 2) qualora i flussi di traffico afferenti ai cantieri autostradali
incidano negativamente sulle condizioni delle Strade Provinciali
percorse, anche se gia' interessate da altri lotti autostradali, con
particolare riferimento alla S.P. n. 325 "Val di Setta", quale arteria
principale della valle e viabilita' alternativa all'attuale sede
autostradale, saranno dovute, dalla Societa' "Autostrade per l'Italia
SpA", opere di manutenzione ed adeguamento con procedure e modalita'
operative analoghe a quelle sottoscritte nel verbale del 27/11/2003
sopra richiamato. A tale fine la Societa' "Autostrade per l'Italia
SpA" dovra' collaborare alle verifiche sui flussi di traffico indotti
dai cantieri e dovra' impegnarsi, qualora necessario, a sottoscrivere
un'apposita convenzione manutentiva con l'appaltatore delle opere, sul
modello di quella gia' approvata e sottoscritta per i lotti 1-5B e per
il lotto 9-10-11;
 3) impermeabilizzare le aree di cantiere dove vengono svolte le
lavorazioni;
 4) eseguire rifornimenti di carburante e lubrificanti ai mezzi
meccanici su pavimentazione impermeabile;
 5) controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi
operativi;
 6) adottare idonei sistemi di raccolta delle acque di lavorazione con
apposite casseformi al fine di evitare rilasci di miscele cementizie e
relativi additivi per i getti di calcestruzzo in alveo;
 7) prevedere opportuni protocolli di emergenza nel caso di
sversamento o ribaltamento di sostanze inquinanti nell'ambito dei
percorsi della viabilita' di cantiere al fine di dare tempestiva
comunicazione alle Autorita' competenti;
 8) si prescrive che l'impresa dovra' predisporre prima dell'inizio
dei lavori un piano, da concordare con gli Enti interessati, per
l'organizzazione dei cantieri al fine di minimizzare l'impatto
associato alle attivita' di cantiere;
 9) la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita
deve essere ottimizzata, con obiettivo di minimizzare l'impiego di
viabilita' pubblica;
10) i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto
necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella
stagione piu' favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili, onde
evitare, durante e dopo l'esecuzione, eventuali danni alla stabilita'
dei terreni ed al buon regime delle acque;
11) gli scavi e gli sbancamenti dovranno essere seguiti immediatamente
dalle opere di consolidamento e di sostegno eventualmente necessarie,
opportunamente drenate a tergo, e dotati (per una sufficiente
estensione dell'intorno) di idonee opere di raccolta e smaltimento
delle acque di percolazione, da mantenersi costantemente efficienti;
12) il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti dovra' 
essere reimpiegato all'interno del cantiere, qualora presenti idonee
caratteristiche; in caso contrario il materiale dovra' essere smaltito
in discariche autorizzate;
13) gli utilizzi del materiale di risulta dovranno essere effettuati
in base alle vigenti disposizioni, in particolare l'art. 186 del DLgs
152/06;
14) le acque meteoriche, a lavori ultimati, dovranno essere
validamente regimate con strutture proporzionate e durature e
opportunamente convogliate in condotte o corsi d'acqua esistenti nella
zona evitando fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno;
15) l'esecuzione dei lavori non dovra' arrecare alcun danno a piante,
terreni e scoli esistenti nelle immediate adiacenze dell'area
direttamente interessata dall'intervento autorizzato;
16) nella sistemazione finale dell'area oggetto d'intervento dovranno
essere utilizzate, per quanto possibile, tecniche di ingegneria
naturalistica;
17) si prescrive la manutenzione di post-impianto della vegetazione
per due anni, prevedendo le opportune irrigazioni di soccorso,
diserbo, recupero fallanze;
18) si prescrive quanto previsto nel SIA per il contenimento degli
impatti, indotti dalla movimentazione del terreno, l'adozione di un
programma di esecuzione delle lavorazioni di cantiere, con indicati
con precisione tutti gli aspetti tecnici relativi alle lavorazioni in
grado di determinare impatti sul suolo (scavi, apertura piste,
perforazioni, smaltimento materiali, etc.) tale documento, sara'
inserito nei documenti contrattuali (Capitolato speciale d'appalto);
19) si prescrive quanto previsto nel SIA per mitigare l'impatto
acustico durante la cantierizzazione dell'opera sul nucleo
residenziale di Badia Nuova e, in particolare sull'edificio
residenziale a est dell'area di svincolo:
- utilizzo di macchine, attrezzature, impianti silenziati e conformi
alle normative; preferire l'uso di pale caricatrici gommate piuttosto
che escavatori per il caricamento e la movimentazione del materiale di
scavo e dello smarino; mantenere in perfetto stato le pavimentazioni
stradali di cantiere al fine di evitare il sobbalzo dei cassoni, dei
carichi e delle sponde, ecc.), interventi sulla propagazione del
rumore (installazione di barriere antirumore fisse/mobili, ecc.) e 
interventi gestionali (programmazione temporale delle fasi di
costruzione, imporre direttive agli operatori tali da evitare
comportamenti inutilmente rumorosi, con particolare riferimento al
periodo notturno, rispettare il programma di manutenzione e il
corretto funzionamento di ogni attrezzatura, programmare le operazioni
piu' rumorose nei momenti in cui sono piu' tollerabili evitando le ore
di maggiore quiete o destinate al riposo, ecc.);
20) si prescrive quanto previsto nella documentazione integrativa in
relazione alla necessita' di porre in essere tutti i possibili
accorgimenti in grado di limitare al massimo il deflusso a valle dei
sedimenti per la salvaguardia della fauna ittica e dell'ambiente
fluviale. Dovra' essere posta particolare attenzione a evitare, ove
possibile, l'entrata dei mezzi meccanici in alveo per limitare
fenomeni di intorbidamento delle acque. Se necessario per consentire
ai mezzi di lavorare all'asciutto, si dovra' ricorrere alla
realizzazione di arginelli e banchine con la loro eliminazione al
termine dei lavori. L'eventuale messa in asciutto di alcuni tratti del
corso d'acqua dovra' avvenire tramite laminazione lenta e progressiva
da effettuarsi  realizzando un piccolo canale scavato in alveo
avanzando da valle a monte cosi' da evitare l'intrappolamento della
fauna ittica;
21) in relazione alla rete di regimazione delle acque superficiali,
date le litologie presenti, si consiglia di non adottare soluzioni
"rigide" di rivestimento delle canalette e dei fossi di guardia, ma
piuttosto geostuoie o comunque materiali che assicurino una certa
flessibilita' in modo da potersi adattare alle deformazioni lente,
caratteristiche di questi terreni. Ancora meglio sarebbe riempire i
fossi con pietrame di pezzatura idonea a contrastare i processi
erosivi; dovranno inoltre essere evitati tratti troppo lunghi o troppo
pendenti ed eventualmente essere realizzate opere atte a ridurre la
velocita' delle acque come brigliette e soglie;
22) si sottolinea che risulta indispensabile prevedere un accurato
piano di monitoraggio e manutenzione di tutte le opere realizzate sia
per il consolidamento dei versanti che per la regimazione delle acque
superficiali, allo scopo di garantirne l'efficacia e l'efficienza nel
tempo;
23) per quanto riguarda le "acque di cantiere" dovute ad
intercettazioni di acque sotterranee ad esempio durante le fasi di
perforazione dei pali, e' necessaria l'autorizzazione allo scarico da
parte della Provincia (Settore Ambiente), in quanto si configura come
"scarico di acque pompate nel corso di determinati lavori di
ingegneria civile (ex art. 111 della L.R. 3/99 ed artt. 104, 114, 124
del DLgs 152/06), durante la fase di cantiere";
24) inoltre per tutto il periodo di apertura del cantiere della
strada, intesa come zona di transito, oltre a quanto previsto nel SIA,
vista la sensibilita' del contesto, deve essere controllato il
convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento e/o di
ruscellamento superficiale, al fine di controllare la torbidita' delle
acque, devono essere realizzate vasche di sedimentazione, prima del
recapito nei ricettori naturali;
25) per quanto riguarda la raccolta e lo scarico delle acque di
dilavamento meteorico della strada, intesa come zona di transito,
nella fase di esercizio, considerata la sensibilita' e vulnerabilita'
del torrente Setta, al fine di evitare la possibilita' di sversamenti
accidentali di sostanze inquinanti nella rete idrografica naturale, si
condivide la messa in opera di un sistema di canalizzazioni chiuso,
che intercetti tutta l'acqua di pioggia ricadente sulla sede viaria e
la convogli in presidi idraulici, dove avviene lo scarico controllato
nella rete idrografica naturale;
26) tali immissioni, definite da "altre condotte separate" non
necessitano di apposita autorizzazione, come specificato nella
Direttiva regionale 286/05, punto 7 - ex art. 113 del DLgs 152/06, che
individua la procedura di VIA come la "sede" opportuna e adeguata per
le valutazioni ambientali e le eventuali prescrizioni in funzione
della sensibilita' del contesto (punti 7.1 e 7.2 Direttiva);
27) per quanto riguarda le "aree di cantiere" saranno necessarie
autorizzazioni per le diverse tipologie di acque di scarico; qualora
si configurino come acque reflue industriali (impianti di betonaggio
acque di lavaggio mezzi . . .) e/o acque meteoriche di dilavamento di
aree esterne contaminate da attivita' industriali se lo scarico e'
previsto in acque superficiali, sara' necessaria l'autorizzazione da
parte della Provincia, ai sensi del DLgs 152/06 art. 124, della DGR
1053/03, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06 da ottenere prima
dell'attivazione degli scarichi a cura dei titolari delle attivita'
che li generano effettivamente. I sistemi di trattamento e gestione
delle acque reflue in fase istruttoria saranno soggetti al parere
ambientale di ARPA;
28) si fa presente che in corrispondenza del campo base e del campo
industriale, lungo il lato verso il torrente Setta, dovra' essere
realizzato un cordolo di contenimento, al fine di evitare che acque
meteoriche di dilavamento, vadano ad interessare il torrente prima di
essere state opportunamente trattate;
29) si prescrive la definizione di un piano di monitoraggio delle
acque da concordare con ARPA e con il Servizio Tutela e Sviluppo fauna
della Provincia di Bologna;
30) nel caso in cui i valori di torbidita' risultino fuori norma sara'
data immediata sospensione dei lavori di cantiere;
31) le opere di difesa spondale non dovranno in alcun caso restringere
l'alveo del torrente e dovranno essere opportunamente fondate al di
sotto delle quote di massima magra, si evidenzia fin da ora, in
considerazione del tipo di alveo e del trasporto solido presente nel
tratto in esame, l'inopportunita' di utilizzare gabbionate metalliche
per opere di carattere definitivo;
32) l'inalveamento dei rii di versante interferenti con le opere in
questione dovra' seguire tecniche a basso impatto ambientale, di
facile manutenzione mantenendo caratteristiche di naturalita'. La
configurazione del profilo di fondo dovra' garantire la continuita'
morfologica dell'alveo sostituendo, in ogni situazione in cui risulti
tecnicamente possibile, i salti di fondo con rampe in massi; non
dovra', in ogni caso, essere alterato il regime idraulico dei  corsi
d'acqua;
33) si prescrive di rivedere il rilevato di altezza 6 metri del tratto
di svincolo insistente sul terrazzo destro del torrente Setta
(pertinenza fluviale art. 18) al fine di garantire lo scolo dei
deflussi di versante e mantenere la permeabilita' ecologica corso
d'acqua - versante;
34) le infrastrutture e le opere interferenti con l'alveo, devono
rispettare l'alveo attivo in tutta la sua estensione, quest'ultimo
dovra' essere individuato, laddove non perimetrato nelle tavole di
piano, prioritariamente su base geomorfologica;
35) dato l'attraversamento di aree caratterizzate da sensibile rischio
archeologico, in quanto interessate da una intensa frequentazione fin
dalle fasi pre e protostoriche, si prescrive di procedere a ricerche
d'archivio, ricognizioni e sondaggi preliminari, nonche' in corso
d'opera, nei singoli settori, a cura di operatori archeologici di
comprovata professionalita';
b) di dare atto che ARPA - Sezione di Bologna, non ha partecipato alla
seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha provveduto a far
pervenire il proprio parere di competenza, acquisito agli atti
d'ufficio, che costituisce l'Allegato n. 2, parte integrante della
presente deliberazione;
c) di dare atto che il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali
Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici
dell'Emilia-Romagna non ha partecipato alla seduta conclusiva della
Conferenza di Servizi, ma ha provveduto a far pervenire il proprio
parere di competenza, visto il parere espresso dalla Soprintendenza
per i Beni architettonici e per  il Paesaggio e il parere espresso
dalla Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Emilia-Romagna,
acquisito agli atti d'ufficio, il proprio parere, che costituisce
l'Allegato n. 3, parte integrante della presente deliberazione;
d) di dare atto che AUSL Bologna Area dipartimentale Sud, non ha
partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha
provveduto a far pervenire il proprio parere di competenza, acquisito
agli atti d'ufficio, che costituisce l'Allegato n. 4, parte integrante
della presente deliberazione;
e) di dare atto che l'Aeronautica Militare, non ha partecipato alla
seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha provveduto a far
pervenire il proprio parere di competenza, acquisito agli atti
d'ufficio, che costituisce l'Allegato n. 5, parte integrante della
presente deliberazione;
f) di dare atto che la Provincia di Bologna non ha partecipato alla
seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha provveduto a far
pervenire il proprio parere di competenza, acquisito agli atti
d'ufficio, che costituisce l'Allegato n. 6, parte integrante della
presente deliberazione;
g) di dare atto che il Servizio Tecnico di Bacino Reno, si e' espresso
favorevolmente all'interno del Rapporto, di cui al punto 3.11), che
costituisce parte integrante della presente deliberazione, circa il
parere propedeutico alla concessione (che sara' resa sul progetto
esecutivo) delle aree demaniali in ottemperanza delle norme:
- R.D. 25/7/1904, n. 523, DLgs 31/3/1998, n. 112;
h) di dare atto che il parere del Comune di Castiglione dei Pepoli,
previsto sia per la valutazione ambientale, sia per l'autorizzazione
paesaggistica (DLgs 42/04), e' espresso all'interno del Rapporto, di
cui al punto 3.11), che costituisce parte integrante della presente
deliberazione;
i) di dare atto che il parere del Comune di San Benedetto Val di
Sambro, previsto sia per la valutazione ambientale, sia per
l'autorizzazione paesaggistica (DLgs 42/04), e' espresso all'interno
del Rapporto, di cui al punto 3.11, che costituisce parte integrante
della presente deliberazione;
j) di dare atto che il parere della Autorita' di Bacino Reno, ha
partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, con un
rappresentante non legittimamente delegato, per esprimersi in merito
al parere di competenza, trova quindi applicazione il disposto
dell'art. 14-ter, comma 9, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni;
k) di dare atto che l'Ispettorato Logistico della Difesa non ha
partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, per
esprimersi in merito al proprio nulla osta, trova quindi applicazione
il disposto dell'art. 14-ter, comma 9 della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni;
l) di dare atto che il Comando RFC Regione Emilia Romagna non ha
partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, per
esprimersi in merito al proprio nulla osta, trova quindi applicazione
il disposto dell'art. 14-ter, comma 9 della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni;
m) di dare atto che il VI Reparto Infrastrutture Sezione Demanio non
ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, per
esprimersi in merito al proprio nulla osta, trova quindi applicazione
il disposto dell'art. 14-ter, comma 9 della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni;
n) di dare atto che il Comando Forze Operatrici Terrestri non ha
partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, per
esprimersi in merito al proprio nulla osta, trova quindi applicazione
il disposto dell'art. 14-ter, comma 9 della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni;
o) di dare atto che il Comando Militare Regionale Nord non ha
partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, per
esprimersi in merito al proprio nulla osta, trova quindi applicazione
il disposto dell'art. 14-ter, comma 9 della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni;
p) di dare atto che il Comando Militare Marittimo non ha partecipato
alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, per esprimersi in
merito al proprio nulla osta, trova quindi applicazione il disposto
dell'art. 14-ter, comma 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni;
q) di dare atto che non e' necessaria l'autorizzazione della Provincia
per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento del manto
stradale, come specificato nella Direttiva regionale 286/05, punto 7
che definisce le acque meteoriche di dilavamento a servizio di reti
stradali raccolte con canalizzazioni dedicate "Altre condotte
separate" per le quali le prescrizioni per la mitigazione degli
impatti previsti sono demandate alle procedure di VIA e/o screening,
fermo restando l'indispensabile parere di conformita' idraulica da
parte dell'ente gestore del corpo idrico ricettore;
r) di dare atto che autorizzazione per la realizzazione di opere in
area sottoposta a vincolo idrogeologico (R.D.L. 30/12/1923, n. 3267)
verra' rilasciato dalla Comunita' Montana 5 Valli Bolognesi, sulla
base del progetto esecutivo;
s) di dare atto che la concessione delle aree demaniali in
ottemperanza delle norme: R.D. 25/7/1904 n. 523; DLgs 31/3/1998, n.
112; L.R. 15/4/2004, n. 7, sara' rilasciata dalla Regione
Emilia-Romagna Servizio Tecnico Bacino Reno a seguito dell'istanza e
della presentazione del progetto esecutivo redatto sulla base di
rilievi aggiornati;
t) di dare atto che la Valutazione di impatto ambientale positiva, ai
sensi del comma 3, art. 17, L.R. 9/99, puo' costituire variante agli
strumenti urbanistici. In questo caso la variante agli strumenti
urbanistici sara' acquisita all'interno della Conferenza di Servizi,
attivata dal Ministero delle Infrastrutture, successivamente alla
chiusura della procedura di Valutazione di impatto ambientale,
finalizzata alla localizzazione dell'opera di interesse pubblico (art.
81, DPR 616/77, come modificato e sostituito dal DPR 18 aprile 1994,
n. 383);
u) di dare atto che la sistemazione dei movimenti franosi MF6 e MF8,
non e' oggetto della presente valutazione, in quanto e' stata
precedentemente autorizzata all'interno del corpo delle opere previste
dal progetto, collegato alla variante di valico, denominato PREVAM;
pertanto qualora il proponente intendesse modificare gli interventi, a
suo tempo autorizzati, a seguito della realizzazione dell'opera in
oggetto, dovra' procedere ad acquisire adeguata autorizzazione;
v) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione al proponente Autostrade per l'Italia SpA, con
sede in Via A. Bergamini n. 50 - 00159 Roma;
w) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna
conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della
presente deliberazione a: Provincia di Bologna; Comune di Castiglione
dei Pepoli; Comune di San Benedetto Val di Sambro; Regione
Emilia-Romagna, Servizio Tecnico Bacino Reno; Regione Emilia-Romagna,
Autorita' di Bacino Reno; AUSL di Bologna Distretto di Porretta; ARPA
Sezione provinciale di Bologna; Comunita' Montana 5 Valli Bolognesi;
Ministero per i Beni e le Attivita' culturali Direzione regionale per
i Beni culturali e del Paesaggio;
x) Aeronautica Militare; Ispettorato Logistico della Difesa;
y) Comando RFC Regione Emilia-Romagna; VI Reparto Infrastrutture
Sezione Demanio; Comando Forze Operatrici Terrestri; Comando Militare
Regionale Nord; Comando Militare Marittimo;
z) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 9 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente Valutazione di impatto ambientale e' fissata
in anni 3;
aa) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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