COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA (Forli'-Cesena)

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto di coltivazione di una cava di conglomerato in localita' Giaggiolo-Corbara (Polo 4) UMI 1 e 2

L'Autorita' competente Comune di Civitella di Romagna comunica la
decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente
il progetto: coltivazione di una cava di conglomerato in localita'
Giaggiolo-Corbara (Polo 4) UMI 1 e 2.
Il progetto e' presentato da: Sinerte Srl, codice fiscale 02079830408,
con sede in comune di Cesena, Via Pio Turroni n. 235.
Il progetto e' localizzato in comune di Civitella di Romagna,
localita' Giaggiolo-Corbara.
Il progetto interessa il territorio del comune di Civitella di Romagna
e della provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata
dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente Comune di
Civitella di Romagna con atto delibera di Giunta comunale n. 47 del
21/8/2008, ha assunto la seguente decisione:
1) di formulare l'esito della procedura di verifica (screening),
accogliendo la proposta dell'Ufficio VIA della Provincia di
Forli'-Cesena, nei seguenti termini: esclusione del progetto
dall'ulteriore procedura di VIA con le prescrizioni specificatamente
riportare nell'Allegato A alla presente deliberazione;
2) di prendere atto della quantificazione delle spese istruttorie in
Euro 2.275,04, pari allo 0,02% del valore dell'intervento, che, ai
sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico del
proponente, suddivise nel modo seguente:
- Euro 2.047,54 a favore della Provincia di Forli'-Cesena, per
l'attivita' istruttoria svolta in attuazione di quanto previsto
all'art. 8 della convenzione citata in premessa;
- Euro 227,50 a favore del Comune di Civitella di Romagna;
3) di introitare le somme corrispondenti alle tariffe di cui al punto
precedente, ai seguenti capitoli del bilancio di previsione:
- la quota relativa alle prestazioni per attivita' istruttoria
effettuata dal Comune al Cap. 265 cod. 3010260 "Diritti di segreteria
e oneri istruttori settore tecnico";
- la quota relativa alle prestazioni per attivita' istruttoria
effettuate dalla Provincia di Forli'-Cesena al Cap. 706 cod. 6050000
"Rimborso somme anticipate per enti pubblici e privati";
- di rimborsare le quote dovute alla Provincia di Forli'-Cesena,
mediante bonifico bancario.
ALLEGATO A) - Prescrizioni:
1) L'attivita' estrattiva deve essere condotta con modalita' ed
accorgimenti tali da non costituire elemento di pericolo per la
stabilita' del versante e provocare la riattivazione degli accumuli di
frana;
2) in sede di richiesta di autorizzazione all'escavazione dovra'
essere riverificata la stabilita' del fronte di scavo, al fine di
chiarire l'incongruenza rilevata nei dati di input al programma di
calcolo utilizzato; tale condizione non si ritiene in questa fase
ostativa alla conclusione della presente procedura di screening, in
quanto le condizioni per le quali e' stata eseguita la verifica
risultano di massima cautela e difficilmente realizzabili nel reale
svolgimento delle attivita' di coltivazione della cava;
3) dovra' infine essere verificata, in sede di richiesta di
autorizzazione all'escavazione, l'idoneita' delle eventuali opere
provvisorie di tombamento dei tratti del Fosso della Corbara che
dovessero rendersi necessarie per l'accesso alle aree di cava nelle
varie fasi di coltivazione, con particolare riferimento alla terza
fase che prevede l'escavazione di una porzione posta dal lato opposto
del suddetto fosso, come appositamente deviato per consentire gli
interventi;
4) come stabilito dall'art. 17, lettera e) delle NTA del P.A.E.,
dovra' essere mantenuta una distanza minima di 5 m del terreno di
copertura (terreno agricolo ed eventuale cappellaccio sterile) dal
ciglio superiore del fronte di scavo e dovra' essere effettuata la
verifica anche dei fronti di ripristino, anche con effetto sismico,
secondo i criteri fissati dalle norme citate dal suddetto articolo del
Piano;
5) in periodo precedente all'inizio delle ordinarie attivita' di
coltivazione dovra' essere realizzato lungo i confini nord-ovest e
sud-ovest dell'area di scavo, un terrapieno in terra di altezza pari a
3,5 m dal piano campagna. Il rilevato dovra' essere ubicato (ed avere
una lunghezza tale) secondo quanto rappresentato nell'elaborato
grafico "Tavola n. UNICA - Individuazione dei ricettori sensibili -
Opere di mitigazione acustica";
6) in merito alla pista interna di cava dovra' essere adottata una
delle seguenti alternative progettuali/gestionali, tenuto conto che,
per la capacita' di mitigare e diminuire i potenziali impatti acustici
(oltre che sulla qualita' dell'aria) presso il ricettore R1 dovuti al
trasporto di materiale all'interno dell'area di PAE dai mezzi di
trasporto indotti dall'attivita' medesima, si ritiene preferibile
l'alternativa di seguito denominata a.:
a. ferme restando e verificate la fattibilita' giuridica e urbanistica
nonche' la fattibilita' tecnica dell'intervento, l'attuale pista
interna di trasporto materiale all'area di PAE dovra' essere dimessa e
il traffico interno dovra' essere fatto transitare esclusivamente
sulla carraia cosi' come definita e rappresentata nell'elaborato
Tavola n. UNICA - Individuazione dei ricettori sensibili - Opere di
mitigazione acustica" che collega a sud l'area dell'edificio
(dichiarato demolito) denominato "Corbara Nuova" con la SP 68 in
direzione nord-est;
b. nel caso la alternativa "a." non sia possibile per i motivi
suddetti, dovranno essere realizzate, conformemente alle disposizioni
vigenti e in periodo precedente all'inizio delle ordinarie attivita'
di coltivazione, idonee opere di mitigazione/protezione lungo il
tratto finale della attuale pista di cava prima dell'innesto con la SP
68, per una lunghezza non inferiore a 60 m. Tali misure dovranno
garantire il rispetto dei limiti vigenti, e il non peggioramento del
clima acustico attuale in assenza di attivita' estrattiva presso il
ricettore R1;
7) in relazione all'edificio dichiarato attualmente non abitato e
diroccato maggiormente prossimo all'area di cava non preso in esame
nello studio (edificio denominato "Belvedere" ubicato a sud ovest
dell'area di cava) si ritiene che lo stesso, sebbene attualmente
disabitato e sebbene si dichiari che il committente per tutto il
periodo di coltivazione della cava non presentera' alcuna domanda di
ristrutturazione per il medesimo edificio o cedera' a terzi la
proprieta' quanto, sia comunque da considerarsi potenziale ricettore
sensibile in relazione ad un suo, anche se non prevedibile in base a
quanto riportato nello studio, futuro utilizzo con permanenza di
persone. Cio' premesso, posto che alla documentazione presentata non
e' stata allegata alcuna copia della dichiarazione scritta sopra
menzionata, nel caso in cui durante il periodo di esercizio
dell'attivita' di cava si verifichi presso tale ricettore la
permanenza, anche saltuaria, di persone, dovra' essere garantito
presso lo stesso il rispetto di tutti i valori limite vigenti
realizzando tempestivamente e mettendo in atto tutti gli interventi di
mitigazione nonche' tutte le azioni eventualmente necessarie a
garantirne il rispetto;
8) durante le attivita' di estrazione e lavorazione e trasporto lungo
la pista interna di accesso, dovranno essere messi in atto tutti gli
accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia mediante
l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in conformita' alle
direttive CE in materia di emissione4 acustica ambientale, sia
mediante un'adeguata organizzazione delle singole attivita', sia
mediante la eventualmente necessaria limitazione e regolamentazione
dei flussi di traffico indotti e delle relative velocita' massime
consentite, sia con l'eventualmente necessaria realizzazione di misure
di mitigazione temporanee (trincee, rilevati, o barriere mobili), con
particolare riferimento alle fasi di utilizzo di esplosivo, al fine di
garantire il rispetto dei valori limite vigenti nelle aree interessate
dalle attivita' previste e in prossimita' dei ricettori presenti
durante le fasi previste e nei periodi di loro attivita';
9) le soluzioni di caricamento dei fori di volata che verranno
adottate per il caso in esame dovranno seguire criteri e modalita'
operative analoghe a quelli autorizzati per la precedente attivita'
estrattiva relativa all'escavazione della UMI 1;
10) in fase di lavorazione dovranno essere messe in atto tutte le
misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della
qualita' dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri
sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi
d'opera e dalle attivita' previste in tale fase; in particolare
dovranno essere adottate le seguenti misure di mitigazione:
a) si dovra' provvedere nei periodi secchi all'umidificazione delle
vie di transito e delle aree non asfaltate;
b) gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere ubicati non
in prossimita' dei ricettori presenti e coperti con appositi teloni
nei periodi di non attivita' e mantenuti bagnati nei periodi di
coltivazione;
c) nei periodi secchi dovranno essere inumidite le pareti interne
dell'area estrattiva e delle aree di scavo e lavorazione mediante
autobotti e si dovra' procedere alla bagnatura degli autocarri a
carico completato o ad eventuale loro completa copertura;
d) durante le operazioni di carico dei camion i motori degli stessi
dovranno essere tenuti spenti;
e) si dovra' prevedere l'utilizzo di mezzi operatori e camion
coinvolti nelle attivita' di cava (sia operatori che di trasporto)
dotati di marmitte catalitiche e/o ad acqua e filtri antiparticolato;
11) posto che lo spostamento dell'alveo del Fosso Corbara viene
previsto come intervento temporaneo necessario per consentire
l'escavazione dei quantitativi assegnati dal P.A.E., dovra' essere
ripristinato il corso d'acqua nel suo letto originario, per ciascun
tratto interessato al termine di ognuna delle fasi in cui verra'
articolata l'attivita' estrattiva (fase II e III), ferma restando la
necessita', individuata in accordo con quanto previsto dall'art. 17,
lettera b) delle NTA del P.A.E., di concordare preventivamente le
eventuali modifiche da apportare alla rete di scolo con i proprietari
dei terreni interessati;
12) dovra' essere garantita la perfetta efficienza del reticolo di
scolo superficiale attraverso il raccordo di tutti i fossi di scolo di
progetto secondo pendenze adeguate allo smaltimento delle acque di
corrivazione, valutando altresi', se necessario, l'inserimento di
elementi, ulteriori a quelli previsti dal progetto, necessari a
ridurre la velocita' di deflusso e contenere il trasporto solido;
13) rilevato che, all'interno della nuova perimetrazione dell'area
oggetto di coltivazione, ricade anche un piccolo specchio d'acqua, in
merito al quale non viene fornito alcun approfondimento, si precisa
che nel caso in cui si volesse mantenerlo anche al termine
dell'attivita' estrattiva, sara' necessario che sia verificata
preliminarmente la stabilita' delle sponde nelle condizioni di massimo
e minimo ravvenamento, che sia assicurata l'igienicita' delle acque e
che siano adottate le misure di sicurezza eventualmente necessarie
(cartellonistica, recinzioni, ecc), in accordo con quanto previsto
dall'art. 23 delle NTA del P.A.E.;
14) fermo restando il fatto che l'attivita' estrattiva comportera'
l'eliminazione di una consistente porzione di bosco di estensione pari
a 24.237 mq., e che si ritiene quindi necessario che nella fase di
sistemazione finale, la superficie destinata a rimboschimento sia
almeno coincidente a quella eliminata, si prescrive che le modalita'
di ripristino dell'area siano rispondenti a quanto descritto nella
Tavola D "Sistemazione finale in deroga", con specifico riferimento
alla localizzazione della fascia ecotonale e della siepe
arboreo-arbustiva;
15) relativamente alle operazioni di manutenzione, ferma restando la
necessita', nel caso si riscontrino delle fallanze, di ripristinare
l'intera quota delle essenze messa a dimora, si ritiene necessario da
un lato che gli interventi comprendano anche l'effettuazione di
irrigazione di soccorso durante l'anno in tutte le circostanze in cui
le condizioni climatiche, lo richiedano, e dall'altro che tutti gli
interventi previsti, conformemente a quanto sancito dal P.A.E.,
vengano effettuati per i primi cinque anni dalla messa a dimora delle
compagini vegetali;
16) nel caso in cui, durante l'esercizio dell'attivita' estrattiva, le
lavorazioni interferissero con specie protette ai sensi della L.R.
2/77, e' necessario che tali elementi tutelati vengano reimpiantati in
zone limitrofe non soggette ad escavazione;
17) l'importo della fideiussione, a garanzia finanziaria
dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, da
stipularsi secondo le modalita' previste dall'art. 12 della L.R. 18
luglio 1991 n. 17, dovra' essere ricomputato integrandolo dei costi di
tutte le opere e gli interventi di tipo vegetazionale previsti
sull'area con particolare riferimento alla necessita' di prolungare
gli interventi di manutenzione fino al quinto anno dalla messa a
dimora delle essenze vegetali.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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