REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2008, n. 1074

Direttive concernenti la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come richiami. (L.R. n. 8/1994, art. 62)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare l'art. 5,
comma 1, in base al quale le Regioni sono chiamate ad emanare norme
relative all'allevamento, vendita e detenzione di uccelli allevati,
appartenenti alle specie cacciabili, nonche' il loro uso in funzione
di richiami;
- la L.R. 8/94 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria" cosi' come modificata dalla
L.R. 16/07 che, al comma 1 dell'art. 55 consente, per l'esercizio
dell'attivita' venatoria, oltre ai richiami di cattura, la detenzione
e l'uso di richiami allevati;
visto in particolare l'art. 62 della sopra citata legge regionale, che
prevede l'emanazione da parte della Regione di direttive vincolanti in
materia di allevamento, vendita e detenzione di uccelli allevati
appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come richiami;
richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- 1518/03, con la quale si e' data attuazione alla predetta norma;
- 484/98, concernente indirizzi alle Province ai fini
dell'armonizzazione dell'utilizzo di gabbie per la detenzione ed il
trasporto degli uccelli da richiamo;
dato atto che, a seguito della modifica della normativa regionale in
materia, e' emersa l'esigenza di un adeguamento delle vigenti
Direttive alle attuali disposizioni di legge;
ritenuto pertanto necessario emanare - a seguito della modifica della
normativa regionale e alla luce  dell'esperienza fin qui maturata -
nuove direttive in materia di detenzione di uccelli allevati
appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come richiami;
dato atto che sono state espletate le consultazioni previste al comma
1 dell'art. 10 della L.R. 8/94, cosi' come modificata dalla L.R. 6
/00;
vista la L.R. 43/01 "Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive
modifiche;
richiamata la propria deliberazione 450/07, recante "Adempimenti
conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi
approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, delle citate L.R. 43/01 e deliberazione
450/07;
su proposta dell'Assessore alla Sicurezza territoriale, Difesa del
suolo e della costa. Protezione civile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di emanare, ai sensi dell'art. 62 della L.R. 8/94 come modificata
dalla L.R. 16/07, nella formulazione allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, le "Direttive concernenti la 
detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e
loro uso come richiami";
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna;
3) di stabilire che gli effetti del presente atto decorrono dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e che, pertanto, da tale
data cessano di avere applicazione le direttive approvate con
deliberazione n. 1518 del 28 luglio 2003.
ALLEGATO
Direttive concernenti la detenzione di uccelli allevati appartenenti
alle specie cacciabili e loro uso come richiami (L.R. 8/94 e succ.
modifiche, art. 62)
Art. 1
Specie consentite
Sono consentiti la detenzione e l'uso quali richiami vivi
nell'esercizio venatorio di esemplari allevati e appartenenti alle
seguenti specie: Allodola, Cesena, Tordo sassello, Tordo bottaccio,
Merlo, Pavoncella, Colombaccio e Germano reale.
Quanto alle specie Pavoncella e Germano reale, l'uso venatorio e'
subordinato al rispetto delle disposizioni di polizia veterinaria,
connesse a particolari emergenze di carattere sanitario.
Sono altresi' consentiti la detenzione e l'eventuale uso venatorio di
esemplari allevati appartenenti alle specie Storno, Passero e Passera
mattugia nei limiti degli  specifici provvedimenti regionali
annualmente adottati ai sensi della L.R. 3/07.
I cacciatori emiliano-romagnoli che acquisiscono richiami vivi presso
allevamenti autorizzati ai sensi delle vigenti direttive regionali in
materia, devono comunicare l'avvenuta acquisizione alla Provincia di
residenza; tale comunicazione deve essere accompagnata da copia della
documentazione rilasciata dall'allevatore comprovante l'avvenuta
cessione dei richiami e da una dichiarazione del cacciatore che
attesti la marcatura degli stessi.
La Provincia, presa visione della comunicazione pervenuta e
attestatane la regolarita' provvede, con proprie modalita', a
rilasciarne formale riscontro che deve essere conservato dal
cacciatore ed esibito agli agenti di vigilanza qualora richiesto.
I cacciatori che risultino in possesso di esemplari appartenenti a
specie che, a qualsiasi titolo, non siano piu' contemplate nel novero
di quelle utilizzabili a fini di richiamo, devono darne tempestiva
comunicazione scritta alla Provincia di residenza.
La Provincia e' tenuta a registrare ed aggiornare l'elenco dei
richiami denunciati e detenuti da ogni singolo cacciatore.
Art. 2
Detenzione ed uso a fini venatori
Ad ogni cacciatore che eserciti l'attivita' venatoria ai sensi della
lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della Legge statale 157/92, e'
consentito l'uso di richiami allevati fino ad un massimo di dieci
unita' per specie e fino ad un massimo complessivo di quaranta
unita'.
Ai cacciatori che esercitano l'attivita' venatoria da appostamento
temporaneo ai sensi della lett. c) del comma 5 dell'art. 12 della
sopracitata Legge statale 157/92, l'uso di detti richiami e'
consentito fino ad un massimo complessivo di dieci unita'.
La detenzione di detti esemplari non e' soggetta a limiti
quantitativi.
Gli esemplari detenuti ed appartenenti alle specie di cui all'art. 1
devono provenire da allevamenti autorizzati, devono essere
regolarmente marcati con anello inamovibile privo di fenditura,
numerato secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica ed aventi caratteristiche tali da poter ricondurre
inequivocabilmente all'allevamento di provenienza; devono essere
inoltre accompagnati da idonea documentazione comprovante l'origine
lecita dei medesimi.
Art. 3
Richiami nati in cattivita'
Il cacciatore al quale, eccezionalmente, si riproducano i richiami da
lui detenuti a fini venatori, e' tenuto a darne tempestiva
comunicazione alla Provincia cosi' da consentire alla stessa di
provvedere alla marcatura dei "pullus", entro 10 giorni dalla nascita,
con anello inamovibile chiuso, cioe' privo di qualsiasi punto di
frattura, riportante, oltre alla sigla della Provincia, una specifica
numerazione.
I diametri interni degli anelli chiusi, riferiti ad ogni singola
specie, vengono stabiliti dalla Provincia sulla base delle indicazioni
fornite dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
Tali esemplari possono essere liberamente detenuti dal cacciatore
presso il quale si siano riprodotti e che si sia attenuto alle
sopradescritte disposizioni ed utilizzati nell'esercizio venatorio,
secondo i limiti numerici di cui al precedente articolo 2.
Art. 4
Modalita' di trasporto ed utilizzo dei richiami
1) E' consentita, ai fini venatori, per il trasporto dei richiami ed
il loro utilizzo, la detenzione dei medesimi in gabbie tradizionali in
legno o materiale plastico, a spigoli arrotondati, con il fondo
formato anche da barrette metalliche, che abbiano le seguenti
dimensioni:
a) per gli esemplari appartenenti alla specie Allodola, Passero e
Passera mattugia:
lunghezza cm. 20; larghezza cm. 15; altezza cm. 20;
b) per gli esemplari appartenenti alle specie Merlo, Cesena, Tordo
bottaccio, Tordo sassello e Storno:
lunghezza cm. 30; larghezza cm. 25; altezza cm. 25.
Ciascuna gabbia puo' contenere un solo esemplare.
Il trasporto degli esemplari di cui alle sopracitate lettere a) e b)
puo' essere effettuato anche utilizzando ceste o cassette con tetto in
tela, le cui dimensioni vanno rapportate al numero dei soggetti
trasportati, la cui altezza non sia comunque inferiore a cm. 25 e che
non contengano piu' di dieci soggetti;
c) per gli esemplari appartenenti alle specie Pavoncella e
Colombaccio:
ceste o cassette, con il tetto in tela, le cui dimensioni vanno
rapportate al numero dei soggetti trasportati, la cui altezza non sia
comunque inferiore a cm. 40 e che non contengano piu' di dieci
soggetti.
2) E' consentito, per le gabbie in uso, uno scostamento fino al 15%
delle misure indicate alle lettere a) e b) del precedente punto 1).
3) E' altresi' consentito, nell'esercizio venatorio, l'uso del
richiamo vivo, purche' legittimamente detenuto, regolarmente imbracato
e non sottoposto a strattonamenti che possono arrecargli sofferenza.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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