COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA (Forli'-Cesena)

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto di intervento estrattivo nel settore sud est del Polo estrattivo n. 5 il Poggio, relativo alla coltivazione di una cava di conglomerato in Badia Voltre-Poggio (integrazioni al progetto in corso d'attuazione)

L'Autorita' competente Comune di Civitella di Romagna comunica la
decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente
il progetto di intervento estrattivo nel settore sud est del Polo
estrattivo n. 5 il Poggio, relativo alla coltivazione di una cava di
conglomerato in Badia Voltre-Poggio, (integrazioni al progetto in
corso d'attuazione).
Il progetto e' presentato da Cava Gualdo Srl, codice fiscale
01247520404, con sede in comune di Forli', Via Oreste Regnoli n. 41.
Il progetto e' localizzato in comune di Civitella di Romagna, Badia
Voltre-Poggio.
Il progetto interessa il territorio del comune di Civitella di Romagna
e della provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata
dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente comune di
Civitella di Romagna con atto delibera di Giunta comunale n. 64 del
3/10/2008, ha assunto la seguente decisione:
1) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla modifica del
piano di coltivazione in corso di attuazione nel settore sud-est
(U.M.I. 2) del Polo estrattivo 5 "Poggio" in localita' Voltre del
comune di Civitella, presentato dalla ditta Cava Gualdo Srl,
dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
 1) l'attivita' estrattiva deve essere condotta con modalita' ed
accorgimenti tali da non costituire elemento di pregiudizio per la
stabilita' del versante e provocare la riattivazione degli accumuli di
frana, constatato che lo sfruttamento del profondo orizzonte
coltivabile comporta la movimentazione di ingenti volumi di terreno su
un'area parzialmente ricadente, secondo la carta del dissesto e della
vulnerabilita' territoriale del P.T.C.P., al di sopra di un corpo di
frana quiescente;
 2) l'attivita' in progetto non dovra' avere sovrapposizioni con
l'intervento attualmente autorizzato, ma dovra' essere realizzata in
sequenza rispetto all'attuale al fine di non modificare l'intensita' e
l'accettabilita' degli impatti generati e garantire il rispetto dei
limiti assoluti e differenziali vigenti;
 3) durante tutte le fasi di coltivazione previste, all'interno
dell'area di cava, dovra' essere impiegato un solo mezzo operatore per
volta avente le caratteristiche di potenza sonora indicate
nell'elaborato 2.4 "Documentazione di impatto acustico - Relazione -
09/2007" ovvero di potenza sonora non superiore a 110 dB(A);
 4) le attivita' all'interno dell'area di deposito temporaneo dovranno
essere limitate entro il confine riportato a pagina 15 dell'elaborato
2.4 "Documentazione di impatto acustico - Relazione - 09/2007", come
peraltro definito nell'elaborato 3.4.1 "Piano di coltivazione
-Planimetria di progetto - 09/2007", presentato ad integrazione della
documentazione inizialmente presentata; le suddette attivita' dovranno
comunque essere ubicate a distanze dai ricettori presenti tali da
garantire il rispetto dei limiti vigenti;
 5) durante il periodo di operativita' della cava deve essere prevista
l'effettuazione di rilievi fonometrici secondo modalita' di seguito
descritte:
a) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori
limite differenziali di rumore in periodo diurno in prossimita' dei
ricettori presenti maggiormente prossimi all'area della cava
(ricettori 1 e 3). Tali rilievi vanno eseguiti all'interno degli
ambienti abitativi, monitorando il rumore residuo in assenza di
attivita' di lavorazione ed il livello equivalente di rumore
ambientale con cava in attivita';
b) devono essere eseguiti rilievi in esterno del livello di rumore
ambientale in periodo diurno (16 ore in continuo), in prossimita' dei
ricettori maggiormente prossimi all'area della cava (ricettori 1 e 3),
secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente, in fase di
esercizio, al fine di verificare i possibili incrementi di rumorosita'
prodotti dalla attivita' in esame rispetto ai livelli esistenti e il
rispetto dei valori limite vigenti nelle aree monitorate;
c) il monitoraggio di cui ai due punti precedenti dovra' essere
effettuato con oneri a carico della societa' proponente entro i 3 mesi
dall'inizio delle operazioni di escavazione previste dal progetto e
comunque in condizioni di lavorazione maggiormente gravose per i
singoli ricettori monitorati;
d) la comunicazione dell'inizio delle attivita' di cui alla precedente
lett. e. dovra' essere effettuata, a cura del proponente, ad ARPA, al
Comune di Civitella ed all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale;
e) tutti i risultati e le relative conclusioni dovranno essere
trasmessi al Comune di Civitella, all'Amministrazione provinciale di
Forli' - Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e ad ARPA;
f) in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti,
dovranno tempestivamente essere messe in atto dal proponente, a
proprio carico, idonee misure di mitigazione acustica al fine di
garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti i
ricettori presenti;
6) durante le attivita' di estrazione, lavorazione e trasporto lungo
la strada di accesso, dovranno essere messi in atto tutti gli
accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia mediante
l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in conformita' alle
direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia mediante
un'adeguata organizzazione delle singole attivita', sia mediante
l'eventualmente necessaria limitazione e regolamentazione dei flussi
di traffico indotti e delle relative velocita' massime consentite, sia
attraverso eventuali misure di mitigazione temporanee (trincee,
rilevati, o barriere mobili), con particolare riferimento alle fasi di
utilizzo di esplosivo, al fine di garantire il rispetto dei valori
limite vigenti nelle aree interessate dalle attivita' previste e in
prossimita' dei ricettori presenti durante le fasi previste e nei
periodi di loro attivita';
7) il quantitativo massimo di esplosivo utilizzato per ogni singola
volata non dovra' superare i 150 kg;
8) in fase di coltivazione dovranno essere messe in atto tutte le
misure di mitigazione e/o gestione necessarie ad evitare un
peggioramento della qualita' dell'aria nella zona legato alla
dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal
funzionamento dei mezzi d'opera e dalle attivita' previste in tale
fase, al fine di garantire, nell'area e presso tutti i ricettori
presenti, il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla
normativa vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al
fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti
dalla movimentazione dei materiali, dal funzionamento dei mezzi
operatori e dalla movimentazione dei mezzi dovranno essere previste le
seguenti misure gestionali:
a) copertura del carico trasportato dai camion mediante teloni;
b) gli accumuli di materiale dovranno essere coperti mediante teloni
nei periodi di inattivita';
c) durante le operazioni di carico dei camion i motori degli stessi
dovranno essere tenuti spenti;
d) si dovra' effettuare il lavaggio delle ruote dei mezzi prima
dell'uscita dall'area di cava;
e) si dovra' provvedere nei periodi secchi alla periodica
umidificazione degli eventuali depositi di accumulo provvisorio, della
viabilita' interna alle aree di scavo e di deposito temporaneo non
asfaltate e dei fronti di scavo;
 9) dovra' essere garantita la perfetta efficienza del reticolo di
scolo superficiale attraverso il raccordo di tutti i fossi di scolo di
progetto secondo pendenze adeguate allo smaltimento delle acque di
corrivazione, valutando altresi', se necessario, l'inserimento di
elementi, ulteriori a quelli previsti dal progetto, necessari a
ridurre la velocita' di deflusso e contenere il trasporto solido;
10) il ritombamento degli scavi con materiale prevalentemente di
natura marnoso - argillosa  che costituisce la copertura del banco
coltivabile dovra' essere effettuata utilizzando terreno in condizioni
di umidita' ottimale collocato procedendo alla successiva
sovrapposizione di strati di limitato spessore adeguatamente
compattati;
11) nella documentazione tecnica, necessaria alla successiva richiesta
di modifica/rinnovo dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva in
corso sull'area, dovranno trovare coerenza i diversi elaborati
progettuali recanti le modalita' di sistemazione finale dell'area. In
particolare nella Tavola 3.5.1 "Planimetria di sistemazione" dovranno
essere individuate e distinte le differenti tipologie degli impianti
vegetazionali (rimboschimento, fascia ecotonale e corridoio ecologico)
previsti sull'Unita' minima d'intervento n. 2, all'interno della quale
e' compreso il presente progetto di coltivazione, cosi' come
puntualmente individuati nella tavola 2.3.b.2 "Planimetria generale -
Progetto di rinaturalizzazione post coltivazione" recante la data
9/2007, a firma del dott. Giovanni Grappeggia, costituente elaborato
grafico integrativo della documentazione di verifica presentata;
12) l'importo della fideiussione, a garanzia finanziaria
dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, da
stipularsi secondo le modalita' previste dall'art. 12 della L.R. 18
luglio 1991 n. 17, dovra' essere ricomputato integrandolo dei costi di
tutte le opere e gli interventi di tipo vegetazionale previsti
sull'area; sara' inoltre cura del Comune provvedere allo svincolo
parziale della garanzia finanziaria al termine delle operazioni di
sistemazione del sedime estrattivo allo scopo di assicurare le cure
colturali agli impianti vegetazionali nei due anni successivi alla
loro messa in opera;
2) di quantificare in Euro 324,59, pari allo 0,02 % del valore
dell'intervento come sopra determinato, le spese istruttorie che, ai
sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico del
proponente;
3) di liquidare il 90% dell'importo sopra richiamato, pari a Euro
292,13, all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena per
l'attivita' istruttoria da essa svolta, in attuazione di quanto
previsto dall'art. 8 della convenzione tra Comune e Provincia citata
in premessa.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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