PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Titolo II - Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa all'impianto di cernita e valorizzazione per materiali provenienti da raccolte differenziate - Comune di Sogliano al Rubicone, localita' Ginestreto, sito denominato "Area Marconi" - Modifica dell'autorizzazione alla gestione, art. 208 del DLgs 152/06 - presentato da Sogliano Ambiente SpA

L'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena comunica la
decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa
all'impianto di cernita e valorizzazione per materiali provenienti da
raccolte differenziate - Comune di Sogliano al Rubicone, localita'
Ginestreto, sito denominato "Area Marconi" - Modifica
dell'autorizzazione alla gestione, art. 208 del DLgs 152/06 -
presentato da Sogliano Ambiente SpA.
Il progetto e' stato presentato da Sogliano Ambiente SpA.
Il progetto interessa il territorio del comune di Sogliano al Rubicone
e della provincia di Forli'-Cesena.
Il progetto appartiene alla seguente Categoria A.2.3 - "Impianti di
smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacita'
superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di
trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed
Allegato C, lettere da R1 a R9, del DLgs 22/97, ad esclusione degli
impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui
agli articoli 31 e 33 del medesimo DLgs 22/97".
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente:
Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n.
65167/355 dell'1 luglio 2008, ha assunto la seguente decisione:
La Giunta della Provincia di Forli'-Cesena
(omissis)	delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il progetto di
modifica della potenzialita' massima dell'impianto (intesa come
quantitativo massimo dei rifiuti che puo' essere conferito
all'impianto) da 30.000 ton/anno a 40.000 ton/anno e di ampliamento
delle aree di stoccaggio del materiale lavorato poste all'esterno
dell'edificio, relativo all'impianto di cernita e valorizzazione per
materiali provenienti da raccolte differenziate - Comune di Sogliano
al Rubicone, localita' Ginestreto, sito denominato "Area Marconi" -
Modifica dell'autorizzazione alla gestione, art. 208 del DLgs 152/06 -
presentato da Sogliano Ambiente SpA, in considerazione del limitato
rilievo degli interventi di progetto e dei connessi impatti ambientali
attesi, dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
 1) dovra' essere previsto ed installato apposito pozzetto di
ispezione immediatamente a monte della vasca di laminazione esistente,
al fine di consentire il prelevamento dei campioni delle acque di
dilavamento dell'intera area di pertinenza dell'impianto. Il pozzetto
deve intendersi quindi ubicato lungo la condotta fognaria acque
meteoriche esistente e raffigurata in colore rosso nell'elaborato
"Elaborato: 1 - Tavola: 2 - Aree di stoccaggio, planimetria della rete
fognaria, sistema del verde: stato di progetto". Tale pozzetto, idoneo
al prelevamento di campioni di acque di dilavamento, dovra' essere
mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di
vigilanza;
 2) durante l'orario di lavoro, salvo i brevi periodi necessari al
transito dei mezzi in entrata o in uscita dall'impianto, tutti i
portoni adibiti al transito mezzi dovranno essere tenuti chiusi;
 3) le aree di deposito temporaneo del sovvallo dovranno essere
interne al capannone relativo all'impianto in oggetto, e il sovvallo
medesimo non potra' essere stoccato all'esterno;
 4) in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure
di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualita'
dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e
inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e
dalle attivita' previste in tale fase. In particolare, al fine di
limitare le emissioni diffuse e puntuali derivanti dalla
movimentazione dei materiali, dall'esercizio di impianti fi'ssi e
dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di cantiere si
prescrive quanto segue:
a) per eventuali impianti di betonaggio e altri impianti fissi, e'
necessario prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in
corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il
carico, lo scarico e la lavorazione;
b) si dovra' prevedere la copertura e/o la periodica bagnatura degli
eventuali depositi temporanei di terre, di materie prime ed inerti
ponendo particolare attenzione a non localizzarli in prossimita' del
confine con l'area adibita a SIC e lungo i lati verso le aree
residenziali;
c) le eventuali vie di transito e le aree temporaneamente non
asfaltate dovranno essere adeguatamente e periodicamente umidificate;
d) i cassoni per il trasporto degli inerti da demolizione o di
eventuali materiali sciolti necessari dovranno essere ricoperti con
teloni;
e) si dovra' prevedere l'utilizzo di mezzi pesanti coinvolti nelle
fasi di cantiere (sia operatori che di trasporto) dotati di marmitte
catalitiche e/o ad acqua e filtri antiparticolato;
f) i camion per il trasporto di materiale, una volta raggiunta l'area
di lavoro idonea alla funzione preposta al loro ingresso, dovranno
tenere il motore spento, salvo i casi in cui sia espressamente
necessario l'utilizzo del motore per operazioni di scarico;
 5) in fase di esercizio i camion in entrata per il conferimento del
rifiuto, una volta raggiunta l'area di lavoro idonea alla funzione
preposta al loro ingresso, dovranno tenere il motore spento, salvo i
casi, e limitatamente a tali periodi di tempo, in cui sia
espressamente necessario l'utilizzo del motore per operazioni di
scarico;
 6) in fase di esercizio i camion per il trasporto in uscita del
materiale recuperato, dovranno tenere il motore spento durante le
operazioni di carico all'interno dell'area dell'impianto in oggetto;
 7) fermo restando quanto verra' stabilito in merito all'aggiornamento
della autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto in
esame secondo i termini e le condizioni stabilite dal DLgs 152/06,
rilasciata dall'Autorita' competente secondo quanto disposto dalla
normativa vigente, in fase di esercizio dovra' essere previsto ed
eseguito con oneri a carico del proponente,  un monitoraggio e
controllo a camino (Emissione E1) del materiale particellare totale
con frequenza non inferiore a 1 volta all'anno in periodi di esercizio
ordinario, secondo quanto verra' disposto in sede di aggiornamento
della autorizzazione in atmosfera;
 8) durante le attivita' di cantiere dovranno essere messi in atto
tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore
sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole
attivita', sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di
misure di mitigazione temporanee, al fine di garantire il rispetto dei
valori limite vigenti per tali attivita' in prossimita' dei ricettori
presenti durante le fasi previste e nei periodi di loro attivita';
 9) in merito alle attivita' di cantiere dovra' comunque essere
rispettato quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale
21 gennaio 2002, n. 45 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni
per particolari attivita' ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della
L.R. 9 maggio 2001, n. 15;
10) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi fonometrici, atti a determinare il rispetto
dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno, in
prossimita' del ricettore esistente maggiormente esposto all'opera in
oggetto (Ricettore R1 - ubicato in localita' Masrola in Via G. di
Vittorio n. 6, e denominato Bar lago delle Querce). Tali rilievi vanno
eseguiti all'interno degli ambienti abitativi monitorando la
differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (con
impianto in ordinaria attivita' a seguito dell'ampliamento previsto) e
il rumore residuo (con impianto non in attivita');
11) devono essere eseguiti 2 rilievi del livello di rumore ambientale
in esterno in periodo diurno in prossimita' sia del ricettore
esistente maggiormente esposto all'opera in oggetto (Ricettore R1 -
ubicato in localita' Masrola in Via G. di Vittorio n. 6, e denominato
Bar lago delle Querce), sia presso il medesimo punto gia' monitorato
nell'ambito dello studio presentato (denominato "Misura 1" in fig. 24
dell'elaborato 1 "Relazione di integrazione") secondo le modalita'
stabilite dalla normativa vigente, con impianto in ordinaria attivita'
a seguito dell'ampliamento previsto al fine di verificare il rispetto
dei valori limite assoluti di immissione vigenti. I rilievi
fonometrici dovranno avere una durata non inferiore alle 16 ore in
continuo per singolo punto. Le rilevazioni vanno effettuate allo scopo
di caratterizzare presso i punti medesimi il clima acustico post
operam in fase di esercizio ordinario a seguito dell'ampliamento
previsto;
12) i monitoraggi acustici di cui ai punti precedenti, dovranno essere
eseguiti a carico del proponente, entro 1 mese dalla data di inizio
attivita' dell'impianto ampliato in progetto, e tutti i risultati
dovranno essere tempestivamente trasmessi al Servizio Pianificazione
territoriale dell'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, ad
ARPA e al Comune di Sogliano al Rubicone;
13) in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti acustici
vigenti dovuto alla sorgente impianto oggetto di valutazione, dovranno
essere progettati e realizzati dal soggetto proponente, a proprio
carico e tempestivamente rispetto alla data di trasmissione dei
risultati del monitoraggio effettuato, interventi di mitigazione e
bonifica acustica necessari per garantire il rispetto dei limiti
vigenti presso tutti i ricettori presenti;
14) le comunicazioni di inizio attivita' dell'impianto ampliato in
progetto dovranno essere trasmesse a cura dei soggetti proponenti, ad
ARPA e all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale e al Comune di Sogliano al Rubicone;
15) le operazioni di manutenzione quali l'annaffiatura, il
risarcimento delle fallanze e il taglio della vegetazione erbacea,
dovranno essere prolungate fino al momento in cui gli impianti arborei
non avranno raggiunto uno stato vegetativo tale da precludere,
ragionevolmente, la possibilita' di ulteriori fallanze. Inoltre, in
presenza di periodi siccitosi particolarmente marcati e/o prolungati,
si ritiene necessario prevedere comunque irrigazioni di soccorso;
16) nel caso di ulteriori sostituzioni di alberi a seguito di
fallanze, il terreno dovra' essere preparato in maniera adeguata, sia
tramite movimentazioni preventive, che adeguata aggiunta di
fertilizzanti;
17) dovra' essere prevista una area a verde aggiuntiva, di superficie
pari a un terzo di quella attualmente definita "area cuscinetto", e
corrispondente quindi a circa 1.350 mq, nella quale realizzare
ulteriori piantumazioni di essenze arboree, da localizzarsi in diretta
continuita' con quella esistente e in modo che incrementi il
fronteggiamento dell'impianto nei confronti dell'area SIC IT4090002
"Torriana, Montebello, fiume Marecchia" ai fini di aumentare l'effetto
filtro nei confronti dell'area sensibile;
18) al fine di ottenere un impianto arboreo che risponda alle
finalita' che e' chiamato a svolgere, il terreno dovra' essere
adeguatamente preparato anche attraverso movimentazioni e utilizzo di
specifiche sostanze concimanti e la manutenzione dovra' essere
eseguita, tramite annaffiatura, risarcimento delle fallanze e taglio
della vegetazione erbacea, almeno per i primi cinque anni dalla
piantumazione, e comunque fino a quando gli impianti stessi non
avranno raggiunto un accrescimento e uno stato vegetativo tale da
escludere, ragionevolmente, la possibilita' di ulteriori fallanze;
19) fermo restando quanto verra' disposto in sede di rinnovo della
autorizzazione allo scarico in acque superficiali per l'impianto in
esame, deve essere previsto un campionamento delle acque di scarico
complessive in uscita dall'impianto (acque reflue di dilavamento dalle
aree di stoccaggio e acque meteoriche di dilavamento dal piazzale di
transito) affinche' le acque campionate risultino costituite
dall'insieme di tutte le tipologie di acque di scarico presenti
sull'area in oggetto, considerando come punto di campionamento il
pozzetto di ispezione prescritto al punto 1. del presente atto
deliberativo, e appositamente realizzato. Per tale punto di prelievo
si dovra' prevedere il medesimo profilo analitico assunto per i
campionamenti delle acque reflue di dilavamento in uscita dagli
impianti di trattamento delle acque dilavanti le aree di stoccaggio
est e ovest di cui si prevede l'ampliamento (medesimi parametri
contenuti nella tabella 3 - colonna "scarico in acque superficiali" -
dell'Allegato 5 alla parte terza del DLgs 152/06). Il prelievo su tale
nuovo punto di misura dovra' essere effettuato a seguito di condizioni
di piovosita' e di tempi di dilavamento e trattamento (tempo di
ritardo opportunamente calcolato allo scopo sulla base dei sistemi di
trattamento e delle superfici complessive considerate), che consentano
di captare e monitorare anche l'apporto di acque di scarico provenenti
dai sistemi di trattamento delle acque reflue di dilavamento
provenienti dalle aree di stoccaggio rifiuti;
20) il campionamento descritto al punto precedente dovra' essere
effettuato ogniqualvolta gli organi di vigilanza preposti al controllo
degli scarichi effettueranno un controllo nelle acque di scarico
presso i pozzetti di ispezione ubicati a valle dei sistemi di
trattamento delle zone di stoccaggio identificate come aree est ed
ovest, con le modalita' e i tempi di ritardo sopra descritti;
21) fermo restando quanto verra' disposto in sede di rinnovo della
autorizzazione allo scarico in acque superficiali per l'impianto in
esame, e quanto disposto dalla normativa vigente in materia, i
risultati delle analisi sulle acque effettuate in tutti e tre i
pozzetti di ispezione citati, dovranno essere tempestivamente
trasmessi all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale e Servizio Ambiente e Sicurezza del
territorio, ad ARPA ed al soggetto proponente;
22) nel caso, a valle di un confronto tra le analisi effettuate presso
i tre pozzetti suddetti, i parametri qualitativi dello scarico
monitorati nel pozzetto di ispezione prescritto al punto 1. del
presente atto deliberativo, risultino superiori in termini di
concentrazioni, anche solo per un parametro, rispetto ai parametri
qualitativi monitorati presso i pozzetti di ispezione ubicati a valle
dei sistemi di trattamento delle zone di stoccaggio (fermo restando il
rispetto di limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di
scarichi in acque superficiali per le acque reflue di dilavamento
provenienti dalle aree di stoccaggio), prendendo singolarmente a
riferimento e a confronto le analisi effettuate su entrambe i suddetti
pozzetti, dovranno essere tempestivamente messe in atto, da parte del
proponente, misure progettuali, impiantistiche e gestionali tali da
garantire che i parametri qualitativi dello scarico monitorati nel
pozzetto di ispezione prescritto al punto 1. del presente atto
deliberativo, siano almeno uguali (in termini di concentrazioni) e mai
superiori a quelli monitorati presso gli altri due pozzetti esistenti
per tutti i parametri;
23) la comunicazione di messa in atto delle misure progettuali,
impiantistiche e gestionali citate al punto precedente ed
eventualmente necessarie, dovra' essere trasmessa, entro 10 giorni
dalla loro realizzazione e messa in esercizio, all'Amministrazione
provinciale di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e
Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio e ad ARPA;
24) il presente disposto deliberativo (con particolare riferimento
alle prescrizioni 1., 19., 20., 21., 22., 23., 24.) dovra', da parte
del soggetto proponente, essere messo a disposizione degli organi di
vigilanza preposti al controllo degli scarichi sulle acque
superficiali, ogniqualvolta i suddetti organi di vigilanza
effettueranno attivita' di controllo degli scarichi medesimi ai
pozzetti di ispezione gia' esistenti relativi alle aree di stoccaggio
esterne est e ovest dell'impianto in oggetto;
b) di quantificare in Euro 6,88 pari allo 0,02 % del valore
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive
modifiche ed integrazioni, sono a carico del proponente;
c) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma
4, del DLgs 267/00;
d) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 9/99 e
successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di
deliberazione;
e) di trasmettere copia della presente deliberazione a Sogliano
Ambiente SpA;
f)  di trasmettere copia del presente atto per opportuna conoscenza e
per gli adempimenti di rispettiva competenza al Servizio Ambiente e
Sicurezza del territorio della Provincia di Forli'-Cesena, al Comune
di Sogliano al Rubicone e ad ARPA Sezione provinciale di Forli'
-Cesena;
g) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione
territoriale per il seguito di competenza.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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