PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Titolo II - Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa la progetto di modifica e miglioramento dell'impianto di depurazione di Cesena finalizzato al riutilizzo irriguo delle acque reflue - adeguamento del processo mediante l'utilizzo di carboni attivi e meb

L'autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena comunica la
decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa la
progetto di modifica e miglioramento dell'impianto di depurazione di
Cesena finalizzato al riutilizzo irriguo delle acque reflue -
adeguamento del processo mediante l'utilizzo di carboni attivi e meb.
Il progetto e' stato presentato da Hera Forli'-Cesena Srl.
Il progetto interessa il territorio della provincia di Forli'-Cesena e
del comune di Cesena.
Il progetto, prevedendo la trasformazione di un impianto esistente
avente dimensioni rientranti fra quelli previsti nella seguente
categoria: A.2.8 "Impianti di depurazione delle acque con
potenzialita' superiore a 100.000 abitanti equivalenti", e'
assoggettato alla procedura di screening in base all'art. 4, comma 1,
L.R. 9/99: " . . . . Sono altresi' assoggettati alla procedura di
verifica (screening), per le parti non ancora autorizzate, i progetti
di trasformazione od ampliamento dai quali derivino impianti, opere ed
interventi con caratteristiche e dimensioni rientranti fra quelli
previsti negli Allegati A.l, A.2, A.3., B.l, B.2 e B.3".
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 , come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente:
Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n.
108275/568 del 19/12/2007, ha assunto la seguente decisione:
LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
(omissis)	delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del DLgs 152/06,
nonche' ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9
e successive modifiche ed integrazioni, il progetto di modifica e
miglioramento dell'impianto di depurazione di Cesena finalizzato al
riutilizzo irriguo delle acque reflue - adeguamento del processo con
l'utilizzo di carboni attivi/MEB - presentato da HERA Forli'-Cesena
Srl, in considerazione del limitato rilievo degli interventi di
progetto e dei connessi impatti ambientali attesi, in ragione del
perseguimento di un piu' efficace abbattimento di una specifica
tipologia di inquinanti allo scarico, dall'ulteriore procedura di VIA
con le seguenti prescrizioni:
1) condizione imprenscindibile per il riutilizzo a fini irrigui delle
acque reflue effluenti dal depuratore e' il rispetto per le stesse dei
valori limite stabiliti dal DM 12/6/2003, n. 185 per tutti i parametri
elencati nella tabella contenuta nell'allegato al citato decreto
ministeriale, secondo quanto disposto dal decreto medesimo, i quali,
complessivamente considerati, costituiscono i requisiti minimi di
qualita' per le acque riutilizzabili; ai sensi di legge, e fermo
restando quanto disposto ai paragrafi 2 e 4 del citato allegato e
dall'art. 14 del suddetto D.M., le Regioni possono autorizzare limiti
diversi da quelli di cui alla tabella citata, previo parere conforme
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, unicamente
per i parametri pH, azoto ammoniacale, conducibilita' elettrica
specifica, alluminio, ferro, manganese, cloruri, solfati;
2) con riferimento a quanto previsto al punto precedente, si ritiene
necessario che venga effettuato, in fase di esercizio, un monitoraggio
delle acque reflue effluenti dal depuratore, che preveda la verifica
di tutti i parametri stabiliti dalla normativa vigente al fine del
riutilizzo irriguo di tali acque. In merito al monitoraggio
dell'impianto in oggetto, fermo restando quanto stabilito dall'art. 7,
comma 1 del D.M. 185/03, deve essere previsto, da parte del titolare
dell'impianto di recupero, un sufficiente numero di autocontrolli
all'uscita dell'impianto di recupero, garantendo il rispetto di quanto
disposto dall'art. 7, comma 2 del D.M. 185/03 medesimo. Tale programma
di autocontrollo deve essere predisposto e definito dal titolare
dell'impianto di recupero e i risultati delle analisi devono essere
messi a disposizione delle autorita' di controllo. Il numero e l'esito
degli autocontrolli, effettuati durante il periodo di fornitura di
acque reflue allo scarico destinate al riutilizzo irriguo, devono
essere comunicati all'ufficio VIA del Servizio Pianificazione
territoriale dell'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena. Gli
autocontrolli citati devono ricomprendere tutti i parametri stabiliti
dalla normativa vigente ai fini del riutilizzo irriguo delle acque
reflue;
3) deve essere eseguito un monitoraggio acustico durante le fasi di
cantiere, secondo quanto stabilito dalle disposizioni e normative
vigenti, mediante l'esecuzione di almeno due rilievi fonometrici del
livello di rumore ambientale in esterno in periodo diurno almeno
presso 2 ricettori individuati come OS5 e l'edifi'cio immediatamente
ad ovest del punto CP2, come indicati alla fig. 1 dell'elaborato
"Integrazione alla relazione di screening ambientale - dicembre 2007".
I rilievi dovranno essere effettuati in condizioni lavorative
peggiorative per ciascun ricettore, in termini di numero di mezzi
impiegati, ubicazione mezzi, tipologia di attivita' e durante i
periodi di attivita' del cantiere per la realizzazione delle opere ad
oggetto della presente procedura. In caso di riscontrata necessita' da
parte del proponente, durante la campagna di rilievi fonometrici
suddetta, di realizzazione di misure di mitigazione, operative,
gestionali al fine di garantire il rispetto dei limiti vigenti, le
sopra citate misure dovranno tempestivamente essere messe in atto. I
risultati del monitoraggio, la descrizione dei criteri dello stesso,
nonche' le eventuali misure di mitigazione, operative, gestionali
previste ed i relativi criteri di attuazione, dovranno essere inviati
sotto forma di relazione tecnica all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena - Servizio Pianificazione territoriale entro e non oltre
1 mese dalla data di fine lavori. Cio' fermo restando quanto stabilito
dalla delibera della Giunta regionale del 21/1/2002, n. 45 e dalla
classificazione acustica del territorio comunale di Cesena vigente, in
merito alla possibilita' di richiesta di deroga ai limiti suddetti;
b) di quantificare in Euro 8,00, pari allo 0,02 % del valore
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive
modifiche ed integrazioni, sono a carico del proponente;
c) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma
4, del DLgs 267/00;
d) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 9/99 e
successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di
deliberazione;
e) di trasmettere copia della presente deliberazione ad HERA
Forli'-Cesena Srl;
f) di trasmettere copia del presente atto per opportuna conoscenza e
per gli adempimenti di rispettiva competenza al Servizio Ambiente e
Sicurezza del territorio della Provincia di Forli'-Cesena, al Comune
di Cesena e ad ARPA Sezione provinciale di Forli'-Cesena;
g) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione
territoriale per il seguito di competenza.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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