REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 settembre 2008, n. 1395

Valutazione di impatto ambientale (VIA) sul progetto di messa in produzione del pozzo "Quadrelli 2" nell'ambito della concessione di coltivazione idrocarburi "Pigazzano" presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III - L.R. 9/99)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto di messa in produzione del pozzo "Quadrelli
2" nell'ambito della concessione di coltivazione idrocarburi
"Pigazzano", presentato da Gas Plus Italiana SpA, poiche' l'intervento
previsto e', secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi
conclusasi il giorno 2 settembre 2008, nel complesso ambientalmente
compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare il progetto di cui al
punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate ai
punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di
Servizi, che costituisce l'Allegato A, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, di seguito riportate:
 1) prima dell'inizio lavori, Gas Plus Italiana SpA dovra' presentare
all'Amministrazione provinciale ed al Comune di Vigolzone una
relazione geologica e di stabilita' che accerti la compatibilita'
delle opere medesime con il grado di dissesto presente;
 2) l'esecuzione delle opere dovra' essere preventivamente comunicata
alla Soprintendenza Archeologica competente per territorio: nella
comunicazione dovra' essere specificata la data di inizio delle opere
di scavo;
 3) potenziali sistemi di smaltimento dei reflui provenienti dai
fabbricati dovranno essere progettati in modo tale che le eventuali
acque di scarico siano convogliate, previa depurazione e tramite
condotte a tenuta stagna, al piu' vicino collettore, evitando la
dispersione sul suolo o nel sottosuolo specificatamente vietata nei
terreni sottoposti a vincolo idrogeologico in base alla delibera del
Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento
del 4/2/1977 (punto 2.4 dell'Allegato 5);
 4) nel corso degli interventi proposti, sara' opportuno proteggere i
terreni oggetto di scavo e quelli circostanti, tramite adeguati
sistemi di allontanamento e regolarizzazione delle acque superficiali
in modo da evitare o quanto meno ridurre il piu' possibile fenomeni di
infiltrazione, rammollimento e cedimento dei terreni stessi;
 5) occorre assicurare una scrupolosa disciplina delle acque
superficiali, di origine meteorica e di ruscellamento provenienti da
monte, di pertinenza di tutta l'area interessata dall'intervento,
provvedendo alla loro raccolta e al loro convogliamento verso il piu'
prossimo collettore;
 6) il materiale di scavo eventualmente non utilizzato all'interno
dell'area d'intervento dovra' essere allontanato e collocato in
apposita discarica consentita a norma di legge;
 7) vista la presenza saltuaria di persone presso l'impianto, dovra'
essere previsto un idoneo approvvigionamento di acqua per il
funzionamento dei servizi igienici, tramite l'allaccio al vicino
acquedotto di Mansano oppure per mezzo di un adeguato serbatoio;
 8) in merito allo scarico di acque reflue domestiche derivanti dai
servizi igienici, tenuto conto che la zona  non e' servita da rete
fognaria e non sono ipotizzabili impianti di trattamento del tipo
"subirrigazione" a causa delle limitazioni imposte da vincoli
sovraordinati ed in considerazione della saltuarieta' di tale scarico
che non consente l'applicazione di tecniche depurative quali ad es.
trattamenti biologici, vassoi assorbenti, filtri percolatori, ecc., si
ritiene necessario che tale refluo venga opportunamente trattato
tramite idonei sistemi di raccolta e/o stabilizzazione (es. bagni
chimici);
 9) poiche' le analisi a suo tempo effettuate per determinare
l'eventuale presenza di contaminanti nel suolo e sottosuolo hanno
evidenziato, in una porzione limitata di terreno sottostante le vasche
di accumulo fanghi (dismesse e rimosse), la presenza di contaminazione
da parte di metalli e idrocarburi pesanti, per i suoli di tipo verde
pubblico, privato e residenziale, mentre confrontando i valori di
concentrazione dei parametri ricercati con le Concentrazioni limite
accettabili (CLA) stabilite dal D.M. 471/99 per siti ad uso
commerciale/industriale, non emerge alcun superamento dei limiti per
nessuno degli elementi/composti analizzati e poiche' nella relazione
non si fa cenno alle operazioni di ripristino del sito al previsto uso
agricolo, al termine delle operazioni di coltivazione, Gas Plus
Italiana SpA dovra' predisporre un piano di dismissione e
caratterizzazione dell'intera area a fine vita dell'impianto,
procedendo alla ricerca della presenza di idrocarburi e metalli
pesanti nel suolo ed in falda; il piano dovra' essere sottoposto
all'approvazione del Comune di Vigolzone e ad ARPA territorialmente
competente;
10) pur ritenendo trascurabile l'inquinamento acustico indotto in fase
di cantiere, si rammenta che dovra' essere presentata specifica
istanza di deroga ai limiti acustici ordinari, almeno per le
operazioni piu' rumorose, cosi' come concesso dalla Legge 447/95,
confermato dalla L.R. 15/01 e regolamentato dalla delibera di Giunta
regionale  45/02;
11) al fine di rendere efficace l'intervento proposto di mitigazione
visiva dell'area della postazione, la fascia arborea ed arbustiva da
impiantare lungo il perimetro della recinzione, dovra' avere uno
spessore di almeno 3/5 metri, con densita' minima di una pianta/mq;
potranno essere utilizzate sia le specie indicate nella documentazione
depositata sia altre specie autoctone tipiche delle formazioni
vegetali seminaturali presenti nelle aree circostanti; la Societa'
proponente dovra' garantire la manutenzione degli impianti,
comprensiva dell'eventuale necessario reimpianto delle fallanze, per
almeno tre anni dalla messa a dimora;
c) di dare atto che il parere della Provincia di Piacenza e del Comune
di Vigolzone, espresso ai sensi dell'art. 18 della L.R 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, e' contenuto all'interno
del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
d) di dare atto che l'autorizzazione all'esecuzione di lavori su
terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, rilasciata ai sensi del
RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e della
delibera di Giunta regionale 1117/00, con determina dirigenziale n.
1621 del 26 agosto 2008 dalla Provincia di Piacenza, costituisce
l'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
e) di dare atto che il Comune di Vigolzone, nell'esprimere il parere
circa la compatibilita' ambientale del progetto, ha sottolineato che
intende avvalersi del diritto, previsto dall'art. 1, comma 5 della
Legge 23 agosto 2004, n. 239, di "stipulare accordi con i soggetti
proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio
ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica
nazionale";
f) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla Societa' proponente Gas Plus Italiana
SpA;
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo
Economico - Direzione generale per l'Energia e le Risorse Minerarie -
UNMIG Ufficio XXII; al Servizio Politiche energetiche della Regione
Emilia-Romagna; alla Provincia di Piacenza - Servizio Programmazione
territoriale ed ambientale; al Comune di Vigolzone; ad ARPA Sez. Prov.
di Piacenza; ad AUSL di Piacenza - Dipartimento di Sanita' Pubblica;
ad ARPA Ingegneria ambientale;
h) di fissare, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale in anni 3;
i) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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