REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2007, n. 1005

Approvazione dell'Accordo generale per il triennio 2007/2009 tra la R.E.R. e il coordinamento Enti ausiliari in materia di prestazioni erogate a favore delle persone dipendenti da sostanze d'abuso

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- il DPR 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo Unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", agli artt.
115 e 116 definisce le modalita' di collaborazione degli Enti
ausiliari, che svolgono senza fini di lucro la loro attivita' nei
confronti delle persone tossicodipendenti, con le Aziende sanitarie, e
sancisce l'istituzione dell'Albo regionale degli Enti ausiliari;
- la deliberazione del Consiglio regionale 1857/94 "Adeguamento di
requisiti e modalita' per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 116
del DPR 309/90 ai sensi dell'Atto di intesa approvato dalla Conferenza
Stato-Regioni (relativo agli Enti ausiliari gestori di strutture di
riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti)" fissa le
modalita' per l'iscrizione all'Albo di cui sopra;
richiamata la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998, recante
"Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997"
e successive modificazioni;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 327 del 23 febbraio 2004, che, ai sensi di quanto disposto dal
comma 1 dell'art. 8 della Legge regionale 34/98, definisce i requisiti
generali e specifici per l'accreditamento delle strutture sanitarie e
dei professionisti dell'Emilia-Romagna;
- n. 894 del 10 maggio 2004 che detta ulteriori precisazioni relative
all'applicazione della sopracitata propria deliberazione 327/04, con
specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali
per tossicodipendenti;
- n. 26 del 17 gennaio 2005 che, a parziale modifica della citata
deliberazione 327/04, approva i requisiti specifici per
l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento istituzionale dei
Sert e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali
per persone dipendenti da sostanze d'abuso;
- la determinazione del Direttore generale Sanita' e Politiche sociali
n. 6952 del 30 maggio 2007 "Definizione delle procedure e delle
priorita' per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1,
comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle Strutture sanitarie
pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche";
- la propria deliberazione n. 2360 del 2 dicembre 2002 "Approvazione
dell'accordo generale per il triennio 2002-2005 tra la Regione
Emilia-Romagna e il Coordinamento Enti ausiliari in materia di
prestazioni erogate a favore delle persone dipendenti da sostanze
d'abuso", come modificata ed integrata dalla propria deliberazione n.
1424 del 19/7/2004 "Modificazioni e integrazioni della delibera di
Giunta regionale 2360/02";
preso atto che la Commissione regionale di monitoraggio dell'Accordo
tra la Regione Emilia-Romagna e il Coordinamento Enti ausiliari,
costituita con determinazione del Direttore generale Sanita' e
Politiche sociali n. 2012 del 27 febbraio 2003, ha espresso una
valutazione molto positiva dei risultati prodotti dal citato Accordo
rispetto agli obiettivi prefissati, come risulta dai dati riportati
nella pubblicazione "Valutazione dell'impatto dell'Accordo Regione
Emilia-Romagna - Coordinamento Enti ausiliari sul sistema dei servizi
per le dipendenze 2003 - 2005";
valutato opportuno giungere ad una ridefinizione delle tariffe pro/die
pro/capite per gli inserimenti nelle strutture private che
richiederanno l'accreditamento istituzionale, atteso che i requisiti
di qualita' richiesti implicano un aumento dei costi a carico degli
Enti gestori;
ritenuto opportuno addivenire ad un nuovo Accordo triennale 2007-2009
tra la Regione Emilia-Romagna e il Coordinamento Enti ausiliari,
avente come obiettivi la regolamentazione della spesa complessiva
programmata regionale, la ridefinizione delle tariffe e il
miglioramento della qualita' e dell'appropriatezza del sistema
dell'offerta pubblica e privata del settore dipendenze patologiche;
considerato inoltre che l'Assessore regionale alle Politiche per la
salute ha definito con il Coordinamento degli Enti ausiliari
Emilia-Romagna, in rappresentanza degli Enti associati della regione,
una proposta di accordo di carattere generale per il triennio
2007-2009, accordo che verra' sottoposto anche agli Enti ausiliari
della regione non associati al Coordinamento Enti ausiliari, per una
loro eventuale sottoscrizione;
rilevato che la predetta proposta di accordo, il cui testo e' parte
integrante del presente atto deliberativo, ha validita' triennale a
decorrere dall'1/1/2007;
dato atto ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
propria deliberazione 450/07, del parere di regolarita' amministrativa
espresso dal Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott.
Leonida Grisendi;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute;
a voti unanimi e palesi, delibera:
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di
Accordo generale per il triennio 2007-2009 tra la Regione
Emilia-Romagna e il Coordinamento Enti ausiliari della Regione
Emilia-Romagna in materia di prestazioni erogate a favore delle
persone dipendenti da sostanze d'abuso, accordo che si allega al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
di autorizzare l'Assessore regionale alle Politiche per la salute alla
sottoscrizione dell'accordo di cui trattasi;
di rimandare a successivi atti del Direttore generale:
- il recepimento dell'eventuale adesione all'accordo degli Enti
ausiliari non associati al Coordinamento Enti ausiliari;
- la nomina dei componenti della commissione paritetica per il
monitoraggio dell'accordo, di cui al punto 6 dell'accordo stesso;
di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Accordo generale per il triennio 2007-2009 tra la Regione
Emilia-Romagna e il Coordinamento Enti ausiliari della Regione
Emilia-Romagna in materia di prestazioni erogate a favore delle
persone dipendenti da sostanze d'abuso
Le parti prendono atto del positivo impatto che il precedente Accordo
generale (deliberazioni della Giunta regionale 2360/02 e 1424/04) ha
ottenuto nella regolamentazione dei rapporti reciproci a livello
regionale e locale. In particolare vengono positivamente valutati,
rispetto alle previsioni del precedente accordo:
- il rispetto della spesa programmata regionale definito annualmente;
- la riduzione degli invii in strutture extraregionali con conseguente
maggiore utilizzo delle strutture regionali;
- il rispetto dei debiti informativi da parte degli Enti aderenti
all'accordo;
- la disponibilita' degli Enti a riconvertire la propria offerta sulla
base delle necessita' del territorio;
- l'incremento dell'appropriatezza negli invii che si e' tradotto in
una maggiore ritenzione in trattamento.
Le parti altresi' convengono sulla opportunita' di giungere ad un
accordo per il triennio 2007 - 2009 che ulteriormente disciplini e
regolamenti la spesa complessiva regionale e le tariffe, e che
contenga ulteriori previsioni in merito alle relazioni reciproche e
all'incremento della qualita' e dell'appropriatezza delle prestazioni
fornite dal sistema nel suo complesso.
Tutto cio' considerato e premesso
si conviene
di regolamentare i rapporti tra le parti in materia di prestazioni
erogate a favore delle persone dipendenti da sostanze d'abuso sulla
base delle intese negoziali di cui al presente accordo.
La validita' dell'accordo e' stabilita in anni 3 a decorrere
dall'1/1/2007, fatta salva la necessita' di procedere a modifiche
concordate. Le previsioni di ordine economico sono riportate
nell'Allegato 1 fatta salva la necessita' della verifica annuale
dell'impatto delle previsioni stesse e previa verifica annuale, come
previsto al punto "Monitoraggio dell'accordo" del rispetto da parte
degli Enti dei debiti informativi.
Previsioni di ordine economico
In Allegato 1 sono definite anno per anno le tariffe pro/die
pro/capite per tipologia di struttura relativamente al triennio 2007 -
2009, in considerazione dei maggiori costi derivati agli Enti per
ottemperare ai requisiti di qualita' previsti per l'accreditamento
istituzionale.
L'attivita' delle strutture private di assistenza alle persone
dipendenti da sostanze d'abuso da' luogo all'identificazione di un
livello programmatorio di spesa regionale (Allegato 1), suddiviso
ulteriormente in livelli programmatori per Azienda USL. La definizione
di tale livello programmatorio di spesa per Azienda USL verra'
comunicato dalla Regione Emilia-Romagna entro il mese di gennaio di
ogni anno. Le parti prendono atto che tale definizione  implica la
necessita' di addivenire a livello aziendale, o a livello di area
sovra-aziendale ove ritenuto indicato, ad accordi locali valevoli solo
tra le parti attuativi della programmazione e degli indirizzi adottati
nelle singole realta' aziendali o nell'area sovra-aziendale di
riferimento. Tali accordi locali che hanno carattere di
obbligatorieta' vanno ad identificare il fabbisogno previsto per
singola struttura o  Ente; devono inoltre prendere in considerazione i
seguenti parametri:
- valutazione quali/quantitativa dei percorsi attivati sul
territorio;
- valutazione della eventuale  necessita' di disporre di tipologie
diverse di offerta, sulla base dei bisogni territoriali;
- possibilita' di utilizzare la spesa programmata precedentemente
comunicata e concordata per finanziare attivita'  ulteriori rispetto
ai programmi riabilitativi residenziali e semiresidenziali, ivi
compresi i programmi di accoglienza e di osservazione e diagnosi per
l'accesso diretto in relazione alle strutture che saranno accreditate
specificatamente per questo tipo di intervento.
In ogni caso l'accordo locale sancisce la piena
corresponsabilizzazione delle parti in merito alla utilizzazione e al
rispetto della spesa programmata.
Nel caso l'accordo locale avvenga su base sovra-aziendale, la stipula
puo' essere delegata ad una singola Azienda e la programmazione della
spesa puo' essere unica, con possibilita' quindi di utilizzo
complessivo e non per singola Azienda.
Sulla base dell'esperienza acquisita dalle parti nel triennio di
applicazione del precedente accordo, la Commissione regionale di
monitoraggio inviera' alle AUSL e alle Commissioni locali, a titolo
puramente esemplificativo, un  facsimile di accordo locale, adattabile
alle singole realta'.
L'Azienda sanitaria, o l'area sovra-aziendale, puo' prevedere una
quota aggiuntiva (extra budget) da utilizzare per far fronte a
necessita' impreviste e non preventivabili di inserimenti in
strutture. Tale quota deve essere concordata nell'ambito degli accordi
locali, prevedendo misure idonee a consentirne il controllo.
All'interno degli accordi locali deve essere prevista una commissione
mista tra l'Azienda USL, o l'area sovra-aziendale, e gli Enti
coinvolti, per il monitoraggio degli accordi (Allegato 2).
Per consentire la possibilita' di pianificare piu' agevolmente le
attivita', si concorda sulla necessita' di prevedere una
programmazione economica di tipo triennale. In sede di verifica
annuale, prima della effettiva applicazione degli incrementi tariffari
e di spesa programmata, saranno analizzate puntualmente:
- le ragioni di eventuali sfondamenti rispetto alla spesa programmata,
adottando misure idonee a garantire il rispetto dei livelli
prefissati, come pure le ragioni di eventuali importanti riduzioni
della spesa;
- come previsto al punto 3), l'effettivo rispetto dei debiti
informativi degli Enti nei confronti della Regione.
Previsioni di ordine normativo
Le parti convengono sui seguenti punti:
1) Modalita' di accesso alle prestazioni
L'inserimento dell'utente nella sede operativa, nel rispetto delle
regole proprie dell'Ente, potra' avvenire sia su invio del Sert
dell'Azienda USL di residenza, sia per accesso diretto dell'utente. In
entrambi i casi l'ammissione sara' subordinata alla conoscenza della
condizione fisica, psichica e sociale del soggetto con la
esplicitazione documentata di una valutazione complessiva dal punto di
vista sanitario, psicologico e socio-relazionale.  La struttura di
accoglienza che effettuera' tale valutazione dovra' essere in possesso
dell'accreditamento istituzionale per la tipologia "Struttura
ambulatoriale di accoglienza e diagnosi" come previsto dalla
deliberazione della Giunta regionale 327/04 e 26/05. Per tale
tipologia di struttura gli accordi locali o di area sovra-aziendale
potranno riservare una quota della spesa programmata.
Nell'attesa del completamento del percorso dell'accreditamento, e
comunque anche successivamente qualora l'Ente ausiliario non sia in
grado o non desideri effettuare la suddetta valutazione, essa deve
essere effettuata dal Servizio pubblico, che convalida l'accesso. Di
tale valutazione deve risultare evidenza nella cartella personale
dell'utente, cosi' come di ogni variazione di programma o quant'altro
necessario per la costruzione della storia clinica del soggetto. La
titolarita' del caso resta comunque in capo all'Azienda USL di
residenza; in caso di accesso diretto l'Ente dovra' darne
comunicazione al Sert dell'Azienda USL di residenza del soggetto entro
un massimo di cinque giorni dal primo contatto. Il pagamento della
retta decorrera' dalla data della comunicazione.
Per dare attuazione all'accesso diretto, nell'ambito degli accordi
locali si dovra' preventivamente concordare un tetto di spesa per 
inserimenti effettuati con questa modalita'. Tale tetto di spesa non
potra'  superare la spesa programmata per il singolo Ente nell'accordo
locale.
Le Commissioni locali di monitoraggio dell'Accordo dovranno elaborare
criteri condivisi per l'accesso alle strutture, criteri che saranno
adottati in maniera uniforme sia per l'accesso tramite Sert sia per
quello diretto. Per verificare ed implementare questa nuova modalita'
devono essere previsti incontri periodici tra le parti.
Per migliorare l'appropriatezza degli invii, la commissione regionale
di monitoraggio dell'accordo, sulla base di esperienze locali gia'
proficuamente in uso, predisporra' un modello di scheda adattabile
alle diverse realta', che formalizzi l'invio da parte delle AUSL nelle
strutture.
Considerati i dati di attivita' relativi alle strutture cosiddette
"specialistiche", le parti concordano sull'opportunita' che il bacino
di utenza di queste ultime abbia una valenza sovra-aziendale. La
Regione si impegna a questo scopo ad incentivare accordi
sovra-aziendali o di Area vasta.
2) Riconversione di strutture
Preso atto dei positivi esiti conseguiti attraverso il precedente
accordo in termini di maggiore utilizzo delle strutture dell'ambito
territoriale regionale da parte dei Sert, la Regione si impegna a
consolidare questo risultato.  La Regione inoltre riconosce, sulla
base dei dati disponibili, che la capacita' ricettiva attualmente
presente e' ampiamente sufficiente a coprire il fabbisogno regionale.
Per parte loro gli Enti, vista l'elevata capacita' ricettiva presente
in Regione, si impegnano, qualora il territorio evidenzi la necessita'
di dotarsi di nuove tipologie di intervento residenziale e
semiresidenziale e nel rispetto della normativa sull'autorizzazione al
funzionamento e del percorso istituzionale sull'accreditamento, a
procedere riconvertendo strutture o parte delle stesse evitando il
piu' possibile l'apertura di nuove sedi o l'ampliamento di capacita'
ricettiva.
Preso atto del fatto che nei territori regionali si sono sviluppati,
per effetto dell'Accordo, progetti e servizi innovativi (programmi
serali o nei weekend, accompagnamento al lavoro, ecc.), la Commissione
regionale di cui al punto 6) effettuera' una attenta valutazione di
queste esperienze, per renderle confrontabili e ove possibile per
standardizzarle, anche ai fini della loro tariffazione.
In caso di riconversione in altre tipologie di strutture le singole
AUSL si impegnano ad assorbire una quota concordata di giornate
relative ai posti riconvertiti.
3) Sistema informativo e valutazione degli interventi
Gli Enti si impegnano a rispettare i debiti informativi nei confronti
della Regione, attraverso modalita' e strumenti condivisi. Le parti si
impegnano a proseguire il confronto sulla raccolta dei dati e sulla
valutazione degli interventi e a giungere concordemente a fissare
indicatori sia relativi all'appropriatezza degli invii  e degli
accessi, che alle dimensioni  di input, processo, output e risultato
di trattamento.
Gli Enti firmatari con la presente rilasciano formale autorizzazione
alla RER per consentire l'utilizzo dei dati raccolti ai fini di
elaborazioni statistiche e di studio.
4) Formazione
La Regione si impegna a organizzare direttamente o a sostenere
iniziative di formazione coinvolgendo anche nella fase organizzativa
tutte le strutture accreditate del sistema.
5) Partecipazione alla elaborazione dei Piani di zona
La Regione si impegna a favorire la partecipazione degli Enti
ausiliari nei tavoli locali di programmazione costituiti per
l'elaborazione dei Piani di zona cosi' come previsto dalla
deliberazione del Consiglio regionale n. 615 del 16/11/2004, e/o nei
tavoli eventualmente costituiti a livello provinciale a supporto della
programmazione. In questi ultimi, ove istituiti, la Regione si impegna
a favorire la partecipazione della Commissione locale di monitoraggio
dell'accordo.
6) Monitoraggio dell'accordo
Le parti si impegnano a monitorare l'applicazione del presente
accordo; allo scopo viene nominata una Commissione paritetica,
composta da tre rappresentanti degli Enti sottoscrittori dell'accordo
e da tre funzionari regionali. Tale commissione  sara' messa a 
conoscenza della spesa complessiva regionale e aziendale per livelli
essenziali di assistenza, nonche' degli indirizzi complessivi di
sviluppo regionali ed aziendali e dei costi effettivamente sostenuti
per ogni singola struttura. Queste ultime informazioni costituiranno
la base per eventuali futuri adeguamenti tariffari.
Tale commissione prende in esame l'applicazione dell'accordo  nelle
diverse realta' territoriali, in particolare:
- leggendo gli accordi attuativi aziendali sul versante della spesa e
della diversificazione dell'offerta pubblica e privata;
- monitorando l'effettiva diminuzione degli inserimenti fuori
Regione;
- monitorando l'andamento degli  inserimenti nelle strutture pubbliche
e private;
- verificando l'effettivo rispetto dei debiti informativi degli Enti
nei confronti della Regione;
- valutando le iniziative formative messe in atto;
- monitorando la domanda di interventi sul piano quali/quantitativo
tenendo conto dei bisogni territoriali.
Annualmente la commissione produce un rapporto sul lavoro svolto e
sulle proposte conseguenti.
Allegato 1: tariffe pro/die pro/capite valide per gli anni 2007, 2008,
2009 e spesa programmata regionale per gli inserimenti nelle
strutture
Tariffe pro/die pro/capite per anno e tipologia di struttura
Tipologia	2007	2008	2009
Pedagogico/Riabilitativa	31,28	33,47	35,31
semiresidenziale
Pedagogico/Riabilitativa	45,26	48,43	51,09
residenziale
Terapeutico/Riabilitativa	43,36	45,96	48,03
semiresidenziale
Terapeutico/Riabilitativa	56,75	60,16	62,87
residenziale
Supporto in caso di ricovero	23,90	25,33	26,47
ospedaliero
Struttura Madre/Bambino	68,40	72,51	75,77
Modulo Madre/Bambino	67,00	71,02	74,22
Struttura Doppia diagnosi	113,19	119,98	125,38
Modulo Doppia diagnosi	94,28	99,93	104,43
Struttura per la gestione della	94,33	99,99	104,49
crisi e la rivalutazione
diagnostica
Modulo per la gestione	68,40	72,51	75,77
della crisi e la rivalutazione
diagnostica
Spesa programmata regionale per anno per gli inserimenti in strutture
Anno 2007	Euro 13.074.268
Anno 2008	Euro 13.876.392
Anno 2009	Euro 14.519.735
Allegato 2: le Commissioni locali di monitoraggio dell'Accordo
Composizione: 1 rappresentante per ogni Ente sottoscrittore
dell'Accordo locale, tutti i Direttori Sert (in caso di Accordi di
dimensione aziendale) o tutti i Direttori di Programma (in caso di
Accordi di dimensione sovra-aziendale o di Area vasta), rappresentanti
degli Osservatori aziendali dipendenze patologiche.
Compiti: analisi dei bisogni e dell'offerta del territorio,
valutazione e pianificazione dell'offerta, compresa la necessita' di
riconversione dei posti o di diversificazione dei percorsi
terapeutici; verifica del rispetto della spesa preventivata; redazione
di un rapporto annuale; confronto almeno annuale con la commissione
regionale.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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