REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 4 marzo 2008, n. 158

Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2 dello Statuto, dell'accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino (RSM) per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento. (Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 20 febbraio 2008)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Visto lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 13 del 2005)
ed, in particolare, l'articolo 13 recante in rubrica "Attivita' di
rilievo internazionale della Regione" che, al comma 2 recita:
"L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale che
informa il Consiglio fin dalla attivazione della procedura, ratifica
gli accordi con Stati esteri e le intese con Enti territoriali interni
ad altro Stato, deliberati dalla Giunta e sottoscritti dal Presidente
della Regione o dall'Assessore da lui delegato. Tali accordi e intese
hanno efficacia dalla data della ratifica, e vengono stipulati nei
casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato.";
preso atto che il Presidente della Regione (con nota protocollata al
n. 3970 del 20 febbraio 2008) ha trasmesso copia dell'accordo con la
Repubblica di San Marino riguardante la gestione dei rifiuti speciali
anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento, la cui
sottoscrizione e' stata autorizzata con nota del Ministero Affari
esteri n. 11984 dell'11 gennaio 2008, ai fini del perfezionamento del
procedimento di ratifica dell'Assemblea legislativa, cosi' come
previsto dal comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto;
dato atto che:
- il documento e' stato iscritto all'ordine del giorno generale
dell'Assemblea legislativa al numero 3409;
- la Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed
istituzionali" ha espresso, in merito all'oggetto, parere favorevole;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
- la ratifica, a norma del comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto,
dell'accordo (di seguito allegato per parte integrante e sostanziale)
tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino (RSM) per
la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi destinati al
recupero e allo smaltimento, cosi' come da richiesta del Presidente
della Giunta regionale;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
ACCORDO
tra
Regione Emilia-Romagna (RER)
Repubblica di San Marino (RSM)
per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi destinati al
recupero e allo smaltimento, in attuazione di accordi vigenti.
Visti:
- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo
della Repubblica di San Marino sulla cooperazione nel campo della
protezione dell'ambiente, firmato a Roma il 16 marzo 1994, con
particolare riferimento all'articolo II, punti 4, 6 e 10, e
all'articolo IV;
- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo
della Repubblica di San Marino per il recupero secondo metodi
ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi
prodotti in territorio sammarinese;
- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo
della Repubblica di San Marino per lo smaltimento secondo metodi
ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi
prodotti in territorio sammarinese;
- il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
- il DLgs 152/06, norme in materia ambientale;
- le norme vigenti in materia della Regione Emilia-Romagna nel
rispetto della normativa comunitaria vigente in materia;
premesso:
- che la Repubblica di San Marino non ha la possibilita' di disporre
autonomamente di idonei impianti di smaltimento e/o recupero;
- che proprio in virtu' di queste limitazioni la Repubblica di San
Marino e' intenzionata ad incentivare la riduzione della produzione
dei rifiuti ed in particolare di quelli pericolosi, nonche' a
migliorare la gestione dei rifiuti stessi in modo da facilitarne
l'effettivo recupero;
- che, per migliorare la possibilita' di effettivo recupero dei
rifiuti e facilitare l'attivita' di controllo da parte delle autorita'
competenti, la Repubblica di San Marino si impegna a coordinare
l'attivita' di gestione dei rifiuti speciali attivandosi a supporto
dei piccoli produttori di rifiuti che possono avere maggiori
difficolta' a predisporre un pretrattamento dei rifiuti prodotti;
- che la Regione Emilia-Romagna e' provvista di impianti di
smaltimento e recupero di rifiuti in grado di gestire i quantitativi
prodotti nella Repubblica di San Marino;
si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1
In attuazione degli Accordi tra la Repubblica di San Marino e il
Governo della Repubblica Italiana, sottoscritti il 21 settembre 2000,
la Regione Emilia-Romagna, in ossequio al principio di prossimita',
acconsente all'ingresso nel proprio territorio dei rifiuti provenienti
dalla Repubblica di San Marino al fine di essere recuperati o smaltiti
alle condizioni normative e tecniche vigenti, secondo i quantitativi e
le modalita' richiamate all'art. 4 e specificate nell'allegato al
presente accordo.
Articolo 2
La Repubblica di San Marino si impegna, entro un anno dalla
sottoscrizione del presente accordo, ad attivare un centro di raccolta
e pretrattamento, situato sul proprio territorio, da configurare quale
"nuovo produttore'" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9) del
Regolamento (CE) n. 1013/2006, a cui i piccoli produttori iniziali
sono tenuti a conferire i rifiuti al fine anche di avvalersi delle
disposizioni dell'articolo 13 del soprarichiamato Regolamento (CE) n.
1013/2006.
Articolo 3
La Repubblica di San Marino si impegna ad adottare, entro un anno
dalla sottoscrizione del presente accordo, una normativa in materia di
gestione rifiuti che garantisca:
- l'omogeneita' nella classificazione e nell'identificazione dei
rifiuti, secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), di cui alla
decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000;
- la tracciabilita' della gestione dei rifiuti dalla produzione alla
raccolta;
- l'adozione di obiettivi di miglioramento dei quantitativi di rifiuti
destinabili ad effettivo recupero;
- la possibilita' di pretrattamento dei rifiuti prodotti da piccoli
produttori e finalizzata a facilitare il recupero degli stessi anche
per il periodo precedente alla realizzazione del centro di raccolta e
pretrattamento di cui al precedente articolo 2.
La Repubblica di San Marino si impegna altresi' a fornire, alla
Regione Emilia-Romagna, una relazione annuale che evidenzi i
quantitativi di rifiuti speciali esportati nel territorio regionale,
insieme alle nuove modalita' gestionali adottate in applicazione delle
normative assunte in applicazione anche del comma 1 del presente
articolo.
Articolo 4
La quantita' annuale complessiva di rifiuti speciali ammissibile nel
territorio regionale ai sensi del presente accordo e' pari a 20.300
tonnellate di cui circa 16.500 tonnellate destinate a recupero e circa
3.800 tonnellate destinate a smaltimento, come specificato
nell'allegato.
Le parti concordano che a decorrere dal terzo anno dall'entrata in
vigore del presente accordo possono essere apportate modifiche ai
quantitativi annui di rifiuti speciali previsti al comma 1 nel limite
massimo del 10% e tenuto conto della disponibilita' degli impianti di
smaltimento presenti sul territorio della RER.
Articolo 5
Le modifiche inerenti i soli quantitativi di rifiuti destinati a
recupero non costituiscono variazione delle finalita' stabilite dal
presente accordo e pertanto potranno avvenire previa richiesta formale
da parte della Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente
della RSM all'Assessorato regionale competente per materia.
Articolo 6
Ogni controversia sorta fra le Parti contraenti riguardo
all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sara'
risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.
Articolo 7
Il presente Accordo potra' essere modificato consensualmente mediante
un Protocollo aggiuntivo all'Accordo, soggetto da parte italiana alle
stesse procedure di informazione e valutazione delle competenti
Amministrazioni centrali di cui all'art. 6, comma 3 della Legge
131/03. Le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore con le
stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.
Articolo 8
Il presente accordo entra in vigore alla firma.
Articolo 9
Il presente accordo ha durata quinquennale ed e' prorogato di un
ulteriore quinquennio qualora entro un anno dalla scadenza non
pervenga denuncia ad una delle parti.
E' facolta' delle parti recedere dal presente accordo in caso di
immotivato mancato rispetto degli impegni assunti nei tempi previsti,
previa comunicazione della parte recedente che preveda un preavviso di
almeno sei mesi.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a San Marino, il 30/1/2008, in due originali, ciascuno in lingua
italiana, entrambi facenti ugualmente fede.
per LA REGIONE	per LA REPUBBLICA DI
EMILIA-ROMAGNA	 SAN MARINO
(firma illeggibile)	(firma illeggibile)
Nota a verbale: per la parte della Regione Emilia-Romagna il presente
Accordo, una volta sottoscritto tra le parti, ha efficacia dalla data
della ratifica dell'Assemblea legislativa, in base all'art. 13, comma
2, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Le procedure e la documentazione da utilizzare per l'esportazione di
rifiuti speciali destinati a recupero o a smaltimento sono, in quanto
prevalenti, quelle stabilite dal Regolamento (CE) n. 1013/2006.
Per le prestazioni delle garanzie finanziarie, e per le ulteriori
richieste di documentazione, si fa riferimento alle norme statali
vigenti nonche' a quanto previsto dal DLgs 152/06.
I requisiti dei rifiuti che si possono smaltire direttamente negli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane, quali ad esempio i
rifiuti costituiti da materiali provenienti dalla manutenzione
ordinaria dei sistemi di trattamento di acque reflue domestiche ovvero
rifiuti costituiti da materiali derivanti dalla manutenzione delle
reti fognarie, sono definiti dal DLgs 152/06, nonche' dalle norme
regionali vigenti in materia. I quantitativi di tali tipologie di
rifiuto oggetto dell'accordo sono indicati nel punto "a) rifiuti
liquidi da fosse settiche e similari" della successiva tabella.
Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti
(deliberazione G.R. 9 maggio 2003, n. 1053 - paragrafo 6, comma 2), i
rifiuti liquidi diversi da quelli indicati nel superiore capoverso
potranno essere smaltiti in impianti di trattamento delle acque reflue
urbane, esclusivamente mediante pretrattamento dedicato in relazione
alla tipologia dei rifiuti da trattare. I quantitativi di tali
tipologie di rifiuto oggetto dell'accordo sono indicati nel punto "b)
rifiuti liquidi di altra natura che necessitano di pretrattamento (ai
sensi DGR 1053/03)" della successiva tabella.
Tipologia rifiuti	Quantitativi oggetto dell'accordo
Rifiuti destinati a
smaltimento:	tonnellate 3.800
di cui:
a) rifiuti liquidi da fosse
settiche e similari:	mc 200 circa;
b) rifiuti liquidi di altra natura che
necessitano di pretrattamento
(ai sensi DGR 1053/03):	mc 1.500 circa
Rifiuti destinati a recupero compresi
negli allegati richiamati alla lettera b)
dell'art. 3 del paragrafo 1
del Regolamento n. 1013/2006:	4.000
Rifiuti destinati a recupero
compresi negli allegati richiamati ai
paragrafi 2 e 4 dell'art. 3 del Regolamento
n. 1013/2006:	12.500
Totale in tonnellata:	20.300

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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