REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2008, n. 152

Attuazione della normativa IPPC - Approvazione linee guida per comunicazione dei dati di monitoraggio e controllo da parte dei gestori impianti di produzione di piastrelle di ceramica. Indirizzi alle Autorita' competenti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Direttiva IPPC 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento;
- il DLgs n. 59 del 18 febbraio 2005 "Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento";
- il DLgs n. 195 del 19 agosto 2005 "Attuazione della Direttiva
2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";
- la L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 "Disciplina della prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento";
considerato che:
- il comma 6 dell'art. 7 "Condizioni dell'autorizzazione integrata
ambientale" del DLgs 59/05 stabilisce che "L'autorizzazione integrata
ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle
emissioni, che specificano, in conformita' a quanto disposto dalla
vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee
guida di cui all'articolo 4, comma 1, la metodologia e la frequenza di
misurazione, la  relativa procedura di valutazione, nonche' l'obbligo
di comunicare all'autorita' competente i dati necessari per
verificarne la conformita' alle condizioni di autorizzazione
ambientale integrata ed all'autorita' competente e ai comuni
interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti
dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di
controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto
delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, e del decreto di cui
all'articolo 18, comma 2, le modalita' e la frequenza dei controlli
programmati di cui all'articolo 11, comma 3";
- l'art. 11 "Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata
ambientale" del DLgs 59/05 stabilisce:
- al comma 2 che ". . . il gestore trasmette all'autorita' competente
e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni
richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalita'
e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa";
- al comma 3 che "L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici, per impianti di competenza statale, o le agenzie
regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri
casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato
nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e con oneri a
carico del gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata
ambientale;
b) la regolarita' dei controlli a carico del gestore, con particolare
riferimento alla regolarita' delle misure e dei dispositivi di
prevenzione dell'inquinamento nonche' al rispetto dei valori limite di
emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di
comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorita'
competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che
influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei
risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto";
- l'art. 4 "Cataloghi e punti di informazione" del DLgs n. 195 del 19
agosto 2005, stabilisce:
"1) Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al
reperimento dell'informazione ambientale, entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto, l'autorita' pubblica istituisce ed
aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici
dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie
dell'informazione ambientale detenuta ovvero si avvale degli uffici
per le relazioni con il pubblico gia' esistenti.
2) L'autorita' pubblica puo' evidenziare nei cataloghi di cui al comma
1 le informazioni ambientali detenute che non possono essere diffuse
al pubblico ai sensi dell'art. 5.
3) L'autorita' pubblica informa in maniera adeguata il pubblico sul
diritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal
presente decreto.";
rilevato che:
- per il rilascio dell'AIA agli "Impianti per la fabbricazione di
prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni,
mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita' di
produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacita' di
forno superiore a 4 m3 e con una densita' di colata per forno 
superiore a 300 kg/m3" di cui alla categoria 3.5 dell'Allegato I del
DLgs 59/05, sono disponibili le seguenti Linee Guida:
- "Sistemi di monitoraggio", approvata con il Decreto 31 gennaio 2005
(GU n. 135 del 13 giugno 2005) Emanazione di linee guida per
l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili, per le attivita' elencate nell'Allegato I del DLgs 4
agosto 1999, n. 372;
- "Linee guida relative ad impianti esistenti per le attivita'
rientranti nelle categorie IPPC: 3.5. Impianti per la fabbricazione di
prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni,
mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita' di
produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacita' di
forno superiore a 4 m3 e con una densita' di colata per forno
superiore a 300 kg/m3", approvata con il Decreto 29 gennaio 2007
(Supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2007
n. 125) "Emanazione di linee guida per l'individuazione e
l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di
fabbricazione di vetro, fritte vetrose e prodotti ceramici, per le
attivita' elencate nell'Allegato I del DLgs 18 febbraio 2005, n. 59";
rilevato, inoltre, che:
- per il settore della fabbricazione di piastrelle di ceramica per
pavimenti e rivestimenti la regione Emilia-Romagna e' leader italiano
producendo oltre il 90% dell'intera produzione nazionale;
- per tale settore, come ben evidenziato dal contenuto della linea
guida sopra richiamata, e' disponibile una approfondita conoscenza dei
processi produttivi ed una consolidata e lunga esperienza di
monitoraggio e controllo dei processi produttivi sia da parte dei
gestori sia da parte delle Autorita' competenti al rilascio delle AIA
e dell'ARPA;
- sulla base delle linee guida e delle esperienze sopra richiamate e'
stato sviluppato dalla Regione e dall'ARPA Emilia-Romagna un  completo
esempio di "Piano di monitoraggio e controllo" di un impianto di
produzione di piastrelle di ceramica per pavimenti e rivestimenti, 
contenuto nel documento tecnico "Prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento - il contenuto minimo del piano di monitoraggio e
controllo" gia' inviato dalla Regione alle Province, ad ARPA ed alle
Associazioni Imprenditoriali e ora scaricabile dal sito Internet:
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/Pubblicazioni/Altre
Pubblicazioni.html;
- a seguito del confronto effettuato in sede delle riunioni periodiche
sulla attuazione della normativa IPPC, e' stato dato avvio ad una
collaborazione fra:
- Regione Emilia-Romagna;
- Province di Modena e Reggio Emilia;
- ARPA Emilia-Romagna;
- Confindustria Ceramica;
- Centro Ceramico Bologna;
- tenendo conto di tutti i documenti sopra richiamati, ancorche' non
ancora formalizzati al momento dell'avvio della collaborazione, e
delle prime AIA rilasciate ad impianti del settore, ha provveduto ad
elaborare uno strumento tecnico per il reporting dei dati di
monitoraggio e controllo strutturato sui seguenti moduli:
- Modulo n. 1 - Produzione;
- Modulo n. 2 - Bilancio dei materiali e rifiuti/residui di processo;
- Modulo n. 3.1 - Bilancio idrico e riutilizzo/scarico di acque di
processo;
- Modulo n. 3.2 - Qualita' delle acque: scarichi di acque reflue
industriali;
- Modulo n. 3.3 - Qualita' delle acque: prelievi;
- Modulo n. 4 - Consumi energetici e produzione di energia;
- Modulo n. 5 - Produzione e gestione di rifiuti;
- Modulo n. 6 - Emissioni in atmosfera;
- Modulo n. 7 - Emissioni sonore;
- Modulo n. 8 - Riepilogo;
- tale strumento e' corredato da:
- norme per la compilazione;
- moduli specifici per la registrazione e tenuta a cura del gestore
presso l'impianto di:
• Modulo A/1: Emissioni in aria - format per la registrazione dei
campionamenti periodici;
- Modulo A/2: Emissioni in aria - format per la registrazione dei
campionamenti periodici - Rilevamento portata, temperatura e velocita'
effluente;
• Modulo S/1: Emissioni in acqua - format per la registrazione dei
campionamenti periodici;
- tali moduli specifici,nel caso in cui il gestore si avvalga di
societa' esterne per la effettuazione dei campionamenti e delle
relative analisi, verranno forniti dalla societa' incaricata e vistati
per accettazione dal gestore stesso;
dato atto che:
- lo strumento per il reporting e' stato formalmente presentato a:
- Servizi regionali afferenti alla Direzione generale Ambiente Difesa
del suolo e della costa, Province, ARPA e Associazioni Imprenditoriali
nel corso di uno specifico incontro tenutosi in sede regionale nel
gennaio 2007;
- Gestori degli impianti di produzione di piastrelle di ceramica per
pavimenti e rivestimenti nel corso di un incontro organizzato a
Sassuolo il 30 marzo 2007 da Confindustria Ceramica;
- negli incontri sopra richiamati e' emersa, insieme ad un
apprezzamento dello strumento tecnico per il reporting, la unanime
valutazione che l'introduzione dello strumento di reporting debba
essere accompagnato da:
- successivi momenti di riscontro sulla sua efficacia sia ai fini di
rivedere la sua configurazione sia per valutare la eventuale ricaduta
sugli obblighi di monitoraggio e controllo contenuti nel Piano di
monitoraggio e controllo dell'AIA;
- interventi di semplificazione sugli attuali obblighi di
monitoraggio, controllo e reporting, al fine di evitare ulteriori
aggravi per i gestori degli impianti;
- sulla semplificazione degli obblighi per i gestori si evidenziano in
particolare i seguenti elementi:
- le informazioni sulle analisi periodiche delle emissioni
atmosferiche che sono normalmente inserite nel "Registro degli
autocontrolli" trovano ora riscontro nello specifico Modulo 5 dello
strumento di reporting e quindi per le aziende in possesso di AIA,
l'obbligatorieta' della tenuta di questo Registro puo' essere rimossa
tenuto anche conto che:
• agli impianti IPPC non risultano infatti applicabili le previsioni
normative cui normalmente si ricollega l'obbligo di tenuta del
Registro: art. 7 del DPR 203/88 e art. 4, comma 2, del DM 12/7/1990
(ora abrogati), art. 269, comma 4 del DLgs 152/06, art. 4, comma 3,
della L.R. 23/10/1989, n. 36 (abrogata);
• nessuna simile prescrizione e' presente nella L.R. 11 ottobre 2004,
n. 21 che regola l'applicazione della disciplina IPPC nella Regione
Emilia-Romagna;
• lo strumento di reporting comporta un obbligo similare di
conservazione e comunicazione dei dati analitici dei controlli
effettuati;
- rimuovere l'obbligatorieta' del "Registro degli autocontrolli"
appare pienamente legittima e coerente con lo spirito e la lettera
della direttiva IPPC e costituisce una concreta attuazione dei
principi di semplificazione e di non duplicazione degli adempimenti;
- tale impostazione ha trovato il pieno appoggio di Confindustria
Ceramica che, in particolare, ha richiesto alla Regione di valutare
una sua possibile azione in proposito, effettuata nell'esercizio delle
funzioni di indirizzo ad  essa riservate con la L.R. 21/04,
finalizzata, tra l'altro, a dare alle Province, Autorita' competenti
delegate in materia, la possibilita' di non inserire piu' la
previsione della tenuta del Registro nelle AIA che verranno rilasciate
ed a rettificare sul punto quelle eventualmente gia' rilasciate;
considerato, inoltre, che:
- il ruolo della Regione nell'applicazione della disciplina IPPC,
delineato nella L.R. 21/04, e', innanzitutto, improntato alla
emanazione di direttive attuative (rif.: art. 4 "La Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare, emana direttive per
l'esercizio coordinato delle funzioni conferite con la presente legge
nonche' per la definizione delle spese istruttorie"), alla costruzione
del necessario quadro informativo e conoscitivo (rif.: art 16 "La
Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco scambio di
informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle
procedure disciplinate dalla presente legge") ed agli interventi di
formazione culturale e aggiornamento professionale (rif.: art. 18 "1.
La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di
autorizzazione integrata ambientale e ne diffonde i risultati. A tal
fine puo' avvalersi della collaborazione di Universita', enti ed
istituti, italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni. 2. La
Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi di
formazione ed aggiornamento professionale in materia di autorizzazione
integrata ambientale");
- per quanto riguarda la costruzione del quadro informativo e
conoscitivo, la previsione della L.R. 21/04 e' strettamente collegata
con l'art. 14 del DLgs 59/05 "Scambio di informazioni", che prevede:
- al comma 3 che "Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, di intesa con il Ministero delle attivita' produttive, con
il Ministero della salute e con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo
scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea
relativamente alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo,
nonche' alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a
rendere accessibili i risultati di tale scambio di informazioni. Le
modalita' di tale partecipazione, in particolare, dovranno consentire
il coinvolgimento delle autorita' competenti  in tutte le fasi
ascendenti dello scambio di informazioni . . .";
- al comma 4 che "Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, anche avvalendosi  dell'osservatorio di cui all'articolo
13, provvede a garantire la sistematica informazione del pubblico
sullo stato di avanzamento dei lavori relativi allo scambio di
informazioni di cui al comma 3 e adotta d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, modalita' di scambio di informazioni
tra le autorita' competenti, al fine di promuovere una piu' ampia
conoscenza sulle migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo.";
- appare, quindi, necessario superare la sola dimensione regionale
acquisendo, leggendo e analizzando le prestazioni degli impianti IPPC
ai livelli indicati nel documento europeo di riferimento "Best
Available Techniques Reference Document on the General Principles of
Monitoring":
- relazioni per singoli impianti - e' il livello base di relazione. Il
gestore e' in genere responsabile nei confronti dell'autorita'
competente per l'informazione sui risultati del monitoraggio al fine
di conformita';
- relazione per gruppi di impianti - questo e' un livello intermedio
nella comunicazione dei risultati sui controlli e riguarda differenti
possibili raggruppamenti di dati (ad esempio nel caso di processi
produttivi in una particolare area industriale o relativi ad un
particolare settore produttivo) ed e' l'autorita' competente ad essere
responsabile della raccolta e dell'organizzazione di dati provenienti
sia da singoli gestori sia da altre autorita' quando l'ambito di
raccolta supera quello di un'area geografica o di un singolo settore
produttivo;
- relazione a scala regionale o nazionale - si tratta del livello piu'
elevato di informazione e riguarda dati che sono di rilievo per le
politiche ambientali (regionali e nazionali);
- tali indicazioni sono state fatte proprie dalla gia' richiamata
linea guida "Sistemi di monitoraggio",  approvata con il Decreto 31
gennaio 2005;
ritenuto che:
- per costruire un quadro informativo e conoscitivo in grado di
rispondere ai fabbisogni  informativi ai vari livelli istituzionali
indicati dalla normativa IPPC sia  necessario fissare omogenei criteri
nella raccolta e trasmissione dei dati di monitoraggio e controllo per
i diversi settori produttivi di cui all'Allegato 1 del DLgs 59/05;
- il sistema di reporting sviluppato in Emilia-Romagna per il settore
della fabbricazione di piastrelle di ceramica per pavimenti e
rivestimenti risponde alle finalita' indicate nelle norme e nei
documenti di riferimento sopra richiamati;
- al fine di consentire una completa lettura delle prestazioni del
settore in qualunque livello di aggregazione territoriale nazionale e,
una volta proposto e adottato nelle competenti sedi europee,
sopranazionale, sia utile proporre l'adozione del sistema di reporting
a livello nazionale trasmettendolo al Ministero per l'Ambiente e la
Tutela del Territorio e del Mare, tenuto conto che l'art. 6. -
"Indirizzi per garantire l'uniforme applicazione sul territorio
nazionale" del DLgs 59/05 prevede che "Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri delle attivita' produttive e della salute e d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere emanati
indirizzi per garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni del
presente decreto legislativo da parte delle autorita' competenti.";
ritenuto, infine, che:
- sia necessario dare concreta attuazione ai principi di
semplificazione, economicita' ed efficacia dell'azione
amministrativa;
- al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento
delle informazioni ambientali, la Regione Emilia-Romagna, in
ottemperanza a quanto previsto dal DLgs 195/05 ha predisposto il
catalogo pubblico dell'informazione ambientale contenente l'elenco
delle tipologie di informazioni ambientali detenute dalla Regione;
- il citato catalogo ed i relativi contenuti saranno, in una fase
successiva, resi fruibili attraverso una comune interfaccia Web che
favorira' l'accesso ragionato alle informazioni;
richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale, esecutive
ai sensi di legge:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di riordino
delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in
merito alle modalita' di integrazione interdirezionale e di gestione
delle funzioni trasversali" e successive modifiche;
- n. 1150 del 31/7/2006 recante "Approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/8/2006)";
- n.1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni
generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n.450 del 3 aprile 2007 recante "Adempimenti conseguenti alle
delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con
delibera 447/03 e successive modifiche";
- n. 1720 del 4 dicembre 2006 recante "Conferimento degli incarichi di
responsabilita' delle Direzioni generali della Giunta regionale";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale all'Ambiente difesa del suolo e della costa dott.
Giuseppe Bortone ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e
della deliberazione della Giunta regionale 450/07;
su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa il sistema di
reporting per il settore della fabbricazione di piastrelle di ceramica
per pavimenti e rivestimenti di cui alla categoria IPPC "3.5. Impianti
per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in
particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres,
porcellane, con una capacita' di produzione di oltre 75 tonnellate al
giorno e/o con una capacita' di forno superiore a 4 m3 e con una
densita' di colata per forno  superiore a 300 kg/m3", costituito da:
a) Moduli di reporting da compilare e inviare a cura del gestore, come
di seguito specificato e che costituiscono l'Allegato 1 (in formato
Excel scaricabile dal sito ERMES della Regione o dai siti delle
Autorita' competenti), parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
- Modulo n. 1 - Produzione;
- Modulo n. 2 - Bilancio dei materiali e rifiuti/residui di processo;
- Modulo n. 3.1 - Bilancio idrico e riutilizzo/scarico di acque di
processo;
- Modulo n. 3.2 - Qualita' delle acque: scarichi di acque reflue
industriali;
- Modulo n. 3.3 - Qualita' delle acque: prelievi;
- Modulo n. 4 - Consumi energetici e produzione di energia;
- Modulo n. 5 - Produzione e gestione di rifiuti;
- Modulo n. 6 - Emissioni in atmosfera;
- Modulo n. 7 - Emissioni sonore;
- Modulo n. 8 - Riepilogo;
b) norme per la compilazione che costituiscono l'Allegato 2, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
c) moduli specifici per la registrazione e tenuta a cura del gestore
presso l'impianto come di seguito specificato e che costituiscono
l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
c-1) Modulo A/1: Emissioni in aria - format per la registrazione dei
campionamenti periodici;
c-2) Modulo A/2: Emissioni in aria - format per la registrazione dei
campionamenti periodici - Rilevamento portata, temperatura e velocita'
effluente;
c-3) Modulo S/1: Emissioni in acqua - format per la registrazione dei
campionamenti periodici;
2) di stabilire che tali moduli, nel caso in cui il gestore si avvalga
di societa' esterne per la effettuazione dei campionamenti e delle
relative analisi, verranno forniti dalla societa' incaricata e vistati
per accettazione dal gestore stesso;
3) di approvare i seguenti indirizzi alle Autorita' competenti:
a) adottare il sistema di reporting di cui al punto 1, adattandolo in
modo modulare agli assetti impiantistici risultanti dal processo di
valutazione integrata ambientale e riportato nell'AIA;
b) non inserire la previsione della tenuta del "Registro degli
autocontrolli" nelle AIA che verranno rilasciate;
c) di provvedere all'aggiornamento delle AIA gia' rilasciate senza
oneri aggiuntivi per il gestore;
4) di demandare alla Direzione Ambiente difesa del suolo e della costa
l'adozione dei provvedimenti necessari per rendere disponibili i
reports:
a) ai diversi livelli istituzionali per i successivi momenti di
riscontro sulla efficacia del sistema di reporting sia  ai fini di
rivedere la sua configurazione sia per valutare la eventuale ricaduta
sugli obblighi di monitoraggio e controllo contenuti nel Piano di
monitoraggio e controllo dell'AIA al fine di evitare ulteriori aggravi
per i gestori degli impianti;
b) al pubblico interessato ed al pubblico secondo i principi fissati
dal DLgs 59/05 e della vigente normativa in materia di accesso alle
informazioni ambientali;
c) di elaborare un piano dettagliato di tutte le attivita' necessarie
per rendere disponibili all'interno del citato catalogo pubblico
dell'informazione ambientale i dati contenuti nell'autorizzazione
integrata ambientale e di qualsiasi suo aggiornamento, nonche' i dati
di reporting conseguenti alle applicazioni in esse contenute;
5) di inviare copia della presente deliberazione alle Province
emiliano-romagnole, autorita' competenti per l'Autorizzazione
Integrata Ambientale, all'ARPA Emilia-Romagna ed alle Associazioni
Imprenditoriali;
6) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di:
- valutare il sistema di reporting qui approvato per la sua adozione
ai sensi dell'art. 6, "Indirizzi per garantire l'uniforme applicazione
sul territorio nazionale", del DLgs 59/05;
- analizzare la personalizzazione del sistema di reporting per gli
altri processi produttivi ricompresi nella categoria IPPC "3.5.
Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura,
in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres,
porcellane, con una capacita' di produzione di oltre 75 tonnellate al
giorno e/o con una capacita' di forno superiore a 4 m3 e con una
densita' di colata per forno superiore a 300 kg/m3";
7) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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