REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
S O M M A R I O
Art.  1 -  Finalita'
Art.  2 -  Sistema integrato di intervento
Art.  3 -  Tutela della salute
Art.  4 -  Attivita' trattamentali e socio educative
Art.  5 -  Attivita' di sostegno alle donne detenute
Art.  6 -  Attivita' di istruzione e formazione
Art.  7 -  Formazione congiunta degli operatori
Art.  8 -  Attivita' lavorativa
Art.  9 -  Funzioni di coordinamento e di controllo
Art. 10 -  Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure
restrittive o limitative della liberta' personale
Art. 11 -  Norma finanziaria
Art. 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna concorre a tutelare, d'intesa con il
Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il
Centro per la giustizia minorile, i diritti e la dignita' delle
persone adulte e minori ristrette negli Istituti di pena presenti sul
territorio regionale, ammesse a misure alternative alla detenzione o
sottoposte a procedimento penale. La Regione Emilia-Romagna opera, nel
rispetto della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della liberta') e successive integrazioni e modificazioni, e nei
limiti della propria competenza, affinche' le pene tendano alla
rieducazione del condannato, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della
Costituzione.
2. Gli interventi regionali perseguono le seguenti finalita':
a) assicurare il rispetto dei diritti fondamentali delle persone
indicate al comma 1;
b) favorire il recupero ed il reinserimento nella societa' delle
persone assoggettate alle misure limitative e privative della liberta'
personale.
3. La Regione promuove la collaborazione con gli Enti locali, con le
Aziende Unita' sanitarie locali (di seguito denominate "Aziende Usl" o
"Azienda Usl") e con i soggetti di cui all'articolo 20 della legge
regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali), quale mezzo fondamentale per
l'attuazione degli interventi disciplinati dalla presente legge.
Art. 2
Sistema integrato di intervento
1. La Regione, al fine di favorire il reinserimento sociale delle
persone di cui all'articolo 1 e ridurre il rischio di recidiva,
d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione
penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, promuove
interventi e progetti nell'ambito della pianificazione sociale
integrata, in particolare attraverso i Piani di zona di cui
all'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003, in armonia con la
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali).
Art. 3
Tutela della salute
1. La Regione tutela la salute delle persone di cui al comma 1
dell'articolo 1 attraverso l'attuazione del progressivo trasferimento
di ogni competenza in capo al Servizio sanitario nazionale della
sanita' negli Istituti penitenziari, cosi' come previsto dal comma 283
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008).
2. La Regione garantisce, secondo modalita' concordate con il
Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il
Centro per la giustizia minorile, nelle more dell'attuazione del
decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina
penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della L. 30 novembre 1998, n.
419), l'assistenza farmaceutica e specialistica, attraverso le Aziende
Usl e le Aziende ospedaliere. In particolare, nelle modalita'
concordate si definiscono le risorse finanziarie, tecnologiche e
professionali che il Provveditorato regionale dell'amministrazione
penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile mettono a
disposizione, nonche' le risorse regionali.
3. Nell'ambito della tossicodipendenza la Regione indirizza e promuove
la realizzazione, presso le Aziende Usl, sedi di Istituti
penitenziari, di e'quipe integrate, assicurando le prestazioni di
assistenza ai detenuti ed agli internati, anche attraverso la
definizione di protocolli operativi omogenei. Nei confronti dei
soggetti in area penale esterna, la Regione indirizza e promuove
l'intervento dei servizi territoriali per le dipendenze delle Aziende
Usl.
4. La Regione garantisce altresi' gli interventi di prevenzione
sanitaria, ivi compresi gli interventi di profilassi delle malattie
infettive.
5. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale
dell'amministrazione penitenziaria, con i Dipartimenti di salute
mentale delle Aziende Usl e con il coinvolgimento delle associazioni
di volontariato, promuove iniziative e progetti finalizzati alla presa
in carico degli internati dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di
Reggio Emilia, al fine di facilitare la revoca anticipata della misura
di sicurezza stessa, la cura, in ambiente libero od in struttura a
custodia attenuata, dell'infermita' psichica degli internati, nonche'
al fine di favorire il reinserimento nella comunita' della nostra
regione, se residenti nel nostro territorio, o facilitarne il rientro
nelle comunita' di provenienza, se residenti in altre regioni.
Art. 4
Attivita' trattamentali e socio educative
1. La Regione promuove interventi e progetti, intra ed extra murari,
volti al sostegno ed allo sviluppo del percorso di reinserimento
sociale dei detenuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a:
a) mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con la famiglia
d'origine, con particolare attenzione alla tutela del ruolo
genitoriale e della relazione figli-genitori;
b) mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con la comunita'
esterna;
c) coordinare i progetti pedagogici adottati dai singoli Istituti
penitenziari e dai servizi del Centro per la giustizia minorile con il
sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge
regionale n. 2 del 2003;
d) favorire l'accesso degli ex-detenuti agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ed ai contributi del Fondo per l'accesso
all'abitazione in locazione, secondo quanto previsto dalla legge
regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento
pubblico nel settore abitativo).
3. Per una efficace realizzazione degli interventi di cui al comma 1,
la Regione promuove e sostiene il coordinamento e l'integrazione tra i
servizi sociali degli Enti locali, il Provveditorato regionale
dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia
minorile, le associazioni di volontariato e gli altri soggetti
pubblici e privati interessati alle politiche di inclusione sociale
dei detenuti, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli
finalizzati a favorire le intese per la realizzazione di una proficua
azione integrata.
4. La Regione promuove l'attivita' degli sportelli informativi
all'interno degli Istituti penitenziari allo scopo di:
a) garantire maggiormente i detenuti;
b) favorire l'attivita' degli operatori penitenziari;
c) favorire le attivita' di accompagnamento e di accoglienza dei
detenuti prossimi alla fine della pena;
d) sostenere gli interventi di mediazione socio-sanitaria e di
mediazione culturale di cui all'articolo 1, comma 5, lettera p) della
legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale
dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21
febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2).
5. La Regione, al fine di porre attenzione alle problematiche relative
alle vittime del reato e per ampliare spazi alternativi alle misure
privative della liberta' personale, sostiene, anche in via
sperimentale, l'organizzazione e la realizzazione di interventi e di
progetti di mediazione penale, con particolare attenzione all'area dei
minori, anche attraverso specifici provvedimenti della Giunta
regionale.
Art. 5
Attivita' di sostegno alle donne detenute
1. La Regione promuove iniziative e progetti finalizzati alle esigenze
specifiche delle donne detenute.
2. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale
dell'amministrazione penitenziaria ed attraverso il coinvolgimento
degli Enti locali, delle Aziende Usl e dei soggetti di cui
all'articolo 20 della legge regionale n. 2 del 2003, sostiene
iniziative atte a favorire misure alternative alla detenzione per le
donne detenute con figli minori, in armonia con la legge 8 marzo 2001,
n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra
detenute e figli minori).
3. Per la popolazione carceraria femminile si provvede ad attivare
progetti tendenti a migliorare le condizioni di vita all'interno del
carcere con opportuni interventi di assistenza sanitaria specialistica
e di prevenzione mirata particolarmente ai problemi della donna.
Art. 6
Attivita' di istruzione e formazione
1. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale
dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia
minorile promuove il diritto di accesso ai percorsi di
alfabetizzazione, di istruzione e formazione professionale, sia
all'interno degli Istituti penitenziari che all'esterno, con
particolare attenzione ai corsi di lingua italiana rivolti alla
popolazione straniera.
2. La Regione concorre, d'intesa con il Provveditorato regionale
dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia
minorile, alla programmazione di interventi formativi integrati,
assicura il coordinamento fra gli attori dei diversi sistemi coinvolti
nell'offerta di istruzione e formazione professionale, cosi' come
previsto dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per
l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e
per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in
integrazione tra loro).
3. La Regione, nel processo di istruzione e formazione professionale,
favorisce la partecipazione dei soggetti istituzionali, dei soggetti
di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 2 del 2003 e di altri
soggetti comunque interessati, realizzando interventi che tengano
conto delle esigenze e delle tendenze del mercato del lavoro locale.
Art. 7
Formazione congiunta degli operatori
1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 12 del 2003, la
Regione sostiene, d'intesa con il Provveditorato regionale
dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia
minorile, percorsi di aggiornamento a carattere interdisciplinare
rivolti agli operatori dell'amministrazione penitenziaria, della
giustizia minorile, dei servizi territoriali pubblici e privati,
nonche' delle associazioni di volontariato, come previsto
dall'articolo 8 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme
per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato.
Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali
di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul
volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)).
Art. 8
Attivita' lavorativa
1. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale
dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia
minorile, e con il coinvolgimento degli Enti locali, delle Aziende
Usl, delle associazioni di volontariato e di altri soggetti pubblici e
privati interessati, sostiene l'avvio e lo sviluppo di attivita' di
orientamento, consulenza e motivazione al lavoro dei soggetti di cui
al comma 1 dell'articolo 1, prevedendo forme di integrazione con i
servizi per l'impiego gia' presenti sul territorio, cosi' come
previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire
l'attivita' lavorativa dei detenuti) e dalla legge regionale 1 agosto
2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualita',
della sicurezza e della regolarita' del lavoro).
2. La Regione, in particolare, promuove progetti specifici, anche
sperimentali, al fine di favorire la partecipazione di persone
sottoposte a misure privative e limitative della liberta' personale ad
attivita' di imprenditorialita' sociale.
3. La Regione, tramite gli strumenti di cui all'articolo 9 della legge
regionale n. 17 del 2005, sostiene il reinserimento sociale delle
persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, ammesse al lavoro esterno
ex articolo 21 della legge n. 354 del 1975, inerente l'ordinamento
penitenziario, od ammesse ad altre misure alternative che richiedano
il lavoro come elemento fondamentale del trattamento. Eroga altresi' a
favore dei loro datori di lavoro gli incentivi di cui all'articolo 10
della legge regionale n. 17 del 2005.
4. Nei limiti e con le modalita' indicate dall'articolo 11 della legge
regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n.
381), la Regione favorisce la stipulazione di apposite convenzioni fra
le amministrazioni pubbliche attive nei settori disciplinati dalla
presente legge e le cooperative sociali, per la gestione e fornitura
dei beni e servizi.
Art. 9
Funzioni di coordinamento e di controllo
1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli
istituzionali per l'attuazione delle disposizioni della presente
legge.
2. La Giunta regionale attiva procedure volte alla stipulazione di
protocolli d'intesa con il Ministero della Giustizia, nei quali siano
individuate le azioni e gli interventi che la Regione ed il Ministero
realizzano a favore dei minori imputati di reato e degli adulti
sottoposti a misure penali restrittive e limitative della liberta',
nonche' le procedure di collaborazione e coordinamento tra le due
amministrazioni.
3. Annualmente la Giunta regionale presenta alla Commissione
assembleare competente una relazione contenente lo stato delle
iniziative specificamente rivolte alla popolazione carceraria della
regione. In tale relazione, inoltre, la Giunta informa sullo stato
delle infrastrutture carcerarie, fornisce dati sugli indici di
affollamento, sulla provenienza dei detenuti, sulle diverse tipologie
di reato, sullo stato di salute dei detenuti, con particolare
riferimento alla casistica delle patologie piu' gravi, sul livello di
alfabetizzazione, sulle problematiche del lavoro e le emergenze di
carattere sociale rilevate.
4. Le iniziative di cui al comma 3 riguardano in particolare:
a) l'entita' e l'origine delle risorse utilizzate;
b) le misure adottate a sostegno della possibilita' dei detenuti di
fruire di regimi alternativi alla detenzione;
c) le politiche svolte in campo sanitario;
d) le misure effettuate, con fondi propri e con risorse comunitarie,
nel campo delle politiche formative, del lavoro, dell'integrazione
culturale e sociale dei detenuti;
e) l'entita' e la tipologia delle commesse regionali riguardanti il
lavoro svolto dai detenuti all'interno ed all'esterno delle strutture
penitenziarie, nonche' gli interventi attuati nel campo dell'edilizia
penitenziaria.
Art. 10
Ufficio del Garante regionale
delle persone sottoposte a misure restrittive
o limitative della liberta' personale
1. E' istituito l'Ufficio del Garante regionale delle persone
sottoposte a misure restrittive o limitative della liberta' personale,
di seguito denominato "Garante", al fine di contribuire a garantire,
in conformita' ai principi costituzionali e nell'ambito delle
competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti
penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle strutture
sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio,
nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea
per stranieri. Le funzioni di garanzia verso i minori sono svolte in
stretta collaborazione con il Garante regionale per l'infanzia e
l'adolescenza di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
(Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza).
2. Il Garante e' scelto tra personalita' con comprovata competenza in
ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle
scienze sociali o dei diritti umani. Deve offrire garanzia di
probita', indipendenza, obiettivita', competenza e capacita'
nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio
e valutazione.
4. Il Garante e' nominato con atto dell'Assemblea legislativa
regionale, dura in carica cinque anni e non puo' essere riconfermato.
Alla scadenza del mandato, resta in carica fino alla nomina del
successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta
giorni, entro il quale deve essere nominato il nuovo Garante.
5. L'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di presidenza,
disciplina con proprio atto il trattamento economico, la composizione,
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante
regionale.
Art. 11
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con i fondi stanziati nelle Unita' previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o con
l'istituzione di apposite Unita' previsionali di base e relativi
capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilita' ai sensi
di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 febbraio 2008	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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