REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 gennaio 2008, n. 153

Proroga motivata, ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24, in materia di nomine di competenza regionale, del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). (Iniziativa del consigliere Rivi)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la L.R. 30 gennaio 2001, n. 1 "Istituzione, organizzazione e
funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)" e
successive modificazioni;
visto l'articolo 3 bis della suddetta legge che prevede, al comma 1,
che il Presidente e gli altri componenti del Comitato restano in
carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili e al comma 5
che al rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si
provvede entro sessanta giorni dalla scadenza;
richiamate le proprie deliberazioni:
- progr. n. 428 del 3 dicembre 2002 con cui si e' proceduto alla
nomina del Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni
(CORECOM);
- progr. n. 429 del 3 dicembre 2002 di elezione dei componenti del
Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
- progr. n. 605 del 6 ottobre 2004 con cui si e' proceduto
all'elezione di un componente del CORECOM in sostituzione di uno dei
componenti dimissionario;
constatato che il mandato e' scaduto il 2 dicembre 2007;
dato atto che al rinnovo del Comitato si provvede entro sessanta
giorni dalla scadenza;
constatato, inoltre, che il suddetto comitato, ai sensi dell'art. 19,
comma 1 della L.R. 24/94, come d'altronde tutti gli organi la cui
nomina spetta al Consiglio regionale, resta in carica fino al rinnovo,
anche se scaduto, ma comunque per non piu' di due mesi dalla
scadenza;
visto, per intero l'art. 19 della citata L.R. 24/94 "Proroga degli
organi nominati dal Consiglio regionale. 1) Gli organi la cui nomina
spetta al Consiglio regionale restano in carica fino al rinnovo, anche
se scaduti. Essi tuttavia decadono qualora il Consiglio regionale,
entro i due mesi successivi alla loro scadenza, non ne deliberi
motivatamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti la proroga
per un tempo determinato, in nessun caso superiore a sei mesi
decorrenti dalla prima scadenza. 2) Durante il periodo di proroga
previsto dal comma 1 gli organi prorogati conservano la pienezza delle
loro funzioni.";
dato atto che la legislazione nazionale e regionale ha affidato al
CORECOM compiti sempre piu' rilevanti, incisivi e di grande
delicatezza fra i quali, a mero titolo di esemplificazione, la
vigilanza e il controllo per il rispetto della normativa in materia di
campagne elettorali e in materia di tutela dei minori, la funzione di
conciliazione rivolta ai cittadini;
considerato che e' stata approvata la L.R. 21 dicembre 2007, n. 27,
che apporta modifiche nella composizione del CORECOM per cui si rende
necessaria un'attenta verifica delle scelte da effettuarsi in ordine
alla ricostituzione dello stesso nella sua nuova composizione;
ritenuto pertanto di dovere garantire la continuita' dello svolgimento
di tali funzioni;
considerato che i componenti il CORECOM devono possedere ". . .
competenza o esperienza nel settore della comunicazione, in almeno uno
dei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, ovvero
competenza o esperienza amministrativa, di direzione o di controllo .
. ." e che inoltre le procedure di nomina di cui alla L.R. 1/01 sono
complesse e comportano l'intervento coordinato di piu' organi
affinche' l'intero procedimento sia perfezionato;
ritenuto pertanto opportuno di procedere in applicazione dell'articolo
19 della L.R. 24/94 con deliberazione motivata alla proroga del
CORECOM sino alla data dell'elezione dei nuovi componenti e comunque
non oltre la data del 2 giugno 2008;
previa votazione palese, a maggioranza assoluta dei componenti
l'Assemblea legislativa, mediante apparecchiatura elettronica che da'
il seguente risultato
(Consiglieri assegnati n. 50)
presenti	n. 40
assenti	n. 10
voti favorevoli	n. 40
voti contrari	n.  -
astenuti	n.  -
delibera:
1) di prorogare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R.
24/94, sulla base delle motivazioni riportate in premessa e che qui si
intendono integralmente richiamate, il Comitato regionale per le
comunicazioni (CORECOM) nella sua attuale composizione sino alla data
dell'elezione dei nuovi componenti e comunque non oltre la data del 2
giugno 2008;
2) di dare atto che gli effetti del presente atto di proroga
cesseranno con effetto immediato e senza necessita' di ulteriori
comunicazioni dalla data dell'elezione dei nuovi componenti del
CORECOM, se antecedente la data del 2 giugno 2008;
3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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