REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 2

REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA SALUTE IN ATTUAZIONE DELL'ART.6 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 4 (DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITA'. ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE)

LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO
con deliberazione n. 2222 del 15 dicembre 2008
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
con decreto n. 268 del 23 dicembre 2008
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente Regolamento da' attuazione all'art. 6 comma 2, della
legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti
della disabilita' - ulteriori misure di semplificazione ed altre
disposizioni in materia sanitaria e sociale), definendo le modalita'
di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alle
misure di prevenzione e di tutela della salute e individuando i casi
di superamento degli accertamenti sanitari e delle relative
certificazioni sulla base dei principi di evidenza scientifica ed
efficacia delle prestazioni sanitarie.
Art. 2
Certificazioni di idoneita' sanitaria
1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro) per i lavoratori soggetti a
sorveglianza sanitaria, agli effetti di quanto disposto dall'art. 6
comma 2, della legge regionale n. 4 del 2008 e' abolito l'obbligo di
presentazione delle seguenti certificazioni:
a) certificato di sana e robusta costituzione di cui:
1) all'articolo 2 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 (Regolamento
sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di
istruzione);
2) all'articolo 17, comma 2, del regolamento per l'esecuzione del
regio decreto legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le
scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate
di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti
sanitari e visitatrici, approvato con regio decreto 21 novembre 1929,
n. 2330;
3) all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 novembre 2000, n. 402 (Regolamento concernente modalita'
per il conseguimento della idoneita' alle funzioni di ufficiale
esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio
1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell'articolo 31 della legge 8
maggio 1998, n. 146);
b) certificato medico comprovante la sana costituzione per i
farmacisti di cui:
1) all'articolo 4, comma 1, lettera e), all'articolo 31, comma quinto
e all'articolo 32, comma primo, del regio decreto 30 settembre 1938,
n. 1706 (Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico) e
successive modificazioni;
2) all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della
legge 2 aprile 1968, n. 475 recante norme concernenti il servizio
farmaceutico;
c) certificato di idoneita' fisica per l'assunzione nel pubblico
impiego di cui all'articolo 2, comma 1, punto 3), del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi). Tale abolizione non
riguarda le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali di
cui all'art. 117, comma secondo lett. g) della Costituzione;
d) certificato di idoneita' psico-fisica al lavoro di cui:
1) all'articolo 27, comma 1, del Regolamento speciale per l'impiego
dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147
(Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas
tossici);
2) all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 1 marzo 1974
(Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore);
3) all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 5 febbraio 1992, n.
122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale
e disciplina dell'attivita' di autoriparazione);
4) all'articolo 240, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada);
5) all'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293
(Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio);
6) alla legge 22 giugno 1939, n. 1239 (Istituzione di una tessera
sanitaria per le persone addette ai lavori domestici);
7) all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n.
81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori
disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida
alpina);
8) all'articolo 27, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli
infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547).
Art. 3
Certificati di idoneita' al lavoro
per minorenni e apprendisti
1. Agli effetti di quanto disposto dall'art. 6 comma 2, della legge
regionale n. 4 del 2008, e' abolito l'obbligo di presentazione delle
certificazioni di idoneita' al lavoro e dei relativi accertamenti di
cui all'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina
dell'apprendistato), all'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione della disciplina legislativa dell'apprendistato) e
all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro
dei bambini e degli adolescenti) come sostituito dall'articolo 9 del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (Attuazione della direttiva
94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro), per i
minori e gli apprendisti, minorenni o maggiorenni.
2. Per i minori e gli apprendisti soggetti a sorveglianza sanitaria,
in quanto addetti a lavorazione a rischio ai sensi del decreto
legislativo n. 81 del 2008, si applica la normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 4
Determinazioni in materia di Medicina scolastica
1. Agli effetti di quanto disposto dall'art. 6 comma 2, della legge
regionale n. 4 del 2008 sono aboliti gli obblighi - di cui agli
articoli 11, 12 e 13 del DPR 11 febbraio 1961, n. 264 e all'articolo 8
del DPR 22 dicembre 1967, n. 1518 - concernenti l'attivita' medica
all'interno delle strutture scolastiche.
2. Per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori non e'
richiesta in alcun caso la presentazione del certificato sanitario.
3. In tutti i casi in cui e' richiesto il certificato che attesta
l'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso e'
sostituito da autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa).
4. Le certificazioni di esonero dalla educazione fisica, previste
all'art 303 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado)
e le certificazione di riammissione scolastica oltre i 5 giorni di
assenza, previste dall'art 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione
del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), sono
rilasciate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera
scelta.
Art. 5
Norma finale
1. I certificati di cui al presente Regolamento sono rilasciati solo
ai soggetti tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 23 dicembre 2008	Il Vicepresidente
	Flavio Delbono

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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