REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINAN- ZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art.	1 -  Automazione e manutenzione del sistema informativo
regionale
Art.	2 -  Sistema informativo agricolo regionale
Art.	3 -  Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali
Art.	4 -  Contributo alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole
Art.	5 -  Contributo al Comitato di solidarieta' alle vittime delle
stragi
Art.	6 -  Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze
dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della
polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere
Art.	7 -  Cartografia regionale
Art.	8 -  Interventi per la forestazione
Art.	9 -  Interventi nel settore delle bonifiche
Art.	10 -  Organizzazione turistica regionale. Interventi per la
promozione e commercializzazione turistica
Art.	11 -  Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e
del sistema sciistico
Art.	12 -  Fondo per la conservazione della natura
Art.	13 -  Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua
di competenza regionale
Art.	14 -  Opere acquedottistiche e fognarie
Art.	15 -  Fondo di dotazione della Fondazione Centro Ricerche Marine
Art.	16 -  Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
Art.	17 -  Parco regionale del delta del Po
Art.	18 -  Patrimonio naturale regionale
Art.	19 -  Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua
di competenza regionale
Art.	20 -  Interventi ed opere di difesa della costa
Art.	21 -  Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque
porti regionali
Art.	22 -  Investimenti nel settore dei trasporti
Art.	23 -  Rete viaria di interesse regionale
Art.	24 -  Societa' Ferrovie Emilia-Romagna Srl
Art.	25 -  Societa' per azioni Aeradria "Aeroporto Federico Fellini" -
Rimini
Art.	26 -  Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione
Emilia-Romagna alla societa' per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" -
Forli'
Art.	27 -  Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
Art.	28 -  Legge regionale n. 14 del 2008 in materia di politiche per
le giovani generazioni - Ulteriori finanziamenti - Mezzi regionali
Art.	29 -  Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio
sanitario regionale
Art.	30 -  Fondo regionale per la non autosufficienza
Art.	31 -  Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
Art.	32 -  Interventi volti alla tutela e al controllo della
popolazione canina e felina
Art.	33 -  Opere urgenti di edilizia scolastica
Art.	34 -  Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
Art.	35 -  Recupero e restauro di immobili di particolare valore
storico e culturale
Art.	36 -  Trasferimento all'esercizio 2009 delle autorizzazioni di
spesa relative al 2008 finanziate con mezzi regionali
Art.	37 -  Proroga degli organi di rappresentanza e tutela
dell'artigianato
Art.	38 -  Modifiche alle leggi regionali n. 11 del 2001 e n. 10 del
2008
Art.	39 -  Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
Art.	40 -  Integrazione della legge regionale n. 23 del 2007
Art.	41 -  Copertura finanziaria
Art.	42 -  Entrata in vigore
Art. 1
Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale
1. Per le attivita' inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalita' di cui alla legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione),
sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26
luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale
manutenzione e sviluppo
Esercizio 2009: Euro 2.300.000,00;
b) Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale -
comunicazione pubblica (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e
art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B.
1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2009: Euro 70.000,00;
c) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (articolo
17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e articolo 13, L.R. 24 maggio
2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del
sistema informativo regionale
Esercizio 2009: Euro 6.100.000,00;
d) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano
telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e
L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 -
Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2009: Euro 20.000.000,00.
Art. 2
Sistema informativo agricolo regionale
1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai
sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997,
n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di
agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) e' disposta
per l'esercizio 2009 una autorizzazione di spesa di Euro 1.500.000,00
a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 -
Sistema informativo agricolo.
Art. 3
Esercizio associato intercomunale
delle funzioni catastali
1. Per incentivare l'esercizio associato delle funzioni catastali da
parte degli Enti locali, a norma dell'articolo 14 bis della legge
regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e
altre disposizioni in materia di Enti locali), e' disposta per
l'esercizio 2009 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00 a
valere sul Capitolo 3201 afferente alla U.P.B. 1.2.2.2.2600 - Riordino
territoriale.
Art. 4
Contributo alla Fondazione
Scuola di Pace di Monte Sole
1. Per la promozione e lo svolgimento di iniziative di ricerca ed
informazione, di educazione al valore della pace e al rispetto dei
diritti civili, volte ad affrontare il tema della gestione non
violenta e costruttiva dei conflitti in atto e della lotta ad ogni
forma di xenofobia e razzismo, ai sensi della legge regionale 13
novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla
costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole), la
Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a concedere per l'esercizio 2009
un contributo di Euro 100.000,00 alla Fondazione Scuola di Pace di
Monte Sole, a valere sul Capitolo 2659, nuova istituzione, nell'ambito
della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributo ad enti e istituzioni che
perseguono scopi di interesse per la Regione.
Art. 5
Contributo al Comitato di solidarieta'
alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a corrispondere per
l'esercizio 2009 un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di
solidarieta' alle vittime delle stragi costituito fra la Regione
Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna,
Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul
Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad
enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.
Art. 6
Interventi a favore degli eredi di appartenenti
alle Forze dell'ordine, alle Forze armate,
ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale
caduti nell'adempimento del proprio dovere
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a concedere agli eredi
degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai
Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti
nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un
contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro 50.000,00.
2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e
le modalita' per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' disposta per l'esercizio
finanziario 2009 un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a
valere sul Capitolo 2685, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945 -
Interventi di solidarieta'.
Art. 7
Cartografia regionale
1. Per le finalita' di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24
(Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia
regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile
1975, n. 24)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del
Sistema informativo regionale
Esercizio 2009: Euro 300.000,00;
b) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica
regionale geologica, pedologica, pericolosita' e dei rischi
geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B.
1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e
pedologia
Esercizio 2009: Euro 500.000,00;
c) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica
regionale geologica, pedologica, pericolosita' e dei rischi
geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B.
1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2009: Euro 250.000,00.
Art. 8
Interventi per la forestazione
1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il
miglioramento del patrimonio forestale regionale e' disposta la
seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6200
- Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali:
a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento
agro-silvo pastorale del patrimonio forestale regionale nonche' per la
esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2,
L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)"
Esercizio 2009: Euro 	1.000.000,00.
Art. 9
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti
di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le
seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di
bonifica danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche e per
l'immediato intervento (art. 4, comma 3, legge 25 maggio 1970, n. 364;
artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. e), L.R.
2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi
di bonifica e irrigazione
Esercizio 2009: Euro 2.000.000,00;
b) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2,
lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B.
1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica
Esercizio 2009: Euro 1.835.000,00.
Art. 10
Organizzazione turistica regionale.
Interventi per la promozione
e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge
regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale -
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica -
Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio
1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R.
9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del
turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni,
integrazioni e modifiche di spesa:
a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di
promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2,
lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2009: + Euro 1.401.477,50
Esercizio 2010:    Euro 8.500.000,00;
b) Cap. 25564 "Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e
di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il
cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e
commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese
aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art.
7, comma 2, lett. b) e c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2009: - Euro 51.477,50
Esercizio 2010:    Euro 5.500.000,00.
Art. 11
Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali
e del sistema sciistico
1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni
invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma
della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la
qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della
Regione Emilia-Romagna), nell'ambito del sottoindicato capitolo
afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione
e qualificazione delle strutture turistiche, sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 25572 "Contributi in conto capitale per interventi relativi a
sistemazione, revisione, innovazione, ammodernamento ed al
miglioramento dei livelli di sicurezza di piste da sci e impianti a
fune (art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"
Esercizio 2009: Euro 400.000,00;
b) Cap. 25780 "Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione
delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e
per la revisione degli impianti a fune (L.R. 24 agosto 1987, n. 26
abrogata e art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"
Esercizio 2009: Euro 500.000,00.
Art. 12
Fondo per la conservazione della natura
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge
regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia
della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la
conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti
del sottobosco) e nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti
alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, e' disposto
quanto segue:
a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della
natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 24
gennaio 1977, n. 2, e' disposta un'autorizzazione di spesa per
l'esercizio 2009 di Euro 30.000,00 (Cap. 38050);
b) per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione
della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di
particolare pregio e significato, anche in collaborazione con
l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma
dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2 del
1977, e' disposta per l'esercizio 2009 un'autorizzazione di spesa di
Euro 44.021,43 (Cap. 38058);
c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in
gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale, ai sensi
dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977, e' disposta per
l'esercizio 2009 un'autorizzazione di spesa di Euro 51.648,38 (Cap.
38070).
Art. 13
Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena
nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza
regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio
meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n.
523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie) e' disposta l'autorizzazione di
spesa a valere sul Capitolo 39187 ed appartenente alla U.P.B.
1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per
l'esercizio 2009, di Euro 570.000,00.
Art. 14
Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per la
esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell'articolo
3, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina
transitoria degli interventi per il finanziamento di opere
idroigieniche nel territorio regionale), nell'ambito dei capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere acquedottistiche, fognarie
e impianti di depurazione, e' disposta la seguente autorizzazione di
spesa:
a) Cap. 35305 "Contributi in capitale a favore di Comuni per
l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2,
L.R. 15 novembre 1976, n. 47)"
Esercizio 2009: Euro 721.000,00.
Art. 15
Fondo di dotazione della Fondazione
Centro Ricerche Marine
1. Per la trasformazione della Societa' "Centro di Ricerche Marine -
Societa' consortile per azioni" della quale la Regione Emilia-Romagna
e' gia' socia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge
regionale 22 novembre 1991, n. 30 (Partecipazione della Regione
Emilia-Romagna alla Societa' "Centro di Ricerche Marine"), in
"Fondazione Centro Ricerche Marine", ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 37 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure
per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la
razionalizzazione delle funzioni), la Regione Emilia-Romagna autorizza
la costituenda Fondazione a mantenere la propria quota di
partecipazione al capitale sociale a titolo di fondo di dotazione. La
Regione Emilia-Romagna e' altresi' autorizzata a conferire, all'atto
della trasformazione, un fondo di dotazione pari a Euro 65.000,00 a
valere sul Capitolo 37049 (nuova istituzione) afferente alla U.P.B.
1.4.2.3.14130 - Partecipazione alla "Fondazione Centro Ricerche
Marine".
Art. 16
Pianificazione di tutela,
uso e risanamento delle acque
1. Per l'attuazione del piano regionale finalizzato al risanamento,
uso e tutela delle acque ai sensi dell'articolo 114 della legge
regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale), a valere sul Capitolo 37250, afferente alla U.P.B.
1.4.2.3.14170 - Piano di risanamento idrico, e' disposta per
l'esercizio 2009 una autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00.
Art. 17
Parco regionale del delta del Po
1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione
dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del
delta del Po, ai sensi della normativa regionale e con riferimento
all'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27
(Istituzione del Parco regionale del delta del Po) e alla legge
regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della
gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti
della Rete natura 2000), sono disposte le seguenti ulteriori
autorizzazioni di spesa, a valere sul Capitolo 38030 afferente alla
U.P.B. 1.4.2.3.14300 - Parchi e riserve naturali:
Esercizio 2009: Euro 300.000,00;
Esercizio 2010: Euro 300.000,00.
Art. 18
Patrimonio naturale regionale
1. Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale
regionale e per lo sviluppo socio-economico del territorio ai sensi
della legge regionale n. 6 del 2005, per l'esercizio 2009 sono
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa a valere sul Capitolo
38090 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 - Recupero e valorizzazione
delle risorse ambientali:
Esercizio 2009: Euro 2.500.000,00
Esercizio 2010: Euro 1.900.000,00.
Art. 19
Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e
relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale e'
disposta per l'esercizio 2009 una ulteriore autorizzazione di spesa di
Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 39220 "Interventi di
sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6
luglio 1974, n. 27)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi
di sistemazione idraulica e ambientale.
Art. 20
Interventi ed opere di difesa della costa
1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei
centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai
fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi dell'articolo 29
della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento
generale di variazione) e' disposta per l'esercizio 2009 una ulteriore
autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo
39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di
difesa della costa.
Art. 21
Costruzione di opere, impianti e attrezzature
nei cinque porti regionali
1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale
carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque
porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27
aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema
portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento -
Attribuzione e delega di funzioni amministrative) e' disposta per
l'esercizio 2009 una autorizzazione di spesa di Euro 1.900.000,00 a
valere sul Capitolo 41360 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15800 -
Porti regionali e comunali.
Art. 22
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 -
Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualita' della
mobilita' urbana, e' disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in
infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31,
comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a) L.R.
2 ottobre 1998, n. 30)" Esercizio 2009: Euro 4.500.000,00.
Art. 23
Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilita' di
interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n.
3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B.
1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, e'
disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di
sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprieta'
comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come
modificato dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)"
Esercizio 2009: Euro 3.750.000,00.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali,
nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 "Miglioramento e costruzione
opere stradali", per l'importo di Euro 2.500.000,00, a valere sul
Capitolo 45177, a seguito della presunta mancata assunzione
dell'impegno nel corso dell'esercizio 2008, sono trasferite
all'esercizio 2009 e riproposte sul Capitolo 45184.
Art. 24
Societa' Ferrovie Emilia-Romagna Srl
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare all'aumento
del capitale sociale della Societa' Ferrovie Emilia-Romagna Srl della
quale e' gia' socio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000,
n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote
della Societa' "Ferrovie Emilia-Romagna Societa' a responsabilita'
limitata").
2. A tal fine e' disposta per l'esercizio 2009 una autorizzazione di
spesa di Euro 10.000.000,00 a valere sul Capitolo 43672 nell'ambito
della U.P.B. 1.4.3.3.16501 - Partecipazione regionale a societa' per
il trasporto ferroviario.
Art. 25
Societa' per azioni Aeradria
"Aeroporto Federico Fellini" - Rimini
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare all'aumento
del capitale sociale della Spa Aeradria "Aeroporto Federico Fellini"
con sede a Rimini, della quale e' gia' socio ai sensi dell'articolo 29
della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del
bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione).
2. A tal fine e' disposta per l'esercizio 2009 una autorizzazione di
spesa di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 45722, nuova
istituzione, nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti
regionali.
Art. 26
Oneri derivanti dalla partecipazione
della Regione Emilia-Romagna
alla societa' per azioni SEAF
"Aeroporto L. Ridolfi" - Forli'
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare al reintegro
del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Societa' per
azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forli', della quale e'
gia' socio ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 13 del
2006. A tal fine e' autorizzata la spesa di Euro 1.155.498,30 per
l'esercizio 2009, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B.
1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.
2. La Regione Emilia-Romagna e' altresi' autorizzata a provvedere alla
copertura della quota di propria spettanza delle perdite maturate
dalla Societa' per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in
Forli'. A tal fine e' autorizzata la spesa di Euro 844.501,70 per
l'esercizio 2009, a valere sul Capitolo 45720 - afferente alla U.P.B.
1.4.3.2.15340 - Aeroporti regionali.
Art. 27
Lavori d'urgenza e provvedimenti
in casi di somma urgenza
1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti
all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a
rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamita', in
materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a
norma del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e degli articoli
146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n.
109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive
modificazioni), e' disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio
finanziario 2009, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B.
1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento, di
Euro 3.900.000,00.
Art. 28
Legge regionale n. 14 del 2008
in materia di politiche per le giovani generazioni -
Ulteriori finanziamenti - Mezzi regionali
1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo degli ulteriori finanziamenti a
valere sulla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia
di politiche per le giovani generazioni), a tale scopo specifico
accantonati, per l'esercizio 2009, nell'ambito del fondo speciale
afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 - Capitolo 86350 - spese correnti,
per l'importo di Euro 500.000,00 e del fondo speciale afferente
all'U.P.B. 1.7.2.3.29150 - Capitolo 86500 - spese di investimento, per
l'importo di Euro 1.000.000,00, la Giunta regionale e' autorizzata ad
apportare per l'esercizio finanziario 2009, ove necessario, con
proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di
cassa, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera
d) della legge regionale n. 40 del 2001 e nel rispetto degli equilibri
economico-finanziari del bilancio.
2. I provvedimenti di variazione di cui al comma 1 del presente
articolo dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti
dei capitoli appartenenti alle unita' previsionali di base ovvero
l'istituzione di nuovi capitoli o di nuove unita' previsionali di
base.
Art. 29
Integrazione regionale per il finanziamento
del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del
Servizio sanitario regionale, e in attuazione di quanto disposto
dall'articolo 1, comma 173, lettera f) e comma 174 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), la
Regione Emilia-Romagna e' autorizzata ad integrare nell'esercizio
2009, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al
finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere,
Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli
(IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione
economico-finanziaria al 31 dicembre 2008, per un importo massimo di
Euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B.
1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.
2. La Giunta regionale e' autorizzata a definire con proprio atto i
criteri e le modalita' di attribuzione dei finanziamenti di cui al
comma 1.
Art. 30
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge
regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il fondo
regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare
l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad
elevata integrazione sanitaria ivi previste, e' disposta per
l'esercizio 2009 un'autorizzazione di spesa pari ad Euro
60.000.000,00, a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B.
1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione
assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei
criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.
Art. 31
Interventi di promozione e supporto nei confronti
delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale,
gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992,
n. 421) viene determinata, per l'esercizio 2009, in complessivi Euro
40.363.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B.
1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in
relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario
nazionale e regionale - Altre risorse vincolate:
a) Cap. 51771 "Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese
di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria regionale (art. 2
del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":
Euro 3.363.000,00;
b) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per
attivita' di supporto al SSR (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502)":
Euro 23.000.000,00;
c) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri
Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle
politiche sanitarie e degli interventi previsti dal piano sociale e
sanitario regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":
Euro 12.000.000,00;
d) Cap. 51799 "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca e in
ambito socio-sanitario (art. 2, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) -
Mezzi regionali":
Euro 2.000.000,00.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
sono revocate per l'importo complessivo di Euro 6.247.805,60,
costituendo per l'esercizio 2008 economia di spesa a valere sui
Capitoli 51721 e 51776, rispettivamente per Euro 1.857.297,69 e per
Euro 4.390.507,91; contestualmente e' autorizzata e reiscritta, con
riferimento all'esercizio 2009, la somma di Euro 6.247.805,60 sul
Capitolo 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri
Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle
politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e
sanitario regionale (articolo 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) -
Mezzi regionali", afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa
sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al
perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e
regionale - Altre risorse vincolate.
Art. 32
Interventi volti alla tutela e al controllo
della popolazione canina e felina
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la
perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali
predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7
aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina), e' disposta per l'esercizio 2009
un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 143.949,70 a valere sul
Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi
alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.
Art. 33
Opere urgenti di edilizia scolastica
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative
pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio
1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti
di edilizia scolastica) e' disposta per l'esercizio 2009 una ulteriore
autorizzazione di spesa pari ad Euro 5.215.000,00, a valere sul
Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti
per lo sviluppo delle attivita' scolastiche e formative.
Art. 34
Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di
rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura
musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27
(Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), e' disposta per
l'esercizio 2009 una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a
valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 -
Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.
Art. 35
Recupero e restauro di immobili
di particolare valore storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti
di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme
del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre
1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di
"Bologna citta' europea della cultura per l'anno 2000", per le
celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la
partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle
espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione
Emilia-Romagna) e' disposta per l'esercizio 2009 un'autorizzazione di
spesa di Euro 2.300.000,00, a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito
della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio
artistico e culturale.
Art. 36
Trasferimento all'esercizio 2009
delle autorizzazioni di spesa
relative al 2008 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, che ammontano a Euro
364.342.744,5, gia' finanziate con mezzi regionali e disposte da
precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio
2009 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel
corso dell'esercizio 2008:
	Progr.	Capitolo	UPB	Euro
	1)	2701	1.2.3.3.4420	752.000,00
	2)	2708	1.2.3.3.4420	17.372,50
	3)	2775	1.2.3.3.4420	2.537.290,00
	4)	2794	1.2.3.3.4420	100.000,00
	5)	3455	1.2.2.3.3100	1.548.379,15
	6)	3458	1.2.2.3.3100	5.000.000,00
	7)	3850	1.2.3.3.4440	212.229,38
	8)	3917	1.2.1.3.1510	2.800.000,00
	9)	3937	1.2.1.3.1510	1.970.000,00
	10)	4270	1.2.1.3.1600	8.498.878,11
	11)	14070	1.3.1.3.6200	173.393,01
	12)	16332	1.3.1.3.6300	766.788,50
	13)	16400	1.3.1.3.6300	223.970,36
	14)	21088	1.3.2.3.8000	12.333.138,23
	15)	21091	1.3.2.3.8000	1.300.000,00
	16)	22210	1.3.2.3.8260	2.512.534,95
	17)	22258	1.3.2.3.8270	13.000.000,00
	18)	22882	1.3.2.3.8300	9.700.000,00
	19)	22884	1.3.2.3.8300	5.000.000,00
	20)	23417	1.3.2.3.8350	4.743.461,19
	21)	23419	1.3.2.3.8350	86.116,88
	22)	23502	1.3.2.3.8220	50.000,00
	23)	23508	1.3.2.3.8220	55.000,00
	24)	25525	1.3.3.3.10010	6.916.352,67
	25)	25528	1.3.3.3.10010	1.191.273,79
	26)	25780	1.3.3.3.10010	500.000,00
	27)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30
	28)	27718	1.3.4.3.11600	5.500.000,00
	29)	30640	1.4.1.3.12630	9.770.142,31
	30)	30644	1.4.1.3.12630	108.068,61
	31)	30646	1.4.1.3.12630	2.358.969,00
	32)	30885	1.4.1.3.12620	2.283.385,99
	33)	31110	1.4.1.3.12650	31.463.434,12
	34)	32020	1.4.1.3.12670	428.444,57
	35)	32045	1.4.1.3.12800	2.183.258,22
	36)	32097	1.4.1.3.12735	12.939.736,38
	37)	32116	1.4.1.3.12820	2.033.417,88
	38)	32123	1.4.1.3.12820	1.208.282,47
	39)	35305	1.4.2.3.14000	3.152.333,76
	40)	36188	1.4.2.3.14062	246.688,04
	41)	37150	1.4.2.3.14150	39.456,88
	42)	37250	1.4.2.3.14170	242.080,00
	43)	37332	1.4.2.3.14220	1.853.644,66
	44)	37336	1.4.2.3.14200	3.608.362,52
	45)	37374	1.4.2.3.14220	7.613.046,06
	46)	37378	1.4.2.3.14223	2.560.944,00
	47)	37385	1.4.2.3.14223	5.023.164,07
	48)	37388	1.4.2.3.14223	150.000,00
	49)	38025	1.4.2.3.14300	25.822,84
	50)	38027	1.4.2.3.14310	5.007.599,15
	51)	38030	1.4.2.3.14300	509.165,52
	52)	38090	1.4.2.3.14305	4.564.341,13
	53)	39050	1.4.2.3.14500	1.201.851,11
	54)	39220	1.4.2.3.14500	2.362.333,40
	55)	39360	1.4.2.3.14555	1.557.265,66
	56)	41102	1.4.3.3.15800	3.821.781,05
	57)	41250	1.4.3.3.15800	2.520.956,48
	58)	41360	1.4.3.3.15800	2.167.829,96
	59)	41550	1.4.3.3.15800	342.477,24
	60)	41570	1.4.3.3.15800	258.000,00
	61)	41900	1.4.3.3.15820	395.000,00
	62)	41995	1.4.3.3.15820	4.645.311,41
	63)	43027	1.4.3.3.16000	1.187.620,26
	64)	43221	1.4.3.3.16010	2.989.261,01
	65)	43270	1.4.3.3.16010	17.616.689,16
	66)	43672	1.4.3.3.16501	15.000.000,00
	67)	45123	1.4.3.3.16420	242.620,42
	68)	45175	1.4.3.3.16200	9.670.718,24
	69)	45177	1.4.3.3.16200	2.000.000,00
	70)	45184	1.4.3.3.16200	12.734.089,96
	71)	45194	1.4.3.3.16200	3.083.059,78
	72)	46125	1.4.3.3.16600	2.334.813,86
	73)	47114	1.4.4.3.17400	753.273,65
	74)	47315	1.4.4.3.17400	3.351.400,80
	75)	47317	1.4.4.3.17400	30.551,14
	76)	48050	1.4.4.3.17450	2.170.325,96
	77)	48274	1.4.4.3.17559	1.000.000,00
	78)	57200	1.5.2.3.21000	17.135.692,10
	79)	57680	1.5.2.3.21060	101.252,21
	80)	64400	1.5.1.3.19100	500.000,00
	81)	65707	1.5.1.3.19050	33.446,41
	82)	65714	1.5.1.3.19050	581.014,00
	83)	65717	1.5.1.3.19050	1.101.899,79
	84)	65770	1.5.1.3.19070	22.112.474,67
	85)	68321	1.5.2.3.21060	4.545.977,64
	86)	70545	1.6.5.3.27500	50.079,39
	87)	70678	1.6.5.3.27500	2.885.394,68
	88)	70718	1.6.5.3.27520	12.508.733,90
	89)	70730	1.6.5.3.27500	100.000,00
	90)	71572	1.6.5.3.27540	2.130.195,93
	91)	73060	1.6.2.3.23500	9.587.756,18
	92)	73135	1.6.3.3.24510	6.661.000,00
	93)	73140	1.6.3.3.24510	519.000,00
	94)	78410	1.4.2.3.14384	445,46
	95)	78705	1.6.6.3.28500	3.004.929,39.
Art. 37
Proroga degli organi di rappresentanza
e tutela dell'artigianato
1. In attesa dell'intervento di riforma della legge regionale 29
ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e
tutela dell'artigianato) e del suo eventuale adeguamento a quanto
contenuto nell'articolo 9 (Comunicazione unica per la nascita delle
imprese) del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per
la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la
valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione
di autoveicoli) convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale
dell'artigianato di cui al Capo I e II della legge regionale n. 32 del
2001 sono prorogate sino al 31 luglio 2009.
Art. 38
Modifiche alle
leggi regionali n. 11 del 2001 e n. 10 del 2008
1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 2001,
n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in
materia di Enti locali), come sostituito dal comma 6 dell'articolo 13
della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino
territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la
razionalizzazione delle funzioni), le parole: "da erogarsi all'atto
della costituzione di Unioni, ed in particolare di quelle derivanti
dalla trasformazione di preesistenti Comunita' montane, nonche' per
l'istituzione di Nuove Comunita' montane derivanti dall'accorpamento
di preesistenti Comunita' montane" sono sostituite dalle parole ",
esclusivamente per l'anno 2009, da erogarsi all'atto della
costituzione di Unioni".
2. Al termine dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della
legge regionale n. 10 del 2008, sono aggiunte le seguenti parole:
"nonche' all'insediamento degli organi dell'Unione".
3. L'articolo 20 della legge regionale n. 10 del 2008 e' abrogato.
4. All'articolo 21 della legge regionale n. 10 del 2008 la data "31
dicembre 2009" e' sostituita dalla data "31 dicembre 2011".
5. Fra l'articolo 21 e l'articolo 22 della legge regionale n. 10 del
2008 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 21 bis
Misure straordinarie transitorie
per accompagnare il riordino
delle Comunita' montane e delle Unioni
1. Al fine di accompagnare, nel biennio 2009-2010, i processi di
trasformazione e riorganizzazione delle Nuove Comunita' montane in
attuazione della presente legge regionale, la Regione concede
contributi alle Comunita' montane e agli enti associativi ad esse
subentranti, in deroga alla disciplina ordinaria per l'accesso e la
quantificazione dei contributi sul programma di riordino
territoriale.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, anche con riferimento alle
disposizioni di cui all'articolo 14, comma 10 della legge regionale n.
11 del 2001, disciplina criteri e modalita' per la concessione e
l'erogazione delle risorse di cui al comma 1, sulla base di specifici
progetti di riorganizzazione tra gli enti montani preordinati
all'adeguamento alla presente legge regionale ed alla valorizzazione
della gestione associata di funzioni e servizi comunali.
3. La Regione può altresi' concedere, fino al 31 dicembre 2010,
contributi alle Unioni di Comuni esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge regionale, al fine di finanziare progetti
volti ad accompagnare il raggiungimento dei requisiti previsti per
l'accesso ai contributi regionali disciplinati dal programma di
riordino territoriale, nonche' contributi a tutte le Unioni per
sostenere progetti speciali di miglioramento della qualita' e
dell'efficienza dei servizi associati o progressivo ampliamento dei
loro ambiti territoriali.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina criteri e
modalita' per la concessione e l'erogazione delle risorse di cui al
comma 3.".
Art. 39
Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
1. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 2 ottobre 1998,
n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale)
e' sostituito dai seguenti commi:
"3. La Regione procede all'affidamento di cui all'articolo 22, comma 2
alla scadenza delle concessioni novennali in essere. La costituzione
della societa' tramite scissione prevista dall'articolo 13, comma 3
della presente legge interverra' entro la data di scadenza
dell'affidamento del servizio di trasporto ferroviario in corso. Fino
a tale momento si applica la disciplina della separazione contabile e
patrimoniale prevista dagli articoli 2, 5 e 11 del decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della
direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia
ferroviaria). La Regione coordina la gestione della rete di sua
competenza.
3 bis. Nel rispetto di specifiche direttive emanate dalla Regione e'
attribuita agli attuali concessionari fino alla scadenza della
concessione in atto, la titolarita' della gestione dei beni demaniali
o patrimoniali indisponibili, per gli usi particolari di cui
all'articolo 6, comma 5 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10
(Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10
aprile 1989, n. 11).".
Art. 40
Integrazione della legge regionale n. 23 del 2007
1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23
(Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)
e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 16 bis
Norma transitoria
1. La Consulta di garanzia statutaria, fino alla scadenza della
legislatura in corso, opera con i soli componenti nominati
dall'Assemblea legislativa e limitatamente alle funzioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 69 dello Statuto. In tale
composizione il Presidente e' eletto dal collegio, al suo interno, a
maggioranza dei voti. Alla prima convocazione provvede il Presidente
dell'Assemblea legislativa.".
Art. 41
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella
presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse
indicate nel bilancio pluriennale 2009-2011 - stato di previsione
dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di
previsione della spesa.
Art. 42
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.
2. L'articolo 40 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione
della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 dicembre 2008	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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