REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 18

MEMORIA E RESPONSABILITA' - PROMOZIONE E SOSTEGNO DI INIZIATIVE PER LA MEMORIA DEI GIUSTI

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La Regione e' impegnata a valorizzare la memoria degli uomini e
delle donne che con coraggio civico e responsabilita' individuale
hanno operato contro ogni tentativo di genocidio e crimine contro
l'umanita'.
2. In particolare la Regione promuove e sostiene iniziative
finalizzate al recupero, al ricordo, allo studio ed alla divulgazione
della memoria di uomini e donne, in particolare dell'Emilia-Romagna,
che hanno compiuto nella loro vita gesti e opere finalizzate alla
salvezza degli ebrei dal genocidio perpetrato in nome dell'ideologia
nazista e, parimenti, e' impegnata a preservare la memoria di ogni
uomo e donna che ha contribuito a salvare la vita di persone e popoli
oggetto di genocidi e crimini contro l'umanita'.
3. Le iniziative patrocinate e sostenute dalla Regione per le
finalita' della presente legge sono ricomprese nella definizione
"Memoria dei giusti".
Art. 2
Comitato per la promozione
ed il sostegno di iniziative per la Memoria dei giusti
1. Per la valutazione delle iniziative della Regione in applicazione
della presente legge e' istituito un comitato di esperti e
personalita' prescelte dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea
legislativa.
2. Tale organismo di consultazione e' denominato Comitato per la
promozione ed il sostegno di iniziative per la Memoria dei giusti, di
seguito denominato comitato.
3. Il comitato e' composto da 5 a 7 membri e dura in carica non oltre
la scadenza della legislatura regionale.
4. Il comitato e' presieduto dal Presidente in carica dell'Assemblea
legislativa, che puo' anche delegare un vicepresidente. Il presidente
o suo delegato convoca le sedute del comitato e ne cura i lavori e le
comunicazioni, senza diritto di voto.
Art. 3
Iniziative
1. Tra le iniziative che la Regione puo' patrocinare, promuovere e
sostenere sono ammessi: studi, ricerche, convegni, corsi e attivita'
di formazione, pubblicazioni, raccolte librarie e documentazione da
rendere accessibili presso musei, centri studi, fondazioni e
biblioteche, intitolazioni di luoghi ed edifici, iniziative di
recupero urbanistico ed ambientale, produzioni radiofoniche,
televisive, multimediali e cinematografiche.
2. La Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio di presidenza
dell'Assemblea legislativa, puo' adottare uno e piu' bandi, riservati
a scuole, organizzazioni senza finalita' di lucro, universita', enti
locali che presentino appositi progetti coerenti con le finalita' di
cui all'articolo 1, con le iniziative di cui al comma 1 del presente
articolo, nonche' coi criteri definiti nei bandi. I soggetti
concorrenti devono avere sede in Emilia-Romagna.
3. Alla promozione ed al finanziamento dei bandi regionali possono
concorrere enti locali, altre istituzioni pubbliche e soggetti
privati.
4. Per la stesura dei bandi e per la valutazione dei progetti da
ammettere ai finanziamenti la Giunta regionale si avvale del parere
del comitato.
5. La Giunta regionale, previo parere del comitato, puo' stipulare
convenzioni pluriennali con istituzioni pubbliche ed organizzazioni
senza finalita' di lucro con sede in Emilia-Romagna, al fine di
sostenere iniziative coerenti con le finalita' di cui all'articolo 1.
Analoghe convenzioni possono essere stipulate dall'Ufficio di
presidenza dell'Assemblea legislativa, sempre avvalendosi della
collaborazione del comitato.
6. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea
legislativa possono, inoltre, sostenere l'informazione pubblica sulle
iniziative di cui alla presente legge, anche attraverso apposite
giornate dedicate, riviste, siti informatici, comunicazioni
radio-televisive, campagne informative multimediali. E', altresi',
possibile avvalersi della collaborazione della biblioteca
dell'Assemblea legislativa.
Art. 4
Oneri finanziari
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unita' previsionali di
base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle
leggi di spesa vigenti, apportando le eventuali modifiche che si
rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposite unita'
previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della
necessaria disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.
31 e 27 marzo 1972, n. 4).
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 29 ottobre 2008	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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