REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17

MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
CAPO I - Organizzazione della Regione
Art.	1 -  Finalita'
Art.	2 -  Applicazione per l'anno 2008 della legge regionale n. 9 del
2007. Disposizioni straordinarie per il triennio 2008-2010
Art.	3 -  Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale
non dirigenziale
Art.	4 -  Misure in materia di organizzazione del sistema sanitario e
sociale della Regione Emilia-Romagna
Art.	5 -  Inquadramento del personale addetto ad attivita' di
sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Art.	6 -  Modifiche alle leggi regionali n. 43 del 2001 e n. 32 del
1997
Art.	7 -  Pubblicazione dei programmi di attivita'
CAPO II - Enti strumentali
Art.	8 -  Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995
Art.	9 -  Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995
Art.	10 -  Modifica alla legge regionale n. 21 del 2001
CAPO III - Disposizioni finali
Art.	11 -  Sostegno organizzativo al riordino territoriale
Art.	12 -  Revisione della dotazione organica del personale regionale
Art.	13 -  Provvedimenti per la realizzazione di un nido d'infanzia
rivolto ai dipendenti della Regione Emilia-Romagna e aperto al
territorio
Art.	14 -  Norma finanziaria
Art.	15 -  Entrata in vigore
CAPO I
Organizzazione della Regione
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge viene adottata allo scopo di accrescere
l'efficienza e la qualita' della organizzazione regionale, in
particolare attraverso la revisione e riqualificazione della dotazione
organica, favorendo un processo di ricambio generazionale, una
maggiore uniformita' gestionale del personale, nonche' la
semplificazione della forma di direzione di enti strumentali, con
conseguente riduzione della spesa regionale.
2. La Regione opera per condividere con gli Enti locali del territorio
regionale gli obiettivi di cui al comma 1, anche in termini di
qualificazione e formazione del personale e per una maggiore
uniformita' dei reciproci sistemi professionali, al fine di rendere
piu' agevole la mobilita' del personale per la razionalizzazione degli
organici delle amministrazioni pubbliche.
Art. 2
Applicazione per l'anno 2008
della legge regionale n. 9 del 2007.
Disposizioni straordinarie per il triennio 2008-2010
1. Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli
anni 2008, 2009, 2010, la Regione da' attuazione a quanto disposto
dall'articolo 3, commi da 90 a 95 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2008) in materia di stabilizzazione
del lavoro precario, tramite le modalita' ed i criteri previsti dalla
legge regionale 4 luglio 2007, n. 9 (Razionalizzazione dell'impiego
del personale nella pubblica amministrazione regionale e locale.
Misure straordinarie per il triennio 2007-2009 ai fini della
stabilizzazione del lavoro precario e della valorizzazione delle
esperienze lavorative del personale regionale). Gli interventi si
rivolgono al personale non dirigenziale in servizio presso la Regione
Emilia-Romagna alla data del 1° gennaio 2008 con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato stipulato ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva
1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), che abbia maturato almeno
tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa a tempo
determinato nel quinquennio precedente il 1° gennaio 2008 o li maturi
in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 28
settembre 2007. Gli interventi si rivolgono altresi' ai soggetti
individuati dall'articolo 3, comma 94, lettera b) della legge n. 244
del 2007, che abbiano gia' espletato attivita' lavorativa per almeno
tre anni anche non continuativi nel quinquennio precedente il 1°
gennaio 2008 e che abbiano superato le procedure selettive di cui
all'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2007 loro riservate; al
conseguimento del requisito dei tre anni di servizio a tempo
determinato, essi, a domanda, potranno essere assunti a tempo
indeterminato ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale
n. 9 del 2007.
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
legislativa, per quanto di propria competenza, disciplinano le
procedure per l'attuazione del comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli
enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione inseriti nel
comparto "Regioni e Autonomie locali".
Art. 3
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
del personale non dirigenziale
1. La Regione, ai fini del contenimento della spesa corrente e della
riorganizzazione dell'amministrazione regionale attraverso processi di
revisione e riqualificazione della dotazione organica, favorisce la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dipendenti di
livello non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato alla data
di entrata in vigore della presente legge, mediante la corresponsione
di un incentivo.
2. Possono beneficiare dell'incentivo i dipendenti, di cui al comma 1,
in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente
legge ovvero maturino entro il 31 dicembre 2011, almeno cinque anni di
servizio presso l'Amministrazione regionale e i suoi Enti dipendenti
se inseriti nel CCNL del comparto "Regioni e Autonomie locali";
b) abbiano almeno cinquantasette anni di eta' ovvero li compiano entro
il 31 dicembre 2011;
c) non abbiano maturato ovvero non maturino entro la data prevista per
la cessazione dal servizio l'anzianita' massima contributiva di 40
anni;
d) non abbiano maturato ovvero non maturino alla data prevista per la
cessazione dal servizio il requisito di 65 anni di eta', utile per il
collocamento a riposo d'ufficio;
e) non abbiano gia' presentato domanda di dimissioni alla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
legislativa, con deliberazione, determinano le modalita' di attuazione
della risoluzione consensuale, con riguardo, in particolare,
all'ammontare dell'incentivo entro il limite di cui al comma 4, alla
decorrenza della cessazione dal servizio, alle esigenze di servizio
che possono comportare il rigetto della domanda di risoluzione,
all'incompatibilita' con successive prestazioni lavorative a favore
della Regione.
4. La misura dell'incentivo non puo' essere superiore a 20 mensilita'
del trattamento fisso e continuativo, comprensivo della retribuzione
di posizione spettante ai titolari di posizione organizzativa o alta
professionalita', percepita sulla base dei contratti collettivi
nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della
domanda di risoluzione del rapporto di lavoro e con esclusione del
salario accessorio, ed e' calcolata con riferimento al periodo
compreso fra l'anzianita' contributiva del dipendente al momento della
cessazione dal servizio e il giorno del compimento dei quaranta anni
di servizio utile al trattamento previdenziale di anzianita'.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere
applicate anche dagli enti dipendenti dalla Regione inseriti nel
comparto "Regioni e Autonomie locali". Le modalita' di attuazione
della risoluzione consensuale adottate dalla Giunta regionale e
dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa ai sensi del
comma 3 sono adottate dagli organi istituzionali di ciascun Ente,
secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 4
Misure in materia di organizzazione
del sistema sanitario e sociale
della Regione Emilia-Romagna
1. La Giunta regionale, in relazione ad esigenze di riorganizzazione
del Servizio sanitario regionale e sulla base della programmazione
annuale di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 23
dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il
funzionamento del Servizio sanitario regionale), puo' disciplinare le
modalita' per l'applicazione ai dipendenti di livello non dirigenziale
degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario medesimo
dell'istituto della risoluzione consensuale di cui all'articolo 3
della presente legge, nel rispetto dei requisiti e dei principi
indicati nei commi 2 e 3 del medesimo articolo.
2. La programmazione annuale di cui al comma 1, tenuto conto
dell'esigenza di garantire la piena erogazione dei livelli essenziali
di assistenza, individua gli Enti e le Aziende o le articolazioni
aziendali interessate a processi di riorganizzazione il cui personale
puo' avvalersi dell'istituto della risoluzione anticipata del rapporto
di lavoro. In tale ambito possono essere altresi' individuati i
profili professionali interessati dall'applicazione dell'istituto,
anche in relazione alla sussistenza di oggettive difficolta' di
ricollocazione professionale e territoriale del personale.
3. La Giunta regionale, nell'ambito degli strumenti di programmazione
dell'attivita' dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
previsti dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione
dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), puo'
disciplinare le modalita' applicative dell'istituto della risoluzione
consensuale ai dipendenti di livello non dirigenziale del suddetto
ente, sulla base dei principi contenuti nel presente articolo.
4. Gli Enti e le Aziende di cui ai commi 1 e 3, che si avvalgono
dell'istituto della risoluzione consensuale incentivata, attivano
azioni finalizzate a conseguire, entro il 31 dicembre 2012, un
obiettivo di risparmio e riqualificazione professionale del personale
addetto ai servizi che verra' puntualmente definito nell'ambito della
programmazione annuale di cui al comma 1.
Art. 5
Inquadramento del personale addetto ad attivita'
di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
1. Le persone titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
con la Regione Emilia-Romagna disciplinato dal CCNL per operai addetti
ad attivita' idraulico-forestale e idraulico-agraria sono inquadrate
nell'organico della Giunta regionale secondo la classificazione
dell'ordinamento professionale di cui al CCNL del comparto "Regioni e
Autonomie locali", a decorrere dalla data di sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro di cui al comma 3.
2. La Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni
sindacali, approva la tabella di equiparazione tra i livelli
professionali del CCNL per operai addetti ad attivita'
idraulico-forestale e idraulico-agraria e le categorie del comparto
"Regioni e Autonomie locali".
3. Le persone individuate ai sensi del comma 1 sottoscrivono un
contratto individuale di lavoro coerente con il nuovo inquadramento,
con conseguente riconoscimento, dalla data di sottoscrizione, del
trattamento giuridico, economico e previdenziale-assicurativo
spettante al personale regionale.
4. Al personale inquadrato, in caso di successivo trasferimento ad
altro ente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi
1, 4 e 5 della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei
trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di
funzioni). La Regione Emilia-Romagna finanzia la spesa stipulando a
tal fine, con gli enti di destinazione del personale, apposite intese,
secondo le modalita' indicate all'articolo 6 della legge regionale n.
5 del 2001 citata.
Art. 6
Modifiche alle leggi regionali
n. 43 del 2001 e n. 32 del 1997
1. L'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 9
Personale delle strutture speciali
1. Il personale assegnato alle strutture speciali della Giunta e
dell'Assemblea legislativa e' aggiuntivo rispetto a quello delle
rispettive dotazioni organiche. Un numero di posti pari a quello dei
collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture
speciali e' mantenuto indisponibile nella dotazione organica di
provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture
speciali i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie
dell'uno o dell'altro organico.
2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per
quanto di rispettiva competenza, definiscono:
a) il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle
delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie;
b) gli indirizzi generali per la gestione del relativo personale,
inclusa l'eventuale articolazione in strutture organizzative, le
modalita' operative di acquisizione e di assegnazione del personale di
cui ai commi 3 e 4, nonche' di cessazione dal servizio presso le
medesime strutture.
3. Il personale da assegnare ai Gabinetti dei Presidenti e alle
Segreterie e', in via prioritaria, scelto tra collaboratori
appartenenti agli organici regionali o comandati da altra pubblica
amministrazione. Alle assegnazioni presso tali strutture la Regione
provvede sulla base delle richieste nominative formulate dai titolari
degli organi interessati. L'assegnazione alle strutture speciali della
Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa di personale in servizio
presso le strutture ordinarie rispettivamente dell'Assemblea
legislativa o della Giunta avviene previa verifica di compatibilita'
organizzativa.
4. Qualora le richieste di cui al comma 3 riguardino persone non
appartenenti agli organici regionali o di altra pubblica
amministrazione, per tutte le strutture speciali della Giunta e per
quelle dell'Assemblea legislativa di cui agli articoli 4 e 7, lettera
a), la Regione provvede con il conferimento di incarichi a tempo
determinato a norma dello Statuto.
5. I gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per le
proprie segreterie rispetto a quello degli organici regionali o di
altra pubblica amministrazione, provvedono direttamente alla
stipulazione dei rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
della L.R. n. 32/1997.
6. Le risorse aggiuntive definite al comma 2, lettera a) sono
finalizzate alla copertura degli oneri derivanti da:
a) acquisizione di personale comandato da altra pubblica
amministrazione;
b) eventuale maggior costo a seguito di assegnazione alle strutture
speciali di personale appartenente agli organici regionali;
c) acquisizione di personale ai sensi dei commi 4 e 5.
7. Il rapporto di lavoro, che puo' essere instaurato anche in
osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice
civile, e il trattamento economico del Capo di Gabinetto dei
Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e
4, e i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse
aggiuntive di cui al comma 2.
8. La retribuzione base dei collaboratori assunti ai sensi del comma 4
corrisponde a quella prevista per il personale regionale di categoria
e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni
assegnate.
9. Nel caso di collaboratore regionale non dirigente, assegnato alla
struttura speciale, cui sia attribuito un incarico di responsabilita'
di posizione di livello dirigenziale, si provvede con il conferimento
di incarico a tempo determinato a norma dello Statuto e si applica il
comma 9 dell'articolo 19.
10. Per il personale di qualifica non dirigenziale assegnato alle
strutture speciali, ai sensi dei commi 3 e 4, tutte le voci del
trattamento economico accessorio previste dai contratti collettivi di
lavoro, compresa qualsiasi indennita' connessa a particolari funzioni
e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico
emolumento. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea legislativa determinano, negli atti di cui al comma 2,
i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le
modalita' di erogazione. L'emolumento e' calcolato tenendo anche conto
del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti
collettivi integrativi di lavoro nonche' della differenza tra la
retribuzione di categoria e posizione economica di inquadramento e
quella della posizione economica iniziale del profilo professionale
corrispondente alla funzione superiore eventualmente assegnata al
collaboratore, su richiesta del titolare dell'organo interessato.
11. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato, ai sensi dei
commi 3 e 4, alle strutture speciali si applicano le disposizioni
relative al trattamento economico, alla valutazione e alla
responsabilita' dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla
legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie.
 12. I titolari degli organi che formulano le richieste nominative
precisano anche la durata delle assegnazioni e dei rapporti di lavoro
di cui ai commi 3 e 4. Tale durata, ove fissata in coincidenza con la
cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato
le richieste nominative, viene prorogata fino all'assegnazione del
personale richiesto dai nuovi titolari e comunque non puo' superare il
termine di un mese dal giorno di insediamento di questi ultimi. Le
assegnazioni e i rapporti di lavoro possono essere risolti
anticipatamente rispetto alla scadenza naturale su motivata richiesta
dei titolari degli organi interessati.".
2. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 43 del 2001 e'
sostituito dal seguente comma:
"2. Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli
oneri derivanti da quella vigente al 31 agosto 2008, si provvede con
legge. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti
di personale in attuazione dei conferimenti di funzioni ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e
gli oneri relativi a strutture regionali i cui costi trovino
copertura, per effetto di disposizioni legislative, in entrate a tale
scopo vincolate, nonche' gli oneri finalizzati alla copertura dei
costi relativi ai posti lasciati indisponibili, ai sensi del comma 1
dell'articolo 9, alla data del 31 agosto 2008.".
3. All'articolo 22 della legge regionale n. 43 del 2001:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Mobilita' volontaria";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
legislativa adottano una direttiva per disciplinare criteri e
modalita' di attuazione della mobilita' volontaria esterna dettando
altresi' disposizioni specifiche in ordine alla mobilita' del
personale tra la Regione e i suoi Enti dipendenti, previa intesa con i
medesimi.".
4. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, della legge regionale n.
43 del 2001 la parola "dirigente" e' sostituita dalla parola
"dipendente".
5. All'articolo 4 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 32
(Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazioni alla legge
regionale 14 aprile 1995, n. 42) la lettera c) del comma 2 e'
sostituita dalla seguente:
"c) fra persone estranee alla pubblica amministrazione.".
6. E' abrogato il primo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della L.R.
n. 32/1997.
Art. 7
Pubblicazione dei programmi di attivita'
1. A fini di trasparenza e di responsabilizzazione nei confronti di
cittadini e utenti, la Regione pubblica sul proprio sito web i
programmi di attivita' delle strutture regionali, con indicazione, in
particolare, degli obiettivi, degli indicatori che consentono di
verificarne l'effettivo raggiungimento, dei soggetti responsabili, del
personale e delle altre risorse assegnate.
2. Alla pubblicazione di cui al comma 1 sono tenuti anche gli enti
pubblici non economici dipendenti della Regione, appartenenti al
comparto "Regioni e Autonomie locali", nonche' l'Agenzia regionale per
la prevenzione e l'ambiente (ARPA).
CAPO II
Enti strumentali
Art. 8
Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1995, n.
29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e
naturali della Regione Emilia-Romagna) e' aggiunta la seguente
lettera:
"f bis) svolge la funzione di archiviazione e conservazione dei
documenti informatici, con le modalita' previste dalla normativa
vigente, prodotti dalla Regione e, mediante apposita convenzione, dei
documenti prodotti da Province, Comuni e altri soggetti pubblici.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 29 del
1995, e' aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Negli atti di impegno di tale fondo sono esplicitati gli
importi dedicati all'attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
f bis).".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 29 del
1995, e' aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1 possono essere a
titolo oneroso; i relativi introiti sono vincolati al finanziamento
delle attivita' oggetto della convenzione stessa.".
Art. 9
Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 44 del 1995 e'
cosi' sostituito:
"2. Il coordinamento e l'integrazione delle funzioni regionali e'
assicurato dalla direzione generale della Regione competente in
materia di ambiente, sentita la direzione generale competente in
materia di sanita', che provvede a predisporre gli atti istruttori
occorrenti all'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e
valutazione sull'ARPA.".
2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 44
del 1995.
Art. 10
Modifica alla legge regionale n. 21 del 2001
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2001, n.
21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in
agricoltura (AGREA)) e' sostituito dal seguente:
"2. Il rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, del direttore e'
regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a
cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato e la
Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.".
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 11
Sostegno organizzativo al riordino territoriale
1. Per favorire il processo di riordino territoriale e di
razionalizzazione del sistema istituzionale locale, gli Enti locali
della Regione Emilia-Romagna, nonche' gli Enti pubblici costituenti
Agenzie per la mobilita' ai sensi dell'articolo 19 della legge
regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto
pubblico regionale e locale) o costituenti Agenzie d'ambito per i
servizi pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 6
settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali
per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti urbani) possono utilizzare l'istituto della
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo i criteri e le
modalita' disciplinati all'articolo 3 della presente legge.
2. Gli atti di competenza della Giunta regionale e dell'Ufficio di
Presidenza dell'Assemblea legislativa sono adottati dagli organi
istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai
rispettivi ordinamenti.
Art. 12
Revisione della dotazione organica
del personale regionale
1. La Giunta regionale e' autorizzata ad adeguare, ai sensi
dell'articolo 10 della legge regionale n. 43 del 2001, il tetto di
spesa del personale e la relativa dotazione organica in misura
corrispondente alle esigenze di inquadramento del personale di cui
all'articolo 5.
2. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 9, comma 2 della
legge regionale n. 9 del 2007, le assunzioni relative alla
programmazione dei fabbisogni professionali per il triennio 2008-2010
sono effettuate nei limiti del tetto di spesa corrispondente alla
dotazione organica del personale, per la copertura di posti
disponibili o istituiti entro il 31 dicembre 2008 o che si renderanno
vacanti nel triennio 2008-2010.
3. La Regione puo' applicare, per il triennio 2008-2010, ai soggetti
collocati nelle graduatorie per l'assunzione a tempo indeterminato, in
posizioni comprese negli atti di programmazione dei fabbisogni, le
disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6 della legge regionale n. 9
del 2007.
4. I risparmi cumulativi conseguenti alla soppressione di posti nella
dotazione organica complessiva dell'Ente devono superare, al 31
dicembre 2012, i costi cumulativi relativi agli incentivi erogati. A
tal fine, la dotazione organica complessiva e' ridotta a decorrere
dalla prima data utile di un numero di posti corrispondente almeno al
30 per cento del costo dei posti complessivamente resisi vacanti, alla
stessa data, per effetto della risoluzione consensuale. Al termine di
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la Regione raffronta l'andamento
complessivo degli importi erogati a titolo di incentivo e quello dei
risparmi ottenuti per effetto delle soppressioni di dotazione
organica, individuando l'eventuale necessita' di ulteriori riduzioni
della dotazione organica complessiva.
Art. 13
Provvedimenti per la realizzazione di un nido d'infanzia
rivolto ai dipendenti della Regione Emilia-Romagna
e aperto al territorio
1. Al fine di favorire una migliore conciliazione degli impegni di
cura, di lavoro e di vita delle famiglie dei dipendenti della Regione
Emilia-Romagna, nonche' dei dipendenti di altre aziende identificate
nell'ambito dell'apposito accordo realizzato con il Comune di Bologna,
la Regione e' autorizzata a concedere al Comune di Bologna stesso un
contributo di Euro 2.000.000,00 per la realizzazione di un nido
d'infanzia aperto al territorio, in conformita' dei requisiti
strutturali e organizzativi previsti dalla direttiva approvata
dall'Assemblea legislativa, ai sensi di quanto disposto dall'articolo
1 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di
servizi educativi per la prima infanzia).
2. La Giunta regionale definisce con propri atti criteri e modalita'
per la concessione del contributo di cui al presente articolo, nonche'
criteri, modalita' e procedure organizzative e gestionali per la
fruizione del servizio.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la
Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di apposita
unita' previsionale di base e relativo capitolo nella parte spesa del
bilancio regionale, la cui copertura e' garantita dai fondi
accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B.
1.7.2.3.29150 e al Capitolo 86500 "Fondo speciale per far fronte agli
oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione - Spese di investimento", voce n. 6, del bilancio
regionale per l'esercizio 2008.
4. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con propri atti le
necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di
quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4).
Art. 14
Norma finanziaria
1. Per far fronte all'onere derivante dall'inquadramento di cui
all'articolo 5, la Giunta regionale e' autorizzata a disporre con
proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, al
bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 31
della legge regionale n. 40 del 2001.
Art. 15
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
2. Le disposizioni previste dall'articolo 6, commi 1, 5 e 6 si
applicano dalla legislatura successiva a quella in cui e' approvata la
presente legge.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 29 ottobre 2008	VASCO ERRANI

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