REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1242

Approvazione procedure e definizione dei requisiti soggettivi da applicare per la gestione del Programma 3000 case per l'affitto e la prima casa di proprieta'

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la L.R. n. 24 dell'8 agosto 2001 avente ad oggetto "Disciplina
generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e successive
modificazioni ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 174 del 7 febbraio 2005 avente ad
oggetto "Orientamenti propedeutici al Programma di edilizia agevolata
alloggi per l'affitto e la prima casa di proprieta'";
- la propria deliberazione n. 159 del 13 febbraio 2006 avente ad
oggetto: "Proposta all'Assemblea legislativa regionale: Programma di
edilizia agevolata per la realizzazione di 3000 case per l'affitto e
la prima casa di proprieta'" adottata dall'Assemblea legislativa con
proprio atto n. 47 del 22 febbraio 2006;
- la propria deliberazione n. 946 del 3 luglio 2006 avente ad oggetto
"L.R. 24/01 - Approvazione bando per l'attuazione del programma
relativo alla realizzazione di 3000 case per l'affitto e la prima casa
di proprieta' approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa
47/06";
- la propria deliberazione n. 1619 del 21 novembre 2006 avente ad
oggetto "Deliberazione della Giunta regionale 946/06 - proroga termine
presentazione domande e integrazioni";
- la propria deliberazione n. 269 del 5 marzo 2007 avente ad oggetto
"Deliberazione della Giunta regionale 946/06 - proroga termine
presentazione domande";
- n. 868 dell'11 giugno 2007 avente ad oggetto "Deliberazione della
Giunta regionale 946/06 - proroga termine presentazione domande";
- la propria deliberazione n. 130 del 4 febbraio 2008 avente ad
oggetto "Programma di edilizia agevolata '3000 case per l'affitto e la
prima casa di proprieta'' approvato con deliberazione dell'Assemblea
legislativa n. 47/06. Specificazioni sul nucleo di valutazione di cui
alla delibera di G.R. n. 946/06 e sulla procedura di formulazione
della graduatoria";
- la propria deliberazione n. 1027 del 7 luglio 2008 avente ad oggetto
"L.R. 24/01. Programma 3000 case per l'affitto e la prima casa di
proprieta'. Approvazione graduatoria proposte di intervento,
localizzazione interventi e determinazione contributi";
considerato che la suddetta deliberazione 946/06  e successive
modificazioni, rinvia ad un successivo provvedimento la disciplina
delle procedure tecnico-amministrative e finanziarie per la gestione
del programma suddetto e la definizione di requisiti soggettivi dei
beneficiari e delle relative modulistiche;
ritenuto di approvare, in attuazione della citata deliberazione 946/06
e successive modificazioni, l'Allegato A, parte integrante della
presente deliberazione, che contiene le procedure e la definizione dei
requisiti soggettivi per la gestione del programma di edilizia
agevolata per la realizzazione di 3.000 case per l'affitto e la prima
casa di proprieta';
ritenuto di stabilire:
- che non costituisce causa di revoca del finanziamento il
superamento, in sede di progettazione o di realizzazione
dell'intervento, di non piu' di 6 punti percentuali della percentuale
massima di superficie non residenziale (SNR) sulla superficie utile
(SU) fissata al punto 4) del capoverso 5.c.2. dell'Allegato A alla
deliberazione della Giunta regionale 946/06 per gli interventi di
nuova costruzione, fermo restando che l'intervento e' finanziato entro
il limite percentuale di incidenza della superficie non residenziale
(SNR) sulla superficie utile (SU) riportato nel sopracitato punto 4).
Pertanto la superficie non residenziale (SNR)  complessiva relativa
all'insieme degli alloggi aventi singolarmente una superficie utile
(SU)  superiore a 50 mq. non puo' eccedere il 66% della loro
superficie utile (SU) e la superficie non residenziale (SNR)
complessiva, escluso garage o posto auto, relativa all'insieme degli
alloggi aventi singolarmente una superficie utile (SU)   fino a 50 mq.
non puo' eccedere il 46% della loro superficie utile (SU). Alle
residenze collettive si applicano le percentuali di incremento
previste per gli alloggi aventi una superficie utile (SU) superiore a
50 mq.;
- che la superficie non residenziale complessiva aggiuntiva derivante
dall'applicazione delle suddette percentuali puo' essere ripartita
anche in misura proporzionale alle superfici utili dei singoli alloggi
a condizione che  in nessun alloggio con superficie utile superiore a
50 mq. la superficie non residenziale ad esso attribuita superi il 70%
della sua superficie utile e in nessun alloggio con SU fino a 50 mq.
la superficie non residenziale ad esso attribuita, escluso garage o
posto auto, superi il 50% della sua superficie utile;
- che, fermo restando la superficie utile ammessa a finanziamento e
l'ammontare del finanziamento stesso, il numero degli alloggi puo'
variare rispetto  a quello indicato nella domanda, nella misura
massima  del + 10% con arrotondamento, ove necessario, all'unita'
superiore;
ritenuto inoltre di  stabilire che con successivo atto dirigenziale
della struttura regionale competente verra' approvata  la modulistica
necessaria per la gestione del programma 3000 case per l'affitto e la
prima casa di proprieta';
vista la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007, esecutiva ai
sensi di legge, recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06
e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e
successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alla Programmazione territoriale e Negoziata,
Intese. Relazioni europee e internazionali, dott. Enrico Cocchi, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 450/07;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo
territoriale, Cooperazione col Sistema delle Autonomie,
Organizzazione, Luigi Gilli
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, in attuazione della deliberazione 946/06 e successive
modificazioni, l'Allegato A, parte integrante della presente
deliberazione recante le procedure, la definizione dei requisiti
soggettivi per la gestione del Programma di edilizia agevolata
denominato 3000 case per l'affitto e la prima casa di proprieta';
2) di stabilire:
- che non costituisce causa di revoca del finanziamento il
superamento, in sede di progettazione o di realizzazione
dell'intervento, di non piu' di 6 punti percentuali della percentuale
massima di superficie non residenziale (SNR) sulla superficie utile
(SU) fissata al punto 4) del capoverso 5.c.2. dell'Allegato A alla
deliberazione della Giunta regionale 946/06 per gli interventi di
nuova costruzione, fermo restando che l'intervento e' finanziato entro
il limite percentuale di incidenza della superficie non residenziale
(SNR) sulla superficie utile (SU)  riportato nel sopracitato punto 4).
Pertanto la superficie non residenziale (SNR) complessiva relativa
all'insieme degli alloggi aventi singolarmente una superficie utile
(SU)  superiore a 50 mq. non puo' eccedere il 66% della loro
superficie utile (SU) e la superficie non residenziale (SNR)
complessiva, escluso garage o posto auto, relativa all'insieme degli
alloggi aventi singolarmente una superficie utile (SU)  fino a 50 mq.
non puo' eccedere il 46% della loro superficie utile (SU). Alle
residenze collettive si applicano le percentuali di incremento
previste per gli alloggi aventi una superficie utile (SU) superiore a
50 mq.;
- che la superficie non residenziale complessiva aggiuntiva derivante
dall'applicazione delle suddette percentuali puo' essere ripartita
anche in misura proporzionale alle superfici utili dei singoli alloggi
a condizione che  in nessun alloggio con superficie utile superiore a
50 mq. la superficie non residenziale ad esso attribuita superi il 70%
della sua superficie utile e in nessun alloggio con SU fino a 50 mq.
la superficie non residenziale ad esso attribuita, escluso garage o
posto auto, superi il 50% della sua superficie utile;
- che, fermo restando la superficie utile ammessa a finanziamento e
l'ammontare del finanziamento stesso, il numero degli alloggi puo'
variare rispetto  a quello indicato nella domanda, nella misura
massima  del + 10% con arrotondamento, ove necessario, all'unita'
superiore;
3) di dare atto che con successivo atto dirigenziale della struttura
regionale competente verra' approvata  la modulistica necessaria per
la gestione del Programma 3000 case per l'affitto e la prima casa di
proprieta';
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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