REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 23 settembre 2008, n. 188

Espressione dell'intesa sulla variante normativa al Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) presentata dalla Provincia di Rimini con il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) adottato con deliberazione assembleare progr. n. 64 del 31 luglio 2007. (Proposta della Giunta regionale in data 21 luglio 2008, n. 1153)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1153 del
21 luglio 2008, recante in oggetto "Espressione dell'intesa sulla
variante normativa al Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)
presentata dalla Provincia di Rimini con il Piano territoriale di
coordinamento provinciale (PTCP) adottato con deliberazione consiliare
n. 64 del 31/7/2007";
visto il parere favorevole, con modificazioni, espresso dalla
Commissione referente "Territorio Ambiente Mobilita'" con nota prot.
n. 20162 in data 12 settembre 2008;
visti:
- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio" che detta i principi, le procedure e gli
elementi della pianificazione territoriale e urbanistica;
- l'articolo 22 della citata L.R. 20/00 che, al comma 1 lettera a),
prevede che il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)
puo' proporre modifiche ai piani generali di livello sovraordinato e,
al comma 4, dispone le modalita' di approvazione dei piani che
propongono tali modifiche;
- la pianificazione di bacino concernente il territorio provinciale,
il Piano territoriale regionale (PTR), il Piano territoriale
paesistico regionale (PTPR) e gli altri strumenti di programmazione e
pianificazione settoriale regionale;
- le deliberazioni del Consiglio regionale n. 173 del 4 aprile 2001 e
n. 484 del 28 maggio 2003, rispettivamente di approvazione dell'"Atto
di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e
valutativi dei Piani e sulla Conferenza di pianificazione" e di
approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico denominato
"Strumenti cartografici digitali e modalita' di coordinamento ed
integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione";
premesso:
- che la Provincia di Rimini ha avviato il percorso di elaborazione e
di approvazione del proprio nuovo Piano territoriale di coordinamento
assumendo, con deliberazione della Giunta n. 57 del 12/4/2006, gli
elaborati costitutivi della proposta di nuovo PTCP: documento
preliminare, quadro conoscitivo e valutazione di sostenibilita'
ambientale e territoriale, da sottoporre all'esame della Conferenza di
pianificazione;
- che i lavori della Conferenza di pianificazione sul PTCP della
Provincia di Rimini, si sono svolti dal 17/7/2006 al 9/10/2006 secondo
un calendario condiviso dai partecipanti;
- che la Conferenza di pianificazione, nell'ambito della procedura
disposta dalla L.R. 20/00 per l'approvazione del PTCP, costituisce la
fase concertativa nel corso della quale le Amministrazioni interessate
dall'esercizio delle funzioni pianificatorie e le associazioni
economiche e sociali coinvolte, si confrontano con la Provincia sui
contenuti dei documenti di pianificazione presentati;
- che nella seduta conclusiva della Conferenza di pianificazione,
tenutasi in data 9/10/2006, il rappresentante della Regione ha
depositato formalmente il parere regionale sugli elaborati presentati
durante i lavori della Conferenza, espresso con deliberazione della
Giunta n. 1314 del 25/9/2006 ed ha sottoscritto il verbale conclusivo
dei lavori;
- che alla luce degli esiti della Conferenza di pianificazione, la
Provincia di Rimini, con deliberazione del Consiglio n. 15 del
27/2/2007 e la Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta
n. 267 del 5/3/2007 hanno approvato il testo dell'accordo di
pianificazione per la formazione del nuovo PTCP, ed hanno autorizzato
altresi' i propri rappresentanti legali alla sua sottoscrizione;
- che la sottoscrizione dell'accordo di pianificazione e' stata
effettuata dai Presidenti della Provincia di Rimini e della Regione
Emilia-Romagna, in data 20/3/2007;
- che la stipulazione dell'accordo, oltre a comportare la riduzione
della meta' dei termini sia per la formulazione di eventuali riserve,
che per l'espressione dell'intesa, determina anche la semplificazione
procedurale per l'approvazione del PTCP come indicato all'art. 27,
comma 11, della L.R. 20/00;
- che successivamente alla stipulazione dell'Accordo di
pianificazione, la Provincia di Rimini, con deliberazione del
Consiglio n. 64 del 31/7/2007 ha adottato il nuovo PTCP contenente
nell'elaborato f) la proposta di modifiche alle Norme del PTPR;
- che ai sensi dell'art. 27, comma 5, della L.R. 20/00, il nuovo Piano
territoriale di coordinamento provinciale adottato, e' stato
depositato per la libera consultazione, per sessanta giorni dalla data
di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, presso le sedi del Consiglio provinciale, della Giunta
regionale, delle Province contermini, dei Comuni, delle Comunita'
Montane e degli Enti gestori delle aree naturali protette
interessati;
- che l'elaborato f) "Proposta di modifiche alle Norme del PTPR.
Relazione e modifiche in forma di emendamento" e' stato altresi'
depositato, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lett. b)
dell'art. 22 e dei commi 4 e 5 dell'art. 25 della L.R. 20/00, presso
l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e le sedi di
tutte le Province, i Comuni e le Comunita' Montane della regione
Emilia-Romagna;
- che del deposito del PTCP e della sua parte in variante al PTPR e'
stata data comunicazione mediante la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 130 del 29/8/2007;
- che la modifica normativa al PTPR riguarda gli articoli 13 "Zone di
riqualificazione della costa e dell'arenile" e 14 "Zone urbanizzate in
ambito costiero e ambiti di riqualificazione dell'immagine turistica".
Con la modifica dell'art. 13, la Provincia propone sia di incrementare
i premi per il trasferimento/arretramento degli edifici dalla zona
incongrua, rappresentata dalla zona ricompresa tra la battigia e la
prima strada ad essa parallela e dai varchi a mare, sia di ampliare la
gamma degli interventi consentiti sugli edifici esistenti
permettendone interventi di ristrutturazione e consentendone
l'accorpamento.  Con la modifica dell'art. 14, la Provincia propone
sia di eliminare il comma 3 lettera c) di seguito riportato: "le aree
libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero
aventi carattere di continuita' con superficie inferiore a 8.000 mq.
possono essere destinate esclusivamente a:
- verde di quartiere;
- percorsi e spazi di sosta ciclo-pedonali;
- zone alberate e radura destinate ad attivita' per il tempo libero;
- dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della L.R. 20/00, con
priorita', di norma, per gli interventi e funzioni rivolte all'utenza
turistica e con limitate esigenze edificatorie;";
sia di uniformare, al comma 3 lettera d) le modalita' di intervento
nelle aree libere intercluse attraverso l'eliminazione della
differenziazione di utilizzo tra le aree con superficie inferiore a
8.000 mq. e quelle aventi carattere di continuita' con superficie
superiore a 8.000 mq.;
preso atto:
- che entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento
del PTCP adottato, la Regione, con delibera di Giunta n. 1552 del 22
ottobre 2007 ha espresso le proprie riserve sia in merito alla
conformita' del Piano provinciale al PTR, al PTPR e agli strumenti
della pianificazione regionale, sia in merito alla proposta di
modifica normativa del PTPR;
- che, in particolare, relativamente alla proposta di modifica
normativa del PTPR, con riserva n. 100, la Giunta regionale ha
ritenuto non accoglibile la proposta di variante all'art. 13 e con
riserva n. 101, ha ritenuto non accoglibile la proposta di variante
all'art. 14;
dato atto:
- che la Provincia di Rimini, con deliberazione della Giunta n. 116
del 21 maggio 2008, ha controdedotto sia alle riserve sollevate dalla
Regione che alle osservazioni pervenute al PTCP adottato ed ha chiesto
l'intesa alla Regione;
- che la Provincia di Rimini ha inoltrato la richiesta di intesa  con
lettera prot. n. 24812 del 28/5/2008 con la quale ha inoltre trasmesso
alla Regione i seguenti atti ed elaborati costitutivi del PTCP
controdedotto, che li ha ricevuti in data 3 giugno 2008:
- proposta di deliberazione consiliare;
- controdeduzioni alle riserve regionali - DGR 1552/07;
- controdeduzioni alle osservazioni;
- elaborati del Piano controdedotti con evidenziate le modifiche
introdotte a seguito dell'accoglimento sia delle riserve che delle
osservazioni avanzate;
• quadro conoscitivo articolato in testi ed elaborati cartografici;
• relazione generale;
• norme di attuazione;
• VALSAT-Valutazione di sostenibilita' ambientale e territoriale;
• Tavole di Piano:
• Tavola A 1:50.000 Assetto evolutivo del sistema Rimini;
• Tavola B 1:25.000 Tutela del patrimonio paesaggistico;
• Tavola C 1:25.000 Valorizzazione delle risorse paesaggistiche e
storico culturali;
• Tavola D 1:25.000 Rischi ambientali;
• Tavola E 1:25.000 Aree non idonee alla localizzazione degli impianti
di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- DVD contenente tutti gli allegati sopraelencati;
- copia delle osservazioni pervenute;
preso atto inoltre:
- che al ricevimento della sopracitata delibera n. 116 del 21 maggio
2008, il responsabile del procedimento ha avviato l'attivita'
istruttoria per la valutazione della documentazione pervenuta,
finalizzata all'espressione dell'intesa, fermo restando che in merito
alla richiesta di modifica normativa al PTPR e' necessaria
l'acquisizione dell'intesa da parte dell'Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna;
- che la valutazione delle controdeduzioni provinciali alle riserve e
alle osservazioni pervenute inerenti anche le proposte di modifiche
normative del PTPR, e' stata condotta, all'interno dell'attivita'
istruttoria svolta per esprimere l'intesa al PTCP controdedotto, dal
Gruppo di lavoro interdirezioni istituito con delibere di Giunta
regionale 20/96 e 312/01 che si e' riunito nei giorni 11 e 23 giugno
2008;
dato atto inoltre:
- che gli adempimenti in materia di valutazione ambientale strategica
sono espletati, all'interno del procedimento di espressione
dell'intesa da parte della Giunta regionale sul nuovo PTCP della
Provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/00, integrati
dagli adempimenti e fasi procedimentali previsti dal DLgs n. 152 del
2006 non contemplati dalla medesima legge regionale;
- che ai sensi della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni
transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme
urgenti per l'applicazione del DLgs 3 aprile 2006, n. 152" per i
procedimenti in corso, la valutazione ambientale per i piani
territoriali, nonche' per le loro varianti, previsti dalla L.R. 20/00
e' costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilita'
ambientale e territoriale (VALSAT) integrata dagli adempimenti e fasi
procedimentali previsti dal DLgs 152/06 non contemplati dalla medesima
legge regionale;
- che l'Autorita' competente e' individuata nella Regione
Emilia-Romagna, in coerenza con le attribuzioni a lei spettanti ai
sensi della L.R. 20/00, in ordine all'approvazione della variante;
- che la "Valutazione della sostenibilita' ambientale e territoriale"
(VALSAT), che costituisce ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/00, parte
integrante del piano e' sufficientemente approfondita nell'individuare
gli impatti ambientali attesi dalla realizzazione degli interventi
previsti dal piano, e quindi, ai sensi dell'art. 35 del DLgs 152/06,
esso svolge adeguatamente le funzioni affidate al "Rapporto ambientale
preliminare" dell'art. 12 del DLgs 152/06;
- che le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti della
proposta di variante al PTPR, con la modifica dell'art. 13, previste
dall'art. 12 del DLgs n. 152 del 2006, in particolare in relazione ai
soggetti competenti in materia ambientale, sono state, ai sensi
dell'art. 35 del DLgs n. 152 del 2006, adeguatamente sviluppate nel
processo di formazione del piano, ai sensi della L.R. 20/00;
considerato:
- che la Provincia di Rimini ha espresso sulla riserva n. 100,
relativa alla modifica dell'art. 13 del PTPR, la seguente
controdeduzione:
- "Si ritiene la riserva parzialmente accoglibile, con le seguenti
osservazioni, motivazioni e proposte.
La riserva si concentra sulla proposta di ampliare le modalita' di
intervento sugli edifici esistenti a mare della litoranea in zona
definita "incongrua" con le seguenti motivazioni: "contraddittoria
rispetto alla volonta' di incentivarne il trasferimento" e "incoerente
rispetto all'obiettivo della disposizione regionale di favorire la
ricostituzione degli elementi naturali, di promuovere l'accorpamento
dei manufatti edilizi e il loro distanziamento dalla battigia, di
riqualificare l'arenile, anche attraverso il pur limitato ripristino
della sua naturale dinamica".
In riferimento a questa proposta di modifica delle modalita' di
intervento sugli edifici esistenti in zona incongrua si evidenzia
anzitutto che questa si affianca alle altre proposte e considera
diversi aspetti del problema, fra i quali:
- le caratteristiche dello stato di fatto: gli edifici esistenti in
zona incongrua sono quasi esclusivamente strutture ricettive
alberghiere:
• sulla costa della ns. provincia ne sono attivi attualmente n. 57 di
cui 38 nel comune di Rimini, 9 in quello di Bellaria IM, 5 a Riccione,
5 a Misano Adriatico e nessuna a Cattolica; quindi il tema interessa
quasi esclusivamente la parte nord della costa, peraltro oggi
potenzialmente favorita dalle grandi opportunita' di sviluppo che il
nuovo quartiere fieristico offre a questa parte del nostro
territorio;
• la qualita' di queste strutture ricettive e' media: 39 hanno 3
stelle, 13 hanno 2 stelle, 1 ha una stella e 4 hanno 4 stelle;
considerando l'attuale recente normativa sulla classificazione delle
strutture ricettive fortemente voluta dalla Regione in accordo con le
associazioni di categoria del settore (delib. G.R. n. 916 del 25
giugno 2007) ha come obiettivo la riqualificazione ed in particolare
quelle con una classificazione non qualitativamente adeguata come
quelle presenti "in prima linea";
• dal punto di vista urbanistico, infine, la zona incongrua e' sempre
ricompresa nei PRG all'interno del perimetro del territorio
urbanizzato e le strutture alberghiere sono collocate su terreni di
proprieta' privata, a dimostrazione di una loro appartenenza alla
citta' turistica.
Si deve poi considerare che il trasferimento di queste attivita' con
relativa demolizione degli edifici e recupero dell'area all'arenile
vero e proprio perseguito dalle norme del Paesistico fin dal 1999, non
ha raggiunto i risultati sperati, sia in considerazione della
specificita' della conformazione della zona costiera, sia per le
caratteristiche dell'offerta alberghiera di fatto esclusivamente
concentrata a mare della ferrovia, nonostante le strutture fieristiche
e congressuali diversamente collocate.
Inoltre, e cio' e' ancor piu' significativo e paradossale, questa
"resistenza" sul loro sito "incongruo" non e' stata messa in dubbio
neppure dai fenomeni erosivi che hanno colpito quella parte della
nostra costa.
Per tutti questi motivi crediamo sia condivisibile ed urgente non
consentire un ulteriore degrado della situazione di fatto, edilizia e
funzionale, degli edifici esistenti dando una risposta limitata e
funzionale al perseguimento degli obiettivi di riqualificazione
indicata dalla stessa Regione: la proposta di modifica normativa si
muove in questa direzione.
Si ritengono al tempo stesso assolutamente comprensibili e
condivisibili le preoccupazioni che sono alla base della riserva
regionale, preoccupazioni di carattere ambientale e paesistico e per
tale motivo si conferma l'impianto generale della normativa vigente.
Portando a sintesi quanto sopra esposto si ritiene percio' di
accogliere parzialmente la riserva limitando le modalita' di
intervento sugli edifici esistenti in zona incongrua riformulando il
testo del comma 2 lettera c) come segue:
'Gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione nonche' di
adeguamento ai requisiti di legge. Sugli edifici ricadenti in zona
incongrua (cosi' come definita al punto a) sono ammessi interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, adeguamento ai
requisiti obbligatori di legge, ristrutturazione edilizia,
accorpamento di due o piu' edifici senza aumento del volume
complessivo e a condizione che la visuale libera del fronte mare
conseguente all'accorpamento sia superiore alla somma delle visuali
libere precedenti.'";
- che i rappresentanti delle Direzioni generali coinvolte nel
procedimento istruttorio, vista la controdeduzione sopra riportata e
riconoscendo la fondatezza delle argomentazioni fornite a supporto
della proposta avanzata, tenuto conto che l'obiettivo
dell'attribuzione, da parte del PTPR/PTCP, di "zona incongrua" alle
aree a mare della strada litoranea, ha come finalita':
- la riqualificazione del fronte mare e dell'immagine del paesaggio
costiero;
- la prevenzione del rischio di erosione/esondazione restituendo
all'arenile la funzione che gli e' propria di transizione tra terra e
acqua;
- che la norma del PTPR in oggetto incentivante il trasferimento degli
edifici in "zona incongrua" in aree ad essa retrostanti, non ha avuto
seguito e che i medesimi edifici ricadono in terreni di proprieta'
privata e all'interno del perimetro del territorio urbanizzato.
- che inoltre il problema dell'erosione costiera si e' notevolmente
ridimensionato in quanto gli interventi di difesa hanno prodotto
un'inversione di tendenza.
Al fine di contrastare il degrado edilizio e funzionale degli edifici
esistenti e dar luogo comunque ad un processo di riqualificazione
finalizzato al miglioramento della qualita' architettonica e
percettiva e quindi dell'immagine turistica regionale secondo le
previsioni della delibera di Giunta regionale 916/07, si ritiene di
condividere la proposta provinciale con le seguenti modifiche e
integrazioni:
- alla quarta riga sostituire "Sugli" con "Per gli";
- alla quinta riga dopo le parole ". . .  al punto a)" inserire la
frase ", al fine del miglioramento della qualita' architettonica e
percettiva,";
- alla nona riga dopo le parole ". . .  piu' edifici" eliminare la
parola "senza" e inserire le parole "purche' lo stesso non 
comporti";
- alla decima riga dopo le parole ". . . condizione che" eliminare
l'articolo "la" e inserire le parole "determini una";
- all'undicesima riga sostituire dopo le parole ". . . fronte mare" e
fine al termine del testo con le seguenti "superiore alla somma delle
visuali libere preesistenti.";
e, conseguentemente, il testo dell'art. 13 comma 2 lettera c risulta
cosi' riformulato:
"Gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione nonche' di
adeguamento ai requisiti di legge. Per gli edifici ricadenti in zona
incongrua (cosi' come definita al punto a), al fine del miglioramento
della qualita' architettonica e percettiva, sono ammessi interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, adeguamento ai
requisiti obbligatori di legge, ristrutturazione edilizia,
accorpamento di due o piu' edifici purche' lo stesso non comporti
aumento del volume complessivo e a condizione che determini una
visuale libera del fronte mare superiore alla somma delle visuali
libere preesistenti.";
- che la Provincia di Rimini ha espresso sulla riserva n. 101 relativa
alla modifica dell'art. 14 del PTPR la seguente controdeduzione:
- "Si accoglie la riserva, ripristinando il testo vigente
dell'articolo e si conviene nel rinviare un esame generale delle
problematiche di tutela delle zone urbanizzate in ambito costiero al
momento della revisione del sistema regionale delle tutele secondo le
nuove disposizioni del Codice dei BCP e della legge regionale "Governo
e riqualificazione solidale del territorio" in corso di
approvazione.";
- che i rappresentanti delle Direzioni generali coinvolti nel
procedimento istruttorio, vista la controdeduzione sopra riportata
alla riserva n. 101, hanno preso atto della rinuncia alla modifica
dell'art. 14 del PTPR da parte della Provincia;
vista la proposta di modifica all'art. 13 comma 2 lettera c del PTPR
presentata dalla Provincia di Rimini nell'ambito del procedimento di
approvazione del proprio PTCP, con le modifiche apportate dalle
Direzioni generali in sede di Gruppo di lavoro istruttorio indicate
nella parte narrativa del presente atto, come previsto dal combinato
disposto degli articoli 22 e 25 della L.R. 20/00;
vista la deliberazione della Giunta regionale, esecutiva ai sensi di
Legge, n. 450, del 3/4/2007 recante "Adempimenti conseguenti alle
delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con
delibera 447/03 e successive modifiche";
visto l'art. 27, comma 10, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di esprimere l'intesa, ai sensi dell'art. 22, comma 5, della L.R.
24 marzo 2000, n. 20, per le motivazioni espresse in premessa, sulla
proposta di modifica dell'art. 13, comma 2, lettera c) del PTPR
presentata dalla Provincia di Rimini, trasmessa dalla medesima
Provincia unitamente al proprio PTCP adottato dal Consiglio
provinciale con deliberazione n. 64 del 31/7/2007 nell'ambito del
procedimento di approvazione dello stesso Piano provinciale di cui
all'art. 27 della L.R. 20/00;
2) di dare atto che la Provincia di Rimini potra' approvare il nuovo
PTCP previa acquisizione dell'intesa da parte della Giunta regionale
sui contenuti del PTCP e dell'intesa dell'Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna sulla proposta di variazione del PTPR;
3) di aggiornare l'elaborato tecnico del PTPR in conformita' delle
modifiche proposte, successivamente all'approvazione e all'intervenuta
esecutivita' del PTCP contenente le stesse proposte di modifica del
PTPR, a seguito dell'espressione della presente intesa;
4) in merito alla Valutazione ambientale strategica:
a) di dare atto che la valutazione ambientale del piano in oggetto, di
cui al DLgs 152/06 e successive modificazioni, e' svolta ai sensi
dell'art. 2, comma 2 della L.R. 9/08;
b) che il relativo parere motivato sulla proposta di variante al PTPR
in oggetto, previsto dal DLgs 152/06 e successive modificazioni, e'
espresso nell'ambito della piu' complessiva valutazione ambientale del
PTCP di cui alla delibera di Giunta regionale Prot. n. PRO/08/157319
recante "Espressione dell'intesa sul PTCP della Provincia di Rimini",
in quanto la stessa proposta di variante costituisce parte integrante
del PTCP adottato dal Consiglio provinciale di Rimini;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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