REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2008, n. 963

Istituzione del Comitato regionale di coordinamento ai sensi del DPCM 21/12/2007 "Coordinamento delle attivita' di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 930 del 18 giugno 1998
ad oggetto "Istituzione del Comitato regionale di coordinamento degli
interventi della pubblica Amministrazione in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del
DLgs 626/94 - Approvazione delle proposte contenute nella
deliberazione di Giunta regionale  689/98";
- l'art. 117 della Costituzione cosi' come modificato dalla Legge
costituzionale 3/01 laddove individua al terzo comma la potesta'
legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di tutela e
sicurezza del lavoro;
- la Legge n. 123 del 3 agosto 2007 "Misure in tema di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il
riassetto e la riforma della normativa in materia", in cui all'art. 4,
comma 1, prevede la realizzazione del coordinamento delle attivita' di
prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il DLgs del 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della
Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro", ed in particolare l'articolo 7,
rubricato "Comitati regionali di coordinamento" che ne prevede il
raccordo con il "Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle
politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro" e con la
"Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro" di cui agli articoli 5 e 6 del citato decreto legislativo,
allo scopo di realizzare una programmazione coordinata degli
interventi, nonche' uniformita' degli stessi;
- la L.R. 19/4/1995, n. 44, ad oggetto: "Riorganizzazione dei
controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia regionale per la
Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna", in cui all'articolo 24,
comma 2, si confermano in capo ai Dipartimenti di Sanita' pubblica
delle Aziende USL le funzioni e le attivita' del settore impiantistico
antinfortunistico, cosi' come stabilite dalla L.R. 7/9/1981 n. 33,
articolo 4;
- la L.R. 12/5/1994, n. 19, e successive modifiche ad oggetto: "Norme
per il riordino del Servizio Sanitario regionale, ai sensi del DLgs
30/12/1992, n. 502, modificato dal DLgs 7/12/1993, n. 517", che
istituisce la Conferenza territoriale sociale e sanitaria;
- la L.R. 23/12/2004, n. 29, e successive modifiche ad oggetto: "Norme
generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio
Sanitario regionale", che, tra l'altro, ridefinisce le relazioni fra
Servizio Sanitario regionale ed Enti locali;
richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
dicembre 2007, rubricato "Coordinamento delle attivita' di prevenzione
e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro", pubblicato
in G.U. il 6 febbraio 2008 (da qui in avanti DPCM), emanato in
attuazione dell'articolo 4, comma 1, Legge 123/07, che disciplina il
funzionamento dei Comitati regionali di coordinamento gia' istituiti
ai sensi dell'articolo 27 del DLgs 626/94, allo scopo di migliorarne
il funzionamento e di garantire l'uniformita' dell'attivita' di
prevenzione e vigilanza della pubblica Amministrazione sul territorio
regionale;
richiamato l'articolo 46, comma 2, lettera k) dello Statuto regionale
che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad adottare
provvedimenti che lo Statuto stesso e le leggi non affidano alla
competenza dell'Assemblea legislativa;
ritenuto necessario, a seguito delle novita' apportate dalla normativa
sopracitata, nonche' al fine di dare attuazione al succitato DPCM, di
corrispondere alle esigenze delle diverse realta' locali e alle
specifiche richieste da esse emergenti, di istituire il Comitato
regionale di coordinamento, e che a seguito di tale istituzione, il
Comitato regionale di coordinamento degli interventi della pubblica
Amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
gia' istituito con la richiamata deliberazione del Consiglio regionale
18 luglio 1998, n. 930, cessa le sue funzioni;
atteso che, per quanto riguarda la composizione dell'istituendo
Comitato, l'articolo 1, comma 2, del DPCM, ne indica i componenti e
impegna:
- la Regione ad individuare, quali partecipanti, gli assessori
regionali competenti per le funzioni correlate;
- le Amministrazioni pubbliche coordinate a indicare propri
rappresentanti quali membri del Comitato, in relazione alla
delicatezza dei compiti assegnati e che le stesse indichino i propri
direttori;
- le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative a livello regionale ad indicare
propri rappresentanti quali partecipanti ai lavori del Comitato;
ritenuto, ai sensi del citato articolo 1, comma 2, che il Comitato sia
costituito dai componenti di seguito indicati:
- il Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui
delegato, in funzione di Presidente del Comitato stesso;
- l'Assessore alle Politiche per la salute;
- l'Assessore alla Scuola, Formazione professionale, Universita',
Lavoro, Pari opportunita';
- l'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo economico, Piano
telematico;
- l'Assessore alla Mobilita' e Trasporti;
- l'Assessore all'Agricoltura;
- l'Assessore alla Programmazione e Sviluppo territoriale,
cooperazione col sistema delle autonomie, Organizzazione;
- i Direttori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di
lavoro (SPSAL) delle Aziende USL della regione;
- il Direttore dell'Agenzia regionale per la prevenzione ambientale
(ARPA);
- un rappresentante dei settori ispezione del lavoro delle Direzioni
regionali del lavoro;
- un rappresentante dell'Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco;
- i rappresentanti delle agenzie territoriali dell'Istituto superiore
per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);
- un rappresentante della Direzione regionale dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- un rappresentante degli uffici periferici dell'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
- un rappresentante della Direzione regionale dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS);
- un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia
(ANCI);
- un rappresentante dell'Unione Province Italiane (UPI);
- un rappresentante degli Uffici di sanita' aerea e marittima del
Ministero della Salute;
- i rappresentanti delle Autorita' marittime portuali ed
aeroportuali;
dato atto che ai lavori del Comitato partecipano quattro
rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei
lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative a livello regionale;
atteso, che per quanto riguarda le articolazioni operative nell'ambito
del Comitato in parola, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e 3, del
DPCM, devono essere istituiti:
- un Ufficio operativo composto da rappresentanti degli organi di
vigilanza che pianifichi il coordinamento delle attivita';
- gli organismi provinciali che realizzino quanto pianificato
dall'Ufficio operativo;
ritenuto che, al fine di migliorare l'efficacia delle politiche attive
di prevenzione, nell'ambito dell'Ufficio operativo, in specifici
contesti produttivi e in situazioni eccezionali, debbano essere
previste particolari attivita' di coordinamento tecnico che prevedano,
ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DPCM, la costituzione di Nuclei
operativi integrati di prevenzione e vigilanza che operino per tempi
stabiliti;
ritenuto, pertanto, che l'Ufficio operativo sia costituito dai
componenti di seguito indicati:
- il Dirigente regionale Professional "Tutela e salute nei luoghi di
lavoro"  che lo coordina;
- i Direttori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di
lavoro (SPSAL) delle Aziende USL della regione;
- un rappresentante dei Settori Ispezione del lavoro delle Direzioni
regionali del lavoro;
- un rappresentante dell'Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco;
- i rappresentanti delle Agenzie territoriali dell'Istituto superiore
per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);
- un rappresentante della Direzione regionale dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- un rappresentante dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente
(ARPA) dell'Emilia-Romagna;
- un rappresentante degli uffici periferici dell'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
- un rappresentante della Direzione regionale dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS);
gli Organismi provinciali, denominati all'articolo 2, comma 3, del
DPCM anche Sezioni permanenti, sono collocati per la loro funzione
presso l'Azienda USL del capoluogo di provincia, che ne assicura
l'attivita' di coordinamento e di raccordo con l'Ufficio operativo
regionale, nonche' l'attivita' di segreteria, e siano composti da:
- i Direttori del Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di
lavoro (SPSAL) della Azienda USL competente per territorio: nel caso
delle Province di Bologna e di Forli'-Cesena sono presenti anche i
Direttori del  Servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di
lavoro (SPSAL) delle Aziende USL di Imola e di Cesena;
- un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro;
- un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco;
- un rappresentante dell'Agenzia territoriale dell'Istituto superiore
per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);
- un rappresentante della Direzione provinciale dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL);
- un rappresentante della Sezione provinciale dell'Agenzia regionale
Prevenzione e Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna;
- un rappresentante della Direzione provinciale dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS);
i Nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza siano
collocati per la loro funzione presso l'Ufficio operativo regionale.
Tali Nuclei sono composti da una parte dei componenti dell'Ufficio
operativo;
atteso che per quanto riguarda i compiti e le funzioni, il Comitato in
parola deve:
- svolgere i compiti di programmazione e di indirizzo delle attivita'
di prevenzione  e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei
criteri formulati a livello nazionale dal Ministero del Lavoro, Salute
e Politiche sociali e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano, al fine di individuare i settori e le priorita' d'intervento
delle attivita' di prevenzione e vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
- svolgere le funzioni indicate all'articolo 1, comma 4, lettere a),
b), c) e d) e all'articolo 2, comma 4, del citato DPCM, e
specificatamente:
- sviluppare, tenuto conto delle specificita' territoriali, i piani di
attivita' e i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a
livello nazionale;
- svolgere funzioni di indirizzo e programmazione delle attivita' di
prevenzione e di vigilanza e promuovere l'attivita' di comunicazione,
informazione, formazione e assistenza operando il necessario
coordinamento tra le diverse istituzioni;
- provvedere alla raccolta attraverso il sistema informativo 
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui
all'articolo 8 del DLgs 81/08 e all'analisi delle informazioni
relative agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni
operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e
delle malattie da lavoro;
- valorizzare gli accordi aziendali e territoriali che orientino i
comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della
responsabilita' sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti
interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
- monitorare e valutare le attivita' svolte dall'Ufficio operativo,
dagli Organismi provinciali - Sezioni permanenti e dagli eventuali
Nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza per verificare
il raggiungimento degli obiettivi, dando comunicazione annuale dei
risultati di tale monitoraggio al Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche sociali;
atteso, inoltre, che ai sensi dell'art. 2, del DPCM:
- l'Ufficio operativo pianifica individua le priorita' a livello
territoriale ed in particolare definisce i piani operativi di
vigilanza nei quali debbono essere individuati gli obiettivi
specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i
mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili
da parte dei vari soggetti pubblici interessati;
- gli Organismi provinciali - Sezioni permanenti attuano a livello 
dei territori provinciali le azioni pianificate dall'Ufficio operativo
dandone comunicazione allo stesso Ufficio;
- i Nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza svolgono
particolari attivita' di coordinamento tecnico finalizzate, in
situazioni eccezionali, a migliorare l'efficacia delle politiche
attive di prevenzione, relazionando sullo sviluppo dei programmi
assegnati e sui risultati ottenuti all'Ufficio operativo e alle
Sezioni permanenti competenti per territorio;
ritenuto opportuno che:
- i componenti del Comitato, dell'Ufficio operativo e degli Organismi
provinciali - Sezioni permanenti, possano individuare propri delegati,
in caso di loro impedimento, a sostituirli alle riunioni con piena
capacita' di rappresentarli;
- alle sedute del Comitato e dell'Ufficio operativo partecipino i
responsabili delle Unita' operative impiantistiche antinfortunistiche
dei Dipartimenti di Sanita' pubblica delle Aziende USL, in quanto
titolari di competenze nel settore impiantistico antinfortunistico non
 attribuite ad ARPA dalla citata L.R. 44/95;
- il Comitato e l'Ufficio operativo regionale si avvalgano, al fine di
supportare le complesse funzioni di competenza, di un "Ufficio di
coordinamento" diretto da un funzionario regionale con particolari
competenze in materia, appartenente al Servizio Sanita' pubblica,  al
cui funzionario  siano affidati i compiti di coordinamento
organizzativo e operativo;
- ai lavori del Comitato partecipi il Dirigente regionale Professional
"Tutela e salute nei luoghi di lavoro";
- l'Ufficio operativo regionale sia collocato presso il Servizio
Sanita' pubblica, sia diretto  dal Dirigente regionale Professional
"Tutela e salute nei luoghi di lavoro" e che si avvalga di personale
del Servizio Sanita' pubblica;
- i Nuclei operativi siano attivati, su indicazione dell'Ufficio
operativo, con decreto del Presidente della Giunta regionale;
rilevato che:
- ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a) del DPCM i piani di
attivita' e i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a
livello nazionale devono essere sviluppati tenendo conto delle
specificita' territoriali;
- la regione e' caratterizzata da un tessuto produttivo eterogeneo,
che si connota, a livello provinciale, per tipologia produttiva e per
specifici profili di rischio;
- le articolazioni funzionali provinciali del Comitato regionale
istituito con la citata deliberazione del Consiglio regionale 930/98,
hanno svolto a livello dei territori provinciali efficaci interventi a
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- le Amministrazioni provinciali, successivamente all'emanazione della
Legge 123/07, hanno realizzato con ottimi risultati il coordinamento
territoriale con gli Enti a vario titolo competenti in materia,
valorizzando i rapporti che le stesse Amministrazioni hanno, nel
tempo, reciprocamente  sviluppato;
- in seguito all'entrata in vigore del citato DPCM, la competenza in
materia, provvisoriamente assegnata alle Amministrazioni provinciali,
e' stata riassegnata alle Amministrazioni regionali;
rilevato, altresi', che la Conferenza territoriale sociale e
sanitaria, con il supporto delle Aziende Sanitarie, ha, tra l'altro,
compiti di promozione delle strategie e degli interventi volti alla
tutela della salute della popolazione e alla prevenzione dei fattori
di nocivita', nel cui ambito sono ricomprese le specifiche azioni
dirette alla promozione salute e sicurezza dei lavoratori;
ritenuto, pertanto, opportuno che, al fine di assicurare piu' elevata
efficacia degli interventi in relazione ad una loro maggiore aderenza
al tessuto produttivo e sociale locale, nonche' di non disperdere le
competenze maturate in materia dalle Amministrazioni provinciali, che
il Comitato regionale si possa avvalere delle  Conferenze territoriali
sociali e sanitarie relativamente alle attivita' volte a specifici
piani e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza dei
lavoratori, fatte comunque salve le competenze del Comitato in ordine
alla pianificazione e coordinamento delle attivita' di vigilanza
attraverso l'Ufficio operativo regionale;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali dott. Leonida
Grisendi, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e
successive modifiche e della propria deliberazione 450/07;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di istituire, per quanto in premessa esposto e che qui si richiama
integralmente, il Comitato regionale di coordinamento e, che a seguito
di tale istituzione, il Comitato regionale di coordinamento degli
interventi della pubblica Amministrazione in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, cessa le sue funzioni;
2) di stabilire, la composizione, i compiti e le funzioni del Comitato
come segue:
- i componenti del Comitato sono:
- il Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui
delegato, con funzioni di Presidente;
- l'Assessore alle Politiche per la salute;
- l'Assessore alla Scuola, Formazione professionale, Universita',
Lavoro, Pari Opportunita';
- l'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo economico, Piano
telematico;
- l'Assessore alla Mobilita' e Trasporti;
- l'Assessore all'Agricoltura;
- l'Assessore alla Programmazione e Sviluppo territoriale,
Cooperazione col sistema delle autonomie, Organizzazione;
- i Direttori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di
lavoro (SPSAL) delle Aziende USL;
- il Direttore dell'Agenzia regionale per la prevenzione ambientale
(ARPA);
- i Direttori delle Unita' operative Impiantistiche Antinfortunistiche
(UOIA) dei Dipartimenti di Sanita' pubblica delle Aziende USL;
- un rappresentante dei Settori ispezione del lavoro delle Direzioni
regionali del lavoro;
- un rappresentante dell'Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco;
- i rappresentanti delle Agenzie territoriali dell'Istituto superiore
per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);
- un rappresentante della Direzione regionale dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- un rappresentante degli uffici periferici dell'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
- un rappresentante della Direzione regionale dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS);
- un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia
(ANCI);
- un Rappresentante dell'Unione province italiane (UPI);
- un Rappresentante degli Uffici di Sanita' aerea e marittima del
Ministero della Salute;
- i rappresentanti delle Autorita' marittime portuali ed
aeroportuali;
- i partecipanti ai lavori del Comitato sono:
- quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti
dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello regionale;
- il Dirigente regionale Professional "Tutela e salute nei luoghi di
lavoro";
- i responsabili delle Unita' operative Impiantistiche
Antinfortunistiche dei Dipartimenti di Sanita' pubblica delle Aziende
USL, in quanto titolari di competenze nel settore impiantistico
antinfortunistico non  attribuite ad ARPA dalla citata L.R.  44/95;
- quanto ai compiti del Comitato:
- programmazione, indirizzo delle attivita' di prevenzione  e
vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a
livello nazionale dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali
e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di
individuare i settori e le priorita' d'intervento delle attivita' di
prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- quanto alle funzioni del Comitato:
- sviluppare, tenuto conto delle specificita' territoriali, i piani di
attivita' e i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a
livello nazionale;
- svolgere funzioni di indirizzo e programmazione delle attivita' di
prevenzione e di vigilanza e promuovere l'attivita' di comunicazione,
informazione, formazione e assistenza operando il necessario
coordinamento tra le diverse istituzioni;
- provvedere alla raccolta attraverso il sistema informativo 
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 81/08 e all'analisi delle
informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo
soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli
infortuni e delle malattie da lavoro;
- valorizzare gli accordi aziendali e territoriali che orientino i
comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della
responsabilita' sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti
interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
- monitorare e valutare le attivita' svolte dall'Ufficio operativo,
dagli Organismi provinciali - Sezioni permanenti e dagli eventuali
Nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza per verificare
il raggiungimento degli obiettivi, dando comunicazione annuale dei
risultati di tale monitoraggio al Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche sociali;
3) di istituire, nell'ambito del Comitato in parola, ai sensi
dell'articolo 2, del DPCM, un Ufficio operativo, gli organismi
provinciali - Sezioni Permanenti e Nuclei operativi integrati di
prevenzione e vigilanza:
- l'Ufficio operativo composto come segue:
- il Dirigente regionale Professional "Tutela e salute nei luoghi di
lavoro", che lo dirige;
- i Direttori dei Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di
lavoro (SPSAL) delle Aziende USL della regione;
- un rappresentante dei settori ispezione del lavoro delle Direzioni
regionali del lavoro;
- un rappresentante dell'Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco;
- i rappresentanti delle agenzie territoriali dell'Istituto superiore
per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);
- un rappresentante della Direzione regionale dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- un rappresentante dell'Agenzia regionale Prevenzione e Ambiente
(ARPA) dell'Emilia-Romagna;
- un rappresentante degli Uffici periferici dell'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
- un rappresentante della Direzione regionale dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS);
- l'Ufficio operativo individua le priorita' a livello territoriale ed
in particolare definisce i piani operativi di vigilanza nei quali
debbono essere individuati gli obiettivi specifici, gli ambiti
territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse
ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari
soggetti pubblici interessati;
- gli Organismi provinciali -  Sezioni permanenti composte come
segue:
- i Direttori del Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di
lavoro (SPSAL) della Azienda USL competente per territorio: nel caso
delle Province di Bologna e di Forli'-Cesena sono presenti anche i
Direttori del  Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di
lavoro (SPSAL) delle Aziende USL di Imola e di Cesena;
- un Rappresentante della Direzione provinciale del lavoro;
- un Rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco;
- 	un Rappresentante dell'agenzia territoriale dell'Istituto superiore
per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);
- un Rappresentante della Direzione provinciale dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL);
- un Rappresentante della Sezione provinciale dell'Agenzia regionale
Prevenzione e Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna;
- un Rappresentante della Direzione provinciale dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS);
attuano a livello  dei territori provinciali le azioni pianificate
dall'Ufficio operativo dandone comunicazione allo stesso Ufficio;
i Nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza che svolgono
particolari attivita' di coordinamento tecnico finalizzate, in
situazioni eccezionali, a migliorare l'efficacia delle politiche
attive di prevenzione, comunicando periodicamente lo sviluppo dei
programmi assegnati ed i risultati ottenuti all'Ufficio operativo e
alle Sezioni permanenti competenti per territorio;
4) di stabilire che:
- i componenti del Comitato, dell'Ufficio operativo e degli Organismi
provinciali - Sezioni permanenti, possono individuare propri delegati,
in caso di loro impedimento, a sostituirli alle riunioni con piena
capacita' di rappresentarli;
- il Comitato e l'Ufficio Operativo regionale si avvalgano, al fine di
supportare le complesse funzioni di competenza, di un "Ufficio di
coordinamento" diretto da un funzionario regionale con particolari
competenze in materia, appartenente al Servizio Sanita' pubblica,  al
cui funzionario  siano affidati i compiti di coordinamento
organizzativo e operativo;
- l'Ufficio operativo regionale sia collocato presso il Servizio
Sanita' pubblica, sia diretto  dal Dirigente regionale Professional
"Tutela e Salute nei luoghi di lavoro" e che si avvalga di personale
del Servizio Sanita' pubblica;
- i Nuclei operativi siano attivati, su indicazione dell'Ufficio
operativo, con decreto del Presidente della Giunta regionale;
5) di stabilire che con apposito e successivo atto del Direttore
generale Sanita' e Politiche  sociali vengano nominati i componenti
del Comitato regionale di coordinamento e  dell'Ufficio operativo;
6) di stabilire che gli Organismi provinciali -  Sezioni permanenti
denominati all'articolo 2, comma 4, del DPCM, siano collocati per la
loro funzione presso l'Azienda USL avente sede nel capoluogo di
provincia. L'Azienda USL assicura agli Organismi di cui sopra,
l'attivita' di supporto e di raccordo con l'Ufficio operativo, nonche'
l'attivita' di segreteria;
7) di dare mandato, pertanto, ai direttori generali delle Aziende USL
di nominare i componenti degli Organismi provinciali - Sezioni
permanenti,  previa acquisizione delle designazioni per i componenti
appartenenti ad amministrazioni diverse e che, per le Province di
Bologna e di Forli'-Cesena, debbano provvedere il Direttore generale
dell'Azienda USL di Bologna e di Forli';
8) di stabilire che il Comitato collabori anche con le Conferenze
territoriali socio sanitarie nell'ambito delle attivita' volte a
specifici piani e programmi di promozione della salute e della
sicurezza dei lavoratori;
9) di stabilire che a seguito della costituzione del Comitato
regionale di coordinamento, dell'Ufficio operativo e dei Nuclei
operativi integrati di prevenzione e vigilanza, nessun onere gravera'
sul bilancio regionale;
10) di dare atto che il Comitato regionale di coordinamento e
l'Ufficio operativo dovranno adottare un proprio regolamento interno
per il funzionamento;
11) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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