REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 15

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLE SOCIETA' FIERISTICHE REGIONALI

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Partecipazione alle societA' fieristiche regionali
1. La Regione Emilia-Romagna E' autorizzata a partecipare alle
societA' Bologna Fiere S.p.A., RiminiFiera S.p.A., Fiere di Parma
S.p.A. e Piacenza Expo S.p.A., ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale ed in coerenza con
le previsioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettere a), b), c) e
comma 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del
sistema fieristico regionale).
2. La partecipazione della Regione alle societA' di cui al comma 1 E'
finalizzata, anche mediante accordi con gli enti locali soci delle
societA' fieristiche sopra indicate nell'ambito delle decisioni
societarie, a:
a) affermare, anche in rapporto alle politiche e alle azioni per la
promozione dell'internazionalizzazione del commercio con l'estero dei
ministeri competenti e della Regione, il ruolo delle grandi societA'
fieristiche dell'Emilia-Romagna anche attraverso intese di
cooperazione fra le societA' fieristiche regionali ed in relazione con
altri importanti centri fieristici del paese;
b) favorire la cooperazione e l'integrazione delle strategie sul piano
commerciale e di organizzazione degli eventi con la valorizzazione
delle specializzazioni delle diverse societA' fieristiche;
c) individuare tutte le scelte e le opportunitA' di miglioramento
operativo, attraverso integrazione di attivitA' e servizi per il
perseguimento di economie di scala e di scopo;
d) promuovere iniziative comuni per lo sviluppo sui mercati esteri
della promozione commerciale e delle nuove iniziative fieristiche in
tali mercati;
e) valutare tutte le opportunitA' di ulteriori integrazioni
societarie;
f) sostenere progetti e societA' delle societA' fieristiche
dell'Emilia-Romagna che rispondano ai requisiti della legge regionale
n. 12/2000, articolo 7, comma 1, utili a favorire la valorizzazione e
la promozione comune all'estero delle manifestazioni di eccellenza
internazionale.
3. La partecipazione della Regione alla SocietA' BolognaFiere S.p.A.
E' autorizzata fino ad un importo massimo di Euro 11.000.000,00.
4. La partecipazione della Regione alla SocietA' RiminiFiera S.p.A. E'
autorizzata fino ad un importo massimo di Euro 9.000.000,00.
5. La partecipazione della Regione alla SocietA' Fiere di Parma S.p.A.
E' autorizzata fino ad un importo massimo di Euro 3.000.000,00.
6. Per la partecipazione alla SocietA' Piacenza Expo S.p.A. la Regione
E' autorizzata all'acquisizione delle quote di partecipazione nella
stessa societA' detenute da Ervet S.p.A. per un importo di Euro
161.000,00.
7. Il Presidente della Regione E' autorizzato a compiere tutti gli
atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare le
partecipazioni di cui ai commi 1 e 2.
8. I diritti conseguenti alla qualitA' di socio della Regione
Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un
suo delegato allo scopo.
9. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli
statuti delle societA', che potranno intervenire successivamente alla
partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati
alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto.
Art. 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di apposita
unitA' previsionale di base e relativi capitoli nella parte spesa del
bilancio regionale, la cui copertura E' assicurata dai fondi a tale
scopo specifico accantonati, nell'ambito del Fondo speciale di cui
all'U.P.B. 1.7.2.3.29151 e al Capitolo 86620, alla voce n. 25
"Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al capitale sociale dei
soggetti gestori dei centri fieristici", del bilancio di previsione
per l'esercizio 2008, cosI' come modificato dall'apposito
provvedimento di variazione dello stesso.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale
E' autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni
al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto
dall'articolo 31 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
La presente legge sarA' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 luglio 2008	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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