NOTE
Note all'articolato
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'articolo1), della Legge regionale 1 febbraio 2000, n.
4 che concerne Norme per la disciplina delle attivita' turistiche di
accompagnamento e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita'
1. Con la presente legge vengono definite e disciplinate le attivita'
professionali turistiche di accompagnamento in attuazione e nel
rispetto delle normative statali e comunitarie".
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
1) La rubrica dell'articolo2, della Legge regionale 1 febbraio 2000,
n. 4 che concerne Norme per la disciplina delle attivita' turistiche
di accompagnamento e' la seguente:
"Art. 2 - Definizione delle professioni turistiche di
accompagnamento"
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 2, comma 3), della Legge regionale 1
febbraio 2000, n. 4 che concerne Norme per la disciplina delle
attivita' turistiche di accompagnamento e' il seguente:
"Art. 2 - Definizione delle professioni turistiche di accompagnamento
(omissis)
3. E' guida ambientale-escursionistica chi, per attivita'
professionale, illustra a persone singole e gruppi di persone gli
aspetti ambientali e naturalistici del territorio, conducendoli in
visita ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche
antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonche' ambienti o
strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, con
esclusione di percorsi di particolare difficolta', posti su terreni
innevati e rocciosi di elevata acclivita', ed in ogni caso di quelli
che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con
utilizzo di corda, picozza e ramponi. La guida
ambientale-escursionistica puo' essere specializzata nell'indirizzo
previsto dal percorso formativo ai sensi dell'art. 5".
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 3), della Legge regionale 1 febbraio 2000,
n. 4 che concerne Norme per la disciplina delle attivita' turistiche
di accompagnamento e' il seguente:
"Art. 3 - Condizioni per l'esercizio delle attivita'
1. Per l'esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento di
cui all'art. 2 e' necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea
ovvero essere residente in Italia da almeno tre anni;
b) abilitazione all'esercizio della professione conseguita mediante la
frequenza ai corsi di qualificazione professionale ed il superamento
dei relativi esami;
c) idoneita' psico-fisica all'esercizio della professione attestata da
certificato rilasciato dalla Azienda unita' sanitaria locale del
Comune di residenza.
2. Per l'esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento di
cui all'art. 2 e' necessario possedere o accertare la copertura
assicurativa di responsabilita' civile per i rischi derivanti alle
persone dalla partecipazione alla visita.
3. Qualora cittadini di altri Stati membri della Unione Europea
intendano svolgere in Italia l'attivita' di accompagnatore turistico,
essi devono provare, qualora sottoposti ad accertamento, il possesso
delle conoscenze e attitudini professionali nel rispetto di quanto
previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 6 del DLgs 23 novembre 1991, n.
391. L'accertamento e' di competenza del Comune nel quale viene
esercitata l'attivita'. Il riconoscimento di titoli attestanti una
formazione professionale attinente alla professione di accompagnatore
turistico, e' effettuato secondo quanto previsto dal DLgs 2 maggio
1994, n. 319.
4. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida
ambientale-escursionistica consente l'esercizio dell'attivita' con
estensione a tutto il territorio regionale.
5. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica
consente l'esercizio dell'attivita' negli ambiti territoriali, di
estensione almeno comunale, per i quali e' stato superato l'esame.
6. Qualora una guida turistica abilitata ad esercitare in un
determinato ambito voglia estendere l'abilitazione ad altri territori,
puo' chiedere di svolgere un esame integrativo relativo a detti
territori, superato il quale puo' svolgere l'attivita'. La guida
turistica puo' altresi' chiedere di superare un esame relativo alla
conoscenza di una ulteriore lingua straniera.
7. Coloro che siano gia' in possesso dell'abilitazione all'esercizio
di una delle professioni turistiche di cui all'art. 2, possono,
attraverso il superamento di un esame per le materie differenziali,
conseguire l'abilitazione all'esercizio di un'altra professione
turistica.".
Comma 7
2) Il testo dell'articolo 17, comma 115 della Legge 15 maggio 1997, n.
127 che concerne Disposizioni in materia di semplificazione
dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di
decisione e di controllo e' il seguente:
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e' delegato ad emanare, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi,
finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di
educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti princi'pi e criteri
direttivi:
a) possibilita' di istituire facolta' o corsi di laurea e di diploma
in scienze motorie, con il concorso di altre facolta' o dipartimenti,
indicando i settori scientifico-disciplinari, caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio,
in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali
ISEF, delle sedi delle facolta' di scienze motorie, anche in deroga
alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;
c) possibilita' di attivare le facolta' anche mediante specifiche
convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e
del personale, nonche' per il mantenimento dei contributi finanziari
dei soggetti promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario
autonomo o in facolta' di uno degli atenei romani, con il conseguente
subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo
al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei
ruoli e nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche
e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non
universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano
svolto attivita' di insegnamento in posizione di comando, distacco o
incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai
professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del
servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei
casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c) , delle funzioni
e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale
tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche'
previsione delle modalita' di passaggio dal medesimo ordinamento a
quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della possibilita', per le facolta' universitarie di cui
al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di
ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione,
nonche' per l'uso di strutture e di attrezzature.".
Comma 9
3) Il testo dell'articolo 10, comma 4 del decreto legge 31 gennaio
2007, n. 7 che concerne Misure urgenti per la tutela dei consumatori,
la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche ,
la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli e' il
seguente:
"Art. 10
(omissis)
4. Le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, come
disciplinate dall'articolo 7 della Legge 29 marzo 2001, n. 135, e
successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo
di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a
requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di
qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Ai
soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia
dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio
dell'attivita' di guida turistica non puo' essere negato, ne
subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove
selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e
del territorio di riferimento . Al fine di migliorare la qualita'
dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o
contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento,
non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari
siti, localita' e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma
universitario in materia turistica o titolo equipollente non puo'
essere negato l'esercizio dell'attivita' di accompagnatore turistico,
fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non
siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo
svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito
dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza
operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita'
di alcuna autorizzazione, ne' abilitazione, sia essa generale o
specifica.
(omissis)"
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 5, della Legge regionale 1 febbraio 2000, n.
4 che concerne Norme per la disciplina delle attivita' turistiche di
accompagnamento e' il seguente:
"Art. 5 - Formazione professionale
1. La formazione professionale relativa alle professioni di cui alla
presente legge si svolge con le modalita' stabilite dalla L.R. 24
luglio 1979, n. 19.
2. Nel rispetto delle direttive regionali le Province, singole o
associate, organizzano corsi di formazione professionale ai fini della
partecipazione agli esami per ottenere l'abilitazione all'esercizio
delle professioni turistiche di accompagnamento di cui alla presente
legge.
3. I corsi di formazione relativi alla figura di guida
ambientale-escursionistica possono prevedere indirizzi di
specializzazione.".
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 3), della Legge regionale 1 febbraio 2000,
n. 4 che concerne Norme per la disciplina delle attivita' turistiche
di accompagnamento e' gia' citato alla nota 1) dell'articolo 4.
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 6), della Legge regionale 1 febbraio 2000,
n. 4 che concerne Norme per la disciplina delle attivita' turistiche
di accompagnamento e' il seguente:
"Art. 6 - Elenchi provinciali, diplomi di abilitazione e tesserini di
riconoscimento
1. La Provincia istituisce appositi elenchi con riferimento alle
diverse professioni turistiche, nei quali sono inseriti coloro che
hanno superato il relativo esame di abilitazione.
2. La Provincia cura la pubblicazione annuale nel Bollettino Ufficiale
della Regione dei nominativi di coloro che si dichiarano disponibili,
entro il 31 ottobre di ciascun anno, all'effettivo esercizio della
professione per la quale sono stati abilitati e indicano anche le
lingue straniere per le quali e' stato superato l'esame. L'elenco
delle guide turistiche indica altresi' gli ambiti territoriali per i
quali sussiste l'abilitazione.
3. La Provincia rilascia agli abilitati un diploma di abilitazione ed
un tesserino personale di riconoscimento, il quale deve essere
visibile durante l'attivita' professionale. Il tesserino personale
deve essere rinnovato ogni tre anni, previa presentazione del
certificato di idoneita' psico-fisica di cui alla lettera c) del comma
1 dell'art. 3.
4. L'attestato di abilitazione deve specificare i dati anagrafici, la
professione alla quale si riferisce, le lingue straniere conosciute e,
per le guide turistiche, gli ambiti nei quali la professione puo'
essere esercitata.".
NOTA ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 7, comma 1) della Legge regionale 1 febbraio
2000, n. 4 che concerne Norme per la disciplina delle attivita'
turistiche di accompagnamento e' il seguente:
"Art. 7 - Funzioni amministrative di vigilanza e controllo
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e
controllo sulle attivita' professionali turistiche di accompagnamento
di cui alla presente legge e concedono i nulla osta previsti al comma
3 dell'art. 4.
(omissis)"
NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 8), della Legge regionale 1 febbraio 2000,
n. 4 che concerne Norme per la disciplina delle attivita' turistiche
di accompagnamento e' il seguente:
"Art. 8 - (modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001, n. 38)
Sanzioni amministrative
1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti
sanzioni amministrative:
a) da 516 Euro a 3.098 Euro, per l'esercizio dell'attivita' di guida
turistica, di accompagnatore turistico e di guida
ambientale-escursionistica senza possesso della relativa
abilitazione;
b) da 51 Euro a 309 Euro, per la mancata esibizione del tesserino;
c) da 1.032 Euro a 6.197 Euro, per le imprese turistiche che si
avvalgono di soggetti non abilitati all'esercizio di una professione
turistica di accompagnamento.
2. I proventi delle sanzioni sono introitati dai Comuni a titolo di
copertura delle spese di gestione delle funzioni di vigilanza e
controllo.".
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 9), della Legge regionale 1 febbraio 2000,
n. 4 che concerne Norme per la disciplina delle attivita' turistiche
di accompagnamento e' il seguente:
"Art. 9 - Sospensione e revoca dell'abilitazione
1. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge,
l'abilitazione all'esercizio della professione puo' essere sospesa da
uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:
a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 dell'art. 8;
b) comportamento scorretto nell'esercizio della attivita'
professionale.
2. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravita'
l'abilitazione puo' essere revocata.
3. La sospensione e la revoca sono disposte dalla Provincia sulla base
dei verbali delle contravvenzioni disposte dai competenti organi del
Comune nel quale si e' verificata l'infrazione, nonche' dei reclami
pervenuti dai clienti.".
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 2), della Legge regionale 1 febbraio 2000,
n. 4 che concerne Norme per la disciplina delle attivita' turistiche
di accompagnamento oggetto di modifica dell'articolo 11 comma 1,
riportato per esteso e' il seguente:
"Art. 2 - Definizione delle professioni turistiche di accompagnamento
1. E' guida turistica chi, per attivita' professionale, accompagna
persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a
musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive
storiche, artistiche monumentali, paesaggistiche, naturali,
etnografiche e produttive, ivi compresa la visita ai "siti"
individuati dalla Regione ai sensi del DPR del 13/12/1995 concernente
"Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche".
2. E' accompagnatore turistico chi, per attivita' professionale,
accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul
territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma
turistico predisposto dagli organizzatori, da' completa assistenza ai
singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o
notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori
degli ambiti di attivita' che rientrano nella specifica competenza
delle guide turistiche.
3. E' guida ambientale-escursionistica chi, per attivita'
professionale, illustra a persone singole e gruppi di persone gli
aspetti ambientali e naturalistici del territorio, conducendoli in
visita ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche
antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonche' ambienti o
strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, con
esclusione di percorsi di particolare difficolta', posti su terreni
innevati e rocciosi di elevata acclivita', ed in ogni caso di quelli
che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con
utilizzo di corda, picozza e ramponi. La guida
ambientale-escursionistica puo' essere specializzata nell'indirizzo
previsto dal percorso formativo ai sensi dell'art. 5.".
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 11, della Legge regionale 1 febbraio 2000,
n. 4 che concerne Norme per la disciplina delle attivita' turistiche
di accompagnamento e' il seguente:
"Art. 11 - Disposizioni transitorie
1. I corsi teorico-pratici organizzati ai sensi dell'art. 14 della
L.R. 1 febbraio 1994, n. 3, gia' banditi o autorizzati dalla Regione
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono svolti
secondo la disciplina ivi prevista. Coloro i quali superano i relativi
esami finali possono, dopo l'entrata in vigore della presente legge,
chiedere di essere iscritti negli elenchi provinciali delle guide
ambientali-escursionistiche, con indirizzo di specializzazione nel
territorio montano.
2. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro
centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Regione organizza
una sessione speciale di esami per conseguire l'abilitazione di guida
ambientale-escursionistica, per la quale possono fare domanda:
a) coloro che abbiano frequentato con profitto uno o piu' corsi,
almeno per complessive trecento ore, i cui contenuti siano
assimilabili alle materie previste dal corso teorico-pratico di cui al
comma 1;
b) coloro che abbiano svolto per almeno dodici mesi negli ultimi dieci
anni attivita' di accompagnamento, assimilabili a quelle di cui al
comma 3 dell'art. 2, e lo dimostrino fiscalmente.
3. La sessione speciale di cui al comma 2 e' gestita da una
commissione costituita dal Presidente della Regione ed e' composta da
cinque membri di cui due rappresentanti regionali, tra i quali viene
scelto il presidente, e tre esperti nelle discipline oggetto
dell'esame, di cui uno in possesso di specifica competenza in materia
escursionistica.
4. Ai componenti la commissione di cui al comma 3 spetta un gettone di
presenza di 77,47 Euro per ciascuna seduta ed il rimborso spese
secondo quanto previsto per i dirigenti regionali.".