REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 4 marzo 2008, n. 156

Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici. (Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 2007, n. 1730)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1730 del
16 novembre 2007, recante in oggetto "Approvazione atto di indirizzo e
coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure
di certificazione energetica degli edifici";
preso atto:
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla
commissione assembleare referente "Territorio Ambiente Mobilita'",
giusta nota prot. n. 3933 in data 20 febbraio 2008,
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della
discussione assembleare;
visti:
- la direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento
energetico nell'edilizia che, al fine di promuovere il miglioramento
energetico degli edifici nella Comunita', dispone che gli Stati membri
a livello nazionale e regionale provvedano a:
a) definire e applicare una metodologia di calcolo del rendimento
energetico degli edifici;
b) fissare e periodicamente aggiornare i requisiti di rendimento
energetico con riferimento, rispettivamente, agli edifici di nuova
costruzione in particolare di metratura superiore a 1000 m2 ed agli
edifici esistenti in particolare di metratura superiore a 1000 m2 che
subiscono ristrutturazioni importanti, tenuto conto delle condizioni
ambientali nonche' dell'uso cui l'edificio e' destinato;
c) disciplinare la certificazione energetica degli edifici affinche'
in fase di costruzione, compravendita o locazione detto attestato sia
messo a disposizione degli interessati fornendo informazioni circa il
rendimento energetico dell'edificio in confronto con i valori fissati
dalle norme vigenti nonche' raccomandazioni sugli interventi di
miglioramento del rendimento energetico piu' profittevoli sotto il
profilo costi-benefici;
d) prescrivere ispezioni periodiche delle caldaie, per classi di
potenza e tipo di combustibile;
e) prescrivere controlli periodici degli impianti di condizionamento
dell'aria;
f) assicurare che sia fornita alla utenza finale una consulenza in
merito alle esigenze di sostituzione ovvero modifica degli impianti di
climatizzazione;
g) assicurare agli utenti finali che la certificazione energetica
degli edifici, l'elaborazione delle raccomandazioni che la corredano
nonche' le ispezioni delle caldaie e degli impianti di condizionamento
con relativi suggerimenti e raccomandazioni, vengano effettuate in
maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti;
- la direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza
degli usi finali dell'energia e i servizi energetici che, al fine di
rafforzare gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza degli usi
finali dell'energia, stabilisce che gli Stati membri:
1) adottino obiettivi di risparmio energetico da conseguire mediante
servizi energetici ed altre misure di miglioramento dell'efficienza
energetica come indicate dalla direttiva stessa, articolati in
obiettivi intermedi;
2) elaborino programmi e misure di intervento al fine di migliorare
l'efficienza energetica;
3) affidino ad una o piu' autorita' o Agenzie il controllo generale e
la supervisione del quadro istituito ai fini dell'obiettivo di
efficienza energetica;
4) assicurino che il settore pubblico svolga un ruolo esemplare
adottando una o piu' misure di miglioramento dell'efficienza
energetica;
5) assicurino che i distributori di energia forniscano prestazioni di
risparmio energetico a favore degli utenti finali, selezionate
dall'autorita' pubblica preposta;
6) assicurino le informazioni sui meccanismi di efficienza energetica
e sul quadro giuridico e finanziario di riferimento;
7) promuovano sistemi di qualificazione, accreditamento e/o
certificazione per i fornitori di servizi energetici, diagnosi
energetiche, misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
8) mettano a disposizione degli utenti finali contratti modello
relativi ai servizi di efficienza energetica;
9) istituiscano fondi per sovvenzionare la fornitura di programmi di
miglioramento dell'efficienza energetica;
10) promuovano la diffusione e l'accesso a diagnosi energetiche;
11) dispongano affinche' i servizi di distribuzione dell'energia
assicurino l'accesso a contatori individuali ai clienti finali di
energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento
per uso domestico nonche' a fatture sui consumi energetici basate sul
consumo effettivo con informazioni atte a consentire ai clienti di
regolare il loro consumo;
- la direttiva 2005/32/CE del 6 luglio 2005 relativa all'istituzione
di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti che consumano energia;
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia", integrato con il
DLgs 29 dicembre 2006, n. 311, che disciplina in particolare:
a) i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli
impianti;
b) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli
edifici;
c) la certificazione energetica degli edifici;
d) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni periodiche degli
impianti di climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli
esperti incaricati della certificazione energetica degli edifici e
delle ispezioni degli impianti;
f) i meccanismi di cooperazione tra enti ed amministrazioni
coinvolti;
g) le funzioni delle regioni e degli enti locali;
h) le misure di accompagnamento ed in particolare l'informazione e la
sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento
degli operatori preposti;
i) le sanzioni;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che, al fine di
garantire il raggiungimento delle finalita' di uso efficiente
dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili, dispone diverse
misure di incentivazione a favore degli interventi sugli edifici;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante "Norme per l'attuazione sul
Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia,
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia" ed in particolare il Titolo II contenente norme per il
contenimento del consumo di energia negli edifici;
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e
successive modifiche e integrazioni, contenente disciplina delle
attivita' di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e
controllo degli impianti termici degli edifici;
- il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia", ed in particolare il Capo VI contenente norme per il
contenimento del consumo di energia negli edifici;
- la L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia",
ed in particolare l'art. 33 recante titolo "Requisiti delle opere
edilizie" e l'art. 34 contenente la previsione dell'adozione da parte
dell'Assemblea legislativa, di atti di indirizzo e coordinamento
tecnico per assicurare una omogenea applicazione da parte dei Comuni
dei requisiti tecnici delle opere edilizie e per garantire il livello
minimo di prestazione delle stesse;
- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio" ed in particolare l'art. 16 che riserva, tra
l'altro, alla Regione l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento
tecnico al fine di assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle
attivita' di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione
energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"
ed in particolare:
1) l'art. 2 che assegna alla Regione i compiti e le funzioni
concernenti:
a) la promozione di attivita' di ricerca applicata nonche' di
attivita' sperimentali e dimostrative in materia di uso efficiente
dell'energia;
b) lo sviluppo e la qualificazione di servizi energetici di interesse
regionale, anche in attuazione delle disposizioni di cui alla
direttiva 2006/32/CE citata;
c) la concessione di contributi per il miglioramento della efficienza
energetica degli edifici pubblici;
d) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per
l'attuazione del Titolo II della Legge 10/91 citata con particolare
riferimento agli accertamenti della osservanza delle norme sul
risparmio energetico degli edifici e sulla progettazione, manutenzione
e controllo degli impianti termici;
e) la promozione di attivita' di informazione e orientamento degli
utenti finali riguardo alle tecniche e ai sistemi di risparmio
energetico piu' profittevoli in un bilancio costi-benefici;
f) l'adozione di indirizzi per la formulazione di programmi di
formazione dei tecnici preposti alle diverse fasi di progettazione,
installazione, gestione, manutenzione, controllo e verifica degli
edifici e degli impianti energetici anche ai fini dell'istituzione di
un sistema di accreditamento di cui all'art. 23 della legge;
g) la predisposizione di linee guida e standard prestazionali per la
progettazione di edifici e impianti, tenuto conto dei requisiti minimi
di rendimento energetico e delle norme tecniche nazionali;
2) l'art. 3, comma 1, lett. f) e g), che assegna alle Province il
compito di promuovere accordi con le imprese di distribuzione di
energia per organizzare il catasto degli impianti di climatizzazione
degli edifici e di realizzare un efficace sistema di verifica
dell'osservanza delle norme vigenti sul contenimento dei consumi
energetici, in relazione alle diverse fasi di progettazione, messa in
opera ed esercizio degli impianti, edifici e manufatti, anche
attraverso l'esercizio associato delle funzioni e altre forme di
cooperazione con i Comuni;
3) l'articolo 25 che riserva alla Regione il compito di individuare,
in attuazione della direttiva 2002/91/CE:
a) i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici;
b) le metodologie di calcolo del rendimento energetico degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
4) gli artt. 27 e 28 recanti disposizioni per la gestione associata
delle funzioni assegnate agli Enti locali e per lo sviluppo di forme
di collaborazione tra le strutture tecniche della Regione e degli Enti
locali al fine di migliorare la qualita' tecnica degli atti e dei
servizi resi ai cittadini e di favorire l'omogeneita' dei criteri
metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia di
politica energetica;
richiamata la delibera n. 141 del 14 novembre 2007 con cui l'Assemblea
legislativa ha approvato il documento "Piano energetico regionale",
nel quale sono delineati gli obiettivi e le linee di intervento in
materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia e
valorizzazione delle fonti rinnovabili con specifico riferimento agli
edifici e ai sistemi urbani;
rilevato che il DLgs 192/05 e successive modificazioni:
a) rinvia a successivi atti regolamentari per la definizione dei
criteri e dei requisiti inerenti i criteri generali, le metodologie di
calcolo, i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di
energia per la climatizzazione degli edifici e per l'illuminazione
degli ambienti, le norme di disciplina della progettazione,
installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti di
climatizzazione, i requisiti professionali e i criteri di
accreditamento degli esperti preposti alla certificazione energetica
degli edifici e alla ispezione degli impianti;
b) fissa un regime transitorio di disciplina di alcuni degli aspetti
sopra citati, nell'ambito degli allegati al provvedimento medesimo;
c) rende esplicita la clausola di cedevolezza nel senso che, in
relazione a quanto disposto dall'art. 117, comma 5 della Costituzione
e fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, della Legge
11/05, le norme del decreto e dei provvedimenti attuativi statali si
applicano per le regioni che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 2002/91/CE e sino alla data di entrata in
vigore della normativa regionale di attuazione della direttiva
medesima, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal DLgs
192/05;
d) richiama le autorita' competenti affinche' sia garantita
l'esecuzione delle ispezioni sull'osservanza delle norme relative al
contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione
degli impianti di climatizzazione, assicurando l'integrazione di
queste attivita' nel sistema delle ispezioni degli impianti
all'interno degli edifici previsti dall'art. 1, comma 44 delle Legge
239/04;
e) richiama le Regioni, in accordo con gli Enti locali, a predisporre
un programma di sensibilizzazione degli utenti finali e di
riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale anche
attraverso l'attivazione di accordi con le imprese distributrici di
energia elettrica e gas e le parti sociali interessate;
ritenuto opportuno provvedere al recepimento della direttiva
2002/91/CE e della direttiva 2006/32/CE ed all'attuazione della L.R.
26/04 con l'obiettivo di conseguire il miglioramento del rendimento
energetico degli edifici, nel rispetto dei principi generali fissati
dalle norme comunitarie e nazionali citate, disciplinando in
particolare:
a) gli standard minimi di rendimento energetico degli edifici e degli
impianti;
b) le metodologie per la valutazione della prestazione energetica
degli edifici ed impianti;
c) la certificazione energetica degli edifici;
d) l'accreditamento dei soggetti certificatori;
e) la disciplina di esercizio, manutenzione ed ispezione degli edifici
ed impianti;
f) l'allestimento di un sistema informativo regionale per il
monitoraggio dell'efficienza energetica di edifici ed impianti;
g) la promozione di servizi energetici e misure di sostegno rivolti
all'utenza finale, per contribuire al miglioramento dell'efficienza
degli usi finali dell'energia, al controllo della domanda di energia
ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
ritenuto che alla base dell'atto volto a disciplinare gli standards
minimi di prestazione energetica degli edifici, le metodologie di
valutazione dei rendimenti, la certificazione energetica, la
manutenzione ed il controllo degli impianti, la promozione di servizi
reali a favore degli utenti finali, possano essere poste le seguenti
considerazioni:
a) la Regione e gli Enti locali possono contribuire in modo
significativo al conseguimento degli obiettivi di risparmio
energetico, uso efficiente delle risorse e delle fonti rinnovabili
negli edifici attraverso l'adeguamento, il rafforzamento e l'utilizzo
integrato degli strumenti di intervento di competenza con particolare
riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica e di regolazione dell'attivita' edilizia, alle iniziative
formative e informative, allo sviluppo di attivita' sperimentali e
dimostrative, all'allestimento di un efficace sistema di verifiche
pubbliche sull'osservanza delle norme sul contenimento dei consumi
energetici, al coordinamento degli strumenti pubblici di
incentivazione e di diffusione di servizi di pubblica utilita' quali
le diagnosi e certificazioni energetiche ed i servizi di efficienza
energetica di cui alla dir. 2006/32/CE;
b) le disposizioni regionali concernenti il rendimento energetico
degli edifici e le connesse metodologie di calcolo debbono tener conto
delle norme tecniche europee e nazionali di fonte EN e UNI con
previsione di adeguamenti in relazione all'evoluzione di tali norme
tecniche;
c) e' possibile intervenire su tutti gli edifici, qualunque sia la
loro destinazione d'uso, per conseguire risultati di risparmio
energetico;
d) il risparmio energetico offre l'occasione per ridurre la bolletta
energetica delle famiglie e delle imprese, limitare le emissioni
inquinanti connesse ai consumi finali, rendere meno pesante la
dipendenza del nostro paese dalle fonti di importazione assicurando in
tal modo maggiore sicurezza, affidabilita', economicita' degli
approvvigionamenti;
e) numerosi studi ed esperienze hanno dimostrato che esiste un ampio
margine di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici
esistenti e che al contempo possono essere perseguiti piu' avanzati
traguardi di efficienza energetica agli edifici nuovi rispetto agli
standards fissati nel passato;
f) il fabbisogno energetico degli edifici durante il loro ciclo di
vita puo' risultare sensibilmente ridotto se in fase di localizzazione
degli stessi viene dato riscontro ai fattori di rilevanza
bioclimatica;
g) le prescrizioni sul rendimento energetico degli edifici non debbono
contraddire le altre prescrizioni essenziali sull'edilizia inerenti in
particolare l'accessibilita', la sicurezza, il benessere abitativo, la
fruibilita', l'uso razionale delle riserve naturali, la limitazione
delle emissioni inquinanti nell'ambiente, la ottimizzazione di impatto
ambientale derivante dall'uso di materiali e impianti che consumano
energia presi in considerazione nel loro ciclo di vita;
h) le misure di miglioramento del rendimento degli edifici debbono
prendere in considerazione alcuni fattori che svolgono un ruolo di
crescente importanza quali le richieste di raffrescamento estivo degli
ambienti che portano a consumi crescenti di energia elettrica ed alla
richiesta di potenza elettrica aggiuntiva alla rete;
i) un approccio progettuale integrato, a partire dalla fissazione di
standards globali di rendimento energetico degli edifici, da' ai
professionisti un elevato grado di flessibilita' nella scelta delle
soluzioni piu' efficaci sotto il profilo dei costi e dei benefici per
l'utenza;
j) in attesa che siano disponibili metodologie standardizzate di
calcolo integrato del rendimento energetico globale degli edifici, con
riguardo ai diversi aspetti di riscaldamento invernale e
raffrescamento estivo, illuminazione degli ambienti, produzione di
acqua calda sanitaria, altri usi tipici del settore civile, risulta
opportuno fissare standards prestazionali di rendimento energetico per
la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda
sanitaria;
k) l'individuazione di standard prestazionali riferiti alla
climatizzazione invernale degli edifici ed alla produzione di acqua
calda sanitaria cui si provvede con il presente atto, rappresenta un
passo importante per gli obiettivi di risparmio energetico considerato
che tali usi incidono per circa l'80% dei consumi energetici delle
abitazioni e per il 65% degli edifici del terziario;
l) i requisiti prestazionali fissati per gli edifici nuovi e per
quelli soggetti a significative ristrutturazioni debbono essere
compatibili con la possibilita' di recuperare, tramite il risparmio
energetico indotto, i costi supplementari dovuti al rispetto di detti
requisiti entro un lasso di tempo ragionevole, tenuto conto del tempo
di vita degli investimenti;
m) il miglioramento del rendimento energetico degli edifici esistenti
non implica necessariamente la completa ristrutturazione degli stessi
e puo' invece richiedere un intervento limitato alle parti piu'
significativamente incidenti sul bilancio energetico dell'edificio e
che rispondono al criterio costi/benefici;
n) l'impianto termico costituisce un punto chiave della possibilita'
di migliorare l'efficienza energetica degli edifici esistenti senza il
ricorso a profonde ristrutturazioni degli edifici medesimi; sugli
impianti piu' vecchi e' possibile intervenire sulla base dei
suggerimenti formulati dagli operatori preposti alla manutenzione ed
al controllo periodico degli impianti medesimi, sotto questo punto di
vista la regolamentazione degli aspetti di progettazione,
installazione, esercizio, manutenzione e controllo degli impianti
termici assume particolare rilievo ai fini del risparmio energetico,
tutela dell'ambiente, sicurezza degli impianti medesimi;
o) uno dei principali ostacoli agli interventi per il miglioramento
del rendimento energetico degli edifici e' la carenza di informazioni;
la certificazione energetica e' un importante strumento per rendere
edotti gli utenti e piu' trasparente il mercato abitativo, pertanto e'
di rilevante importanza disciplinare la certificazione energetica
degli edifici predisponendo un sistema di accreditamento degli
operatori preposti;
p) nel caso degli edifici pubblici e' opportuno che i dati di
rendimento energetico siano esposti al pubblico come elemento di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di impegno delle
amministrazioni pubbliche per traguardi sempre piu' avanzati di
efficienza energetica;
q) nel regolare gli aspetti che concernono il risparmio energetico
negli edifici, e' necessario definire un sistema efficace di
accertamenti pubblici sul rispetto delle norme;
r) e' opportuno che le misure di intervento pubblico a favore del
risparmio energetico negli edifici, anche in attuazione della
direttiva 2006/32/CE, siano oggetto di un'attivita' di monitoraggio al
fine di verificare l'efficacia degli interventi rispetto ai risultati
attesi; l'allestimento di un sistema informativo regionale
sull'efficienza energetica degli edifici e degli impianti risponde a
tale scopo;
ritenuto che, al fine di assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo
delle attivita' e dei servizi di miglioramento del rendimento
energetico degli edifici sia utile adottare un atto di indirizzo e
coordinamento, in attuazione dell'art. 25 della L.R. 26/04 e ai sensi
dell'art. 16 della L.R. 20/00, che, in attuazione della direttiva
2002/91/CE e della direttiva 2006/32/CE e in conformita' ai principi
stabiliti dal DLgs 192/05 e successive modificazioni ed integrazioni
definisca:
a) gli standard minimi prestazionali degli edifici e degli impianti;
b) le metodologie per la valutazione della prestazione energetica
degli edifici ed impianti;
c) la certificazione energetica degli edifici;
d) l'accreditamento dei soggetti certificatori;
e) la disciplina di esercizio, manutenzione ed ispezione degli edifici
ed impianti;
f) l'allestimento di un sistema informativo regionale per il
monitoraggio dell'efficienza energetica di edifici ed impianti;
g) la promozione di servizi energetici e misure di sostegno rivolti
all'utenza finale, per contribuire al miglioramento dell'efficienza
degli usi finali dell'energia, al controllo della domanda di energia
ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
dato atto che i competenti Servizi degli Assessorati Attivita'
produttive, Sviluppo economico, Piano telematico e Programmazione e
Sviluppo territoriale, Cooperazione col sistema delle Autonomie,
Organizzazione hanno predisposto il documento "Atto di indirizzo e
coordinamento sui requisiti di rendimento energetico  e sulle
procedure di certificazione energetica degli edifici" allegato quale
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
rilevato che i contenuti principali del documento in allegato
riguardano:
- la definizione dei principali termini al fine di definire un lessico
comune utilizzato nell'intero territorio regionale;
- l'individuazione dei requisiti minimi di prestazione energetica
degli edifici e degli impianti energetici nonche' l'individuazione del
loro campo di applicazione;
- la definizione delle metodologie per la valutazione della
prestazione energetica degli edifici e degli impianti;
- la certificazione energetica degli edifici e relativo ambito
applicativo;
- l'allestimento di un sistema regionale di accreditamento dei
soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici;
- l'individuazione dei requisiti dei soggetti certificatori;
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici;
- il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per
l'accertamento della osservanza delle norme in materia di uso
razionale dell'energia negli edifici e di esercizio e manutenzione
degli impianti di climatizzazione;
- l'allestimento del sistema informativo regionale per il monitoraggio
della efficienza energetica degli edifici e degli impianti;
- la previsione di misure di sostegno;
ritenuto di approvare il documento "Atto di indirizzo e coordinamento
sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di
certificazione energetica degli edifici" allegato quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
considerato che il documento allegato ha acquisito il parere
favorevole della Conferenza Regione-Autonomie locali, espresso nella
seduta del 5 novembre 2007 e comunicato alla Regione con nota del 13
novembre 2007;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di approvare, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/00 "Disciplina
generale sulla tutela e l'uso del territorio", e ai sensi degli artt.
2 e 25 della L.R. 26/04 "Disciplina della programmazione energetica
territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", lo schema
di "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento
energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli
edifici" allegato quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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