REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 3
Comma 6
1) Il testo dell'art. 6, comma 3-bis, del decreto legge 10 gennaio
2006, n. 4 che concerne Misure urgenti in materia di organizzazione e
funzionamento della pubblica amministrazione e' il seguente:
"Art. 6 - Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le
persone con disabilita'
(omissis)
3-bis. L'accertamento dell'invalidita' civile ovvero dell'handicap,
riguardante soggetti con patologie oncologiche, e' effettuato dalle
commissioni mediche di cui all'articolo 1 della Legge 15 ottobre 1990,
n. 295, ovvero all'articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104,
entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti
dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei
benefici da essi derivanti, fatta salva la facolta' della commissione
medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della Legge 15
ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di
ulteriori accertamenti".
NOTE ALL'ART 6
Comma 1
1) Il testo dell'art. 2 del testo unico emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 che concerne Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato e' il seguente:
"Art. 2 - Requisiti generali
Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che
posseggono i seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana;
2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i
candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali
prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso
di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di eta'.
3) buona condotta;
4) idoneita' fisica all'impiego.
L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole
amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti.
Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera e' stabilito
dagli articoli seguenti.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della
domanda di ammissione".
2)  Il testo dell'art. 2 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 che
concerne Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti
medi di istruzione e' il seguente:
"Art. 2 - Coloro che chiedono di essere inscritti, per la prima volta,
in un istituto debbono presentare al preside, entro il termine
indicato nell'articolo precedente, domanda in carta legale corredata
dei seguenti documenti, debitamente legalizzati ove occorra:
1) certificato di nascita;
2) certificato di rivaccinazione o di sofferto vaiuolo;
3) titolo di studio rispettivamente prescritto;
4) attestato d'identita' personale costituito da tessera postale di
riconoscimento o da altri documenti o garanzie che il preside
riconosca equivalenti.
Per la inscrizione al corso superiore dell'istituto magistrale, oltre
i documenti predetti, deve essere allegato alla domanda un certificato
medico, dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e
l'assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un
insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri.
Il preside, non accettando le conclusioni del certificato medico, puo'
ordinare la visita medica fiscale a spese dell'interessato.
Ai ciechi e' concessa l'inscrizione anche al corso superiore
dell'istituto magistrale, nonostante il disposto del secondo comma del
presente articolo, soltanto ai fini del conseguimento del diploma di
abilitazione di cui all'ultimo comma dell'art. 102".
3) Il testo dell'art. 27, comma primo, del Regolamento speciale per
l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927,
n. 147 che concerne Approvazione del regolamento speciale per
l'impiego dei gas tossici e' il seguente:
"Art. 27 - Certificato d'idoneita'
Coloro che intendono ottenere il certificato d'idoneita', di cui
all'articolo precedente, sottostanno ad esame facendone domanda al
prefetto della Provincia nella cui circoscrizione e' compreso il
Comune di residenza del richiedente. La domanda e' corredata dai
seguenti documenti:
(omissis)"
4) Il testo dell'art. 17, comma secondo, del regolamento per
l'esecuzione del regio decreto legge 15 agosto 1925, n. 1832,
riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le
scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza
sociale per assistenti sanitari e visitatrici, approvato con regio
decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e' il seguente:
"Art. 17
(omissis)
Alla domanda d'ammissione debbono essere uniti:
il certificato di nascita;
il certificato attestante la cittadinanza della richiedente;
il certificato di stato civile della richiedente;
il certificato di buona condotta, di data recente;
Il certificato penale, di data egualmente recente;
una dichiarazione firmata da due persone rispettabili, conosciute
dall'amministrazione della scuola, che attestino la indiscussa
moralita' dell'aspirante;
il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica o di
perfetto stato mentale, debitamente legalizzato;
il certificato di subita rivaccinazione rilasciato dal competente
ufficio sanitario comunale, debitamente legalizzato;
la fotografia della richiedente, debitamente vidimata;
il certificato degli studi compiuti, a norma del successivo art. 20.
(omissis)"
5) Il testo dell'art. 4, comma primo, lettera e) del regio decreto 30
settembre 1938, n.1706 che concerne Approvazione del regolamento per
il servizio farmaceutico e' il seguente:
"Art. 4
(omissis)
e) certificato medico comprovante che il concorrente e' esente da
difetti o imperfezioni che impediscano l'esercizio personale della
farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere
temporaneo e che rendono pericoloso l'esercizio medesimo.
(omissis)"
6) Il testo dell'art. 31, comma quinto, del regio decreto 30 settembre
1938, n.1706 che concerne Approvazione del regolamento per il servizio
farmaceutico e' il seguente:
"Art. 31
(omissis)
Quando il titolare o il direttore di una farmacia si assenti per
motivi di salute, per oltre 15 giorni, non puo' riprendere servizio,
se non dimostri con certificato medico che e' esente da difetti o
imperfezioni che impediscano l'esercizio personale della farmacia e da
malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio
medesimo".
7) Il testo dell'art. 32, comma primo, del regio decreto 30 settembre
1938, n. 1706 che concerne Approvazione del regolamento per il
servizio farmaceutico e' il seguente:
"Art. 32
Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico
provinciale il nome e cognome e la data di assunzione degli addetti
all'esercizio stesso ed esibire tanti certificati medici quanti sono i
dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed
imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia
e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio
stesso.
(omissis)"
8) Il testo dell'art. 4 della Legge 19 gennaio 1955, n. 25 che
concerne Disciplina dell'apprendistato e' il seguente:
"Art. 4
L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita
sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano la
occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto".
9) Il testo dell'art. 27, comma terzo, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 che concerne Norme
di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle
generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547 e' il seguente:
"Art. 27 - Licenza per il mestiere del fochino
(omissis)
La Commissione deve accertare nel candidato il possesso:
a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalita'
degli arti);
(omissis)"
10) Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1956, n. 1668 che concerne Approvazione del regolamento
per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato e' il
seguente:
"Art. 9 - Gli aspiranti apprendisti non possono essere avviati in
imprese non artigiane, ne' possono essere adibiti al lavoro in quelle
artigiane, prima di essere sottoposti alla visita sanitaria prescritta
dall'art. 4 della legge per l'accertamento della idoneita' delle loro
condizioni fisiche al particolare lavoro per il quale devono essere
assunti.
Per gli apprendisti dipendenti da imprese artigiane, la visita
sanitaria ha luogo dopo la comunicazione di assunzione.
L'accertamento e' eseguito gratuitamente dall'autorita' sanitaria
comunale a seguito della richiesta dell'Ufficio di collocamento.
Nel caso in cui la visita si concluda con un giudizio di non idoneita'
temporanea al mestiere prescelto, il sanitario dispone una ulteriore
visita, decorso un congruo periodo di tempo, senza dar luogo ad alcuna
trascrizione nel libretto individuale di lavoro".
11) Il testo dell'art. 2, comma primo, numero 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 che concerne Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato e' il seguente:
"Art. 2 - Requisiti generali
(omissis)
4) idoneita' fisica all'impiego.
(omissis)"
12) Il testo dell'art. 11, comma secondo, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 che concerne Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e' il seguente:
"Art. 11 - Presentazione dei documenti
(omissis)
c) il certificato medico attestante l'idoneita' fisica al servizio
continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il
concorso;
(omissis)"
13) Il testo dell'art. 6, comma primo, della legge 22 dicembre 1957,
n. 1293 che concerne Organizzazione dei sevizi di distribuzione e
vendita dei generi di monopolio e' il seguente:
"Art. 6 - Cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita
Non puo' gestire un magazzino chi:
1) sia minore di eta', salvo che non sia autorizzato all'esercizio di
impresa commerciale;
2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri delle Comunita'
europee;
3) sia inabilitato o interdetto;
4) sia stato dichiarato fallito fino a che non ottenga la
cancellazione dal registro dei falliti;
5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;
6) abbia riportato condanne:
a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle
Assemblee legislative;
b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad
anni tre, ancorche', per effetto di circostanze attenuanti, sia stata
inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia
stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
c) per delitto contro il patrimonio, la moralita' pubblica, il buon
costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed
il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi
speciali ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di
reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale,
nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi
i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della
pena;
d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un
magazzino;
8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando
di generi di monopolio a suo carico. E' in facolta'
dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi
almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
9) sia stato rimosso dalla qualifica di gestore, coadiutore o commesso
di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti
a rapporti con l'Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano
trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione".
14) Il testo degli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 che concerne Disciplina dei
servizi e degli organi che esercitano la loro attivita' nel campo
dell'igiene e della sanita' pubblica e' il seguente:
"Art. 11 - La vigilanza igienica delle scuole e la tutela sanitaria
della popolazione scolastica vengono esercitate con servizi
medico-scolastici a carattere prevalentemente profilattico e con
servizi specialistici.
A mezzo di tali servizi si provvede:
a) al controllo dello sviluppo psico-somatico degli alunni;
b) alla difesa contro le malattie infettive;
c) all'assistenza sanitaria nelle scuole speciali;
d) alla vigilanza sull'idoneita' dei locali e delle suppellettili e
sulla manutenzione;
e) alla vigilanza sulla refezione scolastica, sulle colonie di vacanza
e su tutte le istituzioni ed attivita' parascolastiche;
f) all'educazione igienico-sanitaria della popolazione scolastica;
g) ai controlli medico-legali relativi al personale addetto alle
scuole.
Art. 12 - I servizi medico-specialistici di cui all'articolo 11
concernono:
1) le imperfezioni e le malattie dentarie;
2) le imperfezioni e le malattie dell'apparato visivo;
3) l'adenoidismo e le malattie otorinolaringoiatriche in genere;
4) le malattie parassitarie, sia cutanee che intestinali;
5) il reumatismo e la cardiopatia;
6) i disformismi, i paramorfismi e le alterazioni dello sviluppo
fisico-psichico;
7) le dislalie ed i disturbi emendabili del linguaggio e della
audizione;
8) l'igiene mentale;
9) la nutrizione.
I servizi specialistici svolgono azione di medicina preventiva.
Le prestazioni inerenti alla tubercolosi, al reumatismo, alle
cardiopatie, alle malattie dermoveneree, al tracoma e alle altre
malattie sociali, saranno fornite dagli enti appositamente istituiti
per la lotta contro queste malattie.
L'ufficio del medico provinciale promuovera', d'intesa con il
provveditore agli studi e con il capo dell'Ispettorato del lavoro
provinciale, il necessario collegamento tra i servizi
medico-scolastici ed i servizi di condotta medica e mutualistici, per
assicurare le prestazioni terapeutiche agli alunni appartenenti a
famiglie aventi diritto alla assistenza medico-chirurgica.
Art. 13 - I Comuni, isolatamente o riuniti in consorzi, provvedono
all'espletamento dei servizi medico-scolastici a mezzo di:
a) medici scolastici generici e medici scolastici specialistici;
b) personale sanitario ausiliario, costituito da assistenti sanitarie
visitatrici, infermiere professionali, vigilatrici dell'infanzia, in
numero adeguato alle esigenze locali.
Nei Comuni non capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 30
mila abitanti, il servizio di medicina scolastica a carattere
prevalentemente profilattico puo' essere affidato al medico condotto.
Le scuole sia pubbliche che private sono tenute a mettere a
disposizione del servizio medico scolastico, nelle proprie sedi,
locali idonei, in conformita' delle norme approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 1 dicembre 1956, n. 1688.
Spetta ai Comuni di provvedere all'attrezzatura di detti locali nelle
scuole pubbliche, nei modi stabiliti dal regolamento. Allo stesso
obbligo sono soggetti le scuole e gli istituti di istruzione
privati".
15) Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1967, n. 1518 che concerne Regolamento per l'applicazione
del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica e' il
seguente:
"Articolo 8
Presso la sala di visita medica saranno tenuti costantemente
aggiornati dal medico scolastico:
a) il registro delle visite effettuate;
b) il registro delle vaccinazioni, rivaccinazioni ed altre operazioni
immunitarie eseguite nelle scuole;
c) il registro delle disinfezioni e disinfestazioni;
d) il registro inventario dell'arredamento e dello strumentario.
Debbono pure essere custoditi dal medico scolastico in apposito
armadio a chiave, i documenti soggetti a segreto professionale e
d'ufficio e particolarmente:
1) le cartelle sanitarie scolastiche individuali del tipo prescritto
dal Ministero della sanita';
2) i rapporti delle indagini domiciliari;
3) i risultati degli accertamenti diagnostici;
4) gli atti d'ufficio, ivi comprese la corrispondenza intercorsa con i
familiari e con i sanitari curanti e le note scambiate con il capo
dell'istituto o direttore della scuola e con gli insegnanti.
Le cartelle sanitarie con annessa documentazione seguono, con le
cautele suindicate, il passaggio di classe e di scuola degli alunni e
devono essere conservate dopo la cessazione della frequenza".
16) Il testo dell'art. 5, comma secondo, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 che concerne Regolamento per
l'esecuzione della Legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme
concernenti il servizio farmaceutico e' il seguente:
"Art. 5
(omissis)
La domanda, entro il termine di presentazione, deve essere corredata
come segue:
1) certificato, rilasciato dal comune di residenza a norma dell'art.
11 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante:
a) data e luogo di nascita;
b) la residenza;
c) lo stato di famiglia;
d) il godimento dei diritti politici;
2) certificato generale del casellario giudiziario;
3) certificato medico comprovante che il concorrente e' di sana
costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni che possono
impedirgli l'esercizio personale della farmacia e da malattie
contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano
pericoloso l'esercizio stesso.
I concorrenti potranno essere sottoposti a visita medica di controllo
per accertare lo stato di salute;
4) certificato rilasciato dal competente ordine professionale,
indicante:
a) data di iscrizione all'albo;
b) il titolo di studio posseduto con data, luogo ed universita' presso
la quale e' stato conseguito;
c) data e luogo in cui e' stata conseguita l'abilitazione
professionale, ovvero estremi del decreto ministeriale di abilitazione
definitiva ai sensi dell'art. 7 della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378;
5) documenti, pubblicazioni e titoli di servizio che l'aspirante
ritenga utile produrre nel proprio interesse.
(omissis)"
17) Il testo dell'art. 3, comma quarto, del decreto ministeriale 1
marzo 1974 che concerne Norme per l'abilitazione alla conduzione di
generatori di vapore e' il seguente:
"Art. 3 - Modalita' e requisiti per l'ammissione agli esami e per il
rinnovo dei certificati di abilitazione
(omissis)
Alla domanda devono essere allegati:
a) il certificato di nascita comprovante che l'aspirante conduttore ha
compiuto gli anni 18 alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di esami per la presentazione della domanda;
b) il certificato medico di idoneita' psico-fisica alla conduzione dei
generatori di vapore rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da
quella di scadenza del termine stabilito nel bando di esami per la
presentazione della domanda, dall'ufficiale sanitario comunale o dal
medico provinciale o da sanitari di enti ospedalieri o da altri medici
all'uopo autorizzati;
c) il libretto personale di tirocinio, con le dichiarazioni di cui
agli articoli 8 e 11 del presente decreto;
d) due fotografie formato tessera di data recente, firmate sul verso
dall'aspirante.
(omissis)"
18) Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera c), della Legge 8 marzo
1991, n. 81 che concerne Legge-quadro per la professione di maestro di
sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della
professione di guida alpina e' il seguente:
"Art. 4. Condizioni per l'iscrizione all'albo
1. Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci coloro che
siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le
modalita' di cui all'articolo 6, nonche' dei seguenti requisiti:
(omissis)
c) idoneita' psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla
unita' sanitaria locale del comune di residenza;
(omissis)"
19) Il testo dell'articolo 7, comma 1) lettera c) della legge 5
febbraio 1992, n. 122 che concerne Disposizioni in materia di
sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di
autoriparatore e' il seguente:
"Art. 7. Responsabile tecnico
1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti personali:
a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunita'
europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunita'
europea, con cui sia operante la condizione di reciprocita';
b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella
esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e
ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i
quali e' prevista una pena detentiva;
c) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attivita' in base a
certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di
esercizio dell'attivita'.
2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei
seguenti requisiti tecnico-professionali:
a) avere esercitato l'attivita' di autoriparazione, alle dipendenze di
imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come
operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo e'
ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di
studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attivita'
diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;
b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale
teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di
esercizio dell'attivita' di autoriparazione, come operaio qualificato,
alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi
cinque anni;
c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attivita', un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di
laurea.
3. I programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui alla
lettera b) del comma 2 sono ispirati a criteri di uniformita' a
livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in
conformita' ai principi della Legge 21 dicembre 1978, n. 845".
20) Il testo dell'articolo 240, comma 1) lettera f) del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 che concerne
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada e' il seguente:
"Art. 240. (Art. 80 Cod. Str.) - Requisiti dei titolari delle imprese
e dei responsabili tecnici
1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa
individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in
sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile
tecnico, sono i seguenti:
a) avere raggiunto la maggiore eta';
b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di
sicurezza personale o a misure di prevenzione;
c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato
fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di
fallimento;
d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunita'
Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunita'
Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocita';
e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non
essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444
del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti
penali;
f) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attivita' in base a
certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del Comune
di esercizio dell'attivita';
g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di
maturita' scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in
ingegneria;
h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo
le modalita' stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attivita'
in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso
il consorzio cui e' stata rilasciata la concessione stessa. Il
responsabile tecnico non puo' operare presso piu' di una sede
operativa di impresa o presso piu' di un consorzio che effettui il
servizio di revisione ed e' tenuto a presenziare e certificare
personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si
riferiscono alla sua responsabilita'. In caso di temporanea assenza od
impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo puo' essere
sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai
soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti
terrestri".
21) Il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 che concerne Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi
e' il seguente:
"Art. 2 - Requisiti generali
1. Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche
amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti
generali:
1) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di
cui al DPCM 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
15 febbraio 1994, serie generale n. 61;
(omissis)"
22) Il testo dell'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 487 che concerne Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado e' il seguente:
"Art. 117 - Certificazioni
1. All'atto della prima iscrizione alla frequenza o, in mancanza,
della prima ammissione ad esami di idoneita' o di licenza della scuola
dell'obbligo e' presentata certificazione delle vaccinazioni
antidifterica ed antitetanica ai sensi delle L. 6 giugno 1939, n. 891
e L. 20 marzo 1968, n. 419; della vaccinazione antipoliomielitica ai
sensi della Legge 4 febbraio 1966, n. 51; della vaccinazione contro
l'epatite virale B, ai sensi della Legge 27 maggio 1991, n. 165".
23) Il testo dell'articolo 303, commi 1 e 2 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 487 che concerne Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado e' il seguente:
"Art. 303 - Esoneri dalle esercitazioni pratiche
1. Il capo d'istituto concede esoneri temporanei o permanenti,
parziali o totali, dalle esercitazioni pratiche incompatibili con lo
stato di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli
opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi da
effettuarsi tramite la competente unita' sanitaria locale.
2. L'esonero e' concesso anche ai candidati privatisti agli esami da
sostenersi presso l'istituto, sulla base di idonea certificazione
rilasciata agli interessati dalla competente unita' sanitaria
locale".
24) Il testo dell'articolo 8, comma 2, della Legge 17 ottobre 1967, n.
977 che concerne Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti e'
il seguente:
Visita medica preventiva e periodica
"Art 8
(omissis)
2. L'idoneita' dei minori indicati al comma 1 all'attivita' lavorativa
cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da
effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.
(omissis)
NOTA ALL'ART 7
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 27 della Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2
che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
e' il seguente:
"Art. 27 - Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali
1. La Regione, valutato il Piano nazionale, approva il Piano regionale
degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato Piano
regionale, integrato con il Piano sanitario regionale ed in raccordo
con gli atti di programmazione in materia educativa e formativa, del
lavoro, culturale ed abitativa.
2. Il Piano regionale, di durata triennale, stabilisce gli indirizzi
per la realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato. In
particolare il Piano definisce:
a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire ed i fattori di
rischio sociale da contrastare, tenuto conto dell'evoluzione sociale
ed economica del sistema regionale;
b) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli
interventi, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni
sociali da garantire, secondo quanto previsto all'articolo 6;
c) i criteri di incentivazione dei programmi per la realizzazione
degli obiettivi di promozione sociale di cui all'articolo 8, comma 3;
d) i criteri generali per garantire l'accesso prioritario ai servizi
ed agli interventi;
e) i criteri, le modalita' e le procedure per la concessione e
l'utilizzo dei titoli per la fruizione di prestazioni e servizi
sociali;
f) le modalita' per il raccordo tra la pianificazione regionale e
quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti
per la pianificazione di zona;
g) le modalita' per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 4, lettera c) alla definizione dei Piani di zona e gli indirizzi
per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al
controllo della qualita' dei servizi;
h) gli obiettivi e le priorita' per la concessione dei contributi per
spese d'investimento di cui all'articolo 48.
3. Il Piano regionale puo' individuare ambiti di intervento che, per
le caratteristiche presentate, richiedono la predisposizione di
specifici Programmi di a'mbito provinciale. I Programmi provinciali ed
i Piani di zona devono essere raccordati ed integrati.
4. Il Piano regionale definisce inoltre i criteri per la
sperimentazione, nell'ambito dei Piani di zona, di servizi ed
interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad introdurre
modelli organizzativi e gestionali innovativi.
5. Il Piano regionale indica altresi' gli ambiti di formazione e
riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che
concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano
poliennale di cui all'articolo 4 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19
(Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle
professioni).
6. Il Piano e' adottato dal Consiglio regionale su proposta della
Giunta, acquisito il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali,
della Conferenza regionale del Terzo settore, e sentite le
organizzazioni sindacali".
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 3 della Legge regionale 20 aprile 1977, n.
17 che concerne Norme per il trattamento domiciliare dell'emofilia e'
il seguente:
"Art. 3 - Commissione per l'addestramento al trattamento domiciliare
dell'emofilia
Presso ciascun ente ospedaliero autorizzato ad organizzare i corsi di
addestramento ai sensi dell'art. 2, e' istituita una commissione
presieduta da un membro del consiglio d'amministrazione e composta dal
responsabile del servizio trasfusionale, da un medico esperto in
emocoagulazione, dal direttore sanitario, da un assistente sociale del
ruolo dell'ospedale e da un rappresentante dell'associazione "Amici
della fondazione dell'emofilia".
La commissione puo' avvalersi della consulenza di uno psicologo.
La commissione e' nominata dal consiglio d'amministrazione dell'ente.
Alla suddetta commissione sono attribuiti in particolare i seguenti
compiti:
a) determinazione del programma teorico-pratico dei corsi di
addestramento e delle relative modalita' di svolgimento;
b) ammissione al corso del paziente o del suo assistente o di
entrambi, previo accertamento della loro idoneita' psicofisica
all'addestramento e alla pratica dell'autoinfusione o dell'infusione,
nonche' del tipo e delle entita' della sindrome emofilica del
paziente;
c) verifica collegiale, al termine del corso, della idoneita' del
paziente o del suo assistente ad effettuare l'autoinfusione o
l'infusione".
2) Il testo dell'articolo 9 della Legge regionale 7 settembre 1981, n.
33 che concerne Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali
di prevenzione e' il seguente:
"Art. 9 - Comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione
E' istituito presso ogni presidio multizonale di prevenzione un
Comitato tecnico con funzioni consultive.
Il Comitato e' presieduto dal responsabile del presidio multizonale di
prevenzione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal responsabile
di settore con maggiore anzianita' di servizio. E' composto dai
responsabili dei settori di attivita' in cui il presidio e'
articolato, dai responsabili dei gruppi di lavoro di cui all'articolo
6, dai responsabili dei servizi di igiene pubblica e medicina
preventiva ed igiene del lavoro delle Unita' sanitarie locali
dell'a'mbito territoriale del presidio multizonale di prevenzione.
E' convocato dal Presidente almeno ogni due mesi; e' altresi'
convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi
componenti.
Il regolamento delle Unita' sanitarie locali ove hanno sede i presi'di
multizonali di prevenzione disciplina le modalita' di funzionamento
del Comitato tecnico consultivo.
L'attivita' del Comitato tecnico e' finalizzata al coordinamento,
all'interdisciplinarieta' e alla standardizzazione degli interventi
effettuati dal presidio al collegamento tecnico con i servizi delle
Unita' sanitarie locali comprese nell'a'mbito territoriale dei
presi'di medesimi, con particolare riferimento ai servizi di medicina
preventiva e igiene del lavoro e di igiene pubblica. Il Comitato
tecnico formula proposte in ordine agli acquisti delle apparecchiature
e degli strumenti di dotazione dei presi'di in ordine all'attivita'
formativa e informativa degli operatori; propone al Comitato di
gestione le modalita' per l'attuazione delle forme di collaborazione
con gli Enti e gli Istituti indicati all'articolo 3, ultimo comma.
Il collegamento tecnico e operativo previsto dall'articolo 12 della
L.R. 22 ottobre 1979, n. 33, e' assicurato dai Comitati di gestione
delle Unita' sanitarie locali ove hanno sede i presi'di multizonali di
prevenzione".
3) Il testo dell'articolo 15 della Legge regionale 7 settembre 1981,
n. 33 che concerne Organizzazione e funzionamento dei presidi
multizonali di prevenzione e' il seguente:
"Art. 15 - Commissione per la protezione sanitaria dalle radiazioni
ionizzanti
Le Commissioni per la protezione sanitaria della popolazione contro i
rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 89 del DPR
13/2/1964, n. 185, sono insediate presso il settore fisico di ogni
presidio multizonale di prevenzione e hanno competenza per l'a'mbito
territoriale in cui si riferisce ciascun presidio.
Le Commissioni sono presiedute dal responsabile del settore di
attivita' fisico-ambientale e sono composte:
da un laureato in medicina, specialista in radiologia;
da un laureato in fisica facente parte del servizio di fisica
sanitaria ospedaliera dell'a'mbito territoriale del presi'dio
multizonale di prevenzione;
da un esperto qualificato, scelto dall'elenco nominativo di cui
all'articolo 71 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185;
da un medico specialista in igiene pubblica o in medicina del lavoro o
da un medico iscritto nell'elenco dei medici autorizzati ai sensi
dell'articolo 76 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.
Le Commissioni vengono di volta in volta integrate dai responsabili
dei servizi di igiene pubblica e di medicina preventiva e igiene del
lavoro dall'Unita' sanitaria locale nel cui territorio si esplicano le
attivita' o sono ubicati gli insediamenti o le sorgenti oggetto di
autorizzazione.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo
amministrativo dell'Unita' sanitaria locale nel cui territorio ha sede
il presidio multizonale.
Le Commissioni hanno funzioni consultive e restano in carica tre anni.
I componenti sono nominati dal Comitato di Gestione dell'Unita'
sanitaria locale in cui ha sede il presidio multizonale di prevenzione
e possono essere riconfermati.
Le Commissioni esprimono parere per tutte le questioni previste dalle
vigenti disposizioni, nonche' ai fini del rilascio del nulla osta
previsto dall'articolo 102 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.
Le Commissioni prestano inoltre la propria consulenza ai Sindaci e
alle Unita' sanitarie locali circa i problemi della protezione della
popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti".
4) Il testo dell'articolo 9 della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19
che concerne Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene
e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica e' il seguente:
"Art. 9 - Commissione per l'ampliamento dei cimiteri
Nella Commissione prevista dall'art. 53 del DPR 21/10/1975, 803, il
Medico igienista del ruolo regionale e l'Ufficiale sanitario del
Comune dove il cimitero dovra' essere ubicato sono sostituiti dal
responsabile del servizio di igiene pubblica o da altro medico addetto
al servizio dell'Unita' sanitaria locale interessata".
5) Il testo dell'articolo 10 della Legge regionale 4 maggio 1982, n.
19 che concerne Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di
igiene e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica e' il seguente:
"Art. 10 - Commissione per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici
Nella Commissione esaminatrice di cui all'articolo 32 del R.D.
9/1/1927, n. 147, il direttore della sezione chimica del Laboratorio
provinciale di igiene e profilassi e il funzionario dell'Ufficio
sanitario provinciale sono sostituiti, rispettivamente, da un chimico
e da un amministratore del ruolo nominativo regionale designati
dall'Unita' sanitaria locale competente per territorio".
6) Il testo dell'articolo 11 della Legge regionale 4 maggio 1982, n.
19 che concerne Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di
igiene e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica e' il seguente:
"Art. 11 - Commissione per la protezione sanitaria della popolazione
contro i rischi da radiazioni ionizzanti
La Commissione di cui all'articolo 89 del DPR 13 febbraio 1964, n.
185, e' istituita, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 7 settembre
1981, n. 33, che ne disciplina altresi' la composizione e il
funzionamento, presso l'Unita' sanitaria locale in cui e' ubicato il
presidio multizonale di prevenzione ed ha competenza sul territorio di
riferimento del presidio multizonale di prevenzione stesso".
7) Il testo dell'articolo 5 della Legge regionale 25 marzo 1983, n. 12
che concerne Promozione della ricerca sanitaria finalizzata e' il
seguente:
"Art. 5 - Commissione tecnica
Presso l'Assessorato regionale alla sanita' e' costituita una
Commissione tecnica per la ricerca sanitaria finalizzata composta da
ventuno esperti in materia sanitaria di riconosciuta competente
scientifica.
La Commissione e' nominata dal Consiglio regionale, entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) quindici membri nominati dal Consiglio regionale.
b) un membro designato dal Consiglio di amministrazione di ciascuna
Universita' dell'Emilia-Romagna;
c) un membro designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
d) un membro designato dal Consiglio d'amministrazione degli Istituti
ortopedici Rizzoli di Bologna.
Nella deliberazione di nomina della Commissione sono altresi' indicati
il collaboratore regionale, di livello non inferiore al VII, al quale
sono affidate le funzioni di segreteria ed il Servizio regionale al
quale sono attribuiti i compiti di supporto organizzativo dei lavori
della Commissione.
Nella sua prima seduta, convocata dall'Assessore alla sanita', la
Commissione elegge al proprio interno il Presidente.
I componenti della Commissione tecnica non partecipano alla
valutazione dei progetti di cui figurano come responsabili scientifici
o come collaboratori.
La Commissione tecnica, oltre a predisporre il programma poliennale a
norma dell'art. 2:
a) esprime parere sulle indagini e sugli studi che la Regione intenda
commissionare direttamente ai sensi dell'art. 1;
b) valuta la fattibilita' dei singoli progetti di ricerca ed esprime
parere vincolante sull'affidamento delle ricerche;
c) esprime parere sull'entita' del finanziamento relativo a ciascun
progetto selezionato;
d) valuta i risultati parziali delle ricerche ed esprime parere
vincolante sulla continuazione del finanziamento;
e) valuta i risultati finali delle ricerche e si esprime in merito
alla loro utilizzazione nell'a'mbito del Servizio sanitario e comunque
in relazione alle finalita' del Piano sanitario regionale.
La Commissione e' tenuta ad inviare annualmente all'Assessore
regionale alla sanita' e alla Commissione consiliare competente una
relazione finale sulle realizzazioni del programma poliennale, perche'
si provveda anche alla relativa pubblicazione e diffusione".
8) Il testo dell'articolo 6 della Legge regionale 25 marzo 1983, n. 12
che concerne Promozione della ricerca sanitaria finalizzata e' il
seguente:
"Art. 6 - Funzionamento della Commissione
La commissione ha facolta' di acquisire informazioni e chiarimenti da
parte dei presentatori dei progetti di ricerca; puo' inoltre
richiedere pareri tecnici e scientifici di esperti, anche stranieri,
competenti nelle materie trattate.
La Commissione dura in carica un quinquennio ed i suoi componenti
possono essere confermati per una sola volta.
La Commissione e' convocata su iniziativa del suo Presidente o su
richiesta di un quarto dei suoi componenti. Per la validita' delle
riunioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi
componenti, le pronunce sono adottate a maggioranza.
Ai componenti della Commissione viene corrisposto un gettone di
presenza secondo le disposizioni previste dalla vigente legislazione
regionale in materia".
9) Il testo dell'articolo 3 della Legge regionale 16 giugno 1988 , n.
25 che concerne Programma regionale degli interventi per la
prevenzione e la lotta contro l'AIDS e' il seguente:
"Art. 3 - Commissione consultiva tecnico-scientifica
1. Presso la Giunta regionale e' istituita una Commissione regionale
di consulenza tecnico-scientifica, con il compito di assistere la
Giunta nel perseguimento delle finalita' della presente legge.
2. La Commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale,
resta in carica due anni ed i membri che la compongono possono essere
nuovamente nominati. Essa e' presieduta dall'Assessore regionale alla
Sanita' o da un suo delegato ed e' composta da:
un esperto di igiene;
un esperto di epidemiologia;
un esperto di organizzazione e direzione sanitaria ospedaliera;
quattro esperti in malattie infettive;
un esperto in microbiologia e virologia;
un esperto in immunologia clinica;
uno psicologo;
un neuropsichiatra;
un primario di laboratorio ospedaliero;
un dirigente di centro emotrasfusionale;
un dirigente del settore per il coordinamento degli interventi per la
tutela della salute dei tossicodipendenti (CTST).
3. La Commissione puo' costituire al suo interno gruppi di lavoro, per
settori o compiti specifici, eventualmente integrati da altri esperti
nominati con decreto dal Presidente della Giunta regionale.
4. La Commissione collabora alla predisposizione della relazione
tecnica prevista dal successivo art. 7.
5. Ai componenti la Commissione e agli esperti che partecipano ai
gruppi di lavoro spettano i compensi e i rimborsi previsti dalle
vigenti disposizioni regionali di legge".
10) Il testo dell'articolo 3 della Legge regionale 17 agosto 1988, n.
32 che concerne Disciplina delle acque minerali e termali,
qualificazione e sviluppo del termalismo e' il seguente:
"Art. 3 - Consulta regionale per il termalismo
1. E' istituita la Consulta regionale per il termalismo.
2. Di essa fanno parte:
a) l'Assessore regionale competente in materia di turismo o un suo
delegato che la presiede;
b) gli Assessori regionali competenti in materia di sanita' e igiene,
di ambiente e difesa del suolo o un loro delegato;
c) i Sindaci dei Comuni sedi di stabilimenti e impianti termali o un
loro delegato;
d) sei membri nominati dal Presidente della Regione, di cui tre scelti
tra designati dalle Associazioni regionali degli operatori termali
maggiormente rappresentative e tre fra quelli designati dalle
Associazioni regionali degli operatori turistici e commerciali
maggiormente rappresentative;
e) tre esperti in materia di termalismo eletti dal Consiglio regionale
con voto limitato a due;
f) tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale tra i
soggetti indicati dalle Organizzazioni sindacali regionali dei
lavoratori dipendenti dei settori interessati maggiormente
rappresentative;
g) tre esperti indicati dalle Associazioni ambientaliste
dell'Emilia-Romagna.
3. La Consulta e' costituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale; in caso di omessa designazione di qualcuno dei membri, il
Presidente assegna un termine non superiore a 30 giorni per
provvedervi. Qualora l'omissione si protragga, provvede egualmente
alla nomina dei membri gia' designati e alla costituzione della
Consulta. Questa risulta composta, a tutti gli effetti, da un numero
di componenti corrispondente a quello dei membri nominati con l'atto
costitutivo. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale
che l'ha eletta. Il Presidente provvede a sostituire con le stesse
modalita' i componenti che per revoca delle rispettive associazioni o
per altra causa cessino dalle loro funzioni.
4. La Consulta opera come strumento di raccordo tra gli enti e le
categorie interessanti, con funzioni propositive e consultive in
relazione alle finalita' di cui all'art. 1. Di norma vengono
sottoposti al suo esame gli strumenti di programmazione e
pianificazione che interessano il settore idrotermale.
5. Il quarto comma dell'art. 24 della L.R. 20 gennaio 1986, e'
soppresso".
11) Il testo dell'articolo 21 della Legge regionale 4 febbraio 1994,
n. 7 che concerne Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale, attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381
e' il seguente:
"Art. 21 - Costituzione
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale e' istituita,
presso la Presidenza della Giunta, la Commissione regionale per la
cooperazione sociale della quale fanno parte:
a) il Presidente della Giunta o suo delegato, che la presiede;
b) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti con comprovata
esperienza nel settore della cooperazione sociale designati dalle
associazioni delle cooperative piu' rappresentative a livello
regionale che risultino aderenti alle associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,
riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n.
1577 e successive modificazioni;
c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative in ambito regionale;
d) un rappresentante designato dall'A.N.C.I.;
e) un rappresentante designato dall'U.R.P.E.R.;
f) tre membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due.
2. Alle sedute partecipa, su invito del Presidente, un dirigente
dell'Assessorato competente per ciascuna delle materie all'esame della
Commissione.
3. Alle sedute e' invitato un dirigente dell'Ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione.
4. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e
possono essere riconfermati".
12) Il testo dell'articolo 22 della Legge regionale 4 febbraio 1994,
n. 7 che concerne Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale, attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381
e' il seguente:
"Art. 22 - Competenze della Commissione
1. La Commissione regionale per la cooperazione sociale esprime
parere:
a) sui provvedimenti programmatori nei settori di intervento delle
cooperative sociali;
b) sul provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 3;
c) (sui ricorsi in opposizione di cui all'art. 5);
d) sugli schemi tipo di convenzione di cui all'art. 11;
e) sul provvedimento della Giunta di cui all'art. 19;
f) sui criteri e sulle proposte di deliberazione relative alla
definizione e alla concessione dei contributi previsti dalla presente
legge.
1-bis. La Commissione acquisisce per il tramite delle Amministrazioni
provinciali elementi di conoscenza per il monitoraggio sullo stato di
applicazione della presente legge e formula periodicamente, in merito,
osservazioni e proposte alla Giunta regionale.
2. La Commissione formula altresi' alla Giunta regionale osservazioni
sulla richiesta di parere da parte del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di cui al secondo comma dell'art. 11 del D.L.C.P.S.
14 dicembre 1947, n. 1577. A tal fine la richiesta di parere e'
trasmessa dalla Giunta regionale alla Commissione.
3. La Commissione adotta un regolamento per il proprio
funzionamento".
13) Il testo dell'articolo 6 della Legge regionale 4 settembre 1995,
n. 53 che concerne Norme per il potenziamento, la razionalizzazione ed
il coordinamento dell'attivita' di prelievo e di trapianto d'organi e
tessuti e' il seguente:
"Art. 6 - Comitato per la gestione del Centro di riferimento
1. Al fine di assicurare un efficace raccordo tra le scelte
programmatiche della Regione, l'intervento delle Aziende sanitarie e
gli orientamenti tecnico-scientifici delle diverse unita' di prelievo
e trapianto, la composizione del Comitato per la gestione del Centro
regionale di riferimento per i trapianti previsto dal comma 2
dell'articolo 11 del DPR 16 giugno 1977, n. 409 viene cosi'
determinata:
Presidente: l'Assessore regionale alla sanita' o suo delegato;
Componenti:
a) il Responsabile del Servizio ospedali dell'Assessorato regionale
alla sanita';
b) i Direttori sanitari delle Aziende ospedaliere nelle quali si
effettuano i trapianti d'organo;
c) il Direttore pro-tempore del Centro regionale di riferimento per i
trapianti;
d) il Coordinatore regionale della donazione nominato con le procedure
previste al comma 6 dell'articolo 4;
e) cinque medici esperti in materia di donazione, prelievo e trapianto
d'organo, di cui almeno un rianimatore;
f) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni impegnate nella
promozione della donazione e trapianto d'organo.
In relazione ai temi trattati il Presidente puo' invitare a
partecipare ai lavori del Comitato esperti in specifiche materie.
2. Fino alla definizione del coordinamento operativo delle attivita'
relative al prelievo e innesto di cornea, del Comitato fa parte anche
un medico esperto in materia di innesto di tessuto corneale.
3. Le funzioni di segretario del Comitato sono assicurate da un
funzionario dell'Assessorato regionale alla sanita'.
4. Il Comitato per la gestione del Centro regionale di riferimento e'
nominato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge e dura in carica tre anni.
5. Il Comitato di gestione istituito in esecuzione della delib. C.R.
14 febbraio 1990, n. 3039 cessa le proprie funzioni all'atto della
nomina del Comitato di cui al presente articolo".
14) Il testo dell'articolo 7 della Legge regionale 4 settembre 1995,
n. 53 che concerne Norme per il potenziamento, la razionalizzazione ed
il coordinamento dell'attivita' di prelievo e di trapianto d'organi e
tessuti e' il seguente:
"Art. 7 - Funzioni del Comitato
1. Il Comitato per la gestione del Centro regionale di riferimento
definisce le modalita' del coordinamento operativo del Centro e
collabora con l'Assessorato regionale alla sanita' nella
determinazione delle linee di intervento per la razionalizzazione e
l'ottimizzazione delle attivita' di prelievo e trapianto nel
territorio regionale.
2. In particolare, il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) definisce il ruolo, l'apporto e le modalita' di relazione tra le
diverse unita' funzionali che partecipano alla formazione e gestione
delle liste di attesa per i diversi tipi di trapianto,
all'individuazione del ricevente idoneo ed alla esecuzione dei test
immunologici, anche ai fini di una valutazione dei costi a carico
delle diverse Aziende sanitarie nelle quali le unita' funzionali sono
inserite;
b) determina i criteri e le modalita' per il coordinamento operativo
tra le sedi di prelievo e le sedi di trapianto;
c) verifica periodicamente la funzionalita' delle scelte operative ed
organizzative adottate e la loro rispondenza alle esigenze del
coordinamento regionale ed interregionale;
d) valuta, in accordo con l'Agenzia sanitaria regionale sia in termini
quantitativi che qualitativi, l'operativita' delle strutture di
prelievo e di trapianto, anche ai fini di una loro pianificazione
ottimale sul territorio regionale;
e) partecipa alla predisposizione del Programma di cui all'articolo 3
ed alla verifica della sua attuazione;
f) propone, sulla base delle relazioni di cui all'articolo 8, gli
interventi prioritari ai quali finalizzare le risorse finanziarie
destinate all'attuazione del Programma;
g) esprime parere sui programmi di informazione e di aggiornamento
professionale da realizzare a livello regionale".
15) Il testo dell'articolo 10 delle Legge regionale 11 agosto 1998, n.
26 che concerne Norme per il parto nelle strutture ospedaliere, nelle
case di maternita' e a domicilio e' il seguente:
"Art. 10 - Commissione consultiva tecnico-scientifica
1. E' istituita, presso l'Assessorato regionale alla sanita', una
Commissione consultiva tecnico-scientifica sul percorso nascita, con
il compito di assistere la Giunta nel perseguimento delle finalita'
della presente legge, nonche' di quanto previsto agli artt. 6, 7, 8 e
9 della L.R. n. 27 del 1989, con particolare riguardo ai seguenti
aspetti:
a) valutazione della qualita' dell'assistenza alla gravidanza ed al
parto, relativamente a tempestivita' di accesso ai servizi,
continuita' dell'assistenza, appropriatezza delle procedure, stato di
salute della donna e del bambino, gradimento espresso dalle donne
riguardo alle diverse modalita' assistenziali e di espletamento del
parto;
b) qualita' delle informazioni ricevute dalle donne relative al
percorso nascita ed alla scelta dei modi e dei luoghi del parto;
c) monitoraggio delle modalita' dei parti avvenuti nelle strutture
ospedaliere pubbliche e private, nelle case di maternita' ed a
domicilio;
d) valutazione dei costi derivanti dalle diverse tipologie del parto
nelle Aziende sanitarie;
e) elaborazione di protocolli relativi all'attuazione delle piu'
appropriate ed efficaci modalita' organizzative per l'assistenza
ostetrica.
2. La Commissione, nominata con delibera della Giunta regionale,
sentito il parere della commissione consiliare sicurezza sociale,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
resta in carica tre anni ed i componenti possono essere nuovamente
nominati. E' presieduta dall'Assessore regionale alla sanita' o da un
suo delegato. E' composta da esperti del settore, assicurando la
presenza di almeno un rappresentante delle seguenti categorie e figure
professionali: ginecologo-ostetrico, ostetrica/o, epidemiologo,
psicologo, neonatologo, esperto in organizzazione dei servizi,
igienista, medico di medicina generale, pediatra di base, pediatra di
comunita', assistente sanitario, sociologo, assistente sociale,
esperto di comunicazione-informazione. E' altresi' garantita la
presenza di un rappresentante delle Aziende sanitarie della Regione,
delle strutture sanitarie private accreditate, delle organizzazioni
del privato sociale.
3. La Commissione puo' costituire al suo interno gruppi di lavoro per
settori o compiti specifici, eventualmente integrati da altri esperti
indicati dalla Commissione stessa e nominati con determinazione del
Direttore generale alla Sanita'.
4. La Commissione, sulla base dei dati disponibili in Assessorato e
presso l'Agenzia sanitaria regionale e delle relazioni fornite
annualmente dalle Aziende sanitarie, predispone ed invia ogni anno
alla Commissione sicurezza sociale del Consiglio regionale un rapporto
contenente i dati e le valutazioni relativi ai temi di cui al
precedente comma 1, con esplicito riferimento a:
a) morbilita' e mortalita' perinatale e neonatale;
b) morbilita' e mortalita' materna;
c) modalita' di espletamento dei parti ed in particolare dei parti
strumentali;
d) complicanze in gravidanza;
e) appropriatezza delle procedure di monitoraggio ed intervento
farmacologico utilizzate durante il travaglio ed il parto;
f) diffusione e modalita' dell'allattamento al seno;
g) diffusione del parto a domicilio e nelle case di maternita'.
5. Ai componenti la Commissione ed agli esperti che partecipano ai
gruppi di lavoro spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalle
vigenti disposizioni regionali di legge".
NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo dell'art. 1 della Legge regionale 3 settembre 1992, n. 35
che concerne Norme di salvaguardia per le strutture utilizzate come
residenze sanitarie assistenziali realizzate con fondi statali e' il
seguente:
"Art. 1
1. Le strutture utilizzate come Residenze sanitarie assistenziali
(R.S.A.) realizzate con i mutui di cui all'art. 20 della Legge 11
maggio 1988, n. 67, ove non gia' soggette a vincolo di destinazione
sanitaria, sono vincolate per un periodo di venti anni, decorrenti
dalla data di concessione del mutuo, alla destinazione
socio-sanitaria.
2. L'atto costitutivo di tale vincolo e' effettuato dall'Ente
proprietario della struttura e reso pubblico mediante trascrizione, a
cura e spese del proprietario stesso, presso la Conservatoria dei
Registri immobiliari competente per territorio.
3. Sono nulli gli atti di alienazione delle strutture di cui al comma
1 per tutta la durata del vincolo".
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo del comma 6 dell'articolo 27 della Legge regionale 20
dicembre 1994, n. 50 che concerne Norme in materia di programmazione,
contabilita', contratti e controllo delle Aziende Unita' Sanitarie
Locali e delle Aziende Ospedaliere e' il seguente:
"Art. 27 - Disciplina dell'attivita' contrattuale
(omissis)
6. Per i contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione e'
l'asta pubblica. Puo' tuttavia essere esperita la trattativa privata
qualora si tratti di alienazione di materiale di risulta o fuori uso,
il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, non sia superiore a
10.329,14 Euro . Per il materiale dichiarato fuori uso l'esperimento
della trattativa privata e' subordinato alla mancata attivazione delle
procedure di cui alla L.R. 25 febbraio 1992, n. 9. Puo' essere
esperita la trattativa privata diretta per la vendita ad Enti pubblici
di beni mobili o immobili.
(omissis)"
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 3 della Legge regionale 20
ottobre 2003, n. 21 che concerne Istituzione dell'Azienda unita'
sanitaria locale di Bologna - Modifiche alla Legge regionale 12 maggio
1994, n. 19 e' il seguente:
"Art. 3 - Comitato di coordinamento dell'Area Metropolitana
(omissis)
2. Il Comitato e' composto dal Presidente della Provincia di Bologna,
o suo delegato, dai Presidenti delle Conferenze territoriali sociali e
sanitarie di Bologna e di Imola, e in ogni caso dai Sindaci del Comune
di Bologna e del Comune di Imola, o loro delegati, nonche' dal Rettore
dell'Universita' degli studi di Bologna, o suo delegato. Alle riunioni
del Comitato sono permanentemente invitati, senza diritto di voto, i
Direttori generali delle Aziende sanitarie operanti in a'mbito
provinciale, nonche' il Commissario straordinario degli Istituti
Ortopedici Rizzoli.
3. Il Comitato garantisce il coordinato sviluppo dei programmi delle
Conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola, con
riferimento sia alle politiche per la salute, sia al funzionamento ed
all'erogazione dei servizi sanitari".
NOTE ALL'ART. 12
Comma 3
1) Il testo dell'art. 10 della Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29
che concerne Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento
del Servizio Sanitario regionale e' il seguente:
"Art. 10 - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
1. Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ("IRCCS" o
"Istituti") aventi sede nel territorio regionale sono parte integrante
del Ssr, nel cui ambito svolgono funzioni di alta qualificazione
relativamente alle attivita' assistenziali, di ricerca e di
formazione, partecipando altresi' al sistema della ricerca nazionale
ed internazionale.
2. Sono organi degli IRCCS: il direttore generale, al quale spetta la
responsabilita' complessiva della gestione e della attuazione delle
deliberazioni del Consiglio di indirizzo e verifica; il Consiglio di
indirizzo e verifica, al quale spettano le funzioni di indirizzo e di
controllo, con particolare riferimento alle scelte strategiche
dell'ente ed alla gestione e valorizzazione del patrimonio, nonche'
alle funzioni ed alle attivita' di cui all'articolo 8, commi 4, 5 e 6
e all'articolo 9 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288
(Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della Legge
16 gennaio 2003, n. 3); il Collegio sindacale, al quale spettano le
funzioni di vigilanza sulla regolarita' amministrativa e contabile; il
Collegio di direzione, al quale spettano le funzioni di cui
all'articolo 3 commi 3 e 4 della presente legge; il direttore
scientifico, cui compete la gestione delle attivita' di ricerca in
coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo
12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche
e con gli atti di programmazione regionale in materia.
3. Gli Istituti svolgono la loro attivita' assistenziale e, per quanto
di competenza, l'attivita' di ricerca nell'ambito degli indirizzi e
della programmazione regionale. Agli Istituti si applicano, sulla base
dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, le
disposizioni della presente legge. Le direttive regionali di cui
all'articolo 3, comma 4, riconoscendo il ruolo peculiare degli
Istituti, disciplinano in forma specifica per gli IRCCS le competenze
degli organi, individuano le idonee forme di controllo ed assicurano
che gli atti aziendali degli Istituti adottati dal direttore
generale:
a) disciplinino la organizzazione della ricerca;
b) favoriscano il pieno inserimento dei medesimi nel sistema della
ricerca nazionale ed internazionale e la funzionalizzazione della loro
attivita' di ricerca e di formazione al miglioramento continuo della
qualita' delle prestazioni e dei servizi di assistenza sanitaria.
4. Al direttore generale, nominato dalla Regione secondo le modalita'
di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, si applicano gli
articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e
successive modifiche, ai direttori amministrativo e sanitario si
applicano gli articoli 3, comma 1-quinquies, e 3, commi 7 e 11, del
decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche; al
direttore scientifico, nominato dallo Stato sentita la Regione, spetta
la responsabilita' delle attivita' di ricerca degli Istituti.
5. Il Consiglio di indirizzo e verifica e' composto da cinque membri,
dei quali tre nominati dalla Regione di cui uno con funzioni di
presidente, uno dal Ministro della salute ed uno dalla competente
Conferenza territoriale sociale e sanitaria. Limitatamente al
Consiglio di indirizzo e verifica degli Istituti Ortopedici Rizzoli,
sede ulteriore della Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita'
degli Studi di Bologna per le attivita' di ricerca e di didattica
connesse alla ortopedia, la Regione nomina uno dei tre componenti
d'intesa con l'Universita' degli Studi di Bologna. I componenti del
Consiglio di indirizzo e verifica devono essere scelti tra soggetti di
provata competenza ed onorabilita' e durano in carica cinque anni.
6. Il Collegio sindacale e' composto da cinque membri, di cui tre
nominati dalla Regione, uno dei quali con funzione di presidente, uno
nominato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno dal
Ministro della Salute.
7. La Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e' composta dal
direttore scientifico, che la presiede, dal direttore sanitario e da
un dirigente dei ruoli del personale del Servizio sanitario regionale,
preposto a una struttura complessa della disciplina oggetto
dell'incarico, individuato dal Collegio di direzione.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo,
da altre leggi regionali e dall'atto aziendale di cui all'articolo 3
della presente legge, per quanto di competenza, all'organizzazione ed
al funzionamento degli Istituti si applicano le disposizioni
desumibili dai principi fondamentali contenuti nel DLgs n. 288 del
2003, nonche' le disposizioni statali e regionali in materia di
Aziende sanitarie.
9. Al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' di ricerca
corrente e finalizzata degli Istituti con quelle degli analoghi
Istituti aventi sede in altre regioni, la Regione promuove
l'autocoordinamento fra le Regioni e la collaborazione con lo Stato".
2) Il testo dell'art. 10 della Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29
che concerne Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento
del Servizio Sanitario regionale e' citato nella nota precedente.
Comma 4
3) Il testo dell'art. 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 che concerne Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre
1992, n. 421 e' il seguente:
"9-bis - Sperimentazioni gestionali
(omissis)
2. Il programma di sperimentazione e' adottato dalla regione o dalla
provincia autonoma interessata, motivando le ragioni di convenienza
economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualita'
dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario
regionale ed evidenziando altresi' gli elementi di garanzia, con
particolare riguardo ai seguenti criteri:
a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale individuate
dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati
in misura non superiore al quarantanove per cento;
c) prevedere forme idonee di limitazione alla facolta' di cessione
della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che
partecipano alle sperimentazioni;
d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con
privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi
inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni
debitorie nei confronti di terzi;
e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi
obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla
sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il
ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti
di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la
fornitura di opere e servizi direttamente connessi all'assistenza alla
persona;
f) individuare forme e modalita' di pronta attuazione per la
risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli
organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato della
avviata sperimentazione.
(omissis)"
4) Il testo dell'art. 10, comma 2 della Legge regionale n. 29 del 2004
che concerne Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento
del Servizio Sanitario regionale e' il seguente:
"Art. 10 - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(omissis)
2. Sono organi degli IRCCS: il direttore generale, al quale spetta la
responsabilita' complessiva della gestione e della attuazione delle
deliberazioni del Consiglio di indirizzo e verifica; il Consiglio di
indirizzo e verifica, al quale spettano le funzioni di indirizzo e di
controllo, con particolare riferimento alle scelte strategiche
dell'ente ed alla gestione e valorizzazione del patrimonio, nonche'
alle funzioni ed alle attivita' di cui all'articolo 8, commi 4, 5 e 6
e all'articolo 9 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288
(Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge
16 gennaio 2003, n. 3); il Collegio sindacale, al quale spettano le
funzioni di vigilanza sulla regolarita' amministrativa e contabile; il
Collegio di direzione, al quale spettano le funzioni di cui
all'articolo 3 commi 3 e 4 della presente legge; il direttore
scientifico, cui compete la gestione delle attivita' di ricerca in
coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo
12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche
e con gli atti di programmazione regionale in materia.
(omissis)"
NOTE ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo dei commi 3, 6 e 7 dell'articolo 10 della Legge regionale
n. 29 del 2004 che concerne Norme generali sull'organizzazione ed il
funzionamento del servizio sanitario regionale, come modificato dalla
Legge regionale 3 marzo 2006, n. 2 (Modifiche all'articolo 10 della
legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, in materia di Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico),e' il seguente:
"Art. 10 - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(omissis)
3. Gli Istituti svolgono la loro attivita' assistenziale e, per quanto
di competenza, l'attivita' di ricerca nell'ambito degli indirizzi e
della programmazione regionale. Agli Istituti si applicano, sulla base
dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, le
disposizioni della presente legge. Le direttive regionali di cui
all'articolo 3, comma 4, riconoscendo il ruolo peculiare degli
Istituti, disciplinano in forma specifica per gli IRCCS le competenze
degli organi, individuano le idonee forme di controllo ed assicurano
che gli atti aziendali degli Istituti adottati dal direttore
generale:
a) disciplinino la organizzazione della ricerca;
b) favoriscano il pieno inserimento dei medesimi nel sistema della
ricerca nazionale ed internazionale e la funzionalizzazione della loro
attivita' di ricerca e di formazione al miglioramento continuo della
qualita' delle prestazioni e dei servizi di assistenza sanitaria.
(omissis)
6. Il Collegio sindacale e' composto da cinque membri, di cui tre
nominati dalla Regione, uno dei quali con funzione di presidente, uno
nominato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno dal
Ministro della Salute.
7. La Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e' composta dal
direttore scientifico, che la presiede, dal direttore sanitario e da
un dirigente dei ruoli del personale del Servizio Sanitario regionale,
preposto a una struttura complessa della disciplina oggetto
dell'incarico, individuato dal Collegio di direzione.
(omissis)"
2) Il testo del comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto legislativo
n. 502 del 1992 che concerne Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 e'
il seguente:
"Art. 15-ter - Incarichi di natura professionale e di direzione di
struttura
(omissis)
2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa e'
effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una rosa
di candidati idonei selezionata da una apposita commissione. Gli
incarichi hanno durata da cinque a sette anni, con facolta' di rinnovo
per lo stesso periodo o per periodo piu' breve. La commissione,
nominata dal direttore generale, e' composta dal direttore sanitario,
che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del
Servizio Sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della
disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore
generale e uno dal Collegio di direzione. Fino alla costituzione del
collegio alla individuazione provvede il Consiglio dei sanitari.
(omissis)"
NOTA ALL'ART. 14
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 154, comma 1, lettera g) del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che concerne Codice in materia di
protezione dei dati personali,e' il seguente:
"Art. 154 - Compiti
(omissis)
g) esprimere pareri nei casi previsti;
(omissis)"
NOTE ALL'ART. 16
Comma 1
1)Il testo dell'articolo 13, comma 5, della Legge regionale 20
dicembre 1994, n. 50 che concerne Norme in materia di programmazione
contabilita', contratti e controllo delle aziende Unita' sanitarie
locali e delle aziende e' il seguente:
"Art. 13 - Bilancio di esercizio
(omissis)
5. La nota integrativa deve indicare inoltre la ripartizione dei
valori economici distinti in Servizi sanitari ed altri.
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 14, della Legge regionale 20 dicembre 1994,
n. 50 che concerne Norme in materia di programmazione contabilita',
contratti e controllo delle aziende Unita' sanitarie locali e delle
aziende e' il seguente:
"Art. 14 - Relazione del Direttore generale
1. Il bilancio di esercizio e' corredato da una relazione del
Direttore generale sulla situazione dell'Azienda e sull'andamento
della gestione, con particolare riguardo agli investimenti, ai ricavi
ed ai proventi, ai costi ed agli oneri dell'esercizio. La relazione
sulla gestione deve riportare in particolare:
a) lo scostamento dei risultati rispetto al bilancio economico
preventivo;
b) il grado di perseguimento degli obiettivi in termini di servizi e
prestazioni;
c) le considerazioni sull'analisi dei costi, dei rendimenti e dei
risultati per centri di responsabilita';
d) i dati analitici relativi al personale con le variazioni avvenute
durante l'anno;
e) i dati analitici riferiti a consulenze e gestione di servizio
affidati all'esterno dell'Azienda;
f) il prospetto riepilogativo delle variazioni di cassa;
g) l'andamento dei Servizi socio-assistenziali, per le Aziende Unita'
sanitarie locali;
h) le risultanze finali e la valutazione sulla gestione budgettaria
dell'anno precedente".
NOTE ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 12 della Legge regionale 19 maggio 1994, n.
19 che concerne Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale
ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e' il seguente:
"Art. 12 - Controllo di gestione
1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati alla lettera h) del
comma 1 dell'art. 2 della presente legge, nonche' per la valutazione
comparativa dei costi e della qualita' dei Servizi sanitari, la
Regione si avvale di un'apposita struttura organizzativa dotata di
autonomia tecnica e amministrativa.
2. Con la legge regionale concernente la gestione
economico-finanziaria e patrimoniale delle Aziende-Unita' sanitarie
locali ed ospedaliere di cui all'art. 21 sono disciplinate la natura
giuridica, l'organizzazione ed il funzionamento della struttura di cui
al comma 1.
3. La struttura organizzativa di cui al comma 1 elabora e sottopone
annualmente all'assessore competente in materia di sanita', per
l'adozione da parte della Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, un piano-programma con indicazione analitica
delle attivita' previste e delle relative previsioni di spesa.
4. La Giunta regionale verifica la coerenza tra la proposta di
piano-programma e le linee e gli obiettivi strategici della Regione in
materia di sanita'.
5. La direzione della struttura di cui al comma 1 esprime i pareri di
cui al comma 6 dell'art. 4 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 sulle
proposte di atti deliberativi necessari per l'attuazione del
piano-programma. Sui provvedimenti riguardanti attivita' non previste
nel piano-programma, i suddetti pareri sono espressi dalla direzione
generale competente in materia di sanita'".
2) Il testo dell'articolo 39 della Legge regionale 20 dicembre 1994,
n. 50 che concerne Norme in materia di programmazione, contabilita',
contratti e controllo delle Aziende unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere e' il seguente:
"Art. 39 - Agenzia sanitaria regionale
1. La struttura regionale di cui al comma 1 dell'articolo 12 della
L.R. 12 maggio 1994, n. 19, e' denominata Agenzia sanitaria regionale.
Essa supporta sotto il profilo tecnico l'attivita' dell'Assessorato
alla Sanita' e Servizi sociali per il conseguimento degli obiettivi
indicati nel citato articolo 12 della L.R. 19/94.
2. L'Agenzia sanitaria regionale svolge, in particolare, le seguenti
funzioni:
a) fornisce la necessaria assistenza alle Aziende ed agli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico nello sviluppo degli strumenti
e delle metodologie per il controllo di gestione;
b) verifica i risultati della gestione delle Aziende e degli Istituti
di cui alla lettera a);
c) elabora proposte per la definizione dei parametri di finanziamento
delle Aziende e degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico ed, in particolare, relaziona circa il livello dei costi e
delle entrate nonche' sul raggiungimento dell'equilibrio economico in
ciascuna Azienda;
d) verifica e revisiona, quale organo tecnico, la qualita' dei servizi
e delle prestazioni sanitarie, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sia riguardo agli
Enti pubblici che per quanto riguarda le istituzioni sanitarie private
inserite nella rete integrata del Servizio sanitario regionale;
e) definisce, con i servizi dell'Assessorato alla Sanita' e Servizi
sociali, le regole di rilevazione delle informazioni nell'intero
sistema sanitario regionale, e ne verifica l'applicazione;
f) presenta annualmente all'Assessorato alla Sanita' e Servizi sociali
una relazione sull'andamento della gestione delle Aziende e degli
Istituti di ricovero e cura e sui risultati conseguiti, anche con
riferimento agli obiettivi della programmazione sanitaria.
3. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere svolte su
richiesta anche per altri soggetti pubblici e privati compatibilmente
con le esigenze e nel rispetto delle direttive stabilite
dall'Assessorato alla Sanita' e Servizi sociali.
4. All'Agenzia sanitaria regionale e' riconosciuta una autonoma
capacita' di organizzazione che si realizza nel rispetto dei limiti di
finanziamento determinato dalla Regione e delle direttive
dell'Assessorato alla Sanita' e Servizi Sociali.
5. Per l'esercizio dei propri compiti, l'Agenzia si avvale delle
strutture, delle infrastrutture, dei servizi della Regione e del
personale messo a disposizione. Puo', altresi', avvalersi di personale
del Servizio sanitario nazionale, di altri enti pubblici o, in casi
particolari, di liberi professionisti, proponendo alla Giunta
regionale la stipula di specifiche convenzioni e nei limiti previsti
dall'articolo 7 del DLgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche.
6. L'Agenzia e' diretta da un Direttore generale, nominato dal
Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della
medesima. Il rapporto di lavoro del Direttore generale e' regolato da
un contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il Direttore
generale deve essere scelto tra esperti di riconosciuta competenza in
materia di organizzazione e di programmazione. Il Direttore e'
responsabile delle attivita' svolte e dei risultati dell'attivita'
dell'Agenzia. Il Direttore generale e' tenuto a presentare le
documentazioni relative alla attivita' di programmazione ed alle
risultanze della gestione, riferite alla Agenzia sanitaria regionale,
nelle stesse forme e con le stesse modalita' previste dalla presente
legge per le Aziende.
6 bis. Il Direttore generale e' coadiuvato da un Direttore
amministrativo; l'incarico di Direttore amministrativo e' conferito
dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Direttore generale
dell'Agenzia, a dirigenti regionali, a persone esterne assunte ai
sensi dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, a dirigenti
amministrativi del Servizio sanitario regionale in posizione di
comando presso la Regione, dotati di capacita' ed esperienza adeguate
alle funzioni da svolgere. All'incarico di cui al presente comma si
applicano le previsioni contenute nei commi 3, 4 e 4 bis dell'art. 11
della L.R. 41/1992 ed il trattamento economico e' definito assumendo a
parametro quello previsto per il Direttore amministrativo delle
Aziende sanitarie.
7. Annualmente, in sede di riparto dei fondi, e' fissato il
finanziamento per l'Agenzia sanitaria regionale".
Comma 2
3) Il testo dell'art. 43 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 che
concerne Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione
europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione.
Rapporti con l'universita' e' il seguente:
"Art. 43 - Agenzie operative ed agenzie di supporto tecnico e
regolativo
1. Le agenzie operative svolgono, in ambiti di intervento
predeterminati dalla Regione, compiti strettamente operativi ed
attuativi comportanti consistenti volumi di lavoro e criteri d'azione
specifici, in relazione ad attivita' che, se realizzate nell'ambito
dell'ordinaria struttura dei servizi regionali, potrebbero comportare
rilevanti problematiche organizzative o procedurali, oppure
significativi rischi di disservizio. L'agenzia operativa si attiva, di
norma, autonomamente sulla base di specifiche procedure e di richieste
esterne. Essa dispone di risorse a destinazione vincolata ai propri
fini esecutivi.
2. Le agenzie di supporto tecnico e regolativo svolgono compiti
istruttori, di supporto progettuale alle funzioni di regolazione,
standardizzazione e accreditamento proprie della Regione
Emilia-Romagna, in ambiti specificamente definiti, nei quali svolgono
un'attivita' di ricerca e sviluppo sulla base di un'autonoma capacita'
ideativa e progettuale. Le agenzie di supporto tecnico e regolativo si
attivano, di norma, su progetti e gestiscono le risorse assegnate.
3. Le agenzie di cui al presente articolo, nel rispetto del principio
di delegificazione, sono istituite con deliberazione della Giunta
regionale, salvo i casi in cui l'ordinamento comporti l'attribuzione
ad esse di personalita' giuridica autonoma in quanto la funzione
esercitata renda necessaria una forte autonomia dall'Amministrazione
regionale.
4. Per quanto non disciplinato dalla legge di istituzione si applica
quanto previsto dal presente articolo o dagli atti conseguenti.
5. Le agenzie godono di una particolare autonomia organizzativa ed
operativa nell'ambito delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 e
rispondono della loro attivita' alla Giunta regionale.
6. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce,
separatamente per le agenzie operative e per le agenzie di supporto
tecnico e regolativo:
a) le finalita' e gli scopi specifici per i quali possono essere
istituite agenzie operative o di supporto tecnico e regolativo;
b) le modalita' di raccordo con le direzioni generali e con la Giunta
regionale;
c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del
direttore dell'agenzia;
d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;
e) le modalita' di assegnazione e di reperimento delle risorse
finanziarie, strumentali ed umane;
f) le modalita' di assegnazione, da parte della Giunta regionale, del
budget necessario al funzionamento delle agenzie ed al perseguimento
dei loro scopi, sulla base di una valutazione operata con il direttore
dell'agenzia sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;
g) il livello retributivo del direttore dell'agenzia;
h) le forme di controllo sui risultati, sull'attivita' e sulla
gestione.
7. Per le agenzie operative, l'atto di indirizzo di cui al comma 6
prevede:
a) l'attribuzione di compiti di natura prevalentemente operativa e di
servizio, in attuazione di specifici procedimenti, disciplinati dalla
normativa statale o regionale, nonche', in casi specifici e
circoscritti, definiti dalla Regione;
b) che esse operino in connessione tecnica prevalentemente con la
Regione Emilia-Romagna, gli Enti da essa dipendenti e gli Enti
locali.
8. Per le agenzie di supporto tecnico e regolativo, l'atto di
indirizzo di cui al comma 6 prevede:
a) l'attribuzione di compiti prevalentemente di istruttoria e proposta
tecnica a supporto della definizione di standard gestionali, delle
procedure di accreditamento e della funzione istituzionale di
regolazione propria della Regione, nonche' compiti di promozione della
ricerca, di sviluppo e gestione di attivita' e progetti, che
normalmente richiedono il concorso della Regione stessa, di Enti
locali ed altri enti pubblici o privati;
b) che esse agiscano in base a indirizzi programmatici della Giunta
regionale;
c) che abbiano rapporti di collaborazione con gli Enti locali e con
enti o soggetti operanti nel territorio regionale;
d) che esse, nell'ambito degli indirizzi programmatici della Giunta
regionale, svolgano anche funzioni di coordinamento tecnico tra la
Regione e gli Enti locali, nonche' altri enti pubblici e privati
coinvolti nell'attuazione delle funzioni demandate alle agenzie
stesse.
9. Al personale assegnato all'agenzia si applicano le norme
contrattuali previste per i dipendenti regionali, fatta salva
l'applicazione dello specifico contratto collettivo nazionale previsto
dalla legge in connessione con le funzioni esercitate.
10. Nelle agenzie di cui al presente articolo, fatte salve le agenzie
cui la legge regionale attribuisce personalita' giuridica autonoma ai
sensi del comma 3, le funzioni di direttore sono svolte da un
dirigente regionale, nominato dalla Giunta, anche assunto ai sensi
dell'articolo 18 della Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna).
10-bis. I posti di direttore di agenzie regionali, anche con
personalita' giuridica autonoma, e di enti pubblici non economici
della Regione che operano con personale regionale non sono ricompresi
nella dotazione organica della Regione.
10-ter. La disposizione di cui al comma 10-bis si applica anche alle
agenzie e enti pubblici non economici gia' istituiti.
11. All'entrata in vigore dell'atto di indirizzo di cui ai commi 6, 7
e 8 cessano di avere efficacia le disposizioni organizzative previste
dalle leggi regionali che istituiscono agenzie non dotate di
personalita' giuridica autonoma. Sono fatte comunque salve le
disposizioni di legge regionale vigente relative all'attribuzione di
funzioni ad agenzie regionali".
Comma 3
4) Il testo dell'articolo 12 della Legge regionale 19 maggio 1994 e
dell'articolo 39 della Legge 20 dicembre 1994 n. 50, sono citati alle
note 1 e 2 del presente articolo.
NOTA ALL'ART 18
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992 n. 502 che concerne Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421
e' il seguente:
"Art. 8-ter
(omissis)
3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il
comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia
di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4
dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di
compatibilita' del progetto da parte della Regione. Tale verifica e'
effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione
territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al
fine di meglio garantire l'accessibilita' ai servizi e valorizzare le
aree di insediamento prioritario di nuove strutture.
(omissis)"
NOTA ALL'ART. 23
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 38 della Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2
che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
e' il seguente:
"Art. 38 - Erogazione dei servizi mediante accreditamento
1. Per l'erogazione dei servizi sociali, socio-assistenziali e
socio-sanitari, caratterizzati da un finanziamento pubblico
prevalente, da scopi solidaristici, da bisogni di cura e
dall'adeguatezza, dalla flessibilita' e dalla personalizzazione degli
interventi, le Amministrazioni competenti si avvalgono delle strutture
e dei servizi gestiti nelle forme previste dalla normativa sui servizi
pubblici locali e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona,
nonche' dei soggetti privati di cui agli articoli 20 e 21.
2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 e' comunque subordinata
al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 35 e
dell'accreditamento nelle modalita' previste dal presente articolo,
nonche' alla stipulazione di appositi contratti di servizio tra le
Amministrazioni competenti ed i soggetti gestori, aventi ad oggetto la
regolamentazione complessiva degli interventi. Tali contratti
prevedono le modalita' per la verifica periodica dei relativi
adempimenti ed i provvedimenti da adottare in caso di inadempienza.
3. La Giunta regionale, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie
locali e sentito il parere della Conferenza regionale del terzo
settore, individua, entro il 31 dicembre 2006, nel rispetto dei
parametri di cui al comma 1, i servizi il cui esercizio e' subordinato
all'accreditamento. Con il medesimo provvedimento sono definiti
altresi', per ciascuna tipologia di servizio, gli ambiti di
applicazione, i criteri ed i requisiti per il rilascio
dell'accreditamento da parte dei soggetti di cui al comma 4, con
l'obiettivo di promuovere la qualita' del sistema integrato dei
servizi e di garantire la trasparenza dei soggetti gestori, la tutela
del lavoro e la qualita' sociale e professionale dei servizi e delle
prestazioni erogate. La Giunta regionale provvede ad acquisire, prima
dell'emanazione del provvedimento di cui al presente comma, il parere
della competente Commissione assembleare.
4. All'accreditamento provvedono i Comuni referenti per l'ambito
distrettuale, individuati ai sensi dell'articolo 29, comma 3.
L'accreditamento e' rilasciato nell'ambito del fabbisogno di servizi
indicato dalla programmazione regionale e territoriale, acquisito il
parere di un apposito organismo tecnico di ambito provinciale, la cui
composizione e modalita' di funzionamento sono stabilite con il
provvedimento di cui al comma 3. Nelle procedure di accreditamento, i
Comuni referenti si attengono a criteri di non discriminazione,
pubblicita' e trasparenza, garantendo la coerenza dei provvedimenti
adottati con quanto indicato negli atti di programmazione di cui
all'articolo 29 per il territorio interessato. L'accreditamento
costituisce altresi' condizione per l'erogazione delle prestazioni
mediante la concessione dei titoli di cui all'articolo 40.
5. Le Province assicurano il monitoraggio sull'attuazione del sistema
di accreditamento sul proprio territorio al fine di favorire la piena
realizzazione delle finalita' di cui al presente articolo".
NOTE ALL'ART. 24
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 9, comma 4, della Legge regionale 12 ottobre
1998, n. 34che concerne Norme in materia di autorizzazione ed
accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in
attuazione del DPR 14 gennaio 1997 e' il seguente:
"Art. 9 - Procedura per l'accreditamento
(omissis)
4. L'Assessore regionale competente in materia di sanita', sulla base
della proposta del Direttore generale competente in materia di
sanita', e valutato il parere eventualmente espresso dalla Conferenza
dei Sindaci, concede o nega l'accreditamento con proprio decreto, che
costituisce provvedimento definitivo. Il provvedimento deve essere
adottato entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda
di accreditamento.
(omissis)"
2) Il testo dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 12
ottobre 1998, n. 34 che concerne Norme in materia di autorizzazione ed
accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in
attuazione del DPR 14 gennaio 1997 e' il seguente:
"Art. 10 - Verifica dell'accreditamento
1. L'accreditamento ha validita' triennale dalla data di concessione e
puo' essere rinnovato, su richiesta dell'interessato, presentata alla
Regione, almeno sei mesi prima della scadenza del triennio. Alla
domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di
autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale.
(omissis)"
3) Il testo dell'articolo 10, comma 3, della Legge regionale 12
ottobre 1998, n. 34 che concerne Norme in materia di autorizzazione ed
accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in
attuazione del DPR 14 gennaio 1997 e' il seguente:
"Art. 10 - Verifica dell'accreditamento
(omissis)
3. L'Assessore regionale competente in materia di sanita' rinnova o
meno l'accreditamento su proposta del Direttore generale competente in
materia di sanita'.
(omissis)"
4) Il testo dell'articolo 10, comma 5 e 6 della Legge regionale 12
ottobre 1998, n. 34 che concerne Norme in materia di autorizzazione ed
accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in
attuazione del DPR 14 gennaio 1997 e' il seguente:
"Art. 10 - Verifica dell'accreditamento
(omissis)
5. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di requisiti per
l'accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualita'
dell'assistenza, l'Assessore regionale competente in materia di
sanita' revoca, previa diffida, l'accreditamento.
6. L'Assessore regionale competente in materia di sanita' puo'
revocare, altresi', l'accreditamento a seguito di accertamento della
violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le
strutture del Servizio sanitario regionale.
(omissis)"
NOTE ALL'ART 25
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 20 della Legge 2 aprile 1968 n. 482 che
concerne  Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le
pubbliche amministrazioni e le aziende private e' il seguente:
"Art. 20 - Accertamento sanitario
L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa o lo deve occupare
possono chiedere che sia accertato che la natura e il grado
dell'invalidita' non possa riuscire di pregiudizio alla salute o
all'incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli
impianti.
L'accertamento sanitario di cui al precedente comma e' demandato ad un
collegio medico, nominato dal prefetto, che ha sede presso l'ufficio
provinciale sanitario e composto dal medico provinciale, che lo
presiede da un ispettore medico del lavoro, da un medico in
rappresentanza dei datori di lavoro e da un medico designato
dall'associazione, opera od ente, di cui all'ultimo comma
dell'articolo 15; il lavoratore puo' farsi assistere da un medico di
fiducia.
Lo stesso collegio medico di cui al precedente comma decide, su
ricorso dell'invalido stesso, circa la compatibilita' dello stato
fisico del ricorrente con le mansioni a lui affidate all'atto
dell'assunzione o successivamente.
Qualora il datore di lavoro, in attesa del giudizio del collegio
medico, allontani dal lavoro l'invalido gia' assunto ovvero si rifiuti
di assumerlo, e' tenuto a corrispondere a questi le retribuzioni
perdute nel caso in cui il referto del collegio riesca favorevole
all'invalido. In tale caso il datore di lavoro e' altresi' tenuto ad
assegnare all'invalido una occupazione compatibile con le sue
condizioni fisiche.
Fermo il disposto dell'articolo 2103 del Codice civile, il datore di
lavoro ha facolta' di adibire l'invalido a mansioni diverse da quelle
per le quali fu assunto purche' compatibili con le condizioni fisiche
dell'invalido stesso.
L'onere relativo e' a carico del datore di lavoro o dell'associazione
di categoria del richiedente la visita".
2) Il testo degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 e 16 della Legge
regionale 12 ottobre 1998, n. 34 che concerne Norme in materia di
autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e
private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997 e' riportato in sequenza
nella presente nota.
"Titolo I - Autorizzazione al funzionamento
Art. 1 - Autorizzazione
1. Il funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in
possesso dei requisiti minimi stabiliti nell'atto di indirizzo e
coordinamento approvato con DPR 14 gennaio 1997 e' subordinato al
rilascio di specifica autorizzazione secondo le norme della presente
legge.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Giunta regionale puo'
stabilire requisiti minimi integrativi rispetto a quelli previsti dal
DPR 14 gennaio 1997 , nonche' requisiti minimi per l'esercizio di
attivita' sanitarie non contemplate dal DPR.
3. Abrogato.
4. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 3 del DPR 14 gennaio
1997 non si applica agli ampliamenti ed alle trasformazioni di
strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, che non comportino interventi di carattere strutturale
e siano conseguenti a determinazioni contenute nei Piani attuativi
locali approvati dalla Regione. La medesima disposizione non si
applica alle strutture gia' autorizzate, relativamente alle
trasformazioni ed agli ampliamenti di superficie in corso alla data
dell'entrata in vigore della presenta legge, che non comportino
aumento di ricettivita' o modifiche delle attivita' autorizzate. In
caso di ampliamento o ristrutturazione edilizia di strutture private
gia' autorizzate, l'adeguamento e' limitato alle sole porzioni oggetto
di intervento. Resta comunque fermo l'obbligo dell'adeguamento delle
strutture pubbliche e private ai sensi dell'art. 7.
(omissis)"
"Art. 3 - Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di
autorizzazione
1. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione
all'esercizio delle attivita' sanitarie sono attribuite ai Comuni.
2. Abrogato.
3. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda aprire, ampliare
o trasformare strutture sanitarie rientranti in una delle tipologie
previste al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, ovvero esercitare le attivita' di
assistenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 1, deve
presentare domanda al Comune nel quale la struttura e' ubicata. Il
modello di domanda e' stabilito dalla Regione con deliberazione
adottata dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
Art. 4 - Accertamento dei requisiti e rilascio dell'autorizzazione
1. Il Comune, per l'accertamento dei requisiti minimi previsti dal DPR
14 gennaio 1997, ovvero stabiliti dalla Giunta regionale, si avvale
dei servizi dell'Azienda unita' sanitaria locale nel cui territorio e'
ubicata la struttura alla quale si riferisce la domanda.
2. L'accertamento e' effettuato, entro 60 giorni dal ricevimento della
domanda, dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda unita' sanitaria
locale competente, per il tramite di una apposita commissione di
esperti anche esterni, nominata dal Direttore generale, composta in
base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale e presieduta dal
responsabile del Dipartimento.
3. Il responsabile del Dipartimento di prevenzione attiva di volta in
volta, nell'ambito della suddetta Commissione, un gruppo ispettivo
correlato e commisurato alla tipologia ed alle dimensioni della
struttura o dell'attivita' per la quale e' stata richiesta
l'autorizzazione. Il gruppo ispettivo puo' essere integrato da uno o
piu' esperti, esterni alla Commissione, nei processi produttivi
specifici della struttura sanitaria oggetto di accertamento.
4. In base ai risultati dell'ispezione la Commissione formula il
proprio parere, che viene trasmesso al Comune competente dal
responsabile del Dipartimento di prevenzione. Il Comune, preso atto
del parere della Commissione, entro i successivi 30 giorni, rilascia
l'autorizzazione ovvero, qualora sia stata rilevata una parziale
insussistenza di requisiti, notifica al richiedente le prescrizioni ed
il termine per adeguarsi ad esse. Dopo la scadenza di tale termine il
Comune dispone un nuovo accertamento e provvede conseguentemente al
rilascio o al diniego dell'autorizzazione. Il provvedimento di diniego
dell'autorizzazione e' definitivo.
5. L'autorizzazione deve indicare la tipologia e l'ubicazione della
struttura cui si riferisce, nonche', nel caso di struttura privata la
sua denominazione ed il nominativo del titolare.
Art. 5 - Verifiche e controlli
1. La permanenza dei requisiti minimi presso le strutture autorizzate
e' verificata di norma ogni quattro anni mediante autocertificazione
sottoscritta dal legale rappresentante della struttura, trasmessa al
Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. L'autocertificazione deve
essere conforme al modello prestabilito dalla Giunta regionale con
propria deliberazione. Il Comune puo' comunque procedere anche alla
verifica ispettiva con le stesse modalita' previste all'art. 4.
2. La Regione puo' disporre controlli e verifiche sulle strutture
autorizzate, dandone comunicazione al Comune, avvalendosi dei
Dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti, i quali
effettuano le necessarie ispezioni con le modalita' previste all'art.
4.
3. L'esito delle verifiche effettuate deve essere tempestivamente
comunicato alla struttura interessata ed anche al Comune nel caso di
verifiche disposte dalla Regione.
4. Qualora, a seguito di verifica a norma dei commi 1 e 2, venga
accertata l'assenza di uno o piu' requisiti minimi, il Comune diffida
il legale rappresentante della struttura interessata a provvedere al
necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di
diffida. Tale termine puo' essere eccezionalmente prorogato, con
apposito motivato atto, una sola volta. Il mancato adeguamento entro
il termine stabilito, ovvero l'accertamento di comprovate gravi
carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti
comportano la sospensione immediata, anche parziale, dell'attivita'.
L'attivita' comunque sospesa puo' essere nuovamente esercitata
soltanto se appositamente autorizzata, previo accertamento del
possesso dei requisiti minimi con le modalita' previste dall'art. 4.
Art. 6 - Anagrafe
1. I Comuni curano la raccolta e l'aggiornamento dei dati relativi ai
provvedimenti di loro competenza adottati ai sensi della presente
legge e li comunicano tempestivamente alle Aziende unita' sanitarie
locali.
2. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali la Regione
istituisce l'anagrafe delle strutture sanitarie autorizzate,
costituita dalle anagrafi realizzate presso ciascuna Azienda unita'
sanitaria locale. L'anagrafe deve contenere i dati necessari
all'identificazione di ciascuna struttura autorizzata nonche' quelli
relativi ai provvedimenti che la riguardano.
3. La Giunta regionale stabilisce i dati che devono essere raccolti
nonche' le modalita' di realizzazione dell'anagrafe e di collegamento
con le Aziende unita' sanitarie locali.
4. In sede di prima istituzione, nell'anagrafe sono inserite d'ufficio
tutte le strutture pubbliche e private autorizzate ed in esercizio
alla data dell'entrata in vigore della presente legge. A tale fine i
legali rappresentanti delle strutture trasmettono alla Azienda unita'
sanitaria locale competente per territorio le informazioni necessarie,
secondo un apposito modulo definito dalla Regione.
5. La Regione e le Aziende unita' sanitarie locali sono autorizzate,
ai sensi del DLgs 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed
integrazioni, a trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici
dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e la diffusione,
anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.
Art. 7 - Adeguamento dei requisiti minimi
1. Fatto salvo il rispetto della normativa nazionale, regionale e dei
regolamenti comunali in particolare in materia igienico-sanitaria e di
sicurezza sul lavoro, le strutture sanitarie pubbliche in esercizio e
quelle private gia' autorizzate alla data di entrata in vigore della
presente legge debbono adeguarsi ai requisiti minimi previsti dal DPR
14 gennaio 1997, entro i seguenti termini, a decorrere dalla data
dell'entrata in vigore della presente legge:
a) un anno per quanto riguarda i requisiti organizzativi generali e
specifici;
b) tre anni per quanto riguarda i requisiti relativi alle dotazioni
tecnologiche;
c) cinque anni relativamente ai requisiti strutturali ed
impiantistici.
2. Gli stessi termini si applicano a decorrere dalla adozione degli
eventuali provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 1 della presente
legge.
3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
ovvero dai provvedimenti richiamati al comma 2, i legali
rappresentanti delle strutture di cui al comma 1 devono inviare al
Comune competente apposita autocertificazione che documenti la
situazione delle rispettive strutture in relazione ai requisiti
minimi, nonche' il programma degli adeguamenti necessari. Il Comune,
avvalendosi della Commissione di cui all'art. 4, valuta l'idoneita'
del programma presentato e, con atto motivato, prescrive i tempi
specifici dell'adeguamento per ciascuna struttura, nel limite massimo
indicato dal comma 1 per ciascuna categoria di requisiti, dandone
comunicazione ai soggetti interessati.
4. Per verificare l'avvenuto adeguamento il Comune attiva, a partire
dal sessantesimo giorno precedente alla scadenza dei termini
prescritti, la procedura di accertamento di cui all'art. 4, a
conclusione della quale riconferma o rilascia l'autorizzazione.
5. Nelle more della riconferma dell'autorizzazione ai sensi del comma
3, nei confronti delle strutture sanitarie private, gia' autorizzate
alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad
applicarsi la vigente normativa in materia di requisiti minimi di
funzionamento.
(omissis)"
"Art. 13 - Nuove costruzioni
1. Per tre anni dall'entrata in vigore dalla presente legge, chiunque
intenda costruire nuove strutture di ricovero e cura, ovvero procedere
ad ampliamenti di quelle esistenti che comportino un aumento di posti
letto rispetto alle dotazioni previste dalla programmazione regionale,
deve preventivamente ottenere apposito nulla-osta da parte della
Regione. I criteri e le modalita' per il rilascio di tale nulla-osta
sono stabiliti dal Consiglio regionale entro 180 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.
Art. 14 - Pubblicita' sanitaria
1. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione alla
pubblicita' sanitaria di cui agli artt. 4 e 5 della legge 5 febbraio
1992, n. 175 sono esercitate dai Comuni.
(omissis)"
"Art. 16 - Norma transitoria
1. Fino alla approvazione da parte della Giunta regionale dei
requisiti minimi per l'esercizio di attivita' sanitarie non
contemplate dal DPR 14 gennaio 1997, si applicano, ove previsti, i
requisiti adottati in attuazione della L.R. 1 aprile 1985, n. 10.
2. Abrogato".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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