REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4

DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITA' - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
S O M M A R I O
TITOLO I - DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
DISABILITÁ
Art.  1 -  Oggetto e finalita'
Art.  2 -  Presentazione delle domande
Art.  3 -  Commissione di accertamento
Art.  4 -  Istanza di riesame
Art.  5 -  Disposizioni attuative
TITOLO II - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
Art.  6 -  Certificati e procedure autorizzative in materia di igiene
e sanita' pubblica
Art.  7 -  Organismi e strumenti della programmazione sanitaria e
sociale
Art.  8 -  Semplificazione delle commissioni e di altri organismi
collegiali operanti in materia sanitaria e sociale
Art.  9 -  Modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 35 del
1992
Art. 10 -  Modifica all'articolo 27 della legge regionale n. 50 del
1994
Art. 11 -  Modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 21 del
2003
TITOLO III - DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Art. 12 -  Promozione della costituzione di Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico
Art. 13 -  Ulteriori disposizioni in materia di IRCCS - Modifiche alla
legge regionale n. 29 del 2004
Art. 14 -  Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario
Art. 15 -  Durata degli organi collegiali delle Aziende sanitarie
Art. 16 -  Norme in materia di contabilita' delle Aziende sanitarie -
Modifiche alla legge regionale n. 50 del 1994
Art. 17 -  Agenzia sanitaria e sociale regionale - Modifiche alle
leggi regionali n. 19 del 1994 e n. 50 del 1994
TITOLO IV - AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE ATTIVITA'
SANITARIE
CAPO I -  Norme in materia di autorizzazione
Art. 18 -  Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie ed
all'esercizio di attivita' sanitarie
Art. 19 -  Procedure per l'autorizzazione all'esercizio di attivita'
sanitarie
Art. 20 -  Vigilanza
Art. 21 -  Anagrafe delle strutture, degli studi autorizzati e dei
soggetti accreditati
Art. 22 -  Norma transitoria
CAPO II - Norme in materia di accreditamento
Art. 23 -  Accreditamento dei servizi e delle strutture
socio-sanitarie
Art. 24 -  Modifiche alla legge regionale n. 34 del 1998
TITOLO  V -  ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI REGIONALI E NORMA
TRANSITORIA
Art. 25 -  Abrogazione di disposizioni regionali
Art. 26 -  Norma transitoria
TITOLO I
DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITÁ
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente Titolo disciplina l'esercizio delle funzioni di
accertamento e di valutazione della disabilita', spettanti alle
Aziende Unita' sanitarie locali (di seguito Aziende Usl o Azienda Usl)
del Servizio sanitario regionale (di seguito Ssr), coerentemente con i
principi di semplificazione, omogeneita' delle procedure e di tutela
del cittadino con disabilita'. Restano ferme le funzioni di verifica
delle valutazioni effettuate dalle commissioni delle Aziende Usl e le
funzioni di concessione ed erogazione delle provvidenze economiche
spettanti ad altri enti, secondo quanto disposto dalla normativa
statale e regionale vigente.
2. Ai fini del presente Titolo, per disabilita' si intende lo stato di
invalidita', cecita' e sordita' civili, la condizione di handicap di
cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la
condizione per il collocamento mirato al lavoro, ai sensi della legge
12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e
la condizione per l'integrazione scolastica, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185
(Regolamento recante modalita' e criteri per l'individuazione
dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi
dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289).
3. Le funzioni di accertamento e di valutazione oggetto della presente
legge sono ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
garantiti dal Ssr, sono escluse dalla compartecipazione alla spesa
sanitaria e vengono assicurate senza oneri a carico del cittadino.
Art. 2
Presentazione delle domande
1. La domanda di riconoscimento delle condizioni di cui al comma 2
dell'articolo 1 e' presentata, per ogni finalita' prevista dalla
vigente normativa, in forma unica e contestuale per la valutazione
della disabilita', sia che riguardi il riconoscimento dello stato di
invalidita', cecita' e sordita' civili, sia che attenga alla
condizione di cui alla legge n. 104 del 1992 ed a quella di cui alla
legge n. 68 del 1999, nonche' a quella per l'integrazione scolastica.
2. La domanda di riconoscimento, da compilare sull'apposito modello
unico, e' presentata all'Azienda Usl competente per il territorio di
residenza del richiedente.
Art. 3
Commissione di accertamento
1. L'esercizio delle funzioni di accertamento e di valutazione dello
stato di disabilita' e' svolto dalle Aziende Usl del Ssr, attraverso
apposite commissioni costituite con provvedimento del Direttore
generale, che devono rappresentare le diverse professionalita', al
fine di esprimere una adeguata valutazione dei bisogni socio-sanitari
derivanti dalla disabilita'.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le commissioni sono composte:
a) da un medico specialista in medicina legale, dipendente o
convenzionato con l'Azienda Usl, in qualita' di Presidente;
b) da un medico specialista nella patologia prevalente oggetto della
valutazione, dipendente o convenzionato con l'Azienda Usl;
c) da un operatore sociale dei servizi pubblici territoriali
competenti;
d) da un medico in rappresentanza dell'associazione di categoria del
richiedente.
3. Agli accertamenti finalizzati anche al collocamento mirato al
lavoro delle persone con disabilita' partecipa, come componente
aggiuntivo, il medico del lavoro, dipendente o convenzionato con
l'Azienda Usl.
4. Le commissioni sono riunite e deliberano validamente in presenza
del Presidente e di due componenti. In caso di parita' di voti,
prevale quello del Presidente.
5. All'accertamento puo' assistere, su richiesta della persona
interessata e con onere a suo carico, un medico di fiducia del
richiedente.
6. Gli accertamenti di cui alla presente legge sono eseguiti entro
sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi
i diversi termini previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, del decreto
legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di
organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione),
convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
7. La certificazione del riconoscimento della disabilita' da parte
delle commissioni di accertamento di cui al comma 1, e' il documento
comune per l'accesso a tutti i percorsi agevolanti e di integrazione
riguardo le condizioni di disabilita', di cui al comma 2 dell'articolo
1.
8. La partecipazione alle commissioni di accertamento da parte degli
operatori dei servizi pubblici territoriali competenti avviene in
orario di lavoro e nell'esercizio delle proprie competenze
istituzionali. Con il provvedimento di cui all'articolo 5, la Giunta
regionale stabilisce i compensi spettanti ai medici rappresentanti
delle associazioni di categoria dei richiedenti, prevedendo una quota
fissa per la partecipazione ad ogni seduta della commissione ed una
quota ulteriore per ogni accertamento effettuato.
Art. 4
Istanza di riesame
1. Nel caso l'interessato non condivida il giudizio formulato dalla
commissione di accertamento operante presso l'Azienda Usl, puo'
proporre istanza di riesame alla medesima commissione entro sessanta
giorni dalla notifica del verbale, ai fini della rivalutazione del
caso che deve comunque avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.
In tal caso, la commissione di accertamento, fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 3, comma 2, e' composta interamente da
professionisti diversi da quelli che hanno espresso la valutazione
della quale viene richiesto il riesame.
2. Alla seduta della commissione, riunitasi in sede di riesame,
possono assistere, su richiesta dell'interessato e con onere a suo
carico, un medico ed un operatore sociale di fiducia del richiedente.
Art. 5
Disposizioni attuative
1. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, oltre a quanto
indicato al comma 8 dell'articolo 3, sono stabiliti:
a) il modello unico di domanda di riconoscimento della disabilita'
presentata dall'interessato;
b) la documentazione e le certificazioni mediche da allegare alla
prima istanza ed alla domanda di adeguamento della valutazione,
individuando gli elementi essenziali che esse devono contenere;
c ) la documentazione sanitaria specialistica (esami clinici,
strumentali e di laboratorio) da produrre per documentare le patologie
ed i relativi deficit funzionali gia' certificati;
d) i compiti della segreteria amministrativa a supporto delle funzioni
di accertamento di cui all'articolo 3;
e) le indicazioni operative ai fini dell'informatizzazione delle
procedure di accertamento e valutazione della disabilita';
f) le modalita' di svolgimento delle visite per delega e di
effettuazione delle visite domiciliari;
g) le modalita' di presentazione dell'istanza di riesame e
dell'espletamento dei relativi accertamenti;
h) le modalita' e gli obiettivi per l'eventuale contenimento dei tempi
di attesa per l'effettuazione degli accertamenti, anche in termini
abbreviati rispetto a quelli previsti dall'articolo 3, comma 6.
TITOLO II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
Art. 6
Certificati e procedure autorizzative
in materia di igiene e sanita' pubblica
1. A norma dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, la
Regione Emilia-Romagna detta la disciplina concernente le
certificazioni e gli adempimenti amministrativi in materia di igiene e
sanita' pubblica di seguito indicate:
a) requisito di idoneita' fisica all'impiego di cui all'articolo 2 del
testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato);
b) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 2 del regio decreto 4
maggio 1925, n. 653 (Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse
negli istituti medi di istruzione);
c) certificato di idoneita' di cui all'articolo 27, comma primo, del
Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con
regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento
speciale per l'impiego dei gas tossici);
d) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 17, comma secondo, del
regolamento per l'esecuzione del regio decreto legge 15 agosto 1925,
n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e
le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza
sociale per assistenti sanitari e visitatrici, approvato con regio
decreto 21 novembre 1929, n. 2330;
e) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 4, comma primo,
lettera e), all'articolo 31, comma quinto e all'articolo 32, comma
primo, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (Approvazione del
regolamento per il servizio farmaceutico) e successive modificazioni;
f) certificazioni sanitarie e relativi procedimenti di cui alla legge
22 giugno 1939, n. 1239 (Istituzione di una tessera sanitaria per le
persone addette ai lavori domestici);
g) procedimento sanitario di cui all'articolo 4 della legge 19 gennaio
1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato);
h) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 27, comma terzo,
lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di
quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547);
i) procedimento sanitario di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668 (Approvazione
del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa
sull'apprendistato);
j) procedimento sanitario di cui all'articolo 2, comma primo, numero
4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
(Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato);
k) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 11, comma secondo,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);
l) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma primo, della
legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei sevizi di
distribuzione e vendita dei generi di monopolio);
m) procedimenti sanitari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 (Disciplina
dei servizi e degli organi che esercitano la loro attivita' nel campo
dell'igiene e della sanita' pubblica);
n) procedimenti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione
del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica);
o) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma secondo, del
decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275
(Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475,
recante norme concernenti il servizio farmaceutico);
p) certificazioni sanitarie e procedimenti di cui all'articolo 3,
comma quarto, del decreto ministeriale 1 marzo 1974 (Norme per
l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore);
q) certificazioni sanitarie e procedimenti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per
la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia
di ordinamento della professione di guida alpina);
r) procedimenti sanitari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c)
della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di
sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di
autoriparazione);
s) procedimenti sanitari di cui all'articolo 240, comma 1, lettera f),
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada);
t) procedimenti sanitari di cui all'articolo 2, comma 1, n. 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi);
u) certificazioni e procedimenti sanitari di cui agli articoli 117,
comma 1, e 303, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado);
v) procedimenti sanitari di cui all'articolo 8 della legge 17 ottobre
1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) come
sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
345 (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei
giovani sul lavoro);
w) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402
(Regolamento concernente modalita' per il conseguimento della
idoneita' alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di
quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai
sensi dell'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, con regolamento regionale da
adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, e' disposta la semplificazione degli adempimenti amministrativi
connessi alle misure di prevenzione e di tutela della salute e sono
individuati i casi di superamento delle certificazioni e delle
previste idoneita', sulla base dei principi di evidenza scientifica ed
efficacia delle prestazioni sanitarie, dell'evoluzione della
disciplina comunitaria e nazionale e degli indirizzi approvati in sede
di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
3. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 si
applicano nel territorio regionale le nuove disposizioni in esso
previste, con esclusione, nel rispetto dell'articolo 117, comma
secondo, lettera g) della Costituzione, dell'applicazione
nell'ordinamento e nell'organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali.
Art. 7
Organismi e strumenti della programmazione
sanitaria e sociale
1. In sede di prima approvazione, il Piano regionale degli interventi
e dei servizi sociali, integrato con il Piano sanitario, ai sensi
dell'articolo 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per
la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali) disciplina, anche
in deroga alla legislazione regionale vigente, l'integrazione e la
semplificazione dei livelli di programmazione regionale e territoriale
per l'area sociale, socio-sanitaria e sanitaria, ed individua a tal
fine gli strumenti di programmazione, le loro modalita' di attuazione,
i soggetti istituzionali competenti alla loro adozione e gli organismi
di supporto tecnico, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi
strategici e delle politiche sanitarie e sociali regionali e locali.
Art. 8
Semplificazione delle commissioni
e di altri organismi collegiali
operanti in materia sanitaria e sociale
1. Con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro dodici
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono ridisciplinati
o soppressi gli organismi collegiali operanti con funzioni consultive,
di supporto e di coordinamento in materia sanitaria e sociale, in
favore della Regione o delle Aziende sanitarie, previsti dalle
disposizioni legislative regionali di seguito indicate:
a) commissione per l'addestramento al trattamento domiciliare
dell'emofilia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 aprile
1977, n. 17 (Norme per il trattamento domiciliare dell'emofilia);
b) comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione di cui
all'articolo 9 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33
(Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di
prevenzione);
c) commissione per la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti
di cui all'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33
(Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di
prevenzione);
d) commissione per l'ampliamento dei cimiteri di cui all'articolo 9
della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio
delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria e
farmaceutica);
e) commissione per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici di cui
all'articolo 10 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per
l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica,
veterinaria e farmaceutica);
f) commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i
rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 11 della legge
regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni
in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica);
g) commissione tecnica per la ricerca sanitaria finalizzata di cui
agli articoli 5 e 6 della legge regionale 25 marzo 1983, n. 12
(Promozione della ricerca sanitaria finalizzata);
h) commissione consultiva tecnico-scientifica per gli interventi di
prevenzione e lotta contro l'AIDS di cui all'articolo 3 della legge
regionale 16 giugno 1988, n. 25 (Programma regionale degli interventi
per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS);
i) consulta regionale per il termalismo di cui all'articolo 3 della
legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali
e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo);
j) commissione regionale per la cooperazione sociale di cui agli
articoli 21 e 22 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione
della legge 8 novembre 1991, n. 381);
k) comitato per la gestione del centro regionale di riferimento per i
trapianti di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 settembre
1995, n. 53 (Norme per il potenziamento, la razionalizzazione ed il
coordinamento dell'attivita' di prelievo e di trapianto d'organi e
tessuti);
l) commissione consultiva tecnico-scientifica sul percorso nascita di
cui all'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1998, n. 26 (Norme
per il parto nelle strutture ospedaliere, nelle case di maternita' e a
domicilio).
2. Il regolamento della Giunta regionale, laddove non ne disponga
direttamente la soppressione, individua la composizione, le modalita'
di nomina, il funzionamento ed i compiti degli organismi assoggettati
alla delegificazione ai sensi del comma 1. A decorrere dall'adozione
del regolamento restano definitivamente abrogate le disposizioni
legislative regionali indicate al comma 1.
Art. 9
Modifica all'articolo 1
della legge regionale n. 35 del 1992
1. L'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1992, n. 35 (Norme
di salvaguardia per le strutture utilizzate come residenze sanitarie
assistenziali realizzate con fondi statali), e' sostituito dal
seguente:
"Art. 1
1. Le strutture realizzate con i finanziamenti di cui all'articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)),
ove non gia' soggette a vincolo di destinazione sanitaria, sono
vincolate per un periodo di venti anni, decorrenti dalla data di
certificazione di ultimazione dei lavori, alla destinazione
socio-sanitaria.
2. L'atto costitutivo di tale vincolo e' effettuato, entro tre mesi
dalla data di certificazione di ultimazione dei lavori, dall'ente
proprietario della struttura e reso pubblico mediante trascrizione, a
cura e spese del proprietario stesso, presso l'Agenzia del territorio
competente.
3. Per tutta la durata del vincolo, gli atti di alienazione delle
strutture di cui al comma 1 sono possibili esclusivamente se
effettuati in favore di soli soggetti pubblici che detengano finalita'
sociosanitarie analoghe a quelle dell'ente alienante e con l'obbligo
di trasferimento del vincolo di destinazione per la durata residua. In
caso di alienazione a titolo oneroso, il corrispettivo
dell'alienazione dovra' considerare il valore di mercato
dell'immobile, dedotta la quota di finanziamento pubblico.
4. Gli atti costitutivi del vincolo di cui al comma 2, nonche' ogni
successiva variazione intervenuta sulla titolarita' del bene, devono
essere trasmessi in copia conforme alla Direzione generale competente
in materia sanitaria e sociale della Regione Emilia-Romagna.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, sono nulli gli atti di
alienazione delle strutture di cui al comma 1 per tutta la durata del
vincolo.".
Art. 10
Modifica all'articolo 27
della legge regionale n. 50 del 1994
1. Al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 20 dicembre 1994,
n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilita', contratti e
controllo delle Aziende Unita' Sanitarie Locali e delle Aziende
Ospedaliere) e' aggiunto il seguente periodo: "La Giunta regionale
puo' altresi' autorizzare l'esperimento della trattativa privata
diretta, tenuto comunque conto della congruita' del corrispettivo,
quando sussistano ragioni di interesse pubblico ed il bene immobile da
alienarsi risulti assoggettato a destinazioni specifiche o vincolate
per effetto di programmi o provvedimenti di pianificazione
territoriale, di riqualificazione urbana o concernenti la tutela
storico-artistica ed architettonica del bene, adottati secondo le
disposizioni vigenti.".
Art. 11
Modifica all'articolo 3
della legge regionale n. 21 del 2003
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 20 ottobre
2003, n. 21 (Istituzione dell'Azienda unita' sanitaria locale di
Bologna - modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19) sono
sostituiti dai seguenti:
"2. Il Comitato e' composto dal Presidente della Provincia di Bologna,
o suo delegato, dai Presidenti delle Conferenze territoriali sociali e
sanitarie di Bologna e di Imola, ed in ogni caso dai Sindaci del
Comune di Bologna e del Comune di Imola, o loro delegati, dai
Presidenti dei Comitati di Distretto del territorio provinciale, o
loro delegati, nonche' dal Rettore dell'Universita' degli studi di
Bologna, o suo delegato. Alle riunioni del Comitato sono
permanentemente invitati, senza diritto di voto, i Direttori generali
delle Aziende sanitarie operanti in ambito provinciale, nonche' il
Direttore generale degli Istituti Ortopedici Rizzoli.
3. Il Comitato garantisce il coordinato sviluppo dei programmi delle
Conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola, con
riferimento sia alle politiche per la salute e per il benessere
sociale, sia al funzionamento ed all'erogazione dei servizi sanitari,
sociosanitari e sociali.".
TITOLO III
DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE
E SUL FUNZIONAMENTO
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Art. 12
Promozione della costituzione
di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
1. Fermo restando quanto gia' previsto dalla legislazione regionale
vigente, la Regione individua le ulteriori sedi e strutture che, quali
parti integranti del Ssr, svolgono compiti assistenziali di alta
specialita' unitamente a finalita' di ricerca, e ne promuove il
riconoscimento quali Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (di seguito IRCCS) sulla base dei principi fondamentali
disposti dalla legislazione statale.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale propone
all'Assemblea legislativa le sedi e le strutture per le quali intende
promuovere la costituzione in IRCCS, nel rispetto di quanto previsto
dai successivi commi 3 e 4. A seguito del pronunciamento
dell'Assemblea legislativa, le strutture interessate inoltrano domanda
di riconoscimento alla Giunta regionale che, verificato il possesso
dei requisiti ed il rispetto delle altre condizioni previste dalla
normativa vigente, ne cura l'invio al Ministero della salute per la
procedura di riconoscimento.
3. Le strutture individuate ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere
costituite nelle seguenti forme e modalita':
a) attraverso la costituzione, con apposita legge regionale, di
soggetti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, per i
quali il Presidente della Giunta regionale provvede all'assegnazione
dei beni e delle risorse necessarie allo svolgimento delle attivita'
istituzionali. Ai soggetti costituiti ai sensi della presente lettera
si applica quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 23
dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il
funzionamento del Servizio Sanitario regionale) e successive
modificazioni;
b) attraverso la costituzione di apposite strutture interne alle
Aziende sanitarie, per le quali le Aziende sanitarie interessate
individuino specificamente la forma organizzativa, assicurandone
l'autonomia scientifica, organizzativa, contabile, provvedendo alla
destinazione dei beni, del personale e delle altre risorse necessarie
allo svolgimento delle attivita' istituzionali e disciplinandone le
modalita' di finanziamento e di vigilanza. Le strutture costituite ai
sensi della presente lettera si dotano di un Consiglio di indirizzo e
verifica e di un Direttore scientifico, secondo quanto disposto
dall'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 2004, e successive
modificazioni. Gli atti aziendali delle Aziende sanitarie interessate
individuano le sedi di svolgimento delle attivita' e disciplinano le
competenze attribuite agli organi dell'Azienda in ordine al
funzionamento delle strutture costituite ai fini del riconoscimento in
IRCCS, prevedendo altresi' le specifiche funzioni di responsabilita'
sanitaria ed amministrativa preposte, rispettivamente, all'esercizio
delle funzioni igienico-organizzative ed al coordinamento
amministrativo delle attivita' nelle strutture medesime. Nelle Aziende
sanitarie presso le quali insistono strutture riconosciute in IRCCS ai
sensi della presente lettera, il Collegio sindacale e' composto da tre
membri, di cui uno designato dalla Regione, con funzioni di
Presidente, uno designato dalla competente Conferenza territoriale
sociale e sanitaria ed uno designato dal Ministero della salute.
4. Limitatamente all'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la
Cura dei Tumori (IRST) di Meldola (Forli'-Cesena), la promozione della
costituzione in IRCCS puo' avvenire attraverso una delle forme
giuridiche di diritto privato disciplinate dal Codice civile, che deve
ottenere il riconoscimento della personalita' giuridica, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente. Nell'ambito del procedimento
di cui al comma 2, la Giunta regionale autorizza la partecipazione
delle Aziende sanitarie ed il trasferimento dei beni necessari. La
Giunta regionale individua altresi' gli elementi di garanzia a
salvaguardia del ruolo pubblico detenuto dall'Istituto, con
particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 9-bis, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini della promozione del riconoscimento in IRCCS, lo statuto
dell'IRST disciplina l'assetto dell'ente in analogia a quanto previsto
dall'articolo 10, comma 2 della legge regionale n. 29 del 2004 e
successive modificazioni, prevedendo, comunque, nella composizione
degli organi, la nomina di rappresentanti della Regione e del
Ministero della salute.
5. I soggetti di cui al presente articolo svolgono la loro attivita'
assistenziale e di ricerca nell'ambito degli indirizzi e della
programmazione regionale e concorrono alla realizzazione dei livelli
essenziali ed uniformi di assistenza, secondo il ruolo attribuito
dalla legislazione vigente agli IRCCS.
Art. 13
Ulteriori disposizioni in materia di IRCCS -
Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2004
1. All'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 2004, come
modificato dalla legge regionale 3 marzo 2006, n. 2 (Modifiche
all'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, in
materia di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono soppresse le parole "individuano le idonee forme
di controllo";
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma: "3-bis. La Giunta
regionale disciplina, in analogia a quanto disposto per le Aziende
sanitarie, le forme e le modalita' di vigilanza e controllo sugli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi sede nel
territorio regionale.";
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. La Regione nomina i
componenti del Collegio sindacale. Il Collegio sindacale e' composto
da cinque membri, di cui tre designati dalla Regione, uno dei quali
con funzioni di presidente, uno designato dalla Conferenza
territoriale sociale e sanitaria ed uno dal Ministro della salute.";
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. La Commissione di cui al
comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e
successive modifiche e' composta dal direttore sanitario, dal
direttore scientifico e da un dirigente dei ruoli del personale del
Servizio sanitario regionale, preposto ad una struttura complessa
della disciplina oggetto dell'incarico, individuato dal Collegio di
direzione. La Commissione e' presieduta dal direttore sanitario o dal
direttore scientifico a seconda che l'attribuzione dell'incarico di
direzione abbia ad oggetto una struttura complessa prevalentemente
orientata all'attivita' assistenziale od all'attivita' di ricerca,
secondo quanto definito nell'atto aziendale.".
Art. 14
Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario
1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di
consentire la programmazione regionale degli interventi sanitari volti
alla tutela della collettivita' dai medesimi rischi, con atto di
natura regolamentare possono essere istituiti:
a) registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse
sanitario;
b) registri di pazienti sottoposti a procedure di particolare
complessita'.
2. Gli atti di istituzione dei registri di cui al comma 1 vengono
adottati in conformita' al parere espresso dal Garante per la
protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali).
3. I registri di cui al comma 1 sono istituiti in relazione a
programmi attivati nell'ambito della programmazione sanitaria e
sociale e raccolgono, a fini di studio e di ricerca scientifica in
campo medico, biomedico ed epidemiologico, dati anagrafici e sanitari,
con l'esclusione dei dati riferiti alle abitudini personali, relativi
alle persone affette dalle malattie o soggette agli eventi sopra
individuati, nel rispetto della normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali.
Art. 15
Durata degli organi collegiali delle Aziende sanitarie
1. Le disposizioni relative alla durata degli organi collegiali delle
Aziende e degli enti facenti parte del Ssr si intendono riferite
all'organo collegiale nel suo complesso e non ai singoli componenti
dell'organo medesimo. Qualora si renda necessaria la sostituzione di
uno o piu' componenti dell'organo collegiale, le nomine vengono
effettuate, nel rispetto del suddetto principio, per la durata residua
dell'organo medesimo. Ogni contraria disposizione, contenuta nella
normativa o in provvedimenti regionali vigenti, si intende di
conseguenza abrogata.
Art. 16
Norme in materia di contabilita' delle Aziende sanitarie - Modifiche
alla legge regionale n. 50 del 1994
1. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 50 del 1994 e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"5. La nota integrativa deve indicare, oltre ai contenuti previsti
dalle disposizioni del Codice civile:
a) la ripartizione dei valori economici distinti per l'area dei
servizi sanitari, socio assistenziali e dell'integrazione socio
sanitaria;
b) i dati analitici relativi al personale con le variazioni avvenute
durante l'anno;
c) i dati analitici riferiti a consulenze e a servizi affidati
all'esterno dell'Azienda;
d) il rendiconto di liquidita'.".
2. L'articolo 14 della legge regionale n. 50 del 1994 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 14
Relazione del Direttore generale
1. Il bilancio di esercizio e' corredato da una relazione del
Direttore generale sull'andamento della gestione, con particolare
riferimento a:
a) scostamento dei risultati rispetto al bilancio economico
preventivo;
b) andamento delle principali tipologie di proventi e ricavi e di
oneri e costi;
c) analisi dei costi, con riferimento all'articolazione aziendale in
Distretti e al Presidio ospedaliero;
d) gestione dei servizi socio-assistenziali e del Fondo per la non
autosufficienza;
e) andamento della gestione e risultati delle societa' partecipate;
f) stato di realizzazione del Piano degli investimenti ed attivazione
di nuove tecnologie.".
Art. 17
Agenzia sanitaria e sociale regionale -
Modifiche alle leggi regionali
n. 19 del 1994 e n. 50 del 1994
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la
struttura regionale (Agenzia sanitaria regionale) di cui all'articolo
12 della legge regionale 19 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino
del Servizio Sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517) ed all'articolo 39 della legge regionale n. 50 del 1994,
assume la denominazione di "Agenzia sanitaria e sociale regionale" ed
ogni disposizione di rinvio all'Agenzia sanitaria regionale contenuta
nella normativa regionale vigente deve intendersi riferita all'Agenzia
come ridenominata.
2. L'Agenzia sanitaria e sociale regionale opera quale agenzia di
supporto tecnico e regolativo a sostegno del Ssr e del Sistema
integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale
n. 2 del 2003. Con apposito provvedimento adottato ai sensi
dell'articolo 43 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma
del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e
relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'universita'), la Giunta regionale provvede alla necessaria
ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia
sanitaria e sociale regionale.
3. A decorrere dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 2,
sono definitivamente abrogati l'articolo 12 della legge regionale n.
19 del 1994 e l'articolo 39 della legge regionale n. 50 del 1994,
nonche' ogni altra previsione incompatibile.
TITOLO IV
AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
CAPO I
Norme in materia di autorizzazione
Art. 18
Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie ed
all'esercizio di attivita' sanitarie
1. La realizzazione di nuove strutture sanitarie, l'ampliamento,
adattamento o trasformazione di quelle esistenti, limitatamente alle
tipologie individuate ai sensi del comma 4, lettera a) del presente
articolo, sono assoggettati ad apposita autorizzazione preventiva alla
realizzazione rilasciata dalla Regione ed attestante la coerenza con
la programmazione regionale, in conformita' a quanto stabilito
dall'articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture
pubbliche o private operanti sul territorio regionale e' subordinato
al rilascio di specifica autorizzazione.
3. L'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 2 e' richiesta
altresi' per gli studi professionali odontoiatrici, medici e di altre
professioni sanitarie, singoli o associati, ove attrezzati per erogare
prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche
e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un rischio
per la sicurezza del paziente.
4. Spetta alla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione
assembleare competente, definire con proprie deliberazioni:
a) le tipologie di strutture che, per la complessita' delle
prestazioni erogate o le loro dimensioni, sono assoggettate
all'autorizzazione di cui al comma 1, stabilendo le relative
procedure;
b) le tipologie di strutture che, per le loro caratteristiche
organizzative, devono comunque essere assoggettate all'autorizzazione
di cui al comma 2;
c) gli studi professionali che, in relazione alle attivita' sanitarie
erogate, sono assoggettate ad autorizzazione all'esercizio di cui al
comma 3;
d) i requisiti di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa
necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3,
provvedendo altresi' al loro periodico aggiornamento.
Art. 19
Procedure per l'autorizzazione all'esercizio
di attivita' sanitarie
1. L'autorizzazione all'esercizio viene rilasciata dal Comune
competente per territorio, previo parere tecnico, espresso dal
Dipartimento di sanita' pubblica dell'Azienda Usl territorialmente
competente, in ordine al possesso dei requisiti previsti per
l'attivita' che si intende esercitare.
2. Per l'espressione del parere di cui al comma precedente, il
Dipartimento di sanita' pubblica si avvale di un'apposita commissione
di esperti, anche esterni, nominata dal Direttore generale
dell'Azienda Usl. La commissione si esprime in ordine alle modalita'
specifiche di applicazione dei requisiti di cui all'articolo 18, comma
4, lettera d), risolve questioni interpretative inerenti i requisiti
stessi ed assicura uniformita' di valutazione ai fini del successivo
rilascio del parere da parte del Dipartimento di sanita' pubblica.
3. All'atto del ricevimento della domanda da parte dell'interessato,
il Comune provvede all'inoltro della stessa al direttore del
Dipartimento di sanita' pubblica, che e' tenuto ad effettuare gli
accertamenti necessari ed a rilasciare il proprio parere entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune.
4. Il Comune, preso atto del parere del Dipartimento di sanita'
pubblica, rilascia l'autorizzazione entro i successivi trenta giorni
ovvero, qualora sia stata rilevata una parziale insussistenza di
requisiti, notifica al richiedente le prescrizioni ed il termine per
adeguarsi ad esse. Dopo la scadenza di tale termine, il Comune
dispone, con le stesse modalita' ed i termini sopra individuati, un
nuovo accertamento e provvede conseguentemente al rilascio od al
diniego dell'autorizzazione. Il provvedimento di diniego
dell'autorizzazione e' definitivo.
5. L'autorizzazione deve indicare il soggetto pubblico o privato
titolare dell'autorizzazione, la denominazione e l'ubicazione della
struttura autorizzata, la tipologia delle attivita' esercitate,
nonche' i titoli necessari per l'espletamento delle funzioni di
direttore sanitario o tecnico della struttura autorizzata.
6. Spetta alla Giunta regionale, con una o piu' deliberazioni,
definire:
a) i criteri di composizione delle commissioni di esperti chiamate ad
operare a supporto dei Dipartimenti di sanita' pubblica ai sensi del
comma 2;
b) gli elementi che devono essere contenuti nell'atto di
autorizzazione del Comune e la cui modifica comporta il rilascio di
una nuova autorizzazione all'esercizio da parte del Comune,
individuando altresi' i casi di variazioni che non comportano
l'emanazione di un nuovo provvedimento autorizzativo, bensi' una mera
comunicazione da parte del soggetto interessato ed una successiva
presa d'atto da parte del Dipartimento di sanita' pubblica
territorialmente competente.
Art. 20
Vigilanza
1. La vigilanza sull'esercizio delle attivita' sanitarie autorizzate
ai sensi degli articoli 18 e 19 della presente legge viene assicurata
dal Dipartimento di sanita' pubblica dell'Azienda Usl territorialmente
competente.
2. Il Comune e la Regione possono disporre, dandosene reciproca
comunicazione, controlli e verifiche sulle strutture e sugli studi
autorizzati, anche avvalendosi del competente Dipartimento di sanita'
pubblica.
3. L'esito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e delle
verifiche e dei controlli disposti ai sensi dei commi 1 e 2 deve
essere, da parte di chi ha effettuato il controllo, tempestivamente
notificato alla struttura interessata e comunicato al Comune.
4. Qualora, a seguito dell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1
e 2, venga accertato il venire meno di uno o piu' requisiti, il Comune
diffida il legale rappresentante della struttura interessata a
provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito
nell'atto di diffida. Tale termine puo' essere eccezionalmente
prorogato, con atto motivato, una sola volta. Il mancato adeguamento
entro il termine stabilito comporta la decadenza, anche parziale,
dell'autorizzazione e la conseguente sospensione dell'attivita'.
5. In caso di accertamento di gravi carenze che possono pregiudicare
la sicurezza degli assistiti, il Comune provvede, anche in deroga alle
procedure del comma 4, all'immediata decadenza dell'autorizzazione ed
alla relativa sospensione dell'attivita'.
6. L'attivita', comunque sospesa, puo' essere nuovamente esercitata
soltanto se appositamente autorizzata, previo accertamento del
possesso dei requisiti secondo le modalita' previste dall'articolo
19.
Art. 21
Anagrafe delle strutture, degli studi autorizzati
e dei soggetti accreditati
1. I Comuni curano la raccolta e l'aggiornamento dei dati relativi ai
provvedimenti di loro competenza adottati ai sensi della presente
legge e li comunicano tempestivamente all'Azienda Usl competente.
2. Le Aziende Usl provvedono alla costituzione di una anagrafe
aziendale delle strutture e degli studi professionali autorizzati che
deve contenere i dati necessari all'identificazione di ciascuna
struttura autorizzata, nonche' quelli relativi a tutti i provvedimenti
che la riguardano.
3. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali la Regione
istituisce l'anagrafe delle strutture sanitarie, degli studi
professionali autorizzati e dei soggetti accreditati, costituita anche
dalle anagrafi realizzate presso ciascuna Azienda Usl. La Regione
stabilisce i dati che devono essere raccolti, nonche' le modalita' di
realizzazione dell'anagrafe regionale e di collegamento con le singole
anagrafi delle Aziende Usl. L'interconnessione tra l'anagrafe
regionale e le anagrafi delle Aziende Usl puo' essere oggetto di
apposite convenzioni.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, la Regione e le Aziende Usl
possono trattare, anche con l'ausilio dei mezzi elettronici, i dati
dell'anagrafe. La Regione disciplina, con regolamento, le operazioni
di comunicazione e diffusione di tali dati.
Art. 22
Norma transitoria
1. I provvedimenti regionali adottati in attuazione della legge
regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione
ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in
attuazione del DPR 14 gennaio 1997) anteriormente alle modifiche
apportate con la presente legge conservano validita' e ne sono fatti
salvi gli effetti, sino all'approvazione dei nuovi provvedimenti della
Giunta regionale attuativi del presente Capo.
2. Le strutture sanitarie pubbliche e private e gli studi
professionali in possesso di autorizzazione all'esercizio o con
provvedimento di autorizzazione in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, continuano ad operare sulla base dei
requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti di cui al
comma 1.
CAPO II
Norme in materia di accreditamento
Art. 23
Accreditamento dei servizi
e delle strutture socio-sanitarie
1. Al fine di consentire l'avvio dei nuovi rapporti fondati
sull'accreditamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38
della legge regionale n. 2 del 2003 e successive modificazioni ed
integrazioni, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, la Giunta
regionale, sentita la Commissione assembleare competente, disciplina,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i
requisiti, i criteri, le procedure ed i tempi per l'avvio del sistema
di accreditamento definitivo dei servizi e delle strutture che erogano
prestazioni socio-sanitarie, provvedendo altresi' alla definizione del
sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base di tariffe
predeterminate. Con il medesimo provvedimento, vengono contestualmente
individuate le condizioni e le procedure da osservarsi per la
concessione dell'accreditamento transitorio dei servizi e delle
strutture che intrattengono rapporti con il Ssr e con gli Enti locali
territoriali, nonche' le tipologie di prestazioni e servizi
socio-sanitari per la cui erogazione puo' essere concesso
l'accreditamento transitorio nell'ambito di un processo di
avvicinamento graduale e progressivo ai requisiti propri
dell'accreditamento definitivo.
2. A decorrere dall'emanazione del provvedimento della Giunta
regionale, l'accreditamento transitorio e' concesso dai soggetti
istituzionali competenti per l'ambito distrettuale a condizione che i
soggetti gestori dei servizi e delle strutture di cui al comma 1:
a) accettino il sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base
delle tariffe predeterminate;
b) risultino in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, ove
prevista dalla normativa vigente;
c) siano coerenti con il fabbisogno indicato nella programmazione
territoriale;
d) siano in possesso delle condizioni gestionali ed organizzative
previste nel provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1,
ed in particolare assicurino, secondo quanto definito nel medesimo
provvedimento, modalita' di adeguamento dell'organizzazione e della
gestione dei servizi e delle strutture, con l'obiettivo di pervenire
in sede di accreditamento definitivo alla responsabilita' gestionale
unitaria e complessiva ed al superamento della frammentazione
nell'erogazione dei servizi alla persona.
3. La concessione dell'accreditamento transitorio comporta
l'adeguamento dei rapporti negoziali tra le Amministrazioni
interessate ed i soggetti gestori accreditati e la loro trasformazione
in contratti di servizio aventi ad oggetto la regolamentazione
complessiva degli interventi ed il loro sistema di remunerazione e, in
particolare, gli obiettivi e le caratteristiche quali-quantitative dei
servizi da assicurare, con la finalita' di garantire maggiore qualita'
e stabilita' delle gestioni. La cessazione del regime di
accreditamento transitorio deve avvenire comunque entro e non oltre il
31 dicembre 2010.
4. A partire dall'emanazione del provvedimento della Giunta regionale
di cui al comma 1, per l'attivazione di nuovi rapporti necessari per
l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, i soggetti
istituzionali competenti per l'ambito distrettuale concedono
l'accreditamento provvisorio, nel rispetto delle condizioni e delle
procedure determinate con il medesimo provvedimento di cui al comma 1.
Nei territori ove siano previste ASP (Aziende pubbliche di servizi
alla persona), il processo di accreditamento provvisorio dovra' tener
conto della riorganizzazione prevista. Col provvedimento di cui al
comma 1, la Giunta regionale stabilisce anche le condizioni di
trasparenza, comunicazione pubblica e durata massima dei contratti di
servizio di cui al comma 3, nonche' le condizioni di pluralismo
nell'offerta dei servizi, al fine di tutelare l'interesse dell'utenza,
da assicurare anche in condizione di accreditamento provvisorio.
Art. 24
Modifiche alla legge regionale n. 34 del 1998
1. Alla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di
autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e
private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997), sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, il comma 4, e' sostituito dal seguente: "4. Il
Direttore generale competente in materia di sanita', o suo delegato,
concede o nega l'accreditamento con propria determinazione, che
costituisce provvedimento definitivo. Il provvedimento deve essere
adottato entro e non oltre nove mesi dalla presentazione della domanda
di accreditamento.";
b) all'articolo 10, al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "1. L'accreditamento e' valido per quattro anni decorrenti
dalla data di concessione e puo' essere rinnovato, in presenza del
mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su
richiesta dell'interessato, presentata alla Regione almeno sei mesi
prima della scadenza.";
c) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Al
rinnovo dell'accreditamento provvede il Direttore generale competente
in materia di sanita', o suo delegato.";
d) all'articolo 10, al comma 5 ed al comma 6, le parole "l'Assessore
regionale competente in materia di sanita'" sono sostituite dalle
parole "il Direttore generale competente in materia di sanita', o suo
delegato".
TITOLO V
ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI REGIONALI
E NORMA TRANSITORIA
Art. 25
Abrogazione di disposizioni regionali
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono
abrogate le seguenti leggi e disposizioni contenute nell'ordinamento
regionale:
a) la legge regionale 28 dicembre 1992, n. 49 (Norme per il
funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre
1990, n. 285 e dei collegi medici di cui all'articolo 20 della legge 2
aprile 1968, n. 482);
b) la legge regionale 5 settembre 1981, n. 31 (Controlli sugli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con sede nella
regione Emilia-Romagna);
c) gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 e 16 della legge regionale n.
34 del 1998.
Art. 26
Norma transitoria
1. Le commissioni sanitarie per gli accertamenti legali previste dalla
legge regionale n. 49 del 1992 continuano ad operare, nel rispetto
delle modalita' e dei termini stabiliti dalla medesima legge, sino
all'insediamento delle nuove commissioni di cui all'articolo 3, che
deve avvenire comunque entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 febbraio 2008	VASCO ERRANI

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