REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 2065

L.R. 28/1997, art. 7, comma 4. Criteri e modalita' concessione contributi per la realizzazione programmi specifici relativi al settore della produzione e commercializzazione a favore del comparto biologico e contestuale modifica alla delibera n. 868 dell'11/6/2008

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 2 agosto 1997, n. 28 "Norme per il settore
agroalimentare biologico. Abrogazione della L.R. 26 ottobre 1993, n.
36", ed in particolare l'art. 7;
dato atto che il citato art. 7 prevede, tra l'altro:
- al comma 4, che alle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 6
della medesima legge possono essere concessi contributi per la
realizzazione di programmi specifici relativi:
- all'assistenza tecnica di base per le aziende agricole (lettera a);
- all'assistenza tecnica per le aziende di trasformazione (lettera
b);
- alla divulgazione dei metodi di produzione e trasformazione
biologici (lettera c);
- promozione e commercializzazione dei prodotti biologici (lettera
d);
- educazione alimentare (lettera e);
- al comma 5, che l'entita' di detti contributi non puo' superare il
50% delle spese riconosciute ammissibili per la realizzazione dei
programmi;
- al comma 6, che spetta alla Giunta regionale definire le modalita'
ed i tempi di presentazione delle domande, le modalita' di
rendicontazione nonche' i criteri per la valutazione dei programmi;
visti:
- gli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo e forestale 2007-2013" (2006/C 319/01), assunti dalla
Commissione al fine di assicurare coerenza tra i contributi concessi
nell'ambito della politica agricola comune e gli aiuti previsti dai
singoli Stati membri;
- in particolare, i paragrafi 102, 103, 104, 105 e 106 dei predetti
"Orientamenti";
- l'art. 15 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione in
data 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88
del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese attive nella produzione di prodotti agricoli;
- il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 - relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di
Stato a favore delle piccole e medie imprese - ed in particolare
l'articolo 27 relativo agli aiuti per la partecipazione di PMI a
fiere;
preso atto, ai fini del rispetto della normativa comunitaria sopra
indicata:
- che, nel caso della partecipazione a fiere e all'organizzazione di
convegni e incontri, le attivita' dovranno essere finalizzate allo
scambio di conoscenze e prevedere la partecipazione dei soci;
- che, nel caso di azioni promozionali, le attivita' dovranno essere
finalizzate alla diffusione di conoscenze di carattere generico e al
consumo consapevole del prodotto dell'agricoltura biologica; in tali
attivita' non e' possibile fare riferimento alle imprese produttrici,
ai loro marchi ed all'origine, a meno che non si tratti di
denominazioni riconosciute a livello comunitario e marchio di qualita'
regionale;
richiamata la propria deliberazione n. 1903 del 3 dicembre 2007
concernente "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo e forestale 2007-2013. Adeguamento attivita'
amministrativa relativamente ai regimi di aiuto previsti dalla
normativa regionale vigente", ed in particolare il punto 2 del
dispositivo, nel quale si dispone che - ove le leggi regionali vigenti
prevedano l'approvazione di specifici criteri di attuazione - si
provveda con successivi atti all'adeguamento per ciascuna materia nel
quadro delle previsioni di cui all'Allegato A alla deliberazione
medesima;
ritenuto pertanto di dare attuazione alla previsione di cui al citato
punto 2 con riferimento al finanziamento dei programmi di promozione e
commercializzazione dei prodotti biologici ai sensi dell'art. 7 -
comma 4, lettera d) - della citata L.R. 28/97, approvando a tal fine i
criteri e le modalita' di applicazione nella formulazione di cui
all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 868 dell'11 giugno
2008 con la quale sono stati approvati i criteri e modalita' per il
finanziamento di programmi specifici relativamente al settore
dell'assistenza tecnica a favore delle aziende di trasformazione del
comparto biologico;
considerato:
- che, per quanto concerne le imprese attive nella trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, detti criteri sono stati
adottati con espresso riferimento alle previsioni di cui all'art. 5
del Regolamento (CE) 70/2001 richiamato dal paragrafo 105 dei piu'
volte citati Orientamenti;
- che, conseguentemente, la validita' di tali criteri e' stata
circoscritta al 2008 in relazione al periodo di vigenza del medesimo
Regolamento (CE) n. 70/2001;
- che, attualmente, trova applicazione la normativa introdotta dal
Regolamento (CE) n. 800/2008 - artt. 26 e 27;
ritenuto, pertanto, di disporre con il presente atto anche
l'adeguamento dei criteri approvati con la citata deliberazione 868/08
disponendo la rimozione del limite temporale fissato - con riferimento
ai programmi afferenti il settore dell'assistenza tecnica alle aziende
di trasformazione di cui alla lettera b) del comma 4 dell'art. 7 della
L.R. 28/97 - al punto 2) del dispositivo della sopra citata
deliberazione 868/08, nonche' nell'ultimo periodo del terzo capoverso
della premessa dell'Allegato parte integrante e sostanziale della
deliberazione medesima;
dato atto che tutti i riferimenti al Regolamento 70/01 contenuti nella
piu' volte citata deliberazione 868/08 devono intendersi fatti al
Regolamento 800/08;
attesa infine l'opportunita' di ulteriormente precisare le modalita'
di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei
programmi oggetto della suddetta deliberazione 868/08, anche in
relazione alla necessita' di armonizzare procedimenti afferenti la
medesima legge di intervento;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche;
richiamata la propria deliberazione n. 450, in data 3 aprile 2007,
recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06.
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive
modifiche", e successive integrazioni;
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa espresso
dal Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi
dell'art. 37, comma 4, della predetta L.R. 43/01;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che
costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2) di adottare, nella formulazione di cui all'Allegato A) - parte
integrante e sostanziale del presente atto - i criteri e le modalita'
per la concessione, alle associazioni riconosciute ai sensi dell'art.
6 della L.R. 28/97, dei contributi previsti all'art. 7 - comma 4,
lettera d) ed e) - della medesima legge;
3) di stabilire:
a) che le domande per l'accesso ai finanziamenti di cui al presente
atto devono perentoriamente pervenire alla Regione - Servizio
Valorizzazione delle produzioni della Direzione generale Agricoltura -
entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla loro realizzazione;
b) che per il solo anno 2009 le domande devono perentoriamente
pervenire entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale del presente atto;
4) di rimuovere il limite temporale fissato - con riferimento ai
programmi di cui alla lettera b) del comma 4 dell'art. 7 della L.R.
28/97 - al punto 2) del dispositivo della deliberazione 868/08,
nonche' all'ultimo periodo del terzo capoverso della premessa
dell'Allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione
medesima;
5) di dare atto, pertanto, che i criteri fissati con la citata
deliberazione 868/08 continuano ad applicarsi al finanziamento dei
programmi relativi al settore dell'assistenza tecnica alle aziende di
trasformazione anche per gli anni successivi al 2008;
6) di modificare, in relazione alla necessita' di armonizzare gli
adempimenti finalizzati alla liquidazione del saldo dei contributi
oggetto della deliberazione 868/08, il secondo ed il terzo capoverso
della lettera a) "Rendiconto finanziario" del punto 9 "Modalita' di
rendicontazione" dell'allegato alla predetta deliberazione che
risultano pertanto cosi' sostituiti:
"Qualora l'importo complessivo delle spese effettivamente pagate
dichiarato in sede di rendiconto sia inferiore alla sommatoria delle
spese rendicontate e ritenute ammissibili nell'istruttoria a
consuntivo, l'associazione e' tenuta al pagamento integrale di tali
spese entro i sessanta giorni successivi all'emissione da parte della
Regione del mandato di pagamento del saldo del contributo.
Entro settantacinque giorni dalla medesima data, il rappresentante
legale dell'associazione deve presentare al Servizio Valorizzazione
delle produzioni specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante:
- che tutte le spese ammesse che alla data del rendiconto non
risultavano ancora quietanzate sono state regolarmente pagate;
- che i contributi assistenziali, previdenziali e le ritenute fiscali
relativi al personale impiegato nel programma sono stati regolarmente
versati a norma di legge.
Qualora non venga dimostrato, nelle forme e nei tempi sopra stabiliti,
che tutte le spese ammesse in sede di istruttoria a consuntivo sono
state effettivamente quietanzate, si provvedera' al ricalcolo del
contributo sulla base delle spese quietanzate risultanti dalle
dichiarazioni sostitutive prodotte ed al recupero delle maggiori somme
erogate, incrementate degli interessi legali calcolati dalla data di
emissione del mandato di pagamento e maturati alla data di
restituzione alla Amministrazione regionale.";
7) di modificare, per le medesime finalita' di cui al precedente punto
6, il paragrafo "Verifica tecnico-amministrativa" del punto 10
"Modalita' di controllo e liquidazione del saldo" della medesima
deliberazione 868/08 che risulta pertanto cosi' integralmente
sostituito:
"La verifica amministrativa e' presupposto per la liquidazione del
saldo ed e' effettuata al fine di verificare la corrispondenza fra le
spese ammesse a contributo e la relativa documentazione a supporto,
nonche' la corretta imputazione delle spese rendicontate alle
iniziative programmate.
Resta facolta' del Servizio effettuare, anche presso la sede
dell'associazione beneficiaria, ulteriori verifiche sulla
documentazione originale oggetto delle dichiarazioni sostitutive
presentate ai fini della liquidazione del saldo del contributo.";
8) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
L.R. 2 agosto 1997, n. 28 - "Norme per il settore agroalimentare
biologico. Abrogazione della L.R. 26 ottobre 1993, n. 36" - Interventi
contributivi per la realizzazione di programmi specifici nel settore
della promozione e commercializzazione dei prodotti biologici
Criteri e modalita' di attuazione
Ai sensi dell'art. 7 - comma 4 della L.R. 28/97, la Regione puo'
concedere alle associazioni degli operatori biologici - riconosciute
ai sensi dell'art. 6 della medesima legge e regolarmente iscritte
all'Anagrafe delle aziende agricole di cui al Regolamento regionale
17/03 - contributi nel limite massimo del 50% della spesa ammissibile
finalizzati alla realizzazione, fra l'altro, di programmi specifici
afferenti al settore della promozione e commercializzazione dei
prodotti biologici (lettera d).
La concessione dei predetti contributi deve essere coerente con il
contesto normativo comunitario vigente di seguito indicato:
- "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo
e forestale 2007-2013" (2006/C 319/01);
- Regolamento (CE) 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli
87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese ed in particolare dell'art. 27.
Nel rispetto di quanto previsto dagli atti normativi sopra citati,
sono finanziabili esclusivamente programmi per attivita' erogate a
favore di aziende rientranti nella definizione di piccola e media
impresa di cui all'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008.
Le imprese fruitrici non possono beneficiare per le medesime attivita'
di servizi analoghi prestati da terzi e finanziati con altri
contributi pubblici ed hanno l'obbligo di comunicare all'associazione
che fruisce dei finanziamenti di cui ai presenti criteri l'eventuale
presentazione di istanze per l'accesso ad altri contributi pubblici
per le medesime attivita'.
1) Soggetti beneficiari e presentazione delle domande
Possono presentare istanza di contributo per  programmi specifici di
promozione e commercializzazione le Associazioni riconosciute ai sensi
dell'art. 6 della L.R. 28/97.
Le domande di contributo - sottoscritte dal legale rappresentante
dell'associazione richiedente e contenenti anche dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00
- devono essere perentoriamente trasmesse entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'attivita', al
Servizio Valorizzazione delle produzioni della Direzione generale
Agricoltura (Viale Silvani n. 6 - Bologna).
Per il solo anno 2009 le domande dovranno perentoriamente pervenire
entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dei presenti criteri nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Al finanziamento delle domande si provvedera' nei limiti delle
disponibilita' recate dal bilancio regionale relativo all'anno di
attuazione dell'intervento.
Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato sono dichiarate
inammissibili.
Nella domanda devono essere indicati:
a) le generalita' del richiedente;
b) la descrizione dettagliata del programma da realizzare secondo
quanto stabilito al punto 2. "Requisiti del programma";
c) il comparto merceologico ed i prodotti interessati;
d) le imprese coinvolte nel programma;
e) il mercato interno e/o i mercati esteri nei quali si vuole
realizzare l'attivita' promozionale;
f) un dettagliato piano dei costi di realizzazione articolato per le
voci di spesa ritenute ammissibili ed indicate al successivo punto
4);
g) l'entita' di eventuali contributi pubblici ottenuti o richiesti per
la realizzazione del programma presentato o di parti dello stesso.
2) Requisiti del programma
La descrizione del programma dovra' comprendere:
a) una relazione che indichi gli obiettivi che si intendono
raggiungere;
b) l'individuazione di indicatori di risultato che consentano il
controllo del livello di successo del programma;
c) l'elenco del personale presumibilmente coinvolto nella
realizzazione del programma con riferimento al ruolo ricoperto;
d) l'elenco dei soggetti pubblici, privati  e soci  eventualmente
coinvolti, con riferimento al ruolo ricoperto;
e) l'indicazione esplicita delle caratteristiche che contribuiscono
all'ottenimento del punteggio di cui al successivo punto 3.
L'entita' del contributo sara' calcolata con riferimento
esclusivamente alle spese a carico dell'associazione e non a quelle
sostenute dai soci o dalle "sezioni soci".
3) Istruttoria, formazione della graduatoria, concessione dei
contributi
Il Servizio competente all'effettuazione delle istruttorie - a
preventivo ed a consuntivo - e' il Servizio Valorizzazione delle
produzioni.
Il responsabile del procedimento e' individuato nel dott. Carlo
Malavolta, titolare della P.O. "Qualificazione delle produzioni".
L'istruttoria delle domande comporta in primo luogo la verifica dei
requisiti di ammissibilita' del soggetto richiedente e del programma,
nonche' la verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda.
La mancanza dei requisiti soggettivi previsti dalla L.R. 28/97 e dei
requisiti del programma di cui al precedente punto 2, comporta il
rigetto della domanda.
In sede di istruttoria, qualora emerga la necessita' di eventuali
ulteriori chiarimenti, potranno essere richieste specifiche
delucidazioni e/o eventuale documentazione a supporto che dovra'
essere presentata entro 15 giorni dalla richiesta pena il rigetto
della domanda.
La graduatoria dei programmi presentati ai fini della ammissione al
contributo regionale risulta dall'attribuzione ai singoli programmi
dei seguenti punteggi:
a) grado di partecipazione dei soci: da 1 a 3 punti;
b) grado di ricaduta sull'intero settore: da 1 a 5 punti;
c) ampiezza territoriale del programma: da 1 a 3 punti;
d) valutazione complessiva del programma: da 1 a 3 punti.
L'istruttoria determina l'entita' delle spese ammissibili in relazione
alle attivita' previste nel programma.
Sulla base dell'istruttoria, il Dirigente competente approva con
apposito atto formale la graduatoria di merito, definisce le spese
ammissibili e l'entita' del corrispondente contributo. L'atto
dirigenziale di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Ove possibile, contestualmente all'approvazione della graduatoria il
Dirigente competente dispone la concessione del contributo.
La concessione del contributo alle associazioni richiedenti sara' in
ogni caso disposta nei limiti delle disponibilita' recate dal
pertinente capitolo del bilancio per l'esercizio finanziario
corrispondente a quello di realizzazione delle singole iniziative
contenute nel programma.
4) Iniziative e spese ammissibili a contributo per la promozione e
commercializzazione dei prodotti biologici
Le attivita' previste dovranno essere finalizzate, nel caso della
partecipazione a fiere e all'organizzazione di convegni e incontri,
allo scambio di conoscenze e prevedere la partecipazione dei soci.
Nel caso in cui si tratti di azioni di carattere promozionale, le
attivita' dovranno essere finalizzate alla diffusione di conoscenze di
carattere generico e al consumo consapevole del prodotto
dell'agricoltura biologica; in tali attivita' e' possibile fare
riferimento alle imprese produttrici, ai loro marchi ed all'origine,
laddove si tratti di produzioni di qualita' come riconosciute a
livello comunitario cosi' come individuate dall'art. 32 del
Regolamento 1698/2005 e dall'art. 22 del Regolamento 1974/2006.
Sono ammissibili a contributo regionale i programmi che prevedono la
realizzazione delle seguenti azioni:
a) produzione e realizzazione di materiale informativo rivolto ai
consumatori che contempli una promozione generica delle produzioni
biologiche;
b) partecipazione a manifestazioni fieristiche dei produttori agricoli
primari, con riferimento alle seguenti spese: quota d'iscrizione alla
manifestazione, spese di viaggio, affitto ed allestimento dell'area
espositiva, inserimento nel catalogo della manifestazione, servizio di
interpretariato, noleggio attrezzature, allacciamenti e consumi
utenze;
c) organizzazione e realizzazione di convegni, conferenze, tavole
rotonde per i produttori agricoli primari, limitatamente alle seguenti
spese: affitto sale, spese di viaggio e di soggiorno, spese per
relatori, realizzazione e spedizione inviti;
d) azioni promozionali ed informative - anche tramite animazioni,
degustazioni, distribuzione di materiale informativo incluse
pubblicazioni, quali cataloghi e siti web - a condizione che vi
possano accedere indistintamente tutti i produttori interessati.
Le spese riguardanti l'acquisto di prodotti alimentari per
degustazione saranno ritenute ammissibili nella misura massima del 30%
della spesa complessivamente ritenuta ammissibile per la realizzazione
del programma.
Non sono ammesse spese relative all'acquisto di prodotti da esporre.
Saranno in ogni caso ammissibili fatture solo ed esclusivamente con
specifico riferimento alle singole iniziative indicate nel programma
presentato.
Sono ammissibili a contributo esclusivamente spese afferenti attivita'
intraprese dopo la concessione del contributo.
5) Erogazione dei contributi
L'associazione beneficiaria puo' richiedere, entro 90 giorni dalla
data di comunicazione dell'adozione dell'atto dirigenziale di
concessione del contributo, l'erogazione di un acconto fino al 70% del
contributo concesso entro i limiti degli importi impegnati.
La richiesta di erogazione dell'acconto deve essere accompagnata da
dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione, attestante
l'avvenuto inizio dell'attivita' e la data di tale inizio.
Alla liquidazione dell'acconto provvede il Responsabile del Servizio
Valorizzazione delle produzioni con proprio atto formale.
Il saldo verra' erogato a conclusione dell'attivita', sulla base della
documentazione presentata e secondo le modalita' indicate al
successivo punto 7.
6) Variazioni e proroghe
Le variazioni del programma che determinino variazioni compensative
tra le singole azioni, per un importo inferiore o uguale al 20% del
costo complessivo del programma, rientrano nella discrezionalita' del
beneficiario, fermo restando che in sede di verifica finale,
preliminare alla liquidazione del saldo del contributo, sara'
verificato che le modifiche o variazioni apportate non abbiano
alterato gli obiettivi previsti dal programma.
Variazioni superiori al 20% o variazioni che, pur non avendo riflessi
sull'articolazione dei costi previsti, modifichino gli obiettivi e le
ricadute del progetto dovranno essere preventivamente sottoposte alla
valutazione della Regione. Decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento
della richiesta di variazione senza che l'Amministrazione abbia
assunto atto formale di diniego o abbia richiesto chiarimenti, con
raccomandata AR, la variazione si intende autorizzata.
In ogni caso, le variazioni apportate al programma non possono
determinare incremento del contributo concesso.
Trattandosi di attivita' annuale che coincide con l'anno solare, tutte
le iniziative previste devono terminare al 31 dicembre. Eventuali
proroghe potranno essere concesse esclusivamente a seguito di
particolari situazioni non prevedibili e comunque dietro motivata
richiesta all'Amministrazione.
7) Modalita' di rendicontazione
Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di realizzazione del
programma, il legale rappresentante dell'Associazione beneficiaria
trasmette il rendiconto finanziario e la relazione tecnica finale sul
programma realizzato.
Rendiconto finanziario
Il rendiconto finanziario deve essere sottoscritto, ai sensi della
normativa vigente, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario
e deve dettagliare:
- le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del
programma;
- le spese sostenute da altri soggetti sia pubblici che privati.
Inoltre allegata al rendiconto dovra' essere presentata una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale
rappresentante dell'associazione, contenente:
- elenco delle fatture relative alle spese rendicontate e relativa
descrizione;
- dichiarazione che le spese rendicontate ai fini della liquidazione
del contributo concesso non sono coperte da altri contributi
pubblici;
- dichiarazione che tutte le spese indicate in rendiconto sono state
effettivamente sostenute per la realizzazione delle attivita' relative
al programma ammesso a contributo e che esse rientrano nelle voci di
spesa ammissibili;
- dichiarazione che tutte le fatture indicate in elenco sono
regolarmente registrate nella contabilita', chiaramente identificabili
per centro di costo o all'interno della nota integrativa,
ordinatamente conservati e disponibili presso la sede amministrativa
dell'associazione per consentire l'effettuazione delle eventuali
verifiche tecnico-amministrative da parte della Regione;
- dichiarazione che tutte le spese inserite in elenco sono state
quietanzate ovvero elenco delle fatture gia' quietanzate per un
importo almeno pari all'acconto incassato dalla Regione.
Qualora l'importo complessivo delle spese effettivamente pagate
dichiarato in sede di rendiconto sia inferiore alla sommatoria delle
spese rendicontate e ritenute ammissibili nell'istruttoria a
consuntivo, l'associazione e' tenuta al pagamento integrale di tali
spese entro i sessanta giorni successivi all'emissione da parte della
Regione del mandato di pagamento del saldo del contributo.
Entro settantacinque giorni dalla medesima data, il rappresentante
legale dell'associazione deve presentare al Servizio Valorizzazione
delle produzioni specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante che tutte le spese ammesse che alla data del rendiconto non
risultavano ancora quietanzate sono state regolarmente pagate.
Qualora non venga dimostrato, nelle forme e nei tempi sopra stabiliti,
che tutte le  spese ammesse in sede di istruttoria a consuntivo sono
state effettivamente quietanzate, si provvedera' al ricalcolo del
contributo sulla base delle spese quietanzate risultanti dalle
dichiarazioni sostitutive prodotte ed al recupero delle maggiori somme
erogate, incrementate degli interessi legali calcolati dalla data di
emissione del mandato di pagamento e maturati alla data di
restituzione alla Amministrazione regionale.
Relazione tecnica finale
La relazione tecnica finale, corredata dei dati di riscontro degli
indicatori di risultato, della documentazione e dei materiali prodotti
nella realizzazione del programma dovra' essere trasmessa unitamente
al rendiconto finanziario.
8) Modalita' di controllo
Il controllo effettuato dal Servizio Valorizzazione delle produzioni e
attiene ai seguenti aspetti:
- verifica tecnica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel
programma;
- verifica amministrativa relativamente alla documentazione contabile
prodotta.
In sede di istruttoria da parte del predetto Servizio, qualora emerga
la necessita' di eventuali ulteriori chiarimenti, potranno essere
richieste specifiche delucidazioni e/o apposita documentazione
integrativa che dovra' essere presentata entro 15 giorni dalla
richiesta pena la revoca del contributo.
Verifica tecnica
La verifica tecnica e' effettuata sul programma ed e' presupposto per
la liquidazione del saldo del contributo.
Resta facolta' del Servizio effettuare verifiche e sopralluoghi anche
in corso d'opera in relazione alla particolare tipologia e
complessita' del programma.
I risultati delle verifiche, in corso d'opera e finali, saranno
sintetizzati in apposito verbale.
In ogni caso la verifica tecnica dovra' dare conto dell'effettivo e
pieno raggiungimento degli obiettivi del programma, condizione
essenziale per la conferma del contributo concesso.
Verifica tecnico-amministrativa
La verifica tecnico-amministrativa e' presupposto per la liquidazione
del saldo ed e' effettuata al fine di verificare la corrispondenza fra
le spese ammesse a contributo e la relativa documentazione a supporto,
nonche' la corretta imputazione delle spese rendicontate alle
iniziative programmate.
Resta facolta' del Servizio effettuare, anche presso la sede
dell'Associazione beneficiaria, ulteriori verifiche sulla
documentazione originale oggetto delle dichiarazioni sostitutive
presentate ai fini della liquidazione del saldo del contributo.
9) Revoche e sanzioni
Per eventuali revoche e sanzioni si applica quanto previsto dalla L.R.
15/97 all'art. 18.

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