REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 2052

Aggiornamento dei periodi di decorrenza dei saldi di fine stagione invernali ed estivi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il DLgs 31 marzo 1998 n. 114 di riforma della disciplina del
commercio e, in particolare, l'art. 15, comma 6;
- la L.R. 5 luglio 1999 n.14 di attuazione della riforma del commercio
nella regione Emilia-Romagna e, in particolare l'art. 15 in cui si
dispone che la Giunta regionale definisce le modalita' di
effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione ai
sensi e per gli effetti di quanto sancito dal comma 6, dell'art.15 del
suddetto decreto legislativo;
vista la deliberazione n. 1732 del 28 settembre 1999 e le successive
deliberazioni n. 2549 del 9 dicembre 2003, 1948 del 10 dicembre 2007 e
n. 867 dell'11 giugno 2008, con le quali sono stati fissati il
calendario delle vendite di fine stagione invernali ed estive nonche'
la durata e le modalita' di svolgimento delle vendite di che
trattasi;
ritenuto, al fine di recepire le istanze pervenute dalle
organizzazioni delle imprese del commercio e assicurare un quadro
omogeneo con la disciplina vigente nelle regioni limitrofe, procedere
alla definizione dei periodi di svolgimento delle vendite di fine
stagione proponendo che i saldi invernali possono svolgersi a partire
dal primo sabato di gennaio fino al primo sabato di marzo. Qualora il
primo sabato di gennaio coincida con la festivita' dell'Epifania, le
vendite di fine stagione hanno decorrenza dal sei gennaio nei comuni
in cui e' consentita l'apertura festiva in base alla normativa vigente
e dal giorno feriale successivo al 6 gennaio in tutti gli altri. I
saldi estivi possono svolgersi a partire dal primo sabato di luglio
fino al primo sabato di settembre;
accertato che il calendario delle vendite di fine stagione, cosi' come
sopra delineato, consente certezza ed uniformita' nella decorrenza dei
saldi sia invernali che estivi e favorisce la possibilita' di
instaurare una politica di sconti e condizioni di favore sui prodotti
di moda fin dal primo fine settimana di gennaio e di luglio venendo
cosi' ad anticipare una misura diretta alla lotta contro il caro-vita
che da un lato permette alle famiglie di poter soddisfare le proprie
necessita' a prezzi ridotti e dall'altro consente alle imprese di
aumentare i volumi di vendita con indubbio vantaggio in un periodo di
crisi dei consumi, come quello attuale;
dato atto che rimangono confermate tutte le altre prescrizioni
contenute nella disciplina approvata con la predetta deliberazione
1732/99 e indicate nell'allegato A del provvedimento medesimo;
sentite le rappresentanze delle organizzazioni delle imprese del
commercio e delle associazioni dei consumatori;
sentite le rappresentanze delle organizzazioni sindacali;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43;
richiamata la propria deliberazione 450/07 recante "Adempimenti
conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi
approvati con delibera 447/003 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alle Attivita' produttive, Commercio, Turismo
dott.ssa Morena Diazzi, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R.
43/01 e della deliberazione della Giunta regionale 450/07;
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;
a voti unanimi e palesi, delibera:
- di stabilire, per le motivazioni espresse nel preambolo e che qui si
intendono integralmente assunte, che le vendite di fine stagione o
saldi invernali possono svolgersi a partire dal primo sabato di
gennaio fino al primo sabato di marzo. Qualora il primo sabato di
gennaio coincida con la festivita' dell'Epifania, le vendite di fine
stagione hanno decorrenza dal 6 gennaio nei Comuni in cui e'
consentita l'apertura festiva, in base alla normativa vigente e dal
giorno feriale successivo in tutti gli altri. Le vendite di fine
stagione o saldi estivi possono svolgersi a partire dal primo sabato
di luglio fino al primo sabato di settembre;
- di confermare tutte le altre prescrizioni contenute nell'allegato A
della deliberazione della Giunta regionale 1732/99 in riferimento alle
vendite di fine stagione;
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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