REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2008, n. 1793

Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 3/99;
- il DLgs 152/06;
- il R.R. 41/01;
- le Norme del Piano di tutela delle acque (PTA) approvato con
delibera dell'Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005;
- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
23 ottobre del 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria
in materia di acque;
- la Risoluzione n. 4000 approvata dall'Assemblea legislativa in data
23 settembre 2008;
premesso:
- che il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia
ambientale" definisce il Piano di tutela delle acque, quale strumento
finalizzato a raggiungere o mantenere, mediante un approccio integrato
di tutela quali-quantitativa, l'obiettivo di qualita' ambientale
"buono" per i corpi idrici superficiali, sotterranei e marini entro il
2016, riconfermando quanto gia' precedentemente disposto dal DLgs 11
maggio 1999, n. 152;
- che l'art. 1 delle Norme del PTA che definisce, in particolare, le
finalita' del Piano medesimo, sancisce che
"1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte
dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che e'
salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarieta'.";
"2. Qualsiasi uso delle acque e' effettuato salvaguardando le
aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un
integro patrimonio ambientale.";
"3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo
delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la
vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora
acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.";
vista:
- la L.R. n. 26 del 23 dicembre 2004 "Disciplina della programmazione
energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"
redatta in armonia con gli indirizzi della politica energetica
nazionale e dell'Unione Europea;
visto inoltre il Piano energetico regionale (PER) approvato con
delibera dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007
redatto in osservanza degli accordi internazionali sottoscritti
dall'Italia con il Protocollo di Kyoto e cioe' l'accordo
internazionale per ridurre le emissioni di gas responsabili
dell'effetto serra;
considerato:
- che il sopracitato PER fissa lo scenario degli obiettivi da
perseguire in tutti i settori (dai trasporti all'industria, al
residenziale, al terziario) per intraprendere la via della
realizzazione degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, che in
Emilia-Romagna significa il traguardo impegnativo del -6% rispetto al
livello delle emissioni del 1990;
- che per il raggiungimento di tale obiettivo vengono individuate una
serie di misure tra cui "la valorizzazione delle fonti rinnovabili,
per una potenza aggiuntiva da installare pari a circa 400 MW";
- che gli interventi atti a conseguire una gestione piu' razionale
dell'energia, mediante anche un maggiore sviluppo delle fonti
rinnovabili, debbano comunque essere realizzati in modo da minimizzare
gli inevitabili impatti ambientali;
- che in particolare gli interventi in campo idroelettrico dovranno
essere realizzati minimizzando gli impatti sui corpi idrici e sulle
aree umide limitrofe, particolarmente gravosi sia sotto l'aspetto
della naturalita' idromorfologica dei corpi idrici, sia in relazione
allo stato delle comunita' biologiche;
considerato altresi':
- il rilevante numero di nuovi mini-impianti idroelettrici
recentemente concessionati;
- che detti impianti si localizzano a breve distanza gli uni dagli
altri;
- che l'alimentazione idrica di detti impianti ha comportato, in molti
casi, la necessita' di realizzare opere di sbarramento sul corpo
idrico;
- che l'esperienza maturata in materia ha evidenziato le rilevanti
ricadute sull'ambiente idrico prodotte dai summenzionati impianti che
si possono riassumere sinteticamente in:
- diminuzione della velocita' della corrente e delle sue variazioni
stagionali, del battente idrico, del contorno bagnato e conseguente
diminuzione dei microhabitat;
- aumento della temperatura dell'acqua (alterazione del range termico
annuale e giornaliero con condizioni di riscaldamento estivo, ritardo
del riscaldamento post-invernale e ritardo nel raffreddamento
autunnale) e conseguente riduzione dell'ossigeno disciolto;
- modifica della dinamica del trasporto solido e riduzione
quantitativa e talvolta qualitativa della biomassa;
- diminuzione - nei tratti sottesi dagli impianti idroelettrici -
della portata media annua con marcata artificializzazione del corso
d'acqua caratterizzato da prolungati periodi con portate appiattite
sui valori minimi;
- processi di stagnazione e quindi sedimentazione di materia organica
nonche' riduzione della capacita' di autodepurazione;
- ridotta turbolenza, conseguente alla diminuzione della portata, e
quindi minore ossigenazione delle acque con riflessi negativi sugli
organismi animali;
- vincoli alla possibilita' di migrazione della fauna ittica e degli
invertebrati;
considerato che:
- la citata Direttiva 2000/60/CE sottolinea come sia necessario
integrare maggiormente la protezione e la gestione sostenibile delle
acque in altre politiche comunitarie come la politica energetica, dei
trasporti, la politica agricola, la politica della pesca, la politica
regionale e in materia di turismo;
- che tale protezione si esplica, in particolare, come previsto dalla
medesima Direttiva  adottando una serie di interventi che impediscano
un ulteriore deterioramento del corpo idrico, garantendo, fra l'altro,
il mantenimento delle caratteristiche idromorfologiche naturali dello
stesso, proteggano e migliorino lo stato degli ecosistemi acquatici e
degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti
dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico e
mirino alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente
acquatico;
rilevata, pertanto la necessita' che l'energia idroelettrica sia
generata in modo tale da consentire il rispetto dei contenuti della
soprarichiamata Direttiva comunitaria;
valutato pertanto opportuno, al fine di limitare i sopra riportati
impatti sul patrimonio idrico e fatti salvi ulteriori obblighi e
vincoli derivanti da normative o pianificazioni di settori diversi
dalla tutela della risorsa idrica, dettare alcune prescrizioni
costituenti specificazione dei principi normativi sopracitati in
relazione alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica per la
realizzazione di impianti idroelettrici:
a) sono da considerare tecnicamente incompatibili nuove domande di
derivazione ad uso idroelettrico che prevedano di localizzarsi lungo
un'asta fluviale gia' interessata da concessioni di derivazione ad uso
idroelettrico qualora le stesse siano previste ad una distanza
inferiore al doppio del tratto sotteso (inteso quale tratto del corpo
idrico compreso tra il punto di  derivazione ed il punto di
restituzione della risorsa idrica) dalla preesistente e comunque ad
una distanza inferiore al chilometro (valore minimo ritenuto congruo
per il ripristino dello stato ambientale del corpo idrico derivato);
b) si applica il disposto di cui al punto precedente, con riferimento
ai corpi idrici tutelati a norma dell'art. 84 del DLgs 152/06,
all'intero bacino idrografico degli stessi e quindi all'asta
principale e ai suoi affluenti, nei casi in cui occorra tutelare le
caratteristiche qualitative a livello di bacino;
c) il disposto di cui ai punti precedenti non si applica alle nuove
istanze di derivazione che prevedono di sottendere il solo tratto
artificiale occupato dallo sbarramento sul corpo idrico, che cioe'
prelevano immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale del
corpo idrico e rilasciano immediatamente a valle;
d) le derivazioni ad uso idroelettrico potranno prevedere la
realizzazione di nuove opere di sbarramento sul corpo idrico derivato
solo qualora tali opere risultino necessarie per la difesa idraulica e
siano ricomprese tra le opere programmate dalle Amministrazioni
competenti;
dato atto che alle domande tecnicamente incompatibili si applica il
disposto di cui all'art. 22 del R.R. 41/01 o, qualora ricorrano i
presupposti di cui all'art. 7, ottavo capoverso del TU 1775/33, quello
degli artt. 8 e 9 del medesimo Testo unico;
considerato:
- che il comma 1 dell'art. 9 del TU 1775/33, tra i criteri in base ai
quali definire quale preferire tra piu' domande concorrenti, individua
la piu' razionale utilizzazione della risorsa idrica in relazione alle
caratteristiche "quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto
del prelievo";
- che a tal fine risulta opportuno esplicitare che uno degli elementi
da valutare per verificare il criterio sopraesposto e' il rapporto
tratto sotteso-quantitativo di risorsa lasciato defluire;
considerato altresi':
- che l'art. 12bis del citato TU 1775/33 stabilisce che il
provvedimento di concessione e' rilasciato a condizione che non sia
pregiudicato il mantenimento delle caratteristiche qualitative del
corpo idrico derivato;
- che risulta pertanto necessario che le derivazioni ad uso
idroelettrico garantiscano, nel tratto sotteso dalle stesse, il
mantenimento delle caratteristiche qualitative, con particolare
riferimento alle caratteristiche di qualita' biotiche e morfologiche
dell'ecosistema fluviale, del corpo idrico derivato cosi' come
presenti a monte del prelievo;
ritenuto conseguentemente opportuno, al fine di garantire il rispetto
delle condizioni qualitative sopra riportate, disciplinare le
modalita' di monitoraggio, stabilendo che i concessionari dovranno
provvedere ad effettuare a proprie spese apposito monitoraggio secondo
le indicazioni prescritte dalle ARPA provinciali e che le risultanze
di detto monitoraggio dovranno essere trasmesse periodicamente alla
Regione e alle Province interessate, stabilendo altresi' che cio'
debba essere definito nell'atto di concessione;
valutato, inoltre, al fine di favorire la produzione di energia da
fonti rinnovabili, di incentivare la realizzazione di impianti
idroelettrici la cui derivazione e' in regime di sottensione parziale
di cui all'art. 29, comma 2 del R.R. 41/01;
ritenuto pertanto di avvalersi della facolta' prevista all'art. 152
della L.R. 3/99, prevedendo per tali impianti una riduzione pari al
50% del canone dovuto per l'utilizzo di acqua pubblica;
dato atto ai sensi della L.R. 43/01 e della propria deliberazione
450/07 del parere favorevole espresso dal Direttore generale Ambiente
e Difesa del suolo e della costa, dott. Giuseppe Bortone, in merito
alla regolarita' amministrativa del presente atto;
su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di incentivare, mediante una riduzione del canone di concessione
dovuto pari al 50%, la realizzazione di impianti idroelettrici la cui
derivazione sia in regime di sottensione parziale ai sensi dell'art.
29, comma 2 del R.R. 41/01;
2) di considerare tecnicamente incompatibili nuove domande di
derivazione ad uso idroelettrico che prevedano di localizzarsi lungo
un'asta fluviale gia' interessata da concessioni di derivazione ad uso
idroelettrico, qualora le stesse siano previste ad una distanza
inferiore al doppio del tratto sotteso (inteso quale tratto del corpo
idrico compreso tra il punto di derivazione ed il punto di
restituzione della risorsa idrica) dalla preesistente e comunque ad
una distanza inferiore al chilometro;
3) di applicare, per i corpi idrici tutelati a norma dell'art. 84 del
DLgs 152/06, il disposto di cui al precedente punto 2) in relazione
all'intero bacino idrografico degli stessi e quindi all'asta
principale e ai suoi affluenti, nei casi in cui occorra tutelare le
caratteristiche qualitative a livello di bacino;
4) di stabilire che quanto disposto ai precedenti punti 2) e 3) non si
applica alle nuove istanze di derivazione che prevedono di sottendere
il solo tratto artificiale occupato dallo sbarramento sul corpo
idrico, che cioe' prelevano immediatamente a monte di uno sbarramento
artificiale del corpo idrico e rilasciano immediatamente a valle;
5) di stabilire che le derivazioni ad uso idroelettrico potranno
prevedere la realizzazione di nuove opere di sbarramento sul corpo
idrico derivato solo qualora tali opere risultino necessarie per la
difesa idraulica e siano ricomprese tra le opere programmate dalle
Amministrazioni competenti;
6) di specificare che uno degli elementi da valutare, tra i diversi in
base ai quali definire quale preferire tra piu' domande concorrenti
sia il rapporto tratto sotteso-quantitativo di risorsa lasciato
defluire;
7) di stabilire che le derivazioni ad uso idroelettrico dovranno
inoltre garantire, nel tratto sotteso dalle stesse, il mantenimento
delle caratteristiche qualitative, con particolare riferimento alle
caratteristiche di qualita' biotiche e morfologiche dell'ecosistema
fluviale, del corpo idrico derivato cosi' come presenti a monte del
prelievo;
8) di stabilire che per la verifica di quanto stabilito al punto
precedente i concessionari dovranno provvedere ad effettuare a proprie
spese apposito monitoraggio secondo le indicazioni prescritte dalle
ARPA provinciali e che le risultanze di detto monitoraggio siano
trasmesse periodicamente alla Regione e alle Province interessate;
9) di stabilire che le sopracitate prescrizioni definite da ARPA,
nonche' la cadenza temporale con cui effettuare sia il monitoraggio,
sia la trasmissione delle risultanze dello stesso siano riportate
nell'atto di concessione;
10) di stabilire che la presente direttiva trova applicazione anche
per i procedimenti in corso alla data della sua emanazione, e cio' in
considerazione del fatto che rappresenta esplicitazione di criteri e
principi generali gia' previsti dalla disciplina vigente e che ha come
finalita' una omogenizzazione dell'applicazione dei medesimi sul
territorio regionale;
11) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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