REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2008, n. 1796

Parere inerente la pronuncia di compatibilita' ambientale sul progetto di metanodotto Poggio Renatico-Cremona DN 1.200 (48') P75 bar e connessi allacciamenti/collegamenti/derivazioni (L. 8 luglio1986, n. 349, art. 6)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) di esprimere ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n.
349, il parere che il progetto "Metanodotto Poggio Renatico-Cremona DN
1.200(48") P 75 bar e allacciamenti/collegamenti/derivazioni varie con
DN variabile da 100 (4") a 250 (10") P variabile da 64 a 75 bar
presentato da Snam Rete Gas SpA, sia ambientalmente compatibile
subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1) nel territorio di competenza dell'Autorita' di Bacino del Reno, i
tratti di metanodotto interni alle "fasce di pertinenza fluviale"
previste dal PSAI (e di conseguenza dai PTCP) dovranno, salvo quanto
eventualmente concordato in sede di progetto esecutivo, essere
realizzati in modo tale da permettere un futuro allargamento dei corsi
d'acqua nell'ambito delle stesse "fasce di pertinenza fluviale";
 2) con riferimento al territorio di competenza dell'Autorita' di
Bacino del fiume Po, in sede di progetto esecutivo dovranno essere
effettuati gli adempimenti di cui all'art. 38 delle NTA del PSAI della
stessa Autorita' di Bacino;
 3) per assicurare la congruita' del progetto con le tutele poste in
essere nei siti di Rete Natura 2000 interferiti:
a) i tratti di condotta per i quali il progetto prevede la rimozione,
potranno essere rimossi solo nel caso che si trovino in corrispondenza
di aree agricole, seminativi o pioppeti, si dovra' invece procedere
all'inertizzazione della condotta in presenza di boschi naturali o
derivanti da rimboschimenti e in corrispondenza di fiumi o corsi
d'acqua; in particolare la tubazione esistente potra' essere rimossa
solo nei siti:
- ZPS IT4020017 "Area delle risorgive di Viarolo, bacini zuccherificio
Torrile, fascia golenale del Po": dal km 102,525 al km 104,550, per un
tratto di km 2,025;
- ZPS IT4050026 "Bacini ex-zuccherificio di Argelato e golena del
fiume Reno": dal km 16,235 ed il km 16,285 per un tratto di 0,050;
b) i lavori dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo di
riproduzione/nidificazione delle specie faunistiche, cioe' nel periodo
febbraio - luglio per salvaguardare la riproduzione delle specie che
nidificano a terra, e non potranno essere effettuati in contemporanea
con le periodiche attivita' di manutenzione dei canali;
c) le aree di cantiere dovranno essere allestite al di fuori dalle
perimetrazioni dei siti della Rete Natura 2000;
d) dovra' essere favorita, per via naturale o artificiale, la
ricostruzione del manto erbaceo ed arbustivo con le medesime specie
che vegetano spontaneamente sulle aree oggetto dell'intervento;
e) laddove compatibile con la realizzazione degli interventi previsti,
dovra' essere evitato il taglio della vegetazione arborea;
f) la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse, eventualmente
danneggiata durante la fase di cantiere, dovra' essere ripristinata;
g) i percorsi, le piazzole e le carraie di accesso alle aree
d'intervento, dovranno interferire il meno possibile con gli habitat
naturali;
h) l'ampiezza della fascia di lavoro dovra' essere ridotta a m 18;
i) la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse eventualmente
danneggiata durante la fase di cantiere, dovra' essere ripristinata
per struttura, fisionomia ed eta';
j) per tutti gli impianti arborei ed arbustivi che saranno realizzati
devono essere previsti interventi di manutenzione per almeno 3 anni
successivi all'impianto;
4) per assicurare la piena congruenza del progetto con le previsioni
dei Piani - vigenti o adottati ed in salvaguardia al momento
dell'esecuzione dell'opera - dovranno essere rispettate, per quanto di
interesse, le indicazioni delle NTA delle singole zone interferite; in
particolare:
a) con riferimento al PTCP vigente ed alla variante adottata della
Provincia di Modena:
- "zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi
d'acqua" (art. 17 PTCP vigente, art. 9 PTCP adottato):
• dovranno essere rispettati criteri di basso impatto ambientale,
ricorrendo, ogni qual volta possibile, all'impiego di tecniche di
ingegneria naturalistica, ai sensi della direttiva regionale approvata
con delibera di Giunta n. 3939 del 6/9/1994;
• dovranno essere rispettati i criteri e le prescrizioni tecniche
previste per la verifica idraulica di cui alla "Direttiva contenente i
criteri per la valutazione della compatibilita' idraulica delle
infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle
fasce A e B" approvata con deliberazione del Comitato istituzionale
dell'Autorita' di Bacino del Fiume Po n. 2 dell'11 maggio 1999 e sue
successive modifiche e integrazioni;
- "invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua" (art. 18 PTCP
vigente, art. 10 PTCP adottato):
• l'intervento e' realizzabile, previo rilascio del parere favorevole
dell'Ente preposto alla tutela idraulica competente;
• ove non diversamente prescritto in casi specifici, qualora il
progetto comportasse interferenze con gli elementi tutelati tali da
richiedere il ripristino dello stato dei luoghi ante operam, lo stesso
deve essere oggetto di uno specifico progetto concordato con i
competenti Uffici provinciali;
- "zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" (art. 19
PTCP vigente, art. 39 PTCP adottato):
• nel corso delle attivita', dovranno essere evitate alterazioni alla
morfologia originaria del territorio, nonche' ai suoi elementi
caratteristici;
• ove non diversamente prescritto in casi specifici, qualora il
progetto comportasse interferenze con gli elementi tutelati tali da
richiedere il ripristino dello stato dei luoghi ante operam, lo stesso
deve essere oggetto di uno specifico progetto concordato con i
competenti Uffici provinciali;
- "particolari disposizioni di tutela: dossi di pianura" (art. 20 PTCP
vigente, art. 23 PTCP adottato):
• dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di
evitare alterazioni ai dossi di pianura;
- "zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della
centuriazione" (art. 21 B PTCP vigente, art. 41 B PTCP adottato):
• l'intervento e' ammissibile nel rispetto delle indicazioni del PTCP
finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio agricolo
connotato da una particolare concentrazione di elementi della
centuriazione;
• si rileva che nelle aree in oggetto, il PTCP adottato richiama sia
l'obbligo di intervenire in forma preventiva per la realizzazione di
opere pubbliche (verifica preventiva dell'interesse archeologico, di
cui alla Legge 109/05), sia la necessita' di sottoporre a verifica
dell'interesse culturale strade, vie e piazze di proprieta' pubblica
che rivestono interesse storico-culturale (cfr. DLgs 42/04 smi, parte
seconda, articoli 10 e seguenti);
- "zone di interesse storico testimoniale: sistema dei terreni
interessati dalle Partecipanze" (art. 23 A PTCP vigente, art. 43 A
PTCP adottato):
• nel corso delle attivita' di posa e rimozione delle condotte,
dovranno essere evitate alterazioni alla peculiare organizzazione
territoriale della Partecipanza;
- "elementi di interesse storico testimoniale: viabilita' storica"
(art. 24 A PTCP vigente, art. 44 A PTCP adottato):
• dovranno essere evitate alterazioni significative della
riconoscibilita' dei tracciati storici e la soppressione degli
eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio quali filari
alberati, ponti storici in muratura ed altri elementi similari;
- "elementi di interesse storico - testimoniale: canali storici e
maceri" (art. 44 C PTCP adottato):
• ove non diversamente prescritto in casi specifici, qualora il
progetto comportasse interferenze con gli elementi tutelati, tali da
richiedere il ripristino dello stato dei luoghi ante operam, lo stesso
deve essere oggetto di uno specifico progetto concordato con i
competenti Uffici provinciali;
- "zone di tutela naturalistica" (art. 25 PTCP vigente, art. 24 PTCP
adottato):
• all'interno delle suddette aree le tubazioni della condotta
esistente non dovranno essere rimosse e si dovra' procedere alla
inertizzazione con metodologie poco impattanti;
- "indirizzi e direttive in materia di qualita' e quantita' delle
acque superficiali e sotterranee" (art. 42 PTCP vigente):
• le operazioni per la posa della condotta in progetto e la rimozione
di quella in dismissione non dovranno comportare alterazioni della
risorsa idrica sotterranea e dovranno pertanto essere condotte con
modalita' tali da garantirne la tutela;
- "sistema forestale boschivo" (art. 21 PTCP adottato):
• ove non diversamente prescritto in casi specifici, qualora il
progetto comportasse interferenze con gli elementi tutelati, tali da
richiedere il ripristino dello stato dei luoghi ante operam, lo stesso
deve essere oggetto di uno specifico progetto concordato con i
competenti Uffici provinciali;
- "la rete ecologica di livello provinciale" (art. 28 PTCP adottato):
• ove non diversamente prescritto in casi specifici, qualora il
progetto comportasse interferenze con gli elementi tutelati, tali da
richiedere il ripristino dello stato dei luoghi ante operam, lo stesso
deve essere oggetto di uno specifico progetto concordato con i
competenti Uffici provinciali;
b) con riferimento al PTCP vigente ed alla variante di imminente
adozione della Provincia di Reggio Emilia:
- per la realizzazione degli impianti di linea dovranno essere evitate
significative impermeabilizzazioni del suolo nelle seguenti zone di
tutela del PTCP vigente:
• "Zone di tutela ordinaria dei caratteri ambientali di laghi, bacini
e corsi d'acqua" (art. 11b);
• "Dossi caratterizzati da tracciati di valore storico o sedi di
sistemi insediativi storicamente affermati, rilevanti nell'assetto
territoriale della provincia" (art. 14a);
• "Aree con segnalazioni di possibile morfologia a dosso da verificare
in sede locale" (art. 14 b);
- con riferimento alle "Zone ed elementi di interesse
storico-archeologico" della variante al PTCP di prossima adozione,
fatti salvi gli adempimenti per le opere pubbliche riguardanti le
indagini archeologiche preventive di cui al DLgs 163/06, dovra' essere
posta particolare attenzione all'attraversamento dell'acquedotto
romano al km 99,7 circa, le cui vestigia saranno interessate dagli
interventi in progetto, nonche' all'attraversamento della strada
romana obliqua al km 99; si evidenzia inoltre l'obbligo per legge a
subordinare ogni intervento comportante modifiche al sottosuolo a
nulla osta della Soprintendenza per i Beni archeologici;
- con riferimento alle "Zone ed elementi di tutela dell'impianto
storico della centuriazione" della variante al PTCP di prossima
adozione, si segnala che l'opera attraversa l'area della centuriazione
fra il km 93 e il km 100, oltre che in comune di Correggio e S.
Martino in Rio: dovra' essere posta particolare attenzione
all'attraversamento degli elementi della centuriazione individuati in
tav. P5a, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi alle tutele
ope-legis;
- con riferimento alle "Strutture insediative territoriali storiche
non urbane" della variante al PTCP di prossima adozione, la
realizzazione degli interventi di progetto non dovra' compromettere i
valori e le caratteristiche dell'impianto storico della Corte San
Giorgio in territorio di Brescello;
- con riferimento agli impianti di linea previsti in provincia di
Reggio Emilia dovra' essere posta particolare attenzione alla qualita'
degli interventi in territorio rurale dal punto di vista
dell'inserimento paesaggistico, anche attraverso la mitigazione degli
impatti visivi in particolare delle recinzioni;
- con riferimento alla variante al PTCP di prossima adozione, dovranno
essere rispettate le disposizioni sulla tutela della centuriazione per
il PIDI 18 e il PIL 17;
- dovra' essere verificata l'ubicazione degli impianti di linea
rispetto agli elementi della rete ecologica individuata nella variante
al PTCP di prossima adozione, al fine di rispettare, secondo quanto
previsto dalle norme di attuazione, le prestazioni di connettivita'
ecologica negli elementi primari (corridoi e gangli) in particolare in
merito alle recinzioni, e circa il contenimento
dell'impermeabilizzazione del suolo anche attraverso pavimentazioni
drenanti; in particolare si segnala che:
• il PIL 17, al km 92,82 ricade in un corridoio primario;
• il PIDI 16 e' dentro il corridoio primario e il ganglio ecologico
planiziale;
- con riferimento al PIL 14 al km 80,88 ricadente in parte al margine
di un dosso di pianura, dovranno essere rispettate le disposizioni di
tutela dei medesimi dossi, di cui alla variante al PTCP di prossima
adozione;
c) con riferimento al PTCP vigente della Provincia di Parma, l'opera
ricade in zone interessate dai seguenti tematismi:
- aree individuate nella tavola C1 "Tutela ambientale, paesistica e
storico-culturale" (in particolare con le zone normate dagli artt. 12,
12bis, 13 bis, 15, 18 e 20 delle NTA);
- "Zone ed elementi di interesse storico - archeologico" (normate
dall'art. 16 delle NTA, in particolare "Elementi della
centuriazione");
- "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" (normati dall'art. 42
delle NTA);
per assicurare la congruenza del progetto coi suddetti tematismi
dovranno essere rispettati:
• in relazione all'art. 12, la messa in opera della nuova condotta, in
corrispondenza del corso dei torrenti Enza e Parma e dei fiumi Taro e
Po, dovra' essere effettuata per mezzo di microtunnel; dovra' essere
garantita l'inertizzazione della tubazione esistente in corrispondenza
dell'alveo dei corsi d'acqua e dovra' essere assicurato il completo
interramento della condotta negli ambiti rurali circostanti; dovra',
inoltre, essere garantita la completa ricostituzione della superficie
topografica, la riattivazione delle linee di drenaggio preesistenti
ed, in presenza di elementi distintivi e caratterizzanti il paesaggio
rurale (filari alberati, manufatti viari e siepi), la realizzazione di
un'attenta ricostituzione delle strade interpoderali e del loro sedime
e di opportuni interventi di ripristino vegetazionale;
• in relazione all'art. 12bis, l'attraversamento dei corsi d'acqua
canale Naviglio, al km 106,175, nel territorio comunale di Sorbolo, e
canale Rigosa Nuova, al km 127,820 in comune di Roccabianca, dovra'
avvenire in sotterraneo, mentre l'attraversamento del corso d'acqua
cavo Rigosa Vecchia, al km 131,030, in comune di Roccabianca, dovra'
essere realizzato con scavo a cielo aperto e contestuale ripristino
delle scarpate spondali con palizzate in legname ed inerbimento
dell'intero ambito golenale; in corrispondenza delle sezioni di
attraversamento dei corsi d'acqua canale Naviglio (al km 92,160, nel
territorio di Sorbolo), fosso Calzolari (al km 97,755, in comune di
Torrile), canale Galasso (al km 102,070, in comune di Torrile), canale
Lorno (al km 102,580, nel territorio di Torrile), canale Rigosa Nuova
(al km 112,625, in comune di Roccabianca), e canale Rigosa Vecchia (al
km 115,815, nel territorio di Roccabianca), dovra' essere previsto per
l'esistente metanodotto "Minerbio-Cremona DN 550" in dismissione:
- lo smantellamento e la rimozione dell'esistente attraversamento
aereo in corrispondenza del canale Naviglio;
- la rimozione della tubazione con scavo a cielo aperto, in
corrispondenza del canale Rigosa Vecchia, del canale Galasso e del
canale Lorno;
- l'abbandono nel sottosuolo del segmento di tubazione, previa
inertizzazione, in corrispondenza del canale Rigosa Nuova, evitando
qualsiasi attivita' di scavo a cielo aperto;
- lo sfilaggio della tubazione e l'inertizzazione del tubo di
protezione in corrispondenza del fosso Calzolari;
dovranno, inoltre, essere realizzati interventi di ripristino delle
scarpate spondali (tramite opere in legname ed inerbimenti degli
interi ambiti golenali) di tutti i corsi d'acqua in cui si prevede la
rimozione della condotta;
• in relazione all'art. 13bis, preso atto che le opere in progetto
risultano non altrimenti localizzabili, la messa in opera della
condotta, nell'attraversamento dei torrenti Enza e Parma e del fiume
Taro, dovra' avvenire in sotterraneo, per mezzo di microtunnel di
lunghezza superiore alla larghezza della zona tutelata, evitando
qualsivoglia attivita' di scavo della trincea a cielo aperto
nell'ambito tutelato;
• in relazione all'art. 15, dovra' essere garantita la ricostituzione
dell'originaria superficie topografica di tutte le aree interessate
dalle attivita' di cantiere, in modo da salvaguardare le
caratteristiche altimetriche dei dossi;
• in relazione all'art. 18, dovra' essere garantito il completo ed
attento ripristino della superficie topografica preesistente e
dell'esistente rete di strade interpoderali e di canali di irrigazione
e/o drenaggio e sia garantita l'adozione di ogni misura operativa per
evitare l'interferenza con gli individui arborei che compongono i
filari eventualmente intercettati dall'asse della condotta; dovra'
essere, inoltre, completamente ripristinata la rete viaria minore
intersecata, evitando qualsivoglia interferenza con eventuali progetti
di adeguamento delle stesse arterie;
• in relazione all'art. 20, dovra' essere garantita, in prossimita'
del fiume Taro, la messa in opera per mezzo di un microtunnel,
evitando qualsiasi interferenza in superficie; si prescrive, inoltre,
la rimozione della condotta in dismissione nell'ambito agricolo che si
estende a nord-ovest di "Corte Vescovado", in comune di Torrile, ed in
corrispondenza del secondo tratto di interferenza, nel territorio
comunale di Zibello;
• in relazione all'art. 16, la messa in opera delle nuove condotte, in
corrispondenza degli attraversamenti delle strade interessate da
elementi di centuriazione (SP n. 60 al km 104,560  in Comune di
Sorbolo; SP n. 10 al km 129,750 nel territorio comunale di
Roccabianca; strada vicinale in localita' "la Buca" al km 0,340, nel
territorio comunale di Torrile; Strada Comunale del Cocchino, al km
1,570  nel territorio comunale di Zibello; capezzagna al km 109,950,
in comune di Sissa e SP n. 10, al km 114,560  in comune di
Roccabianca) dovra' avvenire per mezzo di trivella spingitubo,
evitando lo scavo a cielo aperto, e la rimozione delle tubazioni
esistenti dovra' essere effettuata sfilando la tubazione ed
inertizzando il tubo di protezione, evitando, anche in questo caso,
l'apertura della trincea in corrispondenza del sedime carrabile e del
suo immediato intorno; si prescrive, inoltre, l'attenta ricostituzione
di tutte le strade poderali ed interpoderali e della rete di canali
minori interessati dai lavori di posa della nuova condotta e di
rimozione delle tubazioni esistenti in dismissione;
• in relazione all'art. 42, nell'esecuzione dei lavori si dovra'
prevedere l'accantonamento e la protezione dello strato umico in fase
di apertura dell'area di passaggio e la successiva ridistribuzione, a
fine lavori, lungo le aree utilizzate, e dovranno essere previsti
interventi di ricostituzione della originaria superficie topografica,
di riconfigurazione della rete irrigua e di ripristino degli elementi
caratterizzanti il paesaggio agricolo (siepi, filari alberature);
 5) considerato che secondo le verifiche effettuate il progetto in
esame presenta un punto di interferenza con il progetto
dell'Autostrada regionale Cispadana, approvato in via preliminare
dalla Regione e soggetto a procedura di project financing, e'
opportuno che, in sede di progetto esecutivo, Snam Rete Gas SpA si
rapporti con il competente Servizio della Regione Emilia-Romagna al
fine di analizzare l'interferenza ed eventualmente pervenire a
soluzioni risolutive della stessa;
 6) considerato che le opere in progetto attraversano zone
classificate sismiche (OPCM n. 3274/03), in sede di progetto
esecutivo, dovranno essere effettuati gli adempimenti richiesti dalla
vigente normativa di settore;
 7) con riferimento al territorio del comune di Minerbio, interessato
dal rifacimento di un metanodotto locale DN 100(4") denominato
"Allacciamento al Comune di Minerbio":
- nel tratto di metanodotto che attraversa un areale di espansione di
tipo residenziale previsto dal PSC approvato (ANS_C - Ambiti
potenziali per nuovi insediamenti urbani) e passa nei pressi di un
istituto scolastico, le tubazioni impiegate dovranno essere protette
da rivestimenti e quant'altro ritenuto necessario, al fine di
garantire la massima sicurezza e creare la minima fascia di rispetto;
- la condotta in progetto dovra' essere posata ad almeno m 2,50 di
profondita', mantenendo, per quanto possibile inalterata l'ampiezza
della fascia di lavoro prevista nel SIA;
 8) con riferimento al territorio del comune di Colorno, la societa'
proponente, in sede di progetto esecutivo, dovra' verificare la
possibilita' di adeguare il previsto impianto PIL n. 22 (ubicandolo il
piu' vicino possibile alle cabine esistenti), al fine di alimentare la
cabina del comune di Colorno e la ditta di produzione laterizi Gruppo
Sereni Srl, e consentire la dismissione dell'attuale linea (lunga
circa km 5) Snam in esercizio, facente parte della rete locale di
metanodotti;
 9) con riferimento alle strade esistenti e di progetto previste dai
PSC dei Comuni di Sorbolo e Mezzani, dovranno essere adottate idonee
misure di protezione in corrispondenza delle intersezioni col
metanodotto in esame, sollevando le Amministrazioni comunali di
Sorbolo e Mezzani da qualsiasi onere presente e futuro derivante
dall'interferenza con l'opera di Snam in progetto;
10) nel territorio del comune di Carpi il tracciato del metanodotto
Minerbio - Cremona da smantellare, interferisce con i seguenti
elementi vegetazionali di pregio compresi nel censimento comunale del
verde tutelato:
- al km. 53,38, in corrispondenza di una curva ad angolo retto della
via Paganelle Guerri, e' presente un pioppo (scheda 490 del
censimento);
- tra il km. 53,2 e il km. 53,4, in via Paganelle Guerri e' presente
una siepe composta di biancospino, sanguinello, olivello spinoso,
salice, prugnolo, pioppo, frassino (scheda 645);
- al km. 55,34, in via Bertacchini di Mezzo, lato ovest A22, e'
presente un salice (scheda 545);
qualora la rimozione della condotta esistente potesse produrre danni
agli esemplari arborei e/o arbustivi sopra citati, la stessa non
potra' essere smantellata, ma lasciata in loco ed inertizzata;
11) con riferimento ancora al territorio del comune di Carpi, sia la
condotta Collegamento C.na Barbieri-Derivazione per Soliera DN250
(10") da realizzare, che la condotta esistente Minerbio-Cremona da
smantellare, attraversano corsi d'acqua (cavo Lama, cavo Fossa Nuova
la prima; cavo Lama, cavo Fossa Nuova e cavo Paussolo la seconda); in
particolare cavo Lama e cavo Fossa Nuova sono iscritti nell'elenco
delle acque pubbliche approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775, quindi
le loro sponde sono tutelate per m 150 per lato ai sensi dell'art. 142
del DLgs 42/04,  comma 1, lettera c):
- al fine di minimizzare l'impatto paesaggistico, in sede di progetto
esecutivo, dovra' essere verificata l'opportunita' di adottare
modalita' operative che non richiedano interventi di ripristino
(trivellazione), oppure modalita' di ripristino che non producano
alterazione dello stato dei luoghi (in entrambi i casi indicati non e'
necessario il rilascio di autorizzazione paesaggistica qualora i corsi
d'acqua fossero oggetto di tutela);
12) con riferimento al tracciato ricadente nel territorio del comune
di Correggio (RE), in sede di progetto esecutivo, dovra' essere
verificata la fattibilita' di alternative di tracciato nel tratto
compreso tra il Km 71 ed il Km 72, al fine di evitare interferenze con
un'area edificabile, classificata dal Piano regolatore vigente come
zona "C1 - Corti residenziali a impianto morfo-tipologico
sperimentale";
38) con riferimento al territorio del comune di Bastiglia:
a) in sede di progetto esecutivo dovranno essere garantiti:
- la salvaguardia della rete di scolo delle acque meteoriche ed in
particolare dei canali interessati dagli attraversamenti con TOC
(trivellazione orizzontale controllata);
- l'accesso alternativo alle abitazioni ed ai fondi agricoli che
dovessero risultare interclusi a causa dei lavori;
b) la vegetazione arborea e/o arbustiva eventualmente danneggiata o
eliminata durante la fase di cantiere, dovra' essere ripristinata per
struttura, tipologia ed eta' uguale a quella preesistente e dovranno
essere previsti interventi di manutenzione per almeno 2 anni
successivi dalla data di ripiantumazione; in particolare per l'area di
riequilibrio ecologico prevista nel PRG vigente, il ripristino delle
formazioni vegetali dovra' essere oggetto di specifico progetto, da
concordarsi con il competente ufficio della Provincia di Modena e col
Comune di Bastiglia, che adotteranno le opportune forme di
coordinamento;
c) considerata l'inadeguatezza delle infrastrutture, qualora dovesse
essere realizzata l'area di deposito materiali sulla Via Chiaviche, la
 strada stessa nonche' il ponte di attraversamento del cavo Argine in
confine con il Comune di Bomporto, dovranno essere oggetto, prima
dell'attivazione dei cantieri, di un progetto plani-altimetrico che
preveda le seguenti opere:
- adeguamento e consolidamento del ponte su cavo Argine, posto in Via
Chiaviche; lavori consistenti in opportune palificazioni in cls
armato, travi in ferro Hea 32, soletta in calcestruzzo armato di
spessore cm 40 e successiva nuova pavimentazione in conglomerato
bituminoso; con tali lavori il ponte avra' la caratteristica di I
categoria, non piu' vincolato a carichi inferiori a 3,5 tonnellate;
inoltre:
- l'area oggetto di deposito dovra' essere adeguatamente delimitata
con una recinzione in pali e rete plastificata per una altezza
complessiva di ml. 1,20;
- i tubi dovranno essere semplicemente appoggiati a terra sopra a
travature trasversali in travetti di legno ognuno di lunghezza m 2, e
dimensioni 10 cm. x 10 cm., tali da non fare appoggiare a terra le
tubazioni, accatastate ognuna per un massimo di n. 2 tubi accostati;
- l'area tutta interessata dal deposito dovra' essere tenuta
costantemente pulita e sgombra da erbacee mediante regolari sfalci e
pulizie periodiche e per tutto il periodo del deposito non si dovranno
determinare inquinamenti data l'assenza di qualsiasi tipo di scarico
sul terreno, ne' produzione di polveri, ne' rumori a determinare
inquinamento acustico;
- ai sensi dell'art. 87, comma 5 del Regolamento edilizio, le aree
dovranno essere ripristinate nelle condizioni precedenti, ovvero
adeguatamente risistemate, a conclusione dei lavori;
- l'accesso al deposito temporaneo, dovra' avvenire esclusivamente
dalla Strada Provinciale Panaria Bassa, percorrendo la Via Chiaviche;
d) prima dell'inizio lavori, dovranno essere concordate col Comune
eventuali forme cauzionali a garanzia della corretta conduzione dei
lavori;
13) con riferimento al territorio del comune di Nonantola:
- dovra' essere realizzata la modifica dell'allacciamento al Comune di
Nonantola II presa DN 100 mm, prevedendo: lo spostamento dell'impianto
di derivazione sulla linea DN 1200 dal Km. 46,5 al Km. 47,5/48 circa
"Localita' Ca' dei Frati/Cascina Biondi" ed il tracciato del
metanodotto di allacciamento modificato, aggirando ad ovest l'abitato
di Campazzo e ricollegandosi al metanodotto DN 100 in esercizio nello
stesso punto previsto nel progetto originario;
- nell'attraversamento del pregevole filare di querce e noci poste ad
Ovest del territorio comunale a ridosso del canal Torbido, dovra'
essere utilizzata la tecnica dello "spingitubo" per tutta la fascia
interessata dai filari alberati presenti;
- al fine di tutelare la quercia monumentale individuata dal
regolamento comunale del verde, presente nella porzione immobiliare
catastalmente distinta al foglio n. 14, mappale n. 80, il tracciato,
tra il vertice n. 44 ed il vertice n. 45, dovra' essere traslato verso
est di ml. 5.00 (in corrispondenza dell'attraversamento della strada
comunale Via Pioppi);
14) considerato che l'opera in progetto attraversa colture attrezzate
con impianti di irrigazione e drenaggio particolarmente sofisticati,
dovra' essere garantita la massima accuratezza nelle azioni di
ripristino da adottare, al fine di limitare l'impatto negativo
sull'operativita' delle aziende agricole coinvolte;
15) con riferimento agli attraversamenti dei corsi d'acqua:
- in sede di progettazione esecutiva, dovranno essere approfonditi i
rischi di incidenti, definiti gli eventuali accorgimenti per limitarli
e verificata l'opportunita' di immettere tutti i dispositivi di
sicurezza in entrata ed in uscita della condotta, nel percorso in
subalveo;
- in sede di progetto esecutivo, dovra' essere verificato che le
modalita' operative adottate non comportino la creazione di vie
preferenziali per l'acqua (formazioni di possibili fontanazzi,
sifonamenti, ecc.);
- le dimensioni e le quote delle opere saranno definite per ogni
singolo attraversamento in sede di rilascio da parte dei Servizi
Tecnici di Bacino competenti per territorio, di specifica
"concessione" ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7, sulla base del
progetto esecutivo e dei sondaggi che Snam Rete Gas SpA e' tenuta a
presentare;
- le condizioni per la realizzazione di piste, piazzali, depositi di
cantiere e quant'altro necessitasse, in ambito demaniale, per
l'esecuzione dei lavori saranno definite di volta in volta in sede di
rilascio da parte dei competenti Servizi Tecnici di Bacino di
specifica di "concessione" ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7;
resta fermo che dovra' essere sempre garantito il transito dei mezzi
di pronto intervento o di polizia idraulica;
- le opere accessorie che si renderanno necessarie e che saranno fuori
terra (pozzetti, segnalatori, cabine di rilancio ecc.), dovranno
essere viste caso per caso e concessionate ai sensi della L.R. 14
aprile 2004, n. 7, se insisteranno su terreni demaniali o con semplice
autorizzazione se insisteranno nella fascia di rispetto del demanio
idraulico;
- i prelievi di acqua dall'asta principale previsti in progetto, sia
durante i lavori sia per i necessari collaudi della condotta, dovranno
essere regolarizzati con specifica richiesta di attingimento ai
competenti Servizi Tecnici di Bacino;
- gli scavi in prossimita' dei corpi arginali, necessari per la
realizzazione delle opere propedeutiche agli attraversamenti in sub
alveo, dovranno essere eseguiti ad una distanza dall'unghia esterna
del piede arginale non inferiore a ml. 30,00;
16) per quanto riguarda gli attraversamenti fluviali dei tratti
arginati, si evidenzia che il parere espresso dai competenti Servizi
Tecnici di Bacino nell'ambito della presente procedura, e' da
ritenersi favorevole alla sola ed esclusiva localizzazione di massima:
l'approvazione tecnica del progetto definitivo/esecutivo dei singoli
attraversamenti dovra' essere acquisita in sede di istruttoria delle
singole concessioni demaniali, che dovranno essere rilasciate prima
dell'esecuzione dei lavori;
17) con riferimento alle interferenze fra il metanodotto e la rete dei
canali di bonifica:
- le modalita' di attraversamento dovranno essere appositamente
disciplinate da specifica concessione amministrativa che verra'
rilasciata dai Consorzi competenti, ai sensi del Regolamento sulle
bonificazioni approvato con RD 8 maggio 1904, n. 368;
- tale concessione prevedera' in ogni caso la facolta' del Consorzio,
o di chi per esso, di procedere alla copertura (tombinatura) dei
canali nei tratti interessati dalle interferenze; in tal caso, Snam
Rete Gas SpA, in qualita' di ditta concessionaria, dovra' provvedere,
a propria cura e spese, all'adeguamento del tratto di metanodotto
interferente con il manufatto di copertura;
- il ripristino degli scavi in corrispondenza delle interferenze con i
cavi/canali completamente in trincea dovra' avvenire mediante posa di
massi ciclopici costipati con malta cementizia; in caso di opere
arginate dovra' invece essere rivestita l'intera sezione del corso
d'acqua con getto in cls. armato con rete elettrosaldata per una
lunghezza di almeno ml 5.00;
18) in merito all'interferenza di progetto con il canale Emiliano
Romagnolo (puntualmente localizzata in comune di San Giorgio di Piano
a valle dell'impianto di sollevamento "Pieve di Cento"), risolta
attraverso microtunnel al di sotto del canale, si evidenzia che:
- in sede di progetto esecutivo dovra' essere verificata, tramite
rilievi da effettuare sul posto, l'effettiva interferenza tra
tubazione e palancolato ivi esistente;
- il progetto esecutivo dovra' prevedere piani di posa del metanodotto
compatibili con la possibilita' di intervenire anche in futuro con
l'infissione di nuovi diaframmi al di sopra del tubo;
- a garanzia della tenuta idraulica, Snam Rete Gas SpA dovra'
provvedere al rifacimento delle eventuali lastre in calcestruzzo
deteriorate di fondo canale in corrispondenza dell'attraversamento;
19) per quanto riguarda le infrastrutture stradali utilizzate per il
transito dei mezzi da e per le aree di cantiere, e' necessario:
a) che preventivamente all'attivazione dei cantieri venga valutato,
con i competenti uffici dei Comuni e/o delle Province interessati, lo
stato di consistenza/conservazione degli assi viari da utilizzare;
b) che le opere di adeguamento delle infrastrutture stradali
necessarie al passaggio dei mezzi siano concordate con i competenti
uffici dei Comuni e/o delle Province interessati, che dovranno
esprimere specifico nulla osta/autorizzazione alla loro esecuzione;
c) che gli eventuali danni causati alle infrastrutture stradali dai
mezzi in transito da e per i cantieri, siano immediatamente segnalati
ai Comuni e/o alle Province interessati a cura del proponente, con
ripristino, a propria cura e spese, delle condizioni preesistenti,
secondo le indicazioni tecniche e i tempi forniti dagli uffici
competenti;
d) che a garanzia di quanto sopra prescritto, la societa' proponente
presti apposita fidejussione nella misura indicata dagli uffici
comunali e/o provinciali competenti successivamente alla valutazione
di cui al punto a) e prima dell'attivazione dei cantieri;
e) che le fasi lavorative che comportano limitazioni o modifiche alla
circolazione nella viabilita', siano concordate con congruo anticipo
con i competenti uffici comunali e/o provinciali, al fine di ottenere
le necessarie ordinanze di modifica temporanea della disciplina
circolatoria delle strade interessate, in un quadro di accettabilita'
complessiva del livello di servizio della rete circostante;
f) che gli accessi alle piazzole di stoccaggio siano costruiti con
materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da
evitare apporto di materiali di qualsiasi natura sulla sede stradale;
gli accessi, inoltre, dovranno essere localizzati dove l'orografia dei
luoghi e l'andamento della strada consentono la piu' ampia visibilita'
della zona di svincolo, possibilmente nei tratti di strada in
rettilineo, e dovranno essere realizzati in modo da consentire una
agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede
stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla
carreggiata;
20) per i previsti attraversamenti delle strade provinciali e
comunali, in sede di progettazione esecutiva, dovranno essere presi
gli opportuni contatti con i Servizi competenti delle diverse
Amministrazioni interessate, al fine del rilascio delle autorizzazioni
di legge;
21) con riferimento al territorio della provincia di Reggio Emilia:
- gli attraversamenti delle strade di competenza provinciale dovranno
essere effettuati tassativamente con spingitubo ed a una profondita'
minima di m 1,00 dalla carreggiata stradale;
- l'attraversamento ubicato in provincia di Reggio Emilia in
corrispondenza dell'Asse di collegamento Bagnolo-Novellara in variante
alla S.P. n. 3, dovra' essere realizzato a non meno di m 2.00 del
piano della carreggiata stradale e adeguatamente protetto nei
confronti dei carichi stradali;
- eventuali adeguamenti conseguenti a modifiche delle strade
provinciali ai sensi del comma 2 dell'art. 28 del DLgs 285/92 (Nuovo
codice della strada) e dell'art. 69 del DPR n. 495 del 16 dicembre
1992 (Regolamento di attuazione), saranno sempre a carico di Snam Rete
Gas che dovra' porvi atto in tempi congrui con quelli previsti dalla
programmazione della Provincia di Reggio Emilia;
22) i manufatti non interrati (tubazioni di scarico in atmosfera e
relative opere di sostegno, eventuali apparecchiature elettriche,
fabbricati vari, ecc.) dovranno essere posizionati a congrua distanza
dalle intersezioni stradali e dalla sede stradale (normalmente fuori
dalle fasce di rispetto o per manufatti di modesta entita' a non meno
di m 5 dalla sede stradale) e non limitare la visibilita' per la
circolazione; in casi particolari, al fine di garantire adeguate
condizioni di sicurezza, detti manufatti andranno "protetti" con
idonee barriere di protezione;
23) prima dell'inizio dei lavori, dovra' essere presentato e
sottoposto all'approvazione dei singoli Comuni interessati, il
progetto esecutivo relativo alle opere di mitigazione e compensazione
ambientale ed ai ripristini vegetazionali degli elementi del paesaggio
attraversati (incolti, aree agricole, vegetazione ripariale, siepi
arboree e arbustive, boschetti, zone umide, ecc.); tale progetto
dovra' contemplare anche le cure colturali per i primi tre anni, dal
momento dell'impianto;
24) per ogni area interessata da interventi finanziati dalla Comunita'
Europea nell'ambito delle misure e azioni previste dal Piano regionale
di sviluppo rurale, Snam Rete Gas SpA:
- dovra' rapportarsi con i Servizi provinciali competenti alla
gestione dei finanziamenti comunitari, al fine di verificare eventuali
adempimenti;
- dovra' risarcire i beneficiari dei contributi comunitari del mancato
o ridotto introito conseguente la realizzazione del metanodotto;
25) la societa' proponente dovra' garantire il rispetto dei limiti di
legge per NO2 e PM10 nelle zone adibite a residenza o in presenza di
recettori sensibili; a tal fine si prescrive di bagnare giornalmente
la fascia di lavoro in prossimita' dei recettori, considerando un
raggio di m 200 da questi;
26) al fine della verifica puntuale dell'impatto acustico generato dai
cantieri e della conseguente necessita' di ottenere l'autorizzazione
in deroga ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 e della delibera di
Giunta regionale n. 45 del 21 gennaio 2002 e degli specifici
regolamenti comunali, e' necessario che Snam Rete Gas, prima
dell'inizio lavori, presenti ai singoli Comuni interessati per il
successivo inoltro alle ARPA territorialmente competenti, un documento
di previsione di impatto acustico redatto conformemente ai criteri
stabiliti con delibera di Giunta regionale n. 673 dell'1 aprile 2004;
in tale documentazione tecnica dovra' essere valutato l'impatto
acustico previsto presso i ricettori sensibili, anche al fine di
valutare la messa in opera di mitigazioni acustiche gestionali e
passive (per es. barriere mobili);
27) con riferimento all'inquinamento atmosferico ed acustico atteso,
la societa' proponente dovra' verificare presso ciascuna delle ARPA
provinciali territorialmente competenti la necessita' di allestire
piani di monitoraggio (eventualmente da effettuarsi secondo modalita'
concordate) in funzione delle specifiche criticita' locali;
28) in generale per le aree di cantiere, dovranno essere attuate tutte
le misure precauzionali volte a limitare gli impatti attesi, in
particolare:
- posizionamento delle infrastrutture cantieristiche in aree di minore
accessibilita' visiva;
- movimentazione dei mezzi di trasporto delle terre con utilizzo di
accorgimenti idonei ad evitare la dispersione di pulviscolo (bagnatura
dei cumuli), telonatura e lavaggio dei mezzi di trasporto;
- canalizzazione e raccolta delle acque degli eventuali servizi
igienici;
- accorgimenti e dispositivi antinquinamento per i mezzi di cantiere
(sistemi insonorizzati, serbatoi a tenuta, etc.); regolamenti di
sicurezza volti a prevenire i rischi di incidente;
- utilizzo per quanto possibile, per il ripristino del cantiere, del
terreno proveniente dallo scotico;
- adozione di tutte le precauzioni e accorgimenti possibili
finalizzati ad evitare sversamenti o gocciolamenti; in assenza di
superfici pavimentate, i materiali vanno depositati su teloni
impermeabili, in modo da scongiurare percolamenti nel suolo;
- dotare i cantieri di dispositivi assorbenti (in caso di intervento
sul suolo);
- in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua, il
cantiere dovra' essere dotato di barriere galleggianti di contenimento
atte ad intercettare eventuali dispersioni di oli provenienti dai
mezzi utilizzati;
- impiego, per quanto possibile, di mezzi e macchinari di nuova
generazione, in ogni caso a norma; rispetto degli orari di cantiere
mantenendo le ore di pausa e serali soprattutto nelle adiacenze delle
aree abitate o in prossimita' delle aree naturalistiche protette;
29) con particolare riferimento alla fase di cantiere e specie nei
settori con valori di soggiacenza della falda inferiori a m 3,
dovranno essere adottate tutte le soluzioni e accorgimenti necessari
per minimizzare le potenziali interferenze derivanti dalle azioni di
progetto e dalle operazioni di scavo sulla prima falda intercettata e
sull'andamento dei flussi idrici sotterranei;
30) per consentire una verifica di quanto asserito circa la fase di
collaudo della condotta, Snam Rete Gas SpA, al momento del primo
collaudo, dovra' effettuare le analisi chimiche delle acque utilizzate
in entrata e in uscita con determinazione almeno degli oli minerali,
pH, COD, materiali in sospensione e sedimentabili, tensioattivi; il
risultato delle analisi dovra' essere sottoposto all'ARPA
territorialmente competente;
31) considerato che lo scarico delle acque di collaudo delle condotte
si configura come scarico di acque reflue, ai sensi del DLgs 3/4/2006,
n. 152, dovranno essere richieste le relative autorizzazioni alle
Amministrazioni provinciali territorialmente competenti;
32) considerato che la condotta in progetto, nei tratti in
attraversamento dei diversi corsi d'acqua, puo' interferire con i
punti di campionamento delle acque superficiali della rete di
monitoraggio regionale, per evitare che le valutazioni sulla qualita'
delle acque possano essere inficiate dalle operazioni di cantiere, la
ditta esecutrice dovra' informare l'ARPA territorialmente competente
delle date di inizio e fine dei lavori degli attraversamenti
sopraccitati, onde eventualmente interrompere per quel periodo i
campionamenti mensili previsti per la rete di monitoraggio;
33) considerate le modalita' di realizzazione dei "microtunnel" in
progetto e la presenza in superficie di manufatti, prima
dell'attivazione dei relativi cantieri, la societa' proponente dovra'
presentare ad ARPA territorialmente competente uno studio sulle
vibrazioni indotte e relative mitigazioni o cautele da adottarsi;
34) in riferimento all'impiego di apparecchiature radiografiche per il
collaudo delle saldature dovra' essere rispettato quanto previsto dal
DLgs 17/3/1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, in
particolare:
- visto Allegato IX del decreto legislativo citato in riferimento alle
sorgenti mobili utilizzate sul territorio ed in particolare quanto
disposto al punto 7.2), comma b, prima dell'inizio di ogni attivita'
delle apparecchiature indicate, dovra' essere data preventiva
comunicazione  (almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'impiego in un
determinato ambito), agli organi di vigilanza territorialmente
competenti; detta comunicazione dovra' contenere informazioni in
merito al giorno, ora e luogo in cui inizieranno i lavori, la loro
presunta durata, con allegata copia della relazione dell'esperto
qualificato redatta ai sensi degli artt. 61 e 80 dello stesso decreto
legislativo, con particolare riferimento alle norme tecniche,
specifiche per il tipo di intervento, nonche' alle procedure di
emergenza;
- dovra' essere effettuata la comunicazione di cui all'art. 22 del
DLgs 17/3/1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni alle
Autorita' competenti;
- la relazione preliminare dovra' essere integrata dall'esperto
qualificato con l'indicazione dei criteri di valutazione della zona
controllata e maggiore dettaglio tecnico della caratterizzazione della
stessa;
- dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme
interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni;
una copia di tali norme dovra' essere consultabile nei luoghi
frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone controllate;
- dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme di
utilizzo e, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla
radioprotezione, dovranno essere edotti i lavoratori in relazione alle
mansioni cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti,
delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla
mancata osservanza delle modalita' di esecuzione del lavoro e delle
norme interne di radioprotezione;
- dovranno essere apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona e
la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e dovra' essere
indicata mediante appositi contrassegni la sorgente di radiazioni
ionizzanti;
35) Snam Rete Gas SpA, in sede esecutiva, dovra' presentare ai Comuni
interessati e ad ARPA territorialmente competente per l'espressione
del proprio parere, un progetto specifico e definitivo per le terre da
scavo; si ricorda che per il materiale scavato in eccedenza e che si
prevede di riutilizzare in altro sito diverso da quello in progetto,
dovra' essere dimostrata la compatibilita' di tale materiale con il
sito di destinazione; il riutilizzo del materiale scavato dovra' in
ogni caso avvenire entro un anno dall'avvenuto deposito (ovvero, se
utilizzati in loco, entro la durata del progetto o comunque entro tre
anni), salvo proroga su istanza motivata dall'interessato; le terre da
scavo non riutilizzate sono sottoposte alle disposizioni in materia di
rifiuti, di cui alla parte quarta del DLgs 152/06 e successive
modifiche ed integrazioni;
36) per consentire il controllo circa il rispetto delle prescrizioni
impartite, la data di inizio lavori, il cronoprogramma delle singole
fasi di ciascun cantiere, ed il nominativo del referente della
direzione lavori, dovranno essere tempestivamente comunicati (almeno
30 giorni prima) alle Province, ai Comuni interessati ed alle ARPA
competenti territorialmente;
b) di dare atto che resta fermo che la realizzazione del progetto e'
subordinata al rilascio da parte delle Autorita' competenti di tutte
le autorizzazioni, le intese ed i pareri necessari in base alle
vigenti disposizioni di legge;
b) di dare atto che i Comuni interessati, nell'esprimere il parere
circa la compatibilita' ambientale del progetto hanno sottolineato che
intendono avvalersi del diritto, previsto dall'art. 1, comma 5 della
Legge 23 agosto 2004, n. 239, di "stipulare accordi con i soggetti
proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio
ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica
nazionale";
c) di trasmettere, ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n.
349, il presente parere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare;
d) di trasmettere per opportuna conoscenza, copia della presente
deliberazione alla proponente Snam Rete Gas SpA; alla Regione
Lombardia; al Servizio Parchi e Risorse forestali della Regione
Emilia-Romagna; alla "Direzione generale Programmazione territoriale e
negoziata, Intese. Relazioni europee e internazionali" della Regione
Emilia-Romagna; alle Province di Ferrara, Bologna, Modena, Reggio
Emilia e Parma; ai Comuni di Poggio Renatico, Minerbio, Malalbergo,
Bentivoglio, Galliera, San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano,
Castello d'Argile, Argelato, Sala Bolognese, S. Giovanni in Persiceto,
Sant'Agata Bolognese, Crevalcore, Carpi, Nonantola, Bomporto, Modena,
Bastiglia, Soliera, Campogalliano, S. Martino in Rio, Correggio,
Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Gualtieri, Castelnuovo di
Sotto, Poviglio, Brescello, Torrile, Polesine Parmense, Trecasali,
Sorbolo, Mezzani, Colorno, Sissa, Roccabianca, Zibello; all'Autorita'
di Bacino del Reno; all'Autorita' di Bacino del fiume Po; al Servizio
Tecnico Bacino Reno; al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po, sedi
di Modena, Reggio Emilia e Parma; ad AIPO Ufficio operativo di Modena;
ad ARPA - Sez. prov.le di Ferrara; ad ARPA - Sez. prov.le di Bologna;
ad ARPA - Sez. prov.le di Modena; ad ARPA - Sez. prov.le di Reggio
Emilia; ad ARPA Sez. prov.le di Parma; al Consorzio di Bonifica Valli
di Vecchio Reno; al Consorzio di Bonifica C.E.R.; al Consorzio di
Bonifica Burana; al Consorzio di Bonifica Parmigiana Moglia-Secchia;
al Consorzio di Bonifica Parmense.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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