REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2008, n. 1677

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area litoranea compresa fra la foce dei Fiumi Uniti e il molo foraneo Sud, comune di Ravenna, ai sensi degli artt. 136 e seguenti del DLgs n. 42/04, Codice dei beni culturali e del paesaggio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs n. 490 del 29 ottobre 1999, ora abrogato e sostituito dal
DLgs n. 42 del 22 gennaio 2004, e successive modifiche e integrazioni,
recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137", e in particolare
gli articoli 136 e seguenti;
- il Regolamento, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, per
l'applicazione della Legge 1497/39;
- la L.R. 1 agosto 1978, n. 26, e successive modificazioni ed
integrazioni;
premesso che l'area in questione era gia' stata interessata da una
proposta di vincolo paesaggistico pubblicato all'Albo pretorio del
Comune di Ravenna in data 3 giugno 1976, successivamente decaduta in
conseguenza dell'art. 10, comma 5, della L.R. n. 6 del 30 gennaio
1995, che disponeva la conclusione di diritto dei procedimenti di
apposizione del vincolo paesaggistico non perfezionati alla data di
entrata in vigore della legge stessa, a decorrere dal novantesimo
giorno;
premesso, inoltre, che:
- con nota del 24 dicembre 2002, prot. n. 3403, la Soprintendenza per
i beni architettonici e per il paesaggio di Ravenna, ai sensi
dell'art. 144, comma 1, del DLgs 490/99, ha proposto nuovamente al
Ministero per i Beni e le Attivita' culturali di apporre il vincolo
paesaggistico all'area litoranea fra la foce dei Fiumi Uniti e il molo
foraneo sud, insistente nel territorio del comune di Ravenna;
- la relativa proposta di vincolo paesaggistico e' stata pubblicata
all'Albo pretorio del Comune di Ravenna  in data 30 dicembre 2002, e
da tale data e' iniziata a decorrere per l'area in questione la misura
di salvaguardia, consistente nell'obbligo di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 151, del DLgs
490/99, (ora agli artt. 146 e 159 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio);
- contro il provvedimento di apposizione del vincolo paesaggistico
proposto dalla Soprintendenza di Ravenna, e' stato proposto gravame,
in sede di giurisdizione amministrativa, dall'Autorita' Portuale di
Ravenna, eccependo che l'area oggetto di proposta di vincolo
paesaggistico e' sede di previsioni urbanistico-edilizie essenziali
per l'attuazione del Piano regolatore portuale, finalizzato allo
sviluppo del porto, al corretto utilizzo e alla valorizzazione del
demanio portuale, alla qualificazione economica, turistica e urbana
dei centri di Marina di Ravenna e Porto Corsini;
- in data 17 febbraio 2003, il Sindaco del Comune di Ravenna, al fine
di superare il contenzioso in essere tra la Soprintendenza e
l'Autorita' portuale, ha richiesto la convocazione della Commissione
provinciale per le bellezze naturali della Provincia di Ravenna, cosi'
da sottoporre all'esame della stessa una proposta di complessivo
aggiornamento dell'elenco delle bellezze naturali di cui all'art. 140
del previgente DLgs 490/99;
- durante le sedute della Commissione provinciale, tenutesi in data 18
marzo 2003, 1 aprile 2003, 15 aprile 2003 e 29 maggio 2003, alle quali
hanno partecipato anche l'Autorita' portuale di Ravenna, la Regione
Emilia-Romagna e il Consorzio del Parco del Delta del Po, sono state
approfondite tutte le problematiche inerenti l'area in questione, in
particolare in merito a sistemi vincolistici sovraordinati gia'
esistenti e alle necessita' di un'azione concreta e mirata di
intervento idraulico ed ambientale;
- sulla base di tali approfondimenti, nella seduta del 24 luglio 2003
della Commissione provinciale, gli Enti interessati hanno definito una
proposta unitaria di dichiarazione di notevole interesse pubblico
relativo a tutto il territorio costiero fra la foce dei Fiumi Uniti e
canale Candiano, compresa la parte della Piallassa del Piombone gia'
inclusa nel Parco del Delta del Po e nella proposta di SIC e ZPS;
inoltre, la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna, la Regione
Emilia-Romagna, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il
Paesaggio di Ravenna, l'Autorita' portuale di Ravenna, il Consorzio
del Parco regionale del Delta del Po, hanno concordato l'approvazione
di un Protocollo d'intesa finalizzato al risanamento della Piallassa
del Piombone e all'individuazione delle aree da proporre alla
Commissione bellezze naturali ai fini della tutela paesistica ai sensi
del previgente DLgs 490/99;
- in relazione al risanamento della Piallassa del Piombone, la Regione
Emilia-Romagna, la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna, il
Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po, hanno commissionato,
sulla base di un Accordo di programma firmato il 17 luglio 1997, un
progetto di risanamento della Piallassa, giunto alla fase della
progettazione definitiva, che prevede la separazione fisica delle due
parti della Piallassa a diversa destinazione e che sullo stesso
progetto in sede di VIA il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il
Ministero dei Beni e le Attivita' culturali, ha espresso il giudizio
con decreto del 6/11/2000 con specifiche osservazioni e prescrizioni;
- con il Protocollo d'intesa sopracitato, siglato in data 24 luglio
2003, gli Enti interessati hanno concordato che il progetto definitivo
per il complessivo risanamento dell'area della Piallassa sia
perfezionato tenendo conto delle prescrizioni dettate dal Ministero, e
che, successivamente, sia sottoposto a procedura di VIA, ai sensi
della L.R. 9/99 e successive integrazioni;
- il Protocollo, impegna gli Enti firmatari ad assumere i risultati
della procedura di VIA, ai fini delle conseguenti iniziative tendenti
al risanamento della Piallassa, in particolare per quanto riguarda
l'iter procedurale delle autorizzazioni ambientali prescritte dalla
legislazione nazionale e regionale vigente;
- con il Protocollo d'intesa, inoltre, gli Enti firmatari si sono
impegnati a definire, con un successivo Accordo di programma, le
modalita' di realizzazione del progetto per il risanamento dell'area
della Piallassa, specificando che le opere di arginatura sono
finanziate ed attuate dall'Autorita' portuale con le modalita'
precisate dalla procedura di VIA, e che nessun intervento in
attuazione degli strumenti di pianificazione che riguardi le aree
interessate dal progetto di riqualificazione ambientale della
Piallassa puo' essere attuato prima dell'approvazione in sede di
procedura di VIA e successivo finanziamento del progetto stesso, fatte
salve le opere gia' precedentemente autorizzate. E' inoltre precisato
che nessuna nuova opera di escavo del canale Piombone e del relativo
bacino di evoluzione deve essere effettuata prima dell'approvazione
citata, anche a seguito della pubblicazione della proposta di vincolo,
salvo che per eventuali interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, il ripristino e l'adeguamento dei fondali atti a
garantire la funzionalita' delle banchine in corso di realizzazione,
per i quali deve essere attivata la procedura della valutazione
d'incidenza ai sensi della Direttiva Habitat n. 92/43 CEE secondo
quanto disposto dal DPR 357/97;
- a seguito dell'approvazione del Protocollo d'intesa, la
Soprintendenza di Ravenna, in attuazione del punto 6 di tale
documento, con nota del 27 agosto 2003, prot. n. 2046, ha chiesto al
Ministero per i Beni e le Attivita' culturali, il ritiro della
precedente proposta di vincolo paesaggistico;
visti i verbali della Commissione per le bellezze naturali della
Provincia di Ravenna del 24 luglio 2003 e del 27 maggio 2004;
considerato che allo stato attuale sull'area e/o su porzioni della
stessa, gravano numerosi vincoli e in particolare:
- Sito di interesse comunitario (SIC), istituito con la deliberazione
della Giunta regionale 1242/02, quindi rettificato con la
deliberazione della Giunta regionale 1333/02, e definitivamente
ratificato con la  deliberazione della Giunta regionale 167/06;
- Zona di protezione speciale (ZPS) limitatamente alla foce dei Fiumi
Uniti, cosi' come individuato dalla deliberazione della Giunta
regionale 869/08;
- Parco del Delta del Po istituito con L.R. 27/88. In particolare
parte dell'area e' interessata dal progetto di Stazione Pineta di S.
Vitale e Piallassa della Baiona;
- art. 142, comma 1, lett. a) del DLgs 42/04 e successive
modificazioni e integrazioni per i territori costieri compresi in una
fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia;
- vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30/1/1923,  n. 3267;
- riserva naturale dello Stato (pinete costiere demaniali);
- Piano territoriale di coordinamento provinciale, in particolare con
le seguenti tutele: Zone di riqualificazione della costa e
dell'arenile (art. 13), Zone di tutela della costa e dell'arenile
(art. 15), Zone di tutela naturalistica di conservazione (art. 25a);
Bonifiche (art. 23);
preso atto di quanto dichiarato dal verbale della Commissione bellezze
naturali della Provincia di Ravenna nella seduta del 24 luglio 2003 in
merito alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico,
qui di seguito riportate:
"Si rende necessario individuare un ambito piu' univoco e certo di
tutela e salvaguardia delle emergenze ambientali e naturalistiche,
basato sui seguenti punti:
- inserimento delle aree comprese nei SIC, ZPS, nella Stazione Pineta
di S. Vitale e Piallassa della Baiona del Parco del Delta del Po,
nella fascia di tutela dei 300 metri dal limite di arenile di cui alla
Legge 431/85, definendo un perimetro continuo e omogeneo in cui siano
immediatamente riscontrabili le caratteristiche di naturalita' della
zona;
- mantenere all'interno del perimetro tutte quelle aree che, pur gia'
insediate quali campeggi, villaggio SAVA e aree ricettive e/o
ricreative, mantengono quegli elementi di naturalita' che non creano
motivi di contrasto e incompatibilita' con le aree naturali di cui
sono parte integrante;
- esclusione delle aree gia' trasformate per usi e destinazioni che
hanno perso le caratteristiche di naturalita' e radicalmente
modificato lo stato originario dei luoghi, con particolare riferimento
alle aree industriali portuali comprese nel Piano regolatore del
porto;
- esclusione delle aree urbanizzate ed edificate poste lungo la
litoranea tra Marina di Ravenna e Punta Marina con particolare
riferimento al comparto a sud di Marina di Ravenna e al comparto
Rivaverde.";
preso atto, inoltre, delle motivazioni in base alle quali la
Commissione bellezze naturali nella seduta del 24 luglio 2003 ha
proposto la dichiarazione di notevole interesse pubblico, qui di
seguito riportate:
"Le emergenze naturalistiche di notevole rilievo che caratterizzano
tutto l'arco del litorale si assottigliano in compattezza e stato di
conservazione nel tratto fra Fiumi Uniti e Candiano, nel quale
emergono le seguenti zone da tutelare:
1) aree di superstiti ambienti naturali che ancora conservano parte
degli originari elementi vegetazionali e faunistici e che meritano una
tutela estesa ad ogni loro stazione di sopravvivenza (vegetazione
colonizzatrice delle dune e dei terreni sabbiosi e loro fauna
specializzata);
2) aree interessate nel passato ed in tempi piu' recenti da opere di
riforestazione nelle quali la natura ha operato la ricostruzione
ambientale attraverso lo sviluppo di complessi popolamenti vegetali ed
animali. Si tratta delle pinete litoranee di Punta Marina, denominata
Rasponi e di Marina di Ravenna, denominata Piomboni, (propr. ASFD)
nelle quali le essenze principali sono il Pinus pinea (domestico) e il
Pinus pinaster (marittimo). Inoltre sono compresi anche i due vivai
dell'ASFD, denominati Bolognina e Piomboni;
3) aree coltivate interessate da attivita' antropiche, ma investite
d'interesse sia per mantenere l'unita' paesaggistica del litorale come
continuita' fra le zone gia' vincolate, sia per la conservazione dei
valori estetici agresti che fungono da alleggerimento delle vaste zone
industriali ed urbanizzate (aree agricole ad ovest di Lido Adriano);
4) zone umide una volta di rilevante interesse naturale, ora
profondamente degradate nelle loro vitalita' biologica, ma che
rivestono un ruolo paesaggistico esaltato dalla contiguita' con aree
pinetate che le rendono preziose componenti dell'intero territorio;
5) parte est della Piallassa del Piombone.
La realizzazione del Canale Candiano, nel XVIII sec., come sbocco
portuale della citta' di Ravenna e' stata accompagnata da opere di
regimazione idraulica delle Piallasse. La funzione delle Piallasse era
quella di accogliere il flusso della marea entrante, limitando le
escursioni di livello sul canale, e di concentrare il flusso di uscita
in sezioni sempre piu' strette, al fine di mantenere libero da
depositi il fondo del canale Candiano. Attualmente i canali interni
risultano quasi cancellati a causa della mancanza di manutenzione, con
un'ampia zona centrale semisommersa circondata dal canale
circondariale Piombone. L'evoluzione morfologica e' dovuta alla
subsidenza nonche' alla profonda escavazione del canale Trattaroli
destro e all'abbandono del canale circondariale Piombone, che
necessiterebbe, per una buona parte della sua estensione, di una
pulizia dei sedimenti accumulatisi di recente.
Sul limite nord-est della Piallassa, in corrispondenza
dell'intersezione fra il canale Piombone e il canale Candiano, insiste
il complesso della Fabbrica Vecchia e del Marchesato, realizzati nella
seconda meta' del secolo XVIII, quando fu decisa la costruzione dei
Fiumi Uniti e si rese necessario il trasferimento piu' a nord del
porto di Ravenna. Gli edifici, in stato di degrado, accoglievano i
servizi al porto di sanita', di difesa, di dogana, di
approvvigionamento e ricovero, e sono diventati l'emblema del porto di
Ravenna.
L'integrazione e la sinergia tra Pineta e Piallassa genera un
ecosistema di grande interesse faunistico, vegetazionale e
paesaggistico: nella Piallassa si rifugiano numerose e importanti
specie avifaunistiche, tra le quali Cormorani, Garzette, Folaghe,
Germani Reali, Tuffetti, Codoni, Fischioni, Mestoloni, Alzavole,
Marzaiole, Canapiglie, Moriglioni, Morette, Folaghe, Gallinelle
d'acqua, Porciglioni, Beccacce, Frullini, Pittime Reali, Svassi, Oche,
Pettegole, Sterne, Martin pescatori, Aironi, che nelle acque basse e
calme trovano cibo (pesci e molluschi), rifugio e possibilita' di
riproduzione nelle terre emerse e nei bassi fondali. Molte specie di
questi luoghi sono protette dalla Direttiva comunitaria 79/409: si
tratta, per lo piu', di alcune specie di Laridi e di Sternidi e di
uccelli come Avocette, Cavalieri d'Italia, Beccacce di mare, Frantini.
Le acque della Piallassa subiscono un ricambio naturale per effetto
delle maree, che governano la popolazione ittica, e ne impediscono la
stagnazione. All'interno delle acque della laguna lo zooplancton e'
ben rappresentato da Crostacei Cladoceri a da numerose larve di
Nematodi. Si possono trovare Anellidi Policheti sedentari (Arenicola
Marina) ed erranti, Crostacei Decapodi (i granchi Macropipus sp. e
Carcinus sp. ed i gamberetti Palaemon sp. e Crangon sp.) Crostacei
Antipodi (Grammarus sp.), Molluschi Bivalvi (Tellina sp. e Myrtilus
galloprovincialis) e di Molluschi Gasteropodi (Rapana venosa). Nella
Piallassa si trova la vegetazione tipica delle zone paludose, quali la
canna palustre e le tamerici, che insieme ad altre specie
costituiscono un importante biotopo, unitariamente a olivelle,
robinie, pioppi, pini, yucca ecc.
Per gli interventi che si possono effettuare nella Piallassa del
Piombone, vale quanto previsto dal "Protocollo d'intesa tra la
Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna, la Regione Emilia-Romagna,
la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di
Ravenna, l'Autorita' portuale di Ravenna, il Consorzio del Parco
Regionale del Delta del Po per il risanamento della Piallassa del
Piombone e per la individuazione di zone da proporre alla Commissione
BB.NN. ai fini della tutela paesaggistica ai sensi del DLgs 490/99,
Titolo II".
Il complesso unitario della zona sopra descritta e' riconosciuto
pertanto di notevole interesse sia per il suo valore panoramico
d'insieme, godibile da molteplici punti di vista, sia in quanto
riveste un caratteristico aspetto di valore paesaggistico e estetico
come concordanza spontanea e fusione tra l'espressione della natura ed
il lavoro umano, realizzatosi soprattutto nelle opere idrauliche, di
rimboschimento e di bonifica.";
preso atto che:
- ai sensi dell'art. 140 del previgente DLgs 490/99, la proposta di
vincolo paesaggistico definita con il Protocollo d'intesa di cui
sopra, e' stata pubblicata in data 5 agosto 2003 per tre mesi all'Albo
pretorio della Provincia di Ravenna e all'Albo pretorio del Comune di
Ravenna, ai fini di permettere la presentazione di osservazioni da
parte dei soggetti interessati;
- a seguito della pubblicazione, nei successivi tre mesi sono state
presentate alla Regione n. 8 osservazioni e in particolare:
1) Societa' Belgioioso (prot. reg. n. 21226 del 15/10/2003 e
successiva integrazione con prot. reg. n. 22046 del 28/10/2003);
2) Societa' Marina Nuova Srl (prot. reg. n. 21715 del 21/10/2003 e
successiva integrazione con prot. reg. n. 22648 del 5/11/2003);
3) Societa' CARFIN snc (prot. reg. n. 22828 del 7/11/2003);
4) arch. Franco Stringa in qualita' di Capo Area Pianificazione
territoriale del Comune di Ravenna (prot. reg. n. 22826 del
7/11/2003);
5) sig.ra Melegari Anna (prot. reg. n. 22640 del 5/11/2003);
6) Societa' CMC Immobiliare SpA (prot. reg. n. 22506 del 3/11/2003);
7) Societa' Bisanzio Beach (prot. reg. n. 23020 dell'11/11/2003);
8) arch. Sergio Monducci, in qualita' di rappresentante  del Comitato
difesa Piallassa del Piombone (prot. reg. n. 22837 del 7/11/2003);
dato atto delle valutazioni espresse in merito alle osservazioni
presentate e che sono qui di seguito riportate:
1) la Societa' Belgioioso Srl, chiede che nella formulazione del
vincolo paesaggistico venga esclusa l'area di proprieta', per la quale
il PRG di Ravenna prevede gia' una potenzialita' edificatoria;
a seguito dell'esame di tale osservazione, e' stato verificato che
l'area risulta essere un lotto gia' urbanizzato, localizzato
all'interno di una zona edificata. Si ritiene, pertanto, di accogliere
la richiesta di esclusione della suddetta area dal perimetro del
vincolo, dal momento che il territorio risulta effettivamente
compromesso e privo dei caratteri originari.
Si intende in tal senso modificato il limite dell'area da sottoporre a
vincolo;
2) la Societa' Marina Nuova Srl, chiede che nella formulazione del
vincolo paesaggistico venga esclusa l'area di proprieta', attualmente
classificata dal PRG di Ravenna come zona C.42, destinazione
residenziale;
a seguito dell'esame di questa osservazione, e' stato verificato che
l'area risulta essere un lotto gia' urbanizzato, localizzato
all'interno di una zona edificata. Si ritiene, pertanto, di accogliere
la richiesta di esclusione della suddetta area dal perimetro del
vincolo, dal momento che il territorio risulta effettivamente
compromesso e privo dei caratteri originari.
Si intende in tal senso modificato il limite dell'area da sottoporre a
vincolo;
3) la Societa' CARFIN snc chiede di stralciare dal perimetro del
vincolo l'area di proprieta', classificata dal PRG di Ravenna come
zona D8.3, zone portuali di servizio private;
in quanto riferita alla medesima area, la valutazione in merito a
questa osservazione e' stata riunita a quella relativa alla seguente
osservazione n. 4;
4) l'arch. Franco Stringa, in qualita' di Capo Area Pianificazione
territoriale del Comune di Ravenna, chiede di stralciare dal perimetro
del vincolo l'area della Societa' CARFIN Snc, classificata dal PRG di
Ravenna come zona D8.3, zone portuali di servizio private, perche'
costituisce un ambito di pertinenza e di ampliamento dell'attivita'
gia' insediata, oggetto di precedente cessione al privato da parte
della stessa Amministrazione comunale;
a seguito dell'esame delle due osservazioni riunite (n. 3 e n. 4), e'
stato verificato che l'area in oggetto e' in adiacenza sia al
complesso produttivo per cantieristica, destinata dagli strumenti
urbanistici vigenti al suo ampliamento (a tal fine il Comune aveva
ceduto l'area di sua proprieta' alla Societa' CARFIN nell'anno 2000),
sia al complesso storico monumentale della Fabbrica Vecchia e
Marchesato.
Si mette in evidenza che il complesso storico risulta essere un antico
esempio di archeologia industriale, originario nucleo del moderno
porto di Ravenna, sottoposto, a seguito di specifico vincolo, alle
disposizioni della Legge 1 giugno 1939, n. 1089. Tale vincolo e' stato
successivamente esteso, in data 6 luglio 2004 con apposito decreto,
alle aree limitrofe il complesso edilizio stesso, inclusa l'area
oggetto della presente osservazione.
Pertanto, l'eventuale utilizzo dell'area di proprieta' della Societa'
CARFIN snc, deve essere necessariamente valutato in rapporto e nel
rispetto del complesso storico monumentale della Fabbrica Vecchia e
Marchesato.
In relazione a quanto sopra determinato, le osservazioni in oggetto
sono respinte, e si conferma il perimetro dell'area da sottoporre a
vincolo;
5) la sig.ra Melegari Anna, chiede di stralciare dal perimetro del
vincolo l'area su cui insiste un fabbricato di sua proprieta' situato
a Punta Marina Terme;
a seguito dell'esame della presente osservazione, e' stato verificato
che l'area risulta essere un lotto gia' urbanizzato, localizzato
all'interno di una zona edificata. Si ritiene, pertanto, di accogliere
la richiesta di esclusione della suddetta area dal perimetro del
vincolo, dal momento che il territorio risulta effettivamente
compromesso e privo dei caratteri originari.
Si intende in tal senso modificato il limite dell'area da sottoporre a
vincolo;
6) la Societa' CMC Immobiliare SpA chiede di stralciare dal perimetro
del vincolo un'area facente parte di una lottizzazione precedentemente
realizzata posta tra Via della Medusa e Via delle Americhe e
classificata dal PRG di Ravenna come zona C4.2, residenziale;
a seguito dell'esame della presente osservazione, e' stato verificato
che l'area risulta essere un lotto gia' urbanizzato, localizzato
all'interno di una zona edificata. Si ritiene, pertanto, di accogliere
la richiesta di esclusione della suddetta area dal perimetro del
vincolo, dal momento che il territorio risulta effettivamente
compromesso e privo dei caratteri originari.
Si intende in tal senso modificato il limite dell'area da sottoporre a
vincolo.
7) la Societa' Bisanzio Beach solleva l'illegittimita' della proposta
del nuovo vincolo per errore nel presupposto di diritto, in quanto
ritiene decaduto il preesistente vincolo. Valuta inoltre, il difetto
di motivazione che caratterizza l'inserimento dei terreni della
suddetta societa' all'interno del perimetro del vincolo. Chiede,
pertanto, l'esclusione dei propri terreni dalla proposta di vincolo;
a seguito dell'esame della osservazione, e' stato verificato che
l'area in questione era stata effettivamente interessata da una
precedente proposta di vincolo paesaggistico, pubblicato all'Albo
pretorio del Comune di Ravenna in data 3 giugno 1976, poi decaduta in
conseguenza della L.R. 6/95, che all'art. 10 comma 5, dispone: "i
procedimenti per l'apposizione del vincolo paesaggistico di cui alla
Legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed alla L.R. 26/78, non perfezionati
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi di
diritto, nel senso della mancata apposizione del vincolo stesso a
decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. . .".
Successivamente e' stato ritenuto necessario, dato il lungo periodo
trascorso dalla precedente proposta di vincolo, analizzare e
approfondire nuovamente le problematiche inerenti l'area in oggetto.
In seguito a diverse sedute della Commissione provinciale, unitamente
all'Autorita' portuale di Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna, e al
Consorzio del Parco del Delta del Po, e' stato definito,
concordemente, il nuovo perimetro dell'area da assoggettare a vincolo
paesaggistico.
Tale perimetro ricomprende anche le aree agricole ad ovest di Lido
Adriano, oggetto della presente osservazione, collocate in un'area a
sud dell'abitato, a ridosso del litorale marino.
Tale territorio, ancorche' interessato da attivita' antropiche, e'
comunque investito di interesse sia per la conservazione dei valori
estetici agresti, sia per mantenere l'unita' paesaggistica del
litorale come continuita' fra le zone gia' vincolate. Il comparto a
destinazione turistico-residenziale, pur essendo gia' urbanizzato, si
estende marginalmente rispetto al nucleo edificato di Lido Adriano, in
una zona che presenta caratteri di naturalita' o di seminaturalita'.
L'area in oggetto, infatti, si sviluppa su un territorio meno
interessato da processi insediativi antropici, periferico e separato
rispetto alla zona effettivamente gia' edificata di Lido Adriano,
mentre risulta essere interamente ricompreso all'interno del sistema
costiero, comune alla zona di arenile, prospiciente al mare.
Le aree agricole contribuiscono alla formazione di un complesso
unitario di notevole interesse sia in relazione al valore panoramico
d'insieme, godibile da molteplici punti di vista, sia in quanto
riveste un caratteristico aspetto di valore paesaggistico ed estetico
come concordanza spontanea e fusione tra l'espressione della natura e
il lavoro umano, realizzatosi soprattutto nelle opere idrauliche, di
rimboschimento e di bonifica.
Pertanto, per quanto sopra argomentato, l'osservazione e' respinta, ed
e' confermato il perimetro dell'area da sottoporre a vincolo;
8) l'arch. Sergio Monducci, in qualita' di rappresentate del Comitato
difesa Piallassa chiede di stralciare la perimetrazione deliberata del
vincolo, a favore dell'ipotesi di vincolo paesaggistico pubblicata il
30/10/2002, con la quale si prevedeva l'estensione del vincolo a tutta
la superficie della Piallassa del Piombone compresa una fascia di 30
metri di terraferma in fregio ad essa;
a seguito dell'esame della presente osservazione, si rileva che la
Piallassa del Piombone e' interessata sulla sponda ovest dalla
presenza intensificata di insediamenti di carattere industriale e
portuale, mentre la parte est presenta ampie zone che conservano
tuttora caratteristiche tradizionali delle valli ravennati.
Si premette che la realizzazione del canale Candiano, nel XVIII sec.,
come sbocco portuale della citta' di Ravenna, e' stata accompagnata da
opere di regimazione idraulica delle Pialasse. La funzione delle
Pialasse era quella di accogliere il flusso della marea entrante,
limitando le escursioni di livello sul canale e di concentrare il
flusso di uscita in sezioni sempre piu' strette, al fine di mantenere
libero da depositi il fondo canale di Candiano.
Nel tempo, lo specchio lacustre ha subito importanti trasformazioni,
prevalentemente legate all'insediamento delle attivita' produttive e
portuali che all'epoca prevedevano che l'intera Piallassa fosse
destinata ad attivita' portuali. Negli anni successivi i Piani
regolatori comunali del 1973, 1983 e 1993 destinavano la parte della
Piallassa non interessata da attivita' portuali a zona di tutela,
modificando quindi le previsioni originarie degli anni 60.
Attualmente i canali interni risultano quasi cancellati a causa della
mancanza di manutenzione, con un'ampia zona centrale semi sommersa
circondata dal canale circondariale Piombone. L'evoluzione morfologica
e' dovuta alla subsidenza nonche' alla profonda escavazione del canale
Trattaroli destro e all'abbandono del canale circondariale Piombone.
Tutto cio' premesso, alla luce di quanto sopra, si evidenzia come allo
stato attuale, tutti gli strumenti di pianificazione territoriale
(Piano strutturale comunale, Piano territoriale di coordinamento
provinciale, Piano territoriale paesaggistico regionale, Piano del
parco e Piano del porto) concordino nell'individuare, relativamente
alla Piallassa del Piombone, due aree, una ambientale e una portuale.
Il perimetro del vincolo proposto, pertanto, mira alla
razionalizzazione della presenza contestuale delle due aree di
assoluta diversa destinazione ed e' finalizzato ad evitare
l'annullamento dell'integrita' ecologica e naturalistica della
Piallassa del Piombone.
A tal fine, e' stato approvato un Protocollo d'intesa tra la Provincia
di Ravenna, la Regione Emilia-Romagna, la Soprintendenza per i beni
architettonici e il paesaggio di Ravenna, l'Autorita' portuale di
Ravenna, il Consorzio del Parco regionale del Delta del Po.
Con il suddetto protocollo, gli Enti partecipanti hanno concordato che
il progetto per il risanamento della Piallassa, teso alla salvaguardia
ed il ripristino degli elementi naturalistici propri dell'area, sia
redatto traducendo in termini progettuali i criteri di intervento che
riguardano la separazione fisica mediante arginatura della zona oggi
compromessa e destinata alle attivita' portuali da quella di interesse
naturalistico, e la realizzazione di una soluzione che consenta un
adeguato ricambio idrico della zona protetta.
Nello stesso protocollo e' stabilito, inoltre, che "nessun intervento
in attuazione degli strumenti di pianificazione che riguardi aree
ricomprese dal progetto di riqualificazione ambientale della Piallassa
potra' essere attuato prima dell'approvazione in sede di procedura di
VIA e successivo finanziamento del progetto stesso, salvo per le opere
gia' autorizzate. Si da atto che nessuna nuova opera di escavo del
canale Piombone e del bacino di evoluzione verra' effettuata prima
dell'approvazione citata, salvo che per la manutenzione ordinaria e
straordinaria, il ripristino e l'adeguamento funzionale dei fondali
atti a garantire la funzionalita' delle banchine in corso di
realizzazione.".
Si ricorda, infine, che e' stato realizzato dal Comune di Ravenna,
l'intervento di collettamento e depurazione di tutti gli scarichi
delle acque nere provenienti dalla zona in destra Candiano, che
recapitavano, non depurati, al Piombone e l'intervento di
collettamento e depurazione delle acque di prima pioggia, parzialmente
attuato, in fase di completamento.
Pertanto, per quanto sopra argomentato, si ritiene di non accogliere
la suddetta osservazione, confermando il perimetro dell'area da
sottoporre a vincolo;
- sono state inoltre presentate alla Regione n. 2 osservazioni fuori
termine:
1) arch. Sergio Monducci, in qualita' di rappresentante  del Comitato
difesa Piallassa del Piombone (prot. reg. n. 9531 del 12/5/2004);
2) Soc. Rosetti Marino SpA (prot. reg. n. 9054 del 5/5/2004);
dato atto delle valutazioni espresse in merito a tali osservazioni che
sono qui di seguito riportate:
1) l'arch. Sergio Monducci, in qualita' di rappresentante del Comitato
difesa Piallassa del Piombone integra la precedente osservazione
(prot. reg. n. 22837 del 7/11/2003) e chiede che nelle varie decisioni
sull'area della Piallassa del Piombone di tenere nella massima
considerazione il vincolo paesaggistico dettato dagli "usi civici"
definiti dal previgente DLgs 490/99, art. 146, comma 1, lett. h.
Si richiama, in merito all'esame della osservazione in oggetto, quanto
precedentemente espresso relativamente alle motivazioni del perimetro
del vincolo, basato sulla razionalizzazione della presenza contestuale
di due aree di assoluta diversa destinazione quale la sponda ovest
caratterizzata dalla presenza intensificata di insediamenti di
carattere industriale e portuale, e la parte est, definita da ampie
zone che conservano tuttora caratteristiche tradizionali delle valli
ravennati.
In particolare, per quanto riguarda gli "usi civici", si ricorda che
il DPR 616/77 - art. 66 - ha trasferito alle Regioni tutte le funzioni
amministrative relative alla materia degli usi civici. Con delibera di
Giunta regionale n. 2454 del 16 dicembre 1997, e' stato approvato lo
"stralcio relazione tecnica riordino beni di uso civico di Ravenna per
la parte relativa al diritto di uso di pesca".
Si riporta nel merito, parte della relazione tecnica di riordinamento
dei beni di uso civico nel territorio del comune di Ravenna, redatta
dall'arch. Daniela Del Vecchio e allegata alla delibera sopra
richiamata:
"La trasformazione recente dell'area Piallassa dei Piomboni e'
generata dalla realizzazione del sistema portuale che prende avvio nel
1961 su previsione e direttiva dello Stato.
Di derivazione legislativa (Legge del 13/6/1961, n. 528) la
trasformazione d'uso per pubblico interesse di tale comparto
territoriale, prevedeva l'articolazione di due zone:
- una zona destinata alla navigazione ed al porto;
- una parte destinata ad attrezzature finalizzate all'uso del porto;
la cui delimitazione sara' demandata a successivi decreti (art. 1).
Sempre per legge, l'esecuzione delle opere pubbliche, doveva essere
affidata ad una societa' per azioni, come di fatto avvenne con la
costituzione della S.A.P.I.R., la medesima che ne avrebbe gestito
successivamente gli impianti (concessione con decr. minist.
LL.PP/Industria - Marina Mercantile).
In particolare, per la cessione delle aree, fu previsto lo strumento
espropriativo (Disposizione decr. minist. LL.PP/art. 3).
A questo primo intervento fece seguito un ampliamento relativo alle
opere pubbliche interne (decr. minist. LL.PP. 11/10/1961), destinato
alla sistemazione ed all'attrezzatura del porto canale Corsini di
Ravenna.
Nel 1961 (decr. minist. LL.PP. 15/12/1961) in attuazione della Legge
nazionale 528/61, venne delimitata la zona relativa alle attrezzature
finalizzate all'uso del porto di Ravenna.
Recepita ed approvata dalla pubblica Amministrazione, la destinazione
portuale ha conseguentemente caratterizzato tale ambito territoriale.
Successivamente, si e' pervenuti ad ulteriori specificazioni di
carattere territoriale, in particolare:
A - 1981 (decr. 04/81) La Capitaneria di porto di Ravenna decreta
l'appartenenza al pubblico demanio marittimo del complessivo compendio
acqueo del Piombone (art. 28, comma b del Codice di navigazione);
B - 1989 (decr. min. 1397 del 18/5/1989) Approvazione del Piano del
porto di Ravenna in cui sono individuate e perimetrate le aree per
attivita' commerciali, intermodali ed  industriali del porto
includenti una porzione della Piallassa dei Piomboni, al medesimo
scopo;
C - 1994 (decr. min. del 6/4/1994) Il Ministero dei Trasporti e della
Navigazione, in applicazione della Legge 28 gennaio 1994, n. 84
(Riordino della legislazione in materia portuale) ai sensi dell'art.
6, comma 1 (istituzione dell'Autorita' portuale nei porti italiani tra
i quali Ravenna) e dell'art. 6 comma 7, individua i limiti della
circoscrizione territoriale in riferimento alle aree demaniali
marittime interessate dal Piano regolatore portuale ed alle
prospettive di sviluppo delle attivita' portuali.
In specifico l'Autorita' portuale di Ravenna e' costituita dalle aree
demaniali marittime, opere portuali e dagli antistanti spazi acquei,
compresi nel tratto di costa delimitato dalle dighe esterne del porto,
includendo pertanto l'ambito della Piallassa dei Piomboni.
Attualmente, ai sensi dell'art. 8 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84
integrata e coordinata dalla Legge 2 dicembre 1996, n. 647, le aree ed
i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione
portuale sono amministrati dal Presidente dell'Autorita' portuale".
Sulla base di tali motivazioni, si rileva che l'osservazione non e'
pertinente, in quanto l'area non e' piu' soggetta a uso civico.
2) la Societa' Rosetti Mario SpA, chiede che nella formulazione del
vincolo paesaggistico venga corretto un errore materiale relativo alla
non corrispondenza tra la delimitazione dell'area naturalistica e il
perimetro di separazione tra l'area portuale e l'area di interesse
naturalistico del Piano regolatore comunale;
constatata l'effettiva non corrispondenza tra le due linee di
delimitazione, si ritiene di procedere alla correzione del limite
dell'area da sottoporre a vincolo, per mero errore materiale;
dato atto che:
- la Regione, nello svolgere l'istruttoria, ha verificato che la
proposta di vincolo paesaggistico non ha previsto la definizione della
specifica normativa sugli interventi e usi ammissibili, atta ad
assicurare la valorizzazione paesaggistico-ambientale dell'area in
questione, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 4, lettera a) della
L.R. 26/78, e successive modificazioni ed integrazioni, e pertanto ha
interrotto la stessa istruttoria di proposta di vincolo
paesaggistico;
- in data 1 maggio 2004 e' entrato in vigore il DLgs n. 42 del 22
gennaio 2004, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137", che
all'art. 138, comma 2, prevede che le proposte di dichiarazione di
notevole interesse pubblico devono essere "dirette a stabilire una
specifica disciplina di tutela e valorizzazione, che sia maggiormente
rispondente agli elementi peculiari e al valore degli specifici ambiti
paesaggistici e costituisca parte integrante di quella prevista dal
piano paesaggistico";
- a seguito della richiesta della Regione e della analoga modifica
normativa, la Commissione provinciale di Ravenna e' stata nuovamente
convocata al fine di definire tale disciplina di tutela e
valorizzazione, divenuta indispensabile per poter approvare la
dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area in questione;
- nella seduta del 27 maggio 2004, la Commissione provinciale di
Ravenna ha approvato la "Specifica disciplina sugli interventi e usi
ammissibili dei beni paesaggistici - ambientali tutelati relativa
all'area litoranea fra la foce dei Fiumi Uniti e il molo foraneo sud
in comune di Ravenna", qui di seguito riportata:
"La presente disciplina costituisce riferimento vincolante al fine del
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi del DLgs 42/04,
in conformita' agli obiettivi specifici di tutela espressi dall'atto
di dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona
paesaggistica fra i Fiumi Uniti e il molo foraneo sud in comune di
Ravenna, corredato dalla relativa planimetria redatta in scala idonea
alla sua identificazione, proposto dalla Commissione provinciale
BB.NN. di Ravenna in data 24/7/2003, gia' pubblicato all'Albo pretorio
della Provincia di Ravenna e all'Albo pretorio del Comune di Ravenna
dal 5/8/2003 al 6/11/2003 e attualmente in salvaguardia, volto alla
tutela delle seguenti categorie di beni, per le quali si esplicitano
le seguenti disposizioni e indirizzi, anche in riferimento agli
strumenti urbanistici vigenti:
Costa
Il sistema costiero tutelato e' costituito dall'insieme delle aree
naturali e antropizzate poste nella parte piu' ad est del territorio
comunale, come meglio specificato nell'area perimetrata. Per tali aree
la tutela e' volta al mantenimento e alla ricostituzione delle
componenti naturali e alla salvaguardia all'individuazione degli
elementi strutturanti del sistema ambientale locale, posti in
continuita' con l'entroterra, in una logica di gestione integrata
della fascia costiera.
In particolare, per quanto riguarda le aree con le caratteristiche
proprie dell'arenile, la valutazione degli interventi di
trasformazione si atterra' agli indirizzi e alle disposizioni
vincolanti degli strumenti di pianificazione sovracomunale e comunale.
In tali aree sono ammessi gli interventi e gli usi compatibili con la
tutela e il mantenimento del sistema dunoso ancora esistente e volti
alla riduzione delle superfici coperte e impermeabilizzate. A tal
fine, i manufatti delle attivita' turistiche, ricreative e sportive a
servizio della balneazione dovranno essere di facile rimozione e
realizzati con materiali congrui ai caratteri e alle dinamicita' dei
luoghi; non potranno essere comunque realizzate strutture permanenti
quali piscine e impianti sportivi. Non sono ammesse strutture portuali
per il ricovero delle imbarcazioni, salvo alaggi.
Zona agricola
La tutela delle zone agricole interessate dal vincolo e' volta alla
conservazione degli elementi naturali meno interessati da processi
antropici, al recupero dei complessi edilizi di valore storico
testimoniale e di valore tipologico, al mantenimento e al ripristino
dei varchi tra l'entroterra ed il mare con la finalita' di creare una
continuita' visuale e funzionale tra le zone agricole naturali ed il
mare e di consentire una organica fruizione degli spazi naturali
esistenti.
In tali ambiti le modalita' di intervento e gli usi ammissibili sono
regolati dagli strumenti di pianificazione comunale, secondo le
finalita' di salvaguardia del patrimonio edilizio e del paesaggio
rurale.
Non sono ammessi interventi di espansione dei centri abitati, cosi'
come perimetrati dal PRG vigente alla data di pubblicazione del
presente vincolo, ad eccezione della realizzazione di  attrezzature ed
edifici pubblici e/o di interesse pubblico, necessari alla
funzionalita' e vivibilita' degli abitati stessi.
L'utilizzo di tali zone ai fini estrattivi e' regolata dal PAE,
unicamente fino all'esaurimento delle previsioni del PAE vigente senza
prevedere nuova escavazione, fermo restando l'obbligo di
rinaturalizzazione e recupero delle cave esaurite a fini ambientali,
colturali e/o ad usi ricreativi e sportivi compatibili per qualita',
carico urbanistico e caratteristiche ambientali.
Pinete e zone cespugliate
La tutela di tali aree (quali le riserve naturali dello Stato, le
pinete comunali, ecc.) e' volta al mantenimento e alla salvaguardia
della compagine boschiva esistente, oltre che alla sua integrazione in
una piu' ampia e articolata rete ecologica.
Per tali zone valgono le disposizioni dei Piani territoriali di
stazione del Parco regionale del Delta del Po e degli appositi Enti
per le specifiche zone di competenza statale (Riserve dello Stato) e
comunale per le proprie pinete.
In tali ambiti non sono ammessi nuovi insediamenti; gli interventi
sulle strutture esistenti (campeggi, villaggi turistici, attrezzature
sportive, e simili) nell'ambito delle zone tutelate sono rivolte alla
loro riqualificazione e ad un miglioramento della qualita' del loro
inserimento paesaggistico. I singoli interventi dovranno essere
conformi alle norme della pianificazione sovracomunale e agli
strumenti e regolamenti comunali specifici, privilegiando la
realizzazione di progetti di bio-architettura che prevedano strutture
amovibili e l'utilizzo di materiali naturali, in un'ottica di
qualificazione e di integrazione ambientale.
Piallassa Piombone
La tutela e' volta alla salvaguardia dei caratteri ambientali e
naturali della zona umida, secondo i criteri espressi nel Progetto di
risanamento della Piallassa del Piombone in corso di elaborazione
definitiva e sulla base di quanto contenuto nel Protocollo d'intesa
firmato in data 24 luglio 2003 da Comune e Provincia di Ravenna,
Regione Emilia-Romagna, Soprintendenza per i beni architettonici e per
il paesaggio di Ravenna, Autorita' portuale di Ravenna, Consorzio del
Parco Regionale del delta del Po.
Nell' ambito naturale andra' inoltre perseguito un riordino e
ridimensionamento degli "insediamenti per la pesca e la caccia" lungo
le aree perimetrali mediante l'elaborazione di uno specifico "Piano di
recupero e risanamento", a cura dell'Amministrazione comunale.
Tale piano dovra' perseguire la salvaguardia delle aree di valenza
naturalistica attraverso la conservazione del suolo, del sottosuolo,
delle acque, della flora e della fauna oltre che degli equilibri tra
tali componenti, verificando la compatibilita' della presenza
antropica e delle strutture esistenti con il sistema naturale e
precisando le discipline d'uso e d'intervento atte a conseguire tale
finalita'.
Fino all'adozione di tale Piano, sono ammessi unicamente interventi di
manutenzione ordinaria sulle strutture regolarmente autorizzate, in
conformita' ai requisiti architettonici e igienico-sanitari contenuti
nei regolamenti comunali e comunque in conformita' alla disciplina del
Parco regionale del Delta del Po.
Altre zone urbane e/o ricadenti nell'ambito del territorio soggetto a
trasformazione
Per la disciplina delle zone vincolate ricadenti nelle zone urbane e/o
nell'ambito del territorio soggetto a trasformazione si fa riferimento
alle norme della pianificazione comunale, nel rispetto delle
disposizioni e degli indirizzi del PTCP. In particolare dovranno
essere perseguiti obiettivi di riqualificazione dell'esistente e di
tutela e salvaguardia delle zone piu' prossime all'arenile migliorando
l'inserimento paesaggistico degli interventi, nonche' la loro
caratterizzazione e coerenza rispetto al contesto paesaggistico
locale. Nell'ambito della stessa pianificazione comunale andra',
inoltre, perseguita l'eliminazione delle opere incongrue.
Autorizzazioni paesaggistiche
Gli interventi ricadenti nell'area tutelata sono sottoposti alle
disposizioni del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (DLgs n.
42 del 22 gennaio 2004), integrato dall'Accordo tra Ministero per i
beni e le attivita' culturali e le Associazioni delle Autonomie locali
del 9 ottobre 2003, ed eventuali modifiche e integrazioni;
- ai sensi dell'art. 139 del DLgs 42/04, la "Specifica disciplina
sugli interventi ed usi e usi ammissibili dei beni paesaggistici -
ambientali tutelati relativa alla zone paesaggistica tra Fiumi Uniti e
molo foraneo sud in comune di Ravenna", e' stata pubblicata all'Albo
pretorio della Provincia di Ravenna e all'Albo pretorio del Comune di
Ravenna in data 1 luglio 2004, ai fini di permettere la presentazione
di osservazioni da parte dei soggetti interessati;
- la Regione ha cosi' potuto riprendere l'istruttoria finalizzata alla
verifica dei presupposti di legge per l'approvazione della
dichiarazione di vincolo paesaggistico per l'area in questione;
- a seguito della pubblicazione, nei successivi tre mesi e' stata
presentata alla Regione n. 1 osservazione e in particolare:
1) arch. Sergio Monducci, in qualita' di rappresentate  del Comitato
difesa Piallassa Piombone (prot. reg. n. 13869 del 14/7/2004) che ha
integrato le precedenti osservazioni (prot. reg. n. 22837 del
7/11/2003 e prot. reg. n. 9531 del 12/5/2004) inviando copia di due
sentenze del Commissario per la liquidazione degli usi civici di
Bologna, la prima n. 1366 del 2 novembre 1939, la seconda n. 93 del 21
luglio 1942, con le quali e' stato dichiarato l'uso civico di pesca
nella Piallassa del Piombone;
si considera e si richiama, nel merito della presente osservazione,
quanto gia' espresso in precedenza in risposta all'osservazione prot.
reg. n. 9531 del 12/5/2004, e pertanto si ritiene che l'osservazione
in oggetto non risulta pertinente, in quanto l'area non e' piu'
soggetta a uso civico;
- e' stata inoltre presentata n. 1 osservazione fuori termine:
1) Societa' Bisanzio Beach  (prot. reg. n. 24024 del 2/12/2004) che
integra la precedente osservazione (prot. reg. n. 23020
dell'11/11/2003) per contestare la legittimita' della "Specifica
disciplina sugli interventi ed usi ammissibili dei beni paesaggistici
- ambientali tutelati" in riferimento alle zone agricole e alle zone
urbane ricadenti in ambito del territorio soggetto a trasformazione.
In particolare e' contestata la normativa relativa alla zona agricola,
in quanto nel determinare che "non sono ammessi interventi di
espansione dei centri abitati, cosi' come perimetrati dal Piano
strutturale comunale vigente alla data di pubblicazione del presente
vincolo" sottenderebbe l'esercizio di una funzione urbanistica.  E'
inoltre contestata la normativa relativa alle zone urbane e/o
ricadenti nell'ambito del territorio soggetto a trasformazione, in
quanto nel "perseguire obiettivi di riqualificazione dell'esistente e
di tutela e salvaguardia . . ." non terrebbe conto che "tra gli
attuali contenuti della pianificazione comunale vi sono elaborati
interventi costruttivi costituenti oggetto di piani convenzionati
della societa' Bisanzio Beach";
a seguito dell'esame della presente osservazione, si considera in
merito al primo punto sollevato, come la specifica disciplina proposta
faccia comunque riferimento al perimetro definito dal Piano
strutturale comunale del Comune di Ravenna. Si mette in evidenza
pertanto che in zona agricola non sono assentibili aree di nuova
previsione o edificazione se non per scopi agricoli, fatte salve le
previsioni gia' assentite dal piano strutturale vigente; si richiamano
nel merito i disposti normativi degli artt. 28 e A16 della L.R. 20/00,
"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio".
Per quanto riguarda il secondo punto, si mette in evidenza come la
disciplina di tutela e valorizzazione, che qui si contesta, rinvii,
anche in questo caso, agli strumenti di pianificazione comunale e
provinciale, limitandosi ad evidenziare alcuni obiettivi stabiliti
all'articolo 2 della L.R. 20/00. Pertanto, per quanto sopra
argomentato, l'osservazione e' respinta;
visto il DLgs 26 marzo 2008, n. 63, recante "Disposizioni correttive e
integrative del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al
paesaggio", che non ha apportato sostanziali modifiche agli articoli
relativi alla procedura di dichiarazione di notevole interesse
pubblico;
dato atto, alla luce di cio', che la procedura fin qui svolta ai fini
della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area litoranea
compresa fra la foce dei Fiumi Uniti e il molo foraneo sud, in comune
di Ravenna conserva la sua validita', ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, cosi' come modificato e integrato;
ritenuto, quindi, sulla base della proposta di dichiarazione di
notevole interesse pubblico della Commissione per le bellezze naturali
della Provincia di Ravenna e delle modifiche e correzioni apportate a
seguito della valutazione delle osservazioni presentate, di dover
procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area
litoranea compresa fra la foce dei Fiumi Uniti e il molo foraneo sud,
in comune di Ravenna, ai sensi degli artt. 136 e seguenti del DLgs 22
gennaio 2004, n. 42, e successive integrazioni e modificazioni;
ritenuto, pertanto, di approvare:
a) la perimetrazione della zona da sottoporre a vincolo come da
planimetria CTR in scala 1:10.000, sulla base della individuazione
effettuata dalla Commissione bellezze naturali della Provincia di
Ravenna mediante la proposta di dichiarazione di notevole interesse
pubblico, modificata e corretta a seguito delle valutazioni delle
osservazioni, cosi' come risultante dalla cartografia 1:10.000, di cui
all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
b) la "Specifica disciplina sugli interventi ed usi ammissibili dei
beni paesaggistici-ambientali tutelati" individuata dalla Commissione
bellezze naturali della Provincia di Ravenna con la proposta di
dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui all'Allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
dato atto:
- che sia la perimetrazione dell'area individuata sia la specifica
disciplina relativa vengono depositate presso il Comune di Ravenna, la
Provincia di Ravenna, la Regione Emilia-Romagna e la Soprintendenza
per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di
Ravenna, Ferrara, Forli'-Cesena e Rimini, a disposizione del pubblico
e di quanti siano interessati;
preso atto:
- che, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del DLgs 42/04 e successive
integrazioni e modificazioni, e dell'art. 8, comma 6, della L.R. 1
agosto 1978, n. 26, la perimetrazione dell'area tutelata e la relativa
"Specifica disciplina sugli interventi ed usi ammissibili dei beni
paesaggistici-ambientali tutelati", costituiscono parte integrante
della pianificazione paesaggistica;
- che la sede dove e' proponibile ricorso giurisdizionale e' il T.A.R.
dell'Emilia-Romagna secondo le modalita' di cui alla Legge 1034/71,
ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi
del DPR 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
avvenuta pubblicazione del presente atto;
dato atto:
- del parere favorevole dell'Istituto per i beni artistici culturali e
naturali della Regione Emilia-Romagna, rilasciato con atto n. 36 del
30 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L.R. 26/78 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- del parere della Commissione assembleare competente, espresso nella
seduta del 9 ottobre 2008 ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L.R.
26/78 e successive modificazioni ed integrazioni;
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni
europee e internazionali dott. Enrico Cocchi, ai sensi dell'art. 37,
comma 4, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 450/07 e
successive modificazioni;
tutto cio' premesso e considerato;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo
territoriale, Cooperazione col sistema delle Autonomie,
Organizzazione;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di dichiarare di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140
del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e successive integrazioni e
modificazioni, l'area litoranea compresa fra la foce dei Fiumi Uniti e
il molo foraneo sud, in Comune di Ravenna, in quanto area individuata
ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d), sulla base della
proposta della Commissione per le bellezze naturali della Provincia di
Ravenna e a seguito delle modifiche e correzioni apportate in
conseguenza delle decisioni assunte in merito alle osservazioni
presentate, delle quali si e' dato conto singolarmente in premessa e
che qui si intendono richiamate;
2) di approvare, pertanto, a tal fine:
- la perimetrazione della zona da sottoporre a vincolo come da
planimetria CTR in scala 1:10.000, sulla base della individuazione
effettuata dalla Commissione bellezze naturali della Provincia di
Ravenna mediante la proposta di dichiarazione di notevole interesse
pubblico, modificata e corretta a seguito delle valutazioni delle
osservazioni, cosi' come risultante dalla cartografia 1:10.000, di cui
all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- la "Specifica disciplina sugli interventi ed usi ammissibili dei
beni paesaggistici-ambientali tutelati" individuata dalla Commissione
bellezze naturali della Provincia di Ravenna con la proposta di
dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui all'allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di depositare sia la perimetrazione dell'area individuata sia la
specifica disciplina relativa presso il Comune di Ravenna, la
Provincia di Ravenna, la Regione Emilia-Romagna e la Soprintendenza
per i beni architettonici e per il paesaggio per le Province di
Ravenna, Ferrara, Forli'-Cesena e Rimini, a disposizione del pubblico
e dei soggetti interessati;
4) di disporre che, al fine di tutelare le caratteristiche paesistiche
peculiari dell'area, gli interventi di trasformazione del territorio
da attuarsi nell'ambito assoggettato a tutela, individuato sulla base
della perimetrazione di cui alla cartografia in scala 1:10.000
depositata presso gli Enti interessati, dovranno attenersi alle
prescrizioni e agli indirizzi indicati dalla "Specifica disciplina
sugli interventi ed usi ammissibili dei beni paesaggistici-ambientali
tutelati";
5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 140, comma 2 del DLgs 42/04 e
successive integrazioni e modificazioni, e dell'art. 8, comma 6, della
L. R. 1 agosto 1978, n. 26, sia la perimetrazione dell'area tutelata
sia la "Specifica disciplina sugli interventi ed usi ammissibili dei
beni paesaggistici-ambientali tutelati", costituiscono parte
integrante della pianificazione paesaggistica;
6) di dare atto che gli interventi di trasformazione del territorio da
attuarsi nell'area assoggettata a tutela paesaggistica, individuato ai
sensi del presente provvedimento, sono assoggettati alla procedura di
rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 146, 147 e 159 del DLgs
22 gennaio 2004, n. 42, e successive integrazioni e modificazioni;
7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 140 del DLgs n. 42 del 22 gennaio 2004, e
successive integrazioni e modificazioni, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, nonche' nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna;
8) di invitare il Sindaco di Ravenna, ai sensi dell'art. 140, comma 4,
del DLgs n. 42 del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni e
integrazioni, ad affiggere all'Albo pretorio copia della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana contenente la presente
deliberazione per un periodo di 90 giorni. Il Comune stesso dovra'
tenere a disposizione, presso i propri uffici, copia della
dichiarazione, della planimetria e della specifica disciplina per la
libera visione al pubblico, come previsto dallo stesso art. 140, comma
4, del DLgs n. 42 del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni e
integrazioni;
9) di inviare la presente deliberazione al Comune di Ravenna, alla
Provincia di Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna e alla
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le
Province di Ravenna, Ferrara, Forli'-Cesena e Rimini.
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO B
Specifica disciplina sugli interventi ed usi ammissibili dei beni
paesaggistici-ambientali tutelati
La presente disciplina costituisce riferimento vincolante al fine del
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi del DLgs 42/04,
in conformita' agli obiettivi specifici di tutela espressi dall'atto
di dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona
paesaggistica fra i Fiumi Uniti e il molo foraneo sud in Comune di
Ravenna, corredato dalla relativa planimetria redatta in scala idonea
alla sua identificazione, proposto dalla Commissione provinciale
BB.NN. di Ravenna in data 24/7/2003, gia' pubblicato all'Albo pretorio
della Provincia di Ravenna e all'Albo pretorio del Comune di Ravenna
dal 5/8/2003 al 6/11/2003 e attualmente in salvaguardia, volto alla
tutela delle seguenti categorie di beni, per le quali si esplicitano
le seguenti disposizioni e indirizzi, anche in riferimento agli
strumenti urbanistici vigenti.
Costa
Il sistema costiero tutelato e' costituito dall'insieme delle aree
naturali e antropizzate poste nella parte piu' ad est del territorio
comunale, come meglio specificato nell'area perimetrata. Per tali aree
la tutela e' volta al mantenimento e alla ricostituzione delle
componenti naturali e alla salvaguardia all'individuazione degli
elementi strutturanti del sistema ambientale locale, posti in
continuita' con l'entroterra, in una logica di gestione integrata
della fascia costiera.
In particolare, per quanto riguarda le aree con le caratteristiche
proprie dell'arenile, la valutazione degli interventi di
trasformazione si atterra' agli indirizzi e alle disposizioni
vincolanti degli strumenti di pianificazione sovracomunale e comunale.
In tali aree sono ammessi gli interventi e gli usi compatibili con la
tutela e il mantenimento del sistema dunoso ancora esistente e volti
alla riduzione delle superfici coperte e impermeabilizzate. A tal
fine, i manufatti delle attivita' turistiche, ricreative e sportive a
servizio della balneazione dovranno essere di facile rimozione e
realizzati con materiali congrui ai caratteri e alle dinamicita' dei
luoghi; non potranno essere comunque realizzate strutture permanenti
quali piscine e impianti sportivi. Non sono ammesse strutture portuali
per il ricovero delle imbarcazioni, salvo alaggi.
Zona agricola
La tutela delle zone agricole interessate dal vincolo e' volta alla
conservazione degli elementi naturali meno interessati da processi
antropici, al recupero dei complessi edilizi di valore storico
testimoniale e di valore tipologico, al mantenimento e al ripristino
dei varchi tra l'entroterra ed il mare con la finalita' di creare una
continuita' visuale e funzionale tra le zone agricole naturali ed il
mare e di consentire una organica fruizione degli spazi naturali
esistenti.
In tali ambiti le modalita' di intervento e gli usi ammissibili sono
regolati dagli strumenti di pianificazione comunale, secondo le
finalita' di salvaguardia del patrimonio edilizio e del paesaggio
rurale.
Non sono ammessi interventi di espansione dei centri abitati, cosi'
come perimetrati dal PRG vigente alla data di pubblicazione del
presente vincolo, ad eccezione della realizzazione di  attrezzature ed
edifici pubblici e/o di interesse pubblico, necessari alla
funzionalita' e vivibilita' degli abitati stessi.
L'utilizzo di tali zone ai fini estrattivi e' regolata dal PAE,
unicamente fino all'esaurimento delle previsioni del PAE vigente senza
prevedere nuova escavazione, fermo restando l'obbligo di
rinaturalizzazione e recupero delle cave esaurite a fini ambientali,
colturali e/o ad usi ricreativi e sportivi compatibili per qualita',
carico urbanistico e caratteristiche ambientali.
Pinete e zone cespugliate
La tutela di tali aree (quali le riserve naturali dello Stato, le
pinete comunali, ecc.) e' volta al mantenimento e alla salvaguardia
della compagine boschiva esistente, oltre che alla sua integrazione in
una piu' ampia e articolata rete ecologica.
Per tali zone valgono le disposizioni dei Piani territoriali di
stazione del Parco regionale del Delta del Po e degli appositi Enti
per le specifiche zone di competenza statale (Riserve dello Stato) e
comunale per le proprie pinete.
In tali ambiti non sono ammessi nuovi insediamenti; gli interventi
sulle strutture esistenti (campeggi, villaggi turistici, attrezzature
sportive, e simili) nell'ambito delle zone tutelate sono rivolte alla
loro riqualificazione e ad un miglioramento della qualita' del loro
inserimento paesaggistico. I singoli interventi dovranno essere
conformi alle norme della pianificazione sovracomunale e agli
strumenti e regolamenti comunali specifici, privilegiando la
realizzazione di progetti di bio-architettura che prevedano strutture
amovibili e l'utilizzo di materiali naturali, in un'ottica di
qualificazione e di integrazione ambientale.
Piallassa Piombone
La tutela e' volta alla salvaguardia dei caratteri ambientali e
naturali della zona umida, secondo i criteri espressi nel Progetto di
risanamento della Piallassa del Piombone in corso di elaborazione
definitiva e sulla base di quanto contenuto nel Protocollo d'intesa
firmato in data 24 luglio 2003 da Comune e Provincia di Ravenna,
Regione Emilia-Romagna, Soprintendenza per i beni architettonici e per
il paesaggio di Ravenna, Autorita' Portuale di Ravenna, Consorzio del
Parco regionale del Delta del Po.
Nell' ambito naturale andra' inoltre perseguito un riordino e
ridimensionamento degli "insediamenti per la pesca e la caccia" lungo
le aree perimetrali mediante l'elaborazione di uno specifico "Piano di
recupero e risanamento", a cura dell'Amministrazione comunale.
Tale piano dovra' perseguire la salvaguardia delle aree di valenza
naturalistica attraverso la conservazione del suolo, del sottosuolo,
delle acque, della flora e della fauna oltre che degli equilibri tra
tali componenti, verificando la compatibilita' della presenza
antropica e delle strutture esistenti con il sistema naturale e
precisando le discipline d'uso e d'intervento atte a conseguire tale
finalita'.
Fino all'adozione di tale Piano, sono ammessi unicamente interventi di
manutenzione ordinaria sulle strutture regolarmente autorizzate, in
conformita' ai requisiti architettonici e igienico-sanitari contenuti
nei regolamenti comunali e comunque in conformita' alla disciplina del
Parco regionale del Delta del Po.
Altre zone urbane e/o ricadenti nell'ambito del territorio soggetto a
trasformazione
Per la disciplina delle zone vincolate ricadenti nelle zone urbane e/o
nell'ambito del territorio soggetto a trasformazione si fa riferimento
alle norme della pianificazione comunale, nel rispetto delle
disposizioni e degli indirizzi del PTCP. In particolare dovranno
essere perseguiti obiettivi di riqualificazione dell'esistente e di
tutela e salvaguardia delle zone piu' prossime all'arenile migliorando
l'inserimento paesaggistico degli interventi, nonche' la loro
caratterizzazione e coerenza rispetto al contesto paesaggistico
locale. Nell'ambito della stessa pianificazione comunale andra',
inoltre, perseguita l'eliminazione delle opere incongrue.
Autorizzazioni paesaggistiche
Gli interventi ricadenti nell'area tutelata sono sottoposti alle
disposizioni del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (DLgs n.
42 del 22 gennaio 2004), integrato dall'Accordo tra Ministero per i
Beni e le Attivita' culturali e le Associazioni delle Autonomie locali
del 9 ottobre 2003, ed eventuali modifiche e integrazioni.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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