DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 2007, n. 2182
Valutazione di impatto ambientale (VIA) sul permesso di ricerca idrocarburi "Podere Gallina", attivata da Po Valley Operations Pty - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul permesso di ricerca idrocarburi denominato "Podere
Gallina", proposto dalla Societa' Po Valley Operations Pty, poiche' le
attivita' ivi previste, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di
Servizi conclusasi il giorno 20 decembre 2007, sono nel complesso
ambientalmente compatibili;
b) di ritenere, quindi, possibile effettuare le indagini geognostiche
in previsione, a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate
ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di
Servizi, che costituisce l'Allegato A, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, di seguito riportate:
Prospezione sismica
1) Il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) non dovra'
interessare, prevedendo altresi', per i punti di energizzazione,
adeguate fasce di rispetto da concordare coi Comuni interessati o con
gli Enti competenti alla gestione delle aree escluse:
- le strutture urbane storiche e le strutture insediative storiche non
urbane cosi' come individuate dai piani territoriali delle Province e
dei Comuni interessati, ed in generale i centri abitati considerando
per questi una fascia di rispetto di almeno m 200;
- gli edifici ed i manufatti sottoposti a tutela ai sensi del DLgs 22
gennaio 2004, n. 42;
- l'area individuata dal vigente strumento urbanistico del Comune di
Minerbio con destinazione "E/speciale";
2) con riferimento alla zonizzazione effettuata dal PTCP della
Provincia di Bologna:
- negli "Alvei attivi e invasi dei bacini idrici", l'indagine sismica
potra' essere realizzata previa autorizzazione dell'autorita'
idraulica competente;
- nelle "Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico
della pianura", il rilievo sismico dovra' essere eseguito in periodi e
con modalita' tali da non arrecare o da ridurre al minimo il disturbo
alle specie e agli habitat presenti;
- nelle aree individuate come zone umide facenti parte della "Rete
ecologica di livello provinciale", evidenziate nella Tav. 1 del PTCP,
e' vietato di norma qualsiasi intervento che ne depauperi il grado di
naturalita' e biodiversita'; eventuali interventi di parziale
modificazione di tali zone sono consentiti per opere connesse allo
svolgimento delle attivita' produttive a cui le zone umide sono
funzionalmente correlate, ovvero per opere connesse alla loro
conversione e riuso per fini naturalistici, nonche' per l'attuazione
di progetti di rilevante interesse pubblico non diversamente
localizzabili, purche' si proceda ad adeguati interventi
compensativi;
3) la realizzazione dell'indagine sismica e' subordinata al parere
della Soprintendenza Archeologica territorialmente competente;
4) l'esecuzione del rilievo sismico e' comunque subordinato al
rispetto di eventuali prescrizioni derivanti dalle norme di attuazione
degli strumenti urbanistici dei Comuni interessati;
5) nell'area ricadente all'interno del perimetro della "Stazione di
Campotto" del Parco Regionale del Delta del Po, dovranno essere
rispettate le seguenti prescrizioni:
- dovra' essere evitata l'attivita' di ricerca geosismica, sia con
esplosivi sia con sistemi vibroseis o massa battente, almeno nel
periodo di nidificazione dell'avifauna (da inizio marzo a fine
luglio);
- la societa' proponente dovra' provvedere al ripristino dello stato
dei luoghi, specie nel caso che l'utilizzo di mezzi pesanti comporti
l'alterazione degli elementi di viabilita' esistente;
6) dovra' essere prodotta a Comuni e Province interessati ed all'ARPA
territorialmente competente, con congruo anticipo, idonea cartografia
con l'indicazione dei tracciati definitivi degli stendimenti e
l'ubicazione dei punti di energizzazione;
7) con gli stessi Comuni dovranno essere concordati preventivamente le
modalita' operative, la tempistica dell'indagine sismica e delle
operazioni di ripristino, ed eventuali specifici interventi di
mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali
interessate;
8) per consentire un'adeguata informazione della popolazione, dovranno
essere comunicati ai Comuni interessati ed all'ARPA territorialmente
competente, obbligatoriamente e con congruo anticipo, i siti
interessati "giorno per giorno" dalle operazioni (calendario
dettagliato delle operazioni): personale dell'amministrazione comunale
potra' presenziare alle operazioni;
9) come ipotizzato nel SIA, per la realizzazione del rilievo sismico
dovra' essere utilizzato di preferenza il vibroseis quale sorgente di
energia; l'eventuale utilizzo di esplosivo dovra' essere
preventivamente concordato con i Comuni interessati;
10) l'esecuzione del rilievo sismico e' subordinata, tenendo conto
delle specifiche modalita' operative, al rilascio delle autorizzazioni
necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
11) con riferimento ai siti appartenenti a Rete Natura 2000 esterni al
perimetro del Parco regionale del Delta del Po, l'effettuazione
dell'indagine sismica e' subordinata al rispetto delle seguenti
prescrizioni:
- i lavori dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo di
riproduzione/nidificazione delle specie faunistiche;
- le caratteristiche tecniche dell'opera dovranno essere quelle
indicate negli elaborati del progetto;
- dovra' essere favorita, per via naturale o artificiale, la
ricostruzione del manto erbaceo ed arbustivo, eventualmente
danneggiato, con le medesime specie che vegetano spontaneamente
sull'area oggetto dell'intervento;
- dovra' essere evitato il taglio della vegetazione arborea, laddove
compatibile con la realizzazione degli interventi previsti;
- dovra' essere ripristinata la vegetazione arborea e/o arbustiva di
interesse, eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere;
- i percorsi, le piazzole e le carraie di accesso all'area
d'intervento dovranno interferire il meno possibile sugli habitat
naturali;
12) i punti di energizzazione non potranno essere posizionati entro un
raggio di m 200 dalle risorgive e dai pozzi ad uso idropotabile
presenti nell'area del permesso, se non diversamente specificato nella
strumentazione urbanistica;
13) i punti di energizzazione dovranno rispettare una distanza di
almeno m 100 dalle unghie esterne delle arginature esistenti;
14) in sede di progetto esecutivo del rilievo sismico, la societa'
proponente dovra' produrre ai Comuni interessati e ad ARPA
territorialmente competente, una valutazione di impatto acustico
redatta ai sensi della Legge 447/95, della L.R. 15/01 e delle delibere
di Giunta regionale 673/04 e 45/02;
15) dovra' essere posta particolare cura nell'individuazione di tutte
le condotte sotterranee (acqua, gas, etc.) che potrebbero risultare
danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con
conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture,
sversamenti nel suolo ed in atmosfera, concordando con gli enti
gestori le cautele da adottare e le relative garanzie.
Pozzi esplorativi e/o di accertamento
16) La perforazione dei pozzi esplorativi e/o di accertamento e'
sottoposta alle stesse preclusioni e prescrizioni indicate per la
prospezione sismica;
17) la realizzazione dei pozzi esplorativi e/o di accertamento dovra'
essere sottoposta a nuova procedura di valutazione di impatto
ambientale, una volta localizzato precisamente il sito della
postazione e fermo restando che il cantiere di perforazione non potra'
essere ubicato nelle zone in cui e' stata esclusa la possibilita' di
effettuare la prospezione sismica;
18) il SIA da presentare nell'ambito della procedura di VIA dovra'
contenere tutti gli approfondimenti necessari per la valutazione del
rischio subsidenza;
19) i previsti pozzi esplorativi e/o di accertamento dovranno essere
sottoposti ad ulteriore procedura di valutazione di incidenza, qualora
interni o limitrofi ad un sito Natura 2000; allo stesso modo dovra'
essere sottoposto ad ulteriore valutazione di incidenza il progetto di
sfruttamento degli eventuali giacimenti di idrocarburi individuati con
la ricerca;
20) la documentazione da presentare nell'ambito della procedura di VIA
dovra' contenere una valutazione di impatto acustico redatta ai sensi
della Legge 447/95, della L.R. 15/01 e delle delibere di Giunta
regionale 673/04 e 45/02;
c) di dare atto che il parere dei Comuni di Baricella, Castenaso,
Granarolo dell'Emilia e S. Lazzaro di Savena, espresso ai sensi
dell'art. 5 comma 2, del DPR 12 aprile 1996 e dell'art. 18, comma 6,
della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, e' contenuto all'interno del Rapporto conclusivo dei
lavori della Conferenza di Servizi;
d) di dare atto che, ai sensi dell' art. 14-ter, comma 9 della L. 7
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce i pareri di cui all'art. 5 comma 2, del DPR 12 aprile 1996
ed all'art. 18, comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modifiche ed integrazioni, delle Province di Bologna e di Ferrara e
dei Comuni di Budrio, Imola, Medicina, Minerbio, Molinella, Ozzano
dell'Emilia, Argenta, Ferrara, Portomaggiore, Voghiera, non
intervenuti alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi;
e) di dare atto che il nulla-osta dell'Ente Parco espresso, ai sensi
dell' art. 40 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, dal Consorzio del
Parco regionale del Delta del Po, e' contenuto all'interno del
Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
f) di dare atto che, con riferimento alla porzione del SIC/ZPS
IT4060001 "Valli di Argenta" ricadente all'interno del perimetro del
Parco regionale del Delta del Po, la valutazione d'incidenza,
effettuata ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e
successive modifiche ed integrazioni e della L.R. 14 aprile 2004, n. 7
dal competente Consorzio del Parco regionale del Delta del Po, e'
contenuta all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della
Conferenza di Servizi;
g) di dare atto che la valutazione d'incidenza riguardante i Siti di
Rete Natura 2000 non ricadenti all'interno del perimetro del Parco
regionale del Delta del Po, svolta dal competente Servizio Parchi e
Risorse naturali della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 5 del
DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni e
della L.R. 14 aprile 2004, n. 7, e' contenuta all'interno del rapporto
conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla societa' proponente Po Valley Operations
Pty;
i) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo
economico - Direzione generale per l'Energia e le Risorse minerarie -
UNMIG Ufficio F3; al Servizio Politiche Energetiche della Regione
Emilia-Romagna; alla Provincia di Bologna; alla Provincia di Ferrara;
ai Comuni di Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell'Emilia,
Imola, Medicina, Minerbio, Molinella, Ozzano dell'Emilia, S. Lazzaro
di Savena, Argenta, Ferrara, Portomaggiore, Voghiera; ad ARPA Sez.
prov.le di Bologna; ad ARPA Sez. prov.le di Ferrara; ad ARPA
Ingegneria ambientale;
j) di fissare, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale in anni 6
(sei);
k) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.